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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4528/2020 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi
Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 4528
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Giovanni Iodice C.F._2
(C.F. ) – PEC C.F._3 Email_1
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno in Piazza XXIV Maggio
n. 26,
- attori -
1 (C.F. e P. IVA ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall' avv. prof. Lucio Ghia (C.F. ) - PEC C.F._4 [...]
ed elett.te dom.ti presso lo studio dell' avv. Gio- Email_2
vanna Dattero in Gragnano (NA) in Via Tommaso Sorrentino n. 19,
-convenuta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2020, e Parte_1 Pt_2
in qualità di garanti e fidejussori della convenivano in
[...] Controparte_2
Contr giudizio la (di seguito per sentirla condan- Controparte_1
nare al risarcimento dei danni conseguenti l'asserito illegittimo comportamento, in relazione ai rapporti di conto corrente e di finanziamento intrattenuti con CP_2
e Vulcan s.r.l.. Tra detti rapporti, il 22.02.2007, interveniva su espressa ri-
[...]
Contr chiesta e sollecitazione di anche un oneroso contratto di c.d. Interest Rate
Swap (IRS) su di un “nozionale” di € 3.000.000,00.
In particolare, eccepivano che:
Contr
- nello svolgimento dei rapporti, la aveva incamerato somme (interessi e com-
petenze) in maniera illegittima, mai pattuite e spesso eccedenti le soglie usurarie,
provvedendo (sempre illegittimamente) a capitalizzarle ogni trimestre.
Anche l'IRS del 22.07.2007 aveva generato considerevoli minusvalenze in danno della società e, di converso, a carico degli istanti i quali vedevano notevolmente aumentata la loro esposizione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia;
2 Contr
- la nonostante continue contestazioni, provvedeva con decreto n. 6777,
emesso il 17.10.2014 dal Tribunale di Napoli, ad ingiungere a tutti i condebitori, in solido tra loro, il pagamento dell'importo di € 690.899,25;
- avverso tale decreto ingiuntivo la in persona del l.r.p.t., nonché CP_2
e proponevano opposizione. Il giudizio di op- Parte_1 Parte_2
posizione si concludeva con sentenza n. 1941 del 23.02.2018 che ridimensionava
Contr la somma dovuta dagli istanti alla in euro 121.760,69;
- gli addebiti illegittimi, accertati con sentenza, avevano causato, nel tempo, una
(apparente e non veritiera) situazione di squilibrio economico e finanziario non solo della società ma dei suoi garanti, situazione di squilibrio che era stata fonte di danno in particolare per gli istanti che avevano visto rigettare le richieste di acquisti a rate.
Contr Il cattivo operare da parte di si era trasformato, a carico degli istanti [entrambi imprenditori] in un progressivo ed inesorabile peggioramento del loro merito cre-
ditizio costantemente riportato in centrale rischi e le cui conseguenze erano state:
“a) la ridotta capacità finanziaria della società con conseguenti minori volumi di vendite e, di conseguenza, minori ricavi;
b) il peggioramento di tutti gli indici fi-
nanziari sia della società (quali, ad es. Leverage, indebitamento dinamico, grado di indebitamento, rapporto di sostenibilità degli oneri finanziari, grado di capitalizza-
zione, intensità del finanziamento bancario a breve etc.), che personali, con conse-
guente diminuzione di risorse finanziarie e capitale circolante della società, dimi-
nuzione che aveva comportato un'erronea valutazione del merito creditizio obbli-
gando, di volta in volta, gli istanti ad interventi finanziari diretti nella società per far fronte alle richieste di adeguamento di risorse e garanzie del credito da parte di altri istituti bancari;
c) il generale discredito economico verso banche e società fi-
nanziarie e di leasing.
3 Concludevano chiedendo: “di accertare e dichiarare che, per effetto del cattivo ope-
rare contrattuale, in relazione ai rapporti di conto corrente, di poi Controparte_2
e Vulcan srl, di cui gli istanti erano garanti, come accertato nella CP_4
Contr sentenza Tribunale di Napoli n. 1941 del 23.02.2018, la ha cagionato danni risarcibili;
di accertare e dichiarare che per effetto del comportamento doloso
(all'esito della violazione di specifiche norme di ordine pubblico tutelanti il mercato
Contr del credito) nelle varie contabilizzazioni illegittimamente operate, la ha ca-
gionato danni risarcibili agli istanti ex art. 2043 cod. civ.; per l'effetto, condannare
Contr la in persona del l. r. p. t., al risarcimento di tutti i danni subiti;
condannare
Contr la in persona del l. r. p. t., alla refusione delle spese di causa con distrazione”.
Contr Instaurato il contraddittorio, in data 20.11.2020, si costituiva in giudizio la impugnando ogni avversa deduzione e domanda, siccome infondata in fatto ed ille-
gittima in diritto, in particolare osservando:
Sull'infondatezza delle domande attoree.
I danni pretesi dagli opponenti erano riferibili, almeno in parte, alla società corren-
tista e non direttamente ai soci-garanti. Infatti, qualora venissero posti in essere atti in danno di una società, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni spet-
tava esclusivamente alla società e non al singolo socio, attesa l'autonomia patrimo-
niale della società, costituente entità distinta dai soci, con un proprio patrimonio e con una propria capacità di agire a tutela del medesimo, a mezzo dei legali rappre-
sentanti.
Pertanto, il danno sofferto dal socio per il fatto illecito di un terzo, che abbia leso il patrimonio societario, era un danno meramente indiretto e mediato, per il cui ristoro il socio non aveva azione diretta nei confronti del terzo autore dell'illecito, essendo,
4 invece, la società l'unico soggetto legittimato ad agire per la reintegrazione del pa-
trimonio sociale. Con riguardo, poi, ai presunti danni che sarebbero stati riferibili agli attori personalmente, si evidenziava come le avverse allegazioni fossero del tutto generiche, tanto che, al di là di astratte, asserite, compromissioni al loro merito creditizio, non veniva specificato, né provato, alcun pregiudizio economico effet-
tivo.
Sull'eccezione di prescrizione.
Eccepiva la prescrizione di ogni presunto danno maturato, prima dei cinque anni antecedenti la notifica dell'avverso atto di citazione (e quindi ante 10/9/2015), ri-
guardo quelli aquiliani e prima dei dieci anni anteriori a detta notifica (e quindi ante
10/9/2010), riguardo quelli contrattuali, in quanto mai prima di detto atto erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva chiedendo: “1) in via principale, il rigetto di ogni domanda proposta
Contr dagli attori nei confronti della perché inammissibile e/o infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata;
la dichiarazione della prescri-
zione di ogni avverso diritto ed azione risarcitori per asseriti danni extracontrattuali maturati anteriormente al 10/9/2015 ed anteriormente al 10/9/2010 per gli asseriti danni contrattuali;
2) in ogni caso, la condanna degli attori, in solido fra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, compreso il CP_1
rimborso delle spese generali”.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti depositavano le memorie istruttorie all'esito delle quali veniva disposta CTU quantificativa.
Con ordinanza del 07.11.2024 il Tribunale, letto il proprio provvedimento con cui disponeva lo svolgimento dell'udienza del 04.11.2024, in base all'art. 127 ter c.p.c.,
5 verificato che entrambe le parti avevano depositato le note sostitutive di udienza,
assegnava il giudizio a sentenza, concedendo alle parti termini ex art.190 c.p.c..
Veniva regolarmente espletato il T.M.O., su richiesta del Tribunale, con esito ne-
gativo.
Consegue la procedibilità della domanda proposta.
Va preliminarmente analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione proposta dalla banca sul presupposto che gli attori avessero chiesto, in parte, danni risarcibili alla società.
Ciò si evincerebbe secondo la dalla prospettazione della domanda e delle CP_1
memorie depositate dagli attori ove i medesimi lamentavano: “ridotta capacità fi-
nanziaria della società”, “peggioramento di tutti gli indici finanziari della società”,
“diminuzione di risorse finanziarie e capitale circolante della società”, etc., ovvero tutti gli asseriti pregiudizi riguardanti proprio e soltanto la Controparte_2
A fronte di tale eccezione gli attori dichiaravano di agire in qualità di garanti e fideiussori, come accertato anche dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1941 del
23.02.2018; inoltre erano stati soci della ognuno con quote di par- Controparte_2
tecipazione al capitale pari al 40% tramite la (nella quale avevano Parte_3
ognuno quote di partecipazione al capitale pari al 40%) che nel 2012 era divenuta socia unica della Controparte_2
La giurisprudenza è stata investita, in diverse occasioni, del compito di valutare la legittimazione del socio in ordine alla possibilità di reagire all'illecito posto in es-
sere da un terzo.
Nello specifico, è opportuno sottolineare come la Corte di Cassazione Civile, Se-
zione I, l' 11.12.2013, con sentenza n. 27733, ha affermato che i soci di una società
6 di capitali “non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero ri-
flesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, atteso che la perfetta autono-
mia patrimoniale (inerente alla personalità giuridica della società) comporta la
netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci. Ne conse-
guono l'esclusiva imputazione alla società stessa dell'attività svolta in suo nome e
delle relative conseguenze patrimoniali passive, essendo la responsabilità del socio
limitata al bene conferito e la legittimazione esclusiva della società ad essere ri-
sarcita dal terzo che con la propria condotta illecita abbia recato pregiudizio al
patrimonio sociale”.
La Suprema Corte ammette, invece, la risarcibilità dei danni diretti, ossia quei pre-
giudizi che siano prodotti immediatamente nella sfera giuridico-patrimoniale del socio e non consistano nella mera ripercussione di un danno inferto alla società: si tratterebbe di danni patrimoniali o non patrimoniali che, indipendentemente dalla complessa posizione giuridica ricoperta dal socio all'interno della società, siano tali da determinare ripercussioni negative direttamente sul piano personale e patrimo-
niale del singolo.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 16581 del 20 giugno
2019, ha stabilito il diritto al risarcimento dei danni subiti dal socio di una società
di capitali allorquando la condotta tenuta da terzi nei confronti della società confi-
guri un pregiudizio diretto alla sfera personale (nel caso di lesione al diritto all'onore o alla reputazione) o patrimoniale (nel caso di perdita di opportunità per-
sonali, economiche e lavorative, o per la riduzione del cd. merito di credito) del socio.
Inoltre, l'obbligazione assunta dal fideiussore, così come prevista dall'art. 1936
c.c., è caratterizzata dalla sua accessorietà rispetto all'applicazione principale e, ai
7 sensi dell'art. 1945 c.c., al fideiussore stesso è riconosciuta la possibilità di opporre al creditore tutte le azioni spettanti al creditore principale, con la sola esclusione di quella derivante dall'incapacità.
Consegue che al fideiussore è ravvisabile un danno risarcibile, ma di natura extra-
contrattuale (dato che la fideiussione nasce da un rapporto rispetto al quale è, per definizione, estraneo).
Va accertata quindi la legittimazione processuale delle parti laddove gli attori agi-
scono per la tutela dei propri diritti strettamente personali, con esclusione della ri-
chiesta dei danni riconducibili invece alla società e, in questa sede, andranno ana-
lizzate le sole richieste di risarcimento inerenti la legittimazione personale degli stessi.
Sempre preliminarmente, si rileva che la domanda non è prescritta.
La richiesta di risarcimento decorre dal passaggio in giudicato della sentenza n.
1941 del 23.02.2018 emessa dal Tribunale di Napoli che, a seguito di accertamenti e risultanze contabili, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti a pagare alla banca la somma di euro 121.760,69.
Nel merito, la domanda non può essere accolta in quanto non provata.
Con riferimento al primo aspetto relativo alla segnalazione alla C.R., si evidenzia che non vi sono elementi per poter procedere ad una valutazione quantitativa di un eventuale danno subito. La segnalazione medesima costituisce, di regola, un atto dovuto da parte della come obbligo imposto dalla vigente normativa in ma- CP_1
teria bancaria e creditizia, a ciò rilevando solo la situazione "oggettiva" di incapa-
cità finanziaria del soggetto segnalato che, peraltro, nel caso di specie non ha pro-
vato, né documentato, alcun danno o pregiudizio patito a seguito della segnalazione suddetta.
8 D'altro canto, la sentenza n.1941 del 23.02.2018 ha pur sempre riconosciuto l'esi-
Contr stenza di un'esposizione debitoria nei confronti della seppur in forma ridotta,
ragion per cui la segnalazione alla C.R. sarebbe stata comunque operativa.
Infatti, una volta accertata la responsabilità da illegittima segnalazione nelle banche dati creditizie, la giurisprudenza maggioritaria (v. tra le tante Cass. civ. n.
1931/2017) ritiene che il danno non sia in re ipsa, vale a dire automaticamente ri-
conosciuto al soggetto ingiustamente segnalato, in quanto quest'ultimo dovrà co-
munque dimostrare il pregiudizio subito in conseguenza del fatto illecito.
L'onere della prova del danno da illegittima segnalazione va provata con la mancata concessione di finanziamenti, la revoca dei fidi da parte di altri istituti di credito e quella del rifiuto ad aprire nuovi conti correnti o con qualsiasi altra comunicazione che attesti un danno;
nel caso de quo nulla è stato depositato. Anche in ordine alle ulteriori richieste di risarcimento danni, sia contrattuali che extracontrattuali, si evi-
denzia che nulla è stato provato al riguardo.
Infatti la c.t.u. espletata non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una
relevatio ab onere probandi. Essa costituisce essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio.
Effettivamente, la Cass. S. U. del 01.02.2022, n. 3086 ha distinto i poteri di acqui-
sizione del c.t.u.: avendo cioè riguardo, rispettivamente, al quadro delle attività de-
finite, in termini generali, dall'art. 194 c.p.c. e alla specificità dell'esame contabile di cui all'art. 198 c.p.c.. Ha affermato, al riguardo, che, sul piano generale (quindi in ogni consulenza tecnica), il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle in-
dagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire,
9 anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle at-
tività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i do-
cumenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottoposti-
gli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fon-
damento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio; ha precisato, poi, che in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini com-
messegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi previ-
sta, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopo-
stigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fonda-
mento della domanda e delle eccezioni. Tuttavia, come sottolineato da Cass. Civ.
5370/2023, la detta pronuncia non ha affatto obliterato il dato del «previo consenso delle parti» che il comma 2 dell'art. 198 cit. fa assurgere a presupposto condizio-
nante l'acquisizione dei detti documenti da parte del consulente contabile. Con-
senso che, nel caso di specie, non risulta essere stato manifestato, ed anzi dal con-
tegno complessivo della difesa si evince il netto dissenso all'acquisizione ed uti-
lizzo del detto documento ai fini della verifica contabile richiesta. Con riferimento ai documenti probatori di fatti principali, la barriera preclusiva posta dal legislatore non è valicabile, nel corso della consulenza contabile, se non in presenza del previo consenso delle parti. Posto che il detto consenso ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, giocoforza la consulenza non può essere analizzata.
10 L'autorizzazione del Tribunale all'acquisizione dei documenti non esclude, nè so-
stituisce, il consenso delle parti.
Per tutti tali motivi la domanda va rigettata.
Visto l'accertato inadempimento della provato con sentenza n. 1941 del CP_1
23.02.2018 sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta la domanda proposta dagli istanti;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
c) pone a definitivo carico di entrambe le parti, in via solidale le spese di CTU come liquidate con decreto del 19 marzo 2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 26.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
11
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi
Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 4528
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Giovanni Iodice C.F._2
(C.F. ) – PEC C.F._3 Email_1
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno in Piazza XXIV Maggio
n. 26,
- attori -
1 (C.F. e P. IVA ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall' avv. prof. Lucio Ghia (C.F. ) - PEC C.F._4 [...]
ed elett.te dom.ti presso lo studio dell' avv. Gio- Email_2
vanna Dattero in Gragnano (NA) in Via Tommaso Sorrentino n. 19,
-convenuta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2020, e Parte_1 Pt_2
in qualità di garanti e fidejussori della convenivano in
[...] Controparte_2
Contr giudizio la (di seguito per sentirla condan- Controparte_1
nare al risarcimento dei danni conseguenti l'asserito illegittimo comportamento, in relazione ai rapporti di conto corrente e di finanziamento intrattenuti con CP_2
e Vulcan s.r.l.. Tra detti rapporti, il 22.02.2007, interveniva su espressa ri-
[...]
Contr chiesta e sollecitazione di anche un oneroso contratto di c.d. Interest Rate
Swap (IRS) su di un “nozionale” di € 3.000.000,00.
In particolare, eccepivano che:
Contr
- nello svolgimento dei rapporti, la aveva incamerato somme (interessi e com-
petenze) in maniera illegittima, mai pattuite e spesso eccedenti le soglie usurarie,
provvedendo (sempre illegittimamente) a capitalizzarle ogni trimestre.
Anche l'IRS del 22.07.2007 aveva generato considerevoli minusvalenze in danno della società e, di converso, a carico degli istanti i quali vedevano notevolmente aumentata la loro esposizione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia;
2 Contr
- la nonostante continue contestazioni, provvedeva con decreto n. 6777,
emesso il 17.10.2014 dal Tribunale di Napoli, ad ingiungere a tutti i condebitori, in solido tra loro, il pagamento dell'importo di € 690.899,25;
- avverso tale decreto ingiuntivo la in persona del l.r.p.t., nonché CP_2
e proponevano opposizione. Il giudizio di op- Parte_1 Parte_2
posizione si concludeva con sentenza n. 1941 del 23.02.2018 che ridimensionava
Contr la somma dovuta dagli istanti alla in euro 121.760,69;
- gli addebiti illegittimi, accertati con sentenza, avevano causato, nel tempo, una
(apparente e non veritiera) situazione di squilibrio economico e finanziario non solo della società ma dei suoi garanti, situazione di squilibrio che era stata fonte di danno in particolare per gli istanti che avevano visto rigettare le richieste di acquisti a rate.
Contr Il cattivo operare da parte di si era trasformato, a carico degli istanti [entrambi imprenditori] in un progressivo ed inesorabile peggioramento del loro merito cre-
ditizio costantemente riportato in centrale rischi e le cui conseguenze erano state:
“a) la ridotta capacità finanziaria della società con conseguenti minori volumi di vendite e, di conseguenza, minori ricavi;
b) il peggioramento di tutti gli indici fi-
nanziari sia della società (quali, ad es. Leverage, indebitamento dinamico, grado di indebitamento, rapporto di sostenibilità degli oneri finanziari, grado di capitalizza-
zione, intensità del finanziamento bancario a breve etc.), che personali, con conse-
guente diminuzione di risorse finanziarie e capitale circolante della società, dimi-
nuzione che aveva comportato un'erronea valutazione del merito creditizio obbli-
gando, di volta in volta, gli istanti ad interventi finanziari diretti nella società per far fronte alle richieste di adeguamento di risorse e garanzie del credito da parte di altri istituti bancari;
c) il generale discredito economico verso banche e società fi-
nanziarie e di leasing.
3 Concludevano chiedendo: “di accertare e dichiarare che, per effetto del cattivo ope-
rare contrattuale, in relazione ai rapporti di conto corrente, di poi Controparte_2
e Vulcan srl, di cui gli istanti erano garanti, come accertato nella CP_4
Contr sentenza Tribunale di Napoli n. 1941 del 23.02.2018, la ha cagionato danni risarcibili;
di accertare e dichiarare che per effetto del comportamento doloso
(all'esito della violazione di specifiche norme di ordine pubblico tutelanti il mercato
Contr del credito) nelle varie contabilizzazioni illegittimamente operate, la ha ca-
gionato danni risarcibili agli istanti ex art. 2043 cod. civ.; per l'effetto, condannare
Contr la in persona del l. r. p. t., al risarcimento di tutti i danni subiti;
condannare
Contr la in persona del l. r. p. t., alla refusione delle spese di causa con distrazione”.
Contr Instaurato il contraddittorio, in data 20.11.2020, si costituiva in giudizio la impugnando ogni avversa deduzione e domanda, siccome infondata in fatto ed ille-
gittima in diritto, in particolare osservando:
Sull'infondatezza delle domande attoree.
I danni pretesi dagli opponenti erano riferibili, almeno in parte, alla società corren-
tista e non direttamente ai soci-garanti. Infatti, qualora venissero posti in essere atti in danno di una società, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni spet-
tava esclusivamente alla società e non al singolo socio, attesa l'autonomia patrimo-
niale della società, costituente entità distinta dai soci, con un proprio patrimonio e con una propria capacità di agire a tutela del medesimo, a mezzo dei legali rappre-
sentanti.
Pertanto, il danno sofferto dal socio per il fatto illecito di un terzo, che abbia leso il patrimonio societario, era un danno meramente indiretto e mediato, per il cui ristoro il socio non aveva azione diretta nei confronti del terzo autore dell'illecito, essendo,
4 invece, la società l'unico soggetto legittimato ad agire per la reintegrazione del pa-
trimonio sociale. Con riguardo, poi, ai presunti danni che sarebbero stati riferibili agli attori personalmente, si evidenziava come le avverse allegazioni fossero del tutto generiche, tanto che, al di là di astratte, asserite, compromissioni al loro merito creditizio, non veniva specificato, né provato, alcun pregiudizio economico effet-
tivo.
Sull'eccezione di prescrizione.
Eccepiva la prescrizione di ogni presunto danno maturato, prima dei cinque anni antecedenti la notifica dell'avverso atto di citazione (e quindi ante 10/9/2015), ri-
guardo quelli aquiliani e prima dei dieci anni anteriori a detta notifica (e quindi ante
10/9/2010), riguardo quelli contrattuali, in quanto mai prima di detto atto erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva chiedendo: “1) in via principale, il rigetto di ogni domanda proposta
Contr dagli attori nei confronti della perché inammissibile e/o infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata;
la dichiarazione della prescri-
zione di ogni avverso diritto ed azione risarcitori per asseriti danni extracontrattuali maturati anteriormente al 10/9/2015 ed anteriormente al 10/9/2010 per gli asseriti danni contrattuali;
2) in ogni caso, la condanna degli attori, in solido fra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, compreso il CP_1
rimborso delle spese generali”.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti depositavano le memorie istruttorie all'esito delle quali veniva disposta CTU quantificativa.
Con ordinanza del 07.11.2024 il Tribunale, letto il proprio provvedimento con cui disponeva lo svolgimento dell'udienza del 04.11.2024, in base all'art. 127 ter c.p.c.,
5 verificato che entrambe le parti avevano depositato le note sostitutive di udienza,
assegnava il giudizio a sentenza, concedendo alle parti termini ex art.190 c.p.c..
Veniva regolarmente espletato il T.M.O., su richiesta del Tribunale, con esito ne-
gativo.
Consegue la procedibilità della domanda proposta.
Va preliminarmente analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione proposta dalla banca sul presupposto che gli attori avessero chiesto, in parte, danni risarcibili alla società.
Ciò si evincerebbe secondo la dalla prospettazione della domanda e delle CP_1
memorie depositate dagli attori ove i medesimi lamentavano: “ridotta capacità fi-
nanziaria della società”, “peggioramento di tutti gli indici finanziari della società”,
“diminuzione di risorse finanziarie e capitale circolante della società”, etc., ovvero tutti gli asseriti pregiudizi riguardanti proprio e soltanto la Controparte_2
A fronte di tale eccezione gli attori dichiaravano di agire in qualità di garanti e fideiussori, come accertato anche dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1941 del
23.02.2018; inoltre erano stati soci della ognuno con quote di par- Controparte_2
tecipazione al capitale pari al 40% tramite la (nella quale avevano Parte_3
ognuno quote di partecipazione al capitale pari al 40%) che nel 2012 era divenuta socia unica della Controparte_2
La giurisprudenza è stata investita, in diverse occasioni, del compito di valutare la legittimazione del socio in ordine alla possibilità di reagire all'illecito posto in es-
sere da un terzo.
Nello specifico, è opportuno sottolineare come la Corte di Cassazione Civile, Se-
zione I, l' 11.12.2013, con sentenza n. 27733, ha affermato che i soci di una società
6 di capitali “non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero ri-
flesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, atteso che la perfetta autono-
mia patrimoniale (inerente alla personalità giuridica della società) comporta la
netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci. Ne conse-
guono l'esclusiva imputazione alla società stessa dell'attività svolta in suo nome e
delle relative conseguenze patrimoniali passive, essendo la responsabilità del socio
limitata al bene conferito e la legittimazione esclusiva della società ad essere ri-
sarcita dal terzo che con la propria condotta illecita abbia recato pregiudizio al
patrimonio sociale”.
La Suprema Corte ammette, invece, la risarcibilità dei danni diretti, ossia quei pre-
giudizi che siano prodotti immediatamente nella sfera giuridico-patrimoniale del socio e non consistano nella mera ripercussione di un danno inferto alla società: si tratterebbe di danni patrimoniali o non patrimoniali che, indipendentemente dalla complessa posizione giuridica ricoperta dal socio all'interno della società, siano tali da determinare ripercussioni negative direttamente sul piano personale e patrimo-
niale del singolo.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 16581 del 20 giugno
2019, ha stabilito il diritto al risarcimento dei danni subiti dal socio di una società
di capitali allorquando la condotta tenuta da terzi nei confronti della società confi-
guri un pregiudizio diretto alla sfera personale (nel caso di lesione al diritto all'onore o alla reputazione) o patrimoniale (nel caso di perdita di opportunità per-
sonali, economiche e lavorative, o per la riduzione del cd. merito di credito) del socio.
Inoltre, l'obbligazione assunta dal fideiussore, così come prevista dall'art. 1936
c.c., è caratterizzata dalla sua accessorietà rispetto all'applicazione principale e, ai
7 sensi dell'art. 1945 c.c., al fideiussore stesso è riconosciuta la possibilità di opporre al creditore tutte le azioni spettanti al creditore principale, con la sola esclusione di quella derivante dall'incapacità.
Consegue che al fideiussore è ravvisabile un danno risarcibile, ma di natura extra-
contrattuale (dato che la fideiussione nasce da un rapporto rispetto al quale è, per definizione, estraneo).
Va accertata quindi la legittimazione processuale delle parti laddove gli attori agi-
scono per la tutela dei propri diritti strettamente personali, con esclusione della ri-
chiesta dei danni riconducibili invece alla società e, in questa sede, andranno ana-
lizzate le sole richieste di risarcimento inerenti la legittimazione personale degli stessi.
Sempre preliminarmente, si rileva che la domanda non è prescritta.
La richiesta di risarcimento decorre dal passaggio in giudicato della sentenza n.
1941 del 23.02.2018 emessa dal Tribunale di Napoli che, a seguito di accertamenti e risultanze contabili, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti a pagare alla banca la somma di euro 121.760,69.
Nel merito, la domanda non può essere accolta in quanto non provata.
Con riferimento al primo aspetto relativo alla segnalazione alla C.R., si evidenzia che non vi sono elementi per poter procedere ad una valutazione quantitativa di un eventuale danno subito. La segnalazione medesima costituisce, di regola, un atto dovuto da parte della come obbligo imposto dalla vigente normativa in ma- CP_1
teria bancaria e creditizia, a ciò rilevando solo la situazione "oggettiva" di incapa-
cità finanziaria del soggetto segnalato che, peraltro, nel caso di specie non ha pro-
vato, né documentato, alcun danno o pregiudizio patito a seguito della segnalazione suddetta.
8 D'altro canto, la sentenza n.1941 del 23.02.2018 ha pur sempre riconosciuto l'esi-
Contr stenza di un'esposizione debitoria nei confronti della seppur in forma ridotta,
ragion per cui la segnalazione alla C.R. sarebbe stata comunque operativa.
Infatti, una volta accertata la responsabilità da illegittima segnalazione nelle banche dati creditizie, la giurisprudenza maggioritaria (v. tra le tante Cass. civ. n.
1931/2017) ritiene che il danno non sia in re ipsa, vale a dire automaticamente ri-
conosciuto al soggetto ingiustamente segnalato, in quanto quest'ultimo dovrà co-
munque dimostrare il pregiudizio subito in conseguenza del fatto illecito.
L'onere della prova del danno da illegittima segnalazione va provata con la mancata concessione di finanziamenti, la revoca dei fidi da parte di altri istituti di credito e quella del rifiuto ad aprire nuovi conti correnti o con qualsiasi altra comunicazione che attesti un danno;
nel caso de quo nulla è stato depositato. Anche in ordine alle ulteriori richieste di risarcimento danni, sia contrattuali che extracontrattuali, si evi-
denzia che nulla è stato provato al riguardo.
Infatti la c.t.u. espletata non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una
relevatio ab onere probandi. Essa costituisce essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio.
Effettivamente, la Cass. S. U. del 01.02.2022, n. 3086 ha distinto i poteri di acqui-
sizione del c.t.u.: avendo cioè riguardo, rispettivamente, al quadro delle attività de-
finite, in termini generali, dall'art. 194 c.p.c. e alla specificità dell'esame contabile di cui all'art. 198 c.p.c.. Ha affermato, al riguardo, che, sul piano generale (quindi in ogni consulenza tecnica), il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle in-
dagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire,
9 anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle at-
tività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i do-
cumenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottoposti-
gli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fon-
damento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio; ha precisato, poi, che in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini com-
messegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi previ-
sta, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopo-
stigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fonda-
mento della domanda e delle eccezioni. Tuttavia, come sottolineato da Cass. Civ.
5370/2023, la detta pronuncia non ha affatto obliterato il dato del «previo consenso delle parti» che il comma 2 dell'art. 198 cit. fa assurgere a presupposto condizio-
nante l'acquisizione dei detti documenti da parte del consulente contabile. Con-
senso che, nel caso di specie, non risulta essere stato manifestato, ed anzi dal con-
tegno complessivo della difesa si evince il netto dissenso all'acquisizione ed uti-
lizzo del detto documento ai fini della verifica contabile richiesta. Con riferimento ai documenti probatori di fatti principali, la barriera preclusiva posta dal legislatore non è valicabile, nel corso della consulenza contabile, se non in presenza del previo consenso delle parti. Posto che il detto consenso ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, giocoforza la consulenza non può essere analizzata.
10 L'autorizzazione del Tribunale all'acquisizione dei documenti non esclude, nè so-
stituisce, il consenso delle parti.
Per tutti tali motivi la domanda va rigettata.
Visto l'accertato inadempimento della provato con sentenza n. 1941 del CP_1
23.02.2018 sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta la domanda proposta dagli istanti;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
c) pone a definitivo carico di entrambe le parti, in via solidale le spese di CTU come liquidate con decreto del 19 marzo 2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 26.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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