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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21332/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 21332/2024 promosso con ricorso depositato in data 10.10.2024 da:
nata il [...] in [...], Hawaii U.S.A, C.P.F. n. , e Parte_1 P.IVA_1 residente in Barcelona Dr, 1080, Pacifica, CA 94044, ed elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia
(NA), alla via N. Paganini, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Masi, appartenente al foro di Nola
- C.F. alla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti;
CodiceFiscale_1
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto, in quanto figlia, di nata a Persona_1
Napoli, nel quartiere Posillipo, il 19.05.1943.
Il costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
data 26.2.2025 ha chiesto il rigetto della domanda senza argomentare nel merito.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Napoli, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Infatti, l'istante ha dedotto che era nata a [...], nel quartiere Posillipo, il Persona_1
19.05.1943 e che la stessa contraeva matrimonio in data 20.02.l965 in Soccavo (NA), registrato presso gli uffici di Stato civile nel comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1965, parte
II, serie A, n. 20, Sez. Soccavo) con il IG. nato il [...], in [...] Controparte_3
(Indiana); successivamente, i coniugi si trasferivano negli Stati Uniti d'America e dalla loro unione nasceva la IG.ra (attuale ricorrente); in data 18.04.1977, ovvero dopo la nascita Persona_2
della ricorrente (nata nel 1970 come si evince dal certificato di nascita allegato in atti), la sig.ra otteneva la naturalizzazione come cittadina statunitense, come attestato dagli Archivi Per_1
Nazionali del Distretto orientale dello stato della Virginia (U.S.A), in quanto coniuge di cittadino americano.
Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 20/3/2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 21332/2024 promosso con ricorso depositato in data 10.10.2024 da:
nata il [...] in [...], Hawaii U.S.A, C.P.F. n. , e Parte_1 P.IVA_1 residente in Barcelona Dr, 1080, Pacifica, CA 94044, ed elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia
(NA), alla via N. Paganini, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Masi, appartenente al foro di Nola
- C.F. alla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti;
CodiceFiscale_1
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto, in quanto figlia, di nata a Persona_1
Napoli, nel quartiere Posillipo, il 19.05.1943.
Il costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
data 26.2.2025 ha chiesto il rigetto della domanda senza argomentare nel merito.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Napoli, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Infatti, l'istante ha dedotto che era nata a [...], nel quartiere Posillipo, il Persona_1
19.05.1943 e che la stessa contraeva matrimonio in data 20.02.l965 in Soccavo (NA), registrato presso gli uffici di Stato civile nel comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1965, parte
II, serie A, n. 20, Sez. Soccavo) con il IG. nato il [...], in [...] Controparte_3
(Indiana); successivamente, i coniugi si trasferivano negli Stati Uniti d'America e dalla loro unione nasceva la IG.ra (attuale ricorrente); in data 18.04.1977, ovvero dopo la nascita Persona_2
della ricorrente (nata nel 1970 come si evince dal certificato di nascita allegato in atti), la sig.ra otteneva la naturalizzazione come cittadina statunitense, come attestato dagli Archivi Per_1
Nazionali del Distretto orientale dello stato della Virginia (U.S.A), in quanto coniuge di cittadino americano.
Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 20/3/2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone