Articolo 118 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 117Articolo 119
Versione
27 marzo 1963
Art. 118.
La reintegrazione nel grado puo' essere concessa:
1) a domanda, al militare che e' incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1), 4) e 5) dell'articolo 116, quando la cause stesse sono venute a mancare;
2) a domanda o d'ufficio, al militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3), dell'articolo 116, quando cessa di appartenere ad altra, Forza armata, o Corpo di polizia;
3) a domanda, e previo parere favorevole della Commissione centrale, al militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6) dell'articolo 116, quando ha conservato ottima, condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della, rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare.
Colui che ha, conseguito piu' di una promozione o ricompensa del genere suddetto puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare, in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non e' prima, intervenuta sentenza, di riabilitazione;
4) a domanda, previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al militare che e' incorso nella perdita del grado per condanna, ai sensi del primo comma, n. 7), dell'articolo 116, quando e' intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune, e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a), n. 7), anche a norma della legge penale militare.
La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.
La reintegrazione nel grado del militare gia' in servizio continuativo non importa di diritto la, riammissione del militare stesso nel servizio continuativo.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963