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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/107
TRIBUNALE DI LIVORNO
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 107/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Massimo Orlando, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premessa
1. Con atto depositato il 16.01.2025, ha proposto ri- Parte_1 corso in materia possessoria, assumendo: a) di essere proprietaria di un immobile sito in Comune di Marciana via delle
Case n. 6; b) che, per raggiungere a piedi la strada provinciale Marciana-Portoferraio, aveva sempre utilizzato uno stradello “che si diparte dalla sua proprietà, passa attraverso un cancelletto in ferro, entra nel giardino della proprietà confinante della IG.ra … prosegue per cinque Controparte_1 metri circa sulla stessa fino ad un ulteriore cancelletto in ferro, passato il quale entra e prosegue nel terreno di proprietà della per Parte_2 giungere alla via provinciale”; c) che la aveva chiuso entrambi i cancelletti con filo di ferro, impe- CP_1 dendo il passaggio;
d) che costei aveva anche “interrato alcune piante dietro al cancelletto tra le proprietà”. Tanto premesso, la ha chiesto l'eliminazione degli impedimenti appo- Parte_1 sti, al fine di reintegrare il possesso relativo al passaggio pedonale. 2. si è costituita il 5.2.25 deducendo: Controparte_1
1 a) che negli atti con cui la ha acquisito la proprietà l'immobile, “non Parte_1 viene fatto alcun riferimento a diritti di servitù .. né ad esistenti accessi se- condari”; b) che dagli atti acquisiti presso la Conservatoria risulta che lo stradello esiste ma “non coinvolge in alcuna maniera la proprietà della sig.ra ; CP_1
c) che né la né i suoi inquilini sono mai stati visti “transitare né sul Parte_1 percorso vecchio a servizio della proprietà né su quello che la Parte_1 predetta intende arbitrariamente vantare con la presente causa”; d) che è un atto emulativo la pretesa della ricorrente, perché l'appezzamento di terreno di sua proprietà (p.lla 643) confina direttamente e per lungo tratto con la p.lla 31 e, in particolare, con la strada carrabile privata di proprietà della società ; Pt_2 e) che il vero interesse della ricorrente era quello di “ottenere la riduzione della vegetazione esistente nella proprietà per avere la visuale aperta CP_1 verso il mare”; f) che nel 1997 la resistente aveva fatto installare
- a valle, una recinzione con cancello;
- a monte, una recinzione senza cancelli;
g) che aveva bonariamente concesso l'accesso tramite il cancello a valle al pro- prietario del terreno, che oggi è di proprietà della;
CP_2
h) che nel 2021 persone incaricate dalla si erano accorte che era sta- CP_1 to “abusivamente apposto un cancelletto”; i) di aver disposto che il cancelletto fosse sigillato con apposite fascette e che la rete anti-cinghiali fosse rinforzata;
j) che “nel mese di marzo 2024 gli incaricati dalla odierna resistente si erano accorti che era scomparsa la rete elettrosaldata apposta dinanzi al cancel- letto oggetto di causa”; k) di aver disposto nella primavera del 2024 il ripristino delle chiusure con fa- scette e filo di ferro del cancelletto a monte, a confine con la proprietà CP_3
e nel settembre 2024, della rete elettrosaldata;
[...]
l) che la ha ripetutamente contestato il passaggio da parte della Pt_2 CP_3 sul terreno di sua proprietà.
[...] Tanto premesso, la ha eccepito la decadenza dell'azione possessoria, CP_1 perché l'asserito spoglio sarebbe avvenuto “già nel marzo 2022”. 3. Il procedimento è stato istruito con assunzione di informatori.
Decisione 4. Individuazione delle questioni da esaminare E' appena il caso di evidenziare che, trattandosi di procedimento possessorio, ciò che occorre verificare a norma dell'art. 1168 c.c. è: a) la sussistenza di una situazione possessoria e, nello specifico, l'esercizio di fatto, da parte di , del passaggio attraverso i due Parte_1 cancelletti che insistono sul terreno di per raggiungere a piedi il CP_1 centro abitato;
b) lo spoglio, e cioè una duratura privazione totale o parziale del possesso, con- tro la volontà del possessore;
c) l'animus spoliandi, cioè la consapevolezza di agire contro la volontà del possessore. Tutto il resto è irrilevante e cioè:
2 a) legittimità o meno del possesso in capo a Parte_1
b) titolarità (da parte della medesima ricorrente) del diritto di servitù di pas- saggio;
c) esistenza o meno di un'autorizzazione al passaggio. Pertanto, in questa sede è superfluo esaminare l'esistenza o meno, negli atti di provenienza, di un diritto di servitù a favore del terreno di e a carico di Parte_1 quello di CP_1
Non è fondato neanche l'argomento di quest'ultima, secondo cui la pretesa della ricorrente sarebbe un atto emulativo, perché l'appezzamento di terreno di sua proprietà (p.lla 643) confina direttamente e per lungo tratto con la p.lla 31 e, in particolare, con la strada carrabile privata di proprietà della società . Pt_2 Infatti, il divieto di atti d'emulazione sancito dall'art. 833 c.c. richiede animus nocendi e inutilità dell'atto, cioè - nel caso di specie - del passaggio sul terreno di attraverso i due cancelletti. CP_1
Dalle dichiarazioni rese dagli informatori, invece, si desume agevolmente che il passaggio oggetto del presente procedimento è utilizzato per arrivare a piedi nel centro abitato di . Pertanto, la situazione di fatto di cui si chiede la tute- Pt_3 la possessoria ha una sua oggettiva utilità per chi esercita il passaggio, perché gli consente di arrivare a destinazione percorrendo minore distanza. In particolare, l'informatore (marito della ricorrente) ha dichiarato che questo Testimone_1 passaggio pedonale è “una scorciatoia”.
5. Tutela possessoria
Ciò premesso, il Giudice ritiene che ricorrano tutti i presupposti previsti dall'art. 1168 c.c. per accordare la richiesta tutela possessoria. Testi Quanto alla sussistenza della situazione possessoria, gli informatori TE
, hanno riferito che hanno sempre Persona_1 Controparte_4 utilizzato il passaggio attraverso i due cancelletti per entrare e uscire dal terreno della e arrivare sulla strada provinciale. CP_1
Quanto allo spoglio, i predetti informatori hanno riferito che il primo cancelletto ad essere stato chiuso con fascette è quello a monte e che l'apposizione delle fa- scette è avvenuta nel mese di ottobre 2024. Il secondo cancelletto, quello a valle, che insiste sul confine tra il terreno di e la è stato invece Pt_4 CP_2 chiuso quale tempo dopo. L'informatore ha precisato che lui e sua moglie hanno sempre utilizzato TE il passaggio, perché:
a) il cancelletto a monte, era chiuso con un semplice filo di ferro, che si solleva- va per aprirlo;
b) quello a valle, analogamente, era chiuso con un giro di catena da sollevare;
c'era anche un lucchetto, chiuso, che non impediva però l'apertura del cancellet- to.
Le dichiarazioni rese dagli informatori indicati da parte resistente, invece, non si sono rivelate idonee a far fondatamente dubitare dell'esercizio del passaggio da parte di Parte_1
Infatti, ha premesso di aver frequentato i luoghi “danni anni Parte_5 '80 e fino alla pandemia del 2020”. L'informatrice ha sì dichiarato che “il can- celletto a valle era chiuso con catena e lucchetto” e che “bisognava avere la chiave per aprire”, ma poi ha aggiunto di non averlo mai utilizzato. Non ha spiegato, quindi, su quali elemento di fatto si sia basata per affermare che vi era un lucchetto che impediva il passaggio. In altri termini, questa dichiarazione è
3 compatibile con quella riferita dall'informatore che ha precisato che sul TE cancelletto a valle “c'era anche un lucchetto, chiuso, che non impediva però l'apertura del cancelletto.”. La cioè, avrebbe dovuto corroborare l'apodittica affermazione secondo Pt_5 cui “bisognava avere la chiave per aprire”, chiarendo come è giunta a questa conclusione, visto che ha ammesso che non lo ha mai utilizzato. Le dichiarazioni della sono quindi irrilevanti perché generiche, tant'è Pt_5 che ella non ha saputo dire se il lucchetto si trovava a sinistra o a destra: dalla posizione del lucchetto, infatti, deriva se esso impediva meno la chiusura del cancelletto. L'informatore , poi, ha reso dichiarazioni ancor più generi- Testimone_3 che e oltremodo incerte. Egli infatti ha riferito di non ricordare se il cancelletto a valle fosse o meno chiuso con un lucchetto, precisando di “non aver prestato molta attenzione perché ero interessato a vedere se c'era la legna e la rete per- ché si prendeva la legna per l'inverno.”. Se si considera che egli ha riferito di frequentare la casa della sorella (odierna resistente) da sempre, la inattendibilità del teste è lampante, perché in decenni di frequentazione dei luoghi di causa è impossibile non aver mai notato se il cancelletto fosse o meno chiuso con un lucchetto. Infine, la giustificazione di questa sistematica “disattenzione” è ugualmente poco plausibile, perché le vipere frequentano, ovviamente, non solo le vicinanze del cancelletto, ma l'intera zona. Infine, per quanto riguarda il cancelletto a monte, le dichiarazioni rese dall'informatore sono, se possibile, ancora più perplesse e Testimone_3 titubanti delle precedenti, perché ha dichiarato:
“a monte forse c'era e forse non c'era un cancelletto;
c'era senz'altro un rat- toppo di rete, senz'altro. Non ho mai utilizzato il cancello a monte, anzi non l'ho mai visto.”. Infine, le dichiarazioni rese da sono solo apparentemente più preci- Parte_6 se. E' vero, infatti, che ella ha assertivamente dichiarato:
“Per quanto riguarda il cancelletto a valle, sono sicura che fosse chiuso a chia- ve, dal 1997 circa. Per aprirlo bisogna avere la chiave del lucchetto. Ci sono passata una volta, a fine anni '90, utilizzando la chiave. Forse anche una se- conda volta, ma non di più, sempre a fine anni'90.”. Tuttavia, la circostanza riferita dall'informatrice è molto risalente nel tempo (fi- ne anni '90) e combacia perfettamente con quanto spontaneamente dichiarato dalla resistente che ha affermato: CP_1
“La catena e lucchetto del cancelletto a valle sono stati posizionati nel 1997 e che la catena era infilata nella rete e quindi impediva il passaggio a chi non aveva la chiave del lucchetto. Ottenni il permesso della .”. CP_2
Ma la stessa resistente ha ammesso che sia la catena che il lucchetto sono stati
“tolti verso il 2003”. Pertanto, si può concludere che almeno dal 2003 la non ha avuto alcun Parte_1 impedimento a esercitare il passaggio di cui è causa.
Ciò è stato possibile fino agli ultimi mesi del 2024, quando cioè la ha CP_1 fatto apporre, su entrambi i cancelletti, delle fascette che impediscono l'accesso. In conclusione, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare lo spoglio da parte di che ha illegittimamente impedito a di passare sul terre- CP_1 Parte_1
4 no di proprietà della prima apponendo degli impedimenti all'apertura dei cancel- letti.
Quanto alla eccezione di decadenza, la resistente ha sostenuto che “l'asserito at- to di spoglio e/o di molestia sia intervenuto quantomeno già dal marzo 2022, come confermato dalla lettera manoscritta ed autografa della sig.ra Parte_1 con la quale la stessa ricorrente chiede alla IG.ra di togliere le fa- CP_1 scette bianche e di ripristinare i cardini del cancellino a monte per permetterle il passaggio.”. L'eccezione è infondata. Nella missiva datata 28.03.2022, ha proposto la ri- Parte_1 nuncia al “diritto di passo in cambio della possibilità di potare ogni tanto alcuni suoi alberi che ci impediscono la vista del mare”. Alla fine della lettera, la ha chiesto, in assenza di accordo, di “togliere Parte_1 le fascette bianche e ripristinare i cardini del cancelletto, per permetterci il pas- saggio”. Ciò premesso, la sostiene che lo spoglio deve essere fatto risalire CP_1 quantomeno alla data del 28.03.2022 e, quindi, la sarebbe decaduta Parte_1 dalla tutela possessoria, perché il ricorso è stato proposto il 16.01.2025.
La ricorrente ha invece sostenuto che la richiesta di eliminare queste fascette è stata formulata dalla solo per “praticità d'uso”. Parte_1
In particolare, si trattava di “nastri telati di avvolgibile che sostituivano in ma- niera precaria i cardini dissaldati del cancelletto (che l'ing, si era offer- TE to di riparare per rendere più agevole il passaggio), slegabili e amovibili e non hanno mai impedito né molestato il passaggio”. Questa tesi appare convincente. L'informatore ha limpidamente chiarito che l'impedimento ad aprire il TE cancelletto deriva dalla presenza dei fili di ferro e non dalle fascette, affermando che “per aprire i cancelletti, attualmente occorrerebbe un tronchese per tagliar- li”. Inoltre, l'informatrice ha chiaramente affermato di aver attraversato en- Pt_7 trambi i cancelli “ad agosto 2024”: ciò significa che dopo marzo 2022 e prima di ottobre 2024 non vi era alcun impedimento al passaggio da parte della CP_3
[...]
Anche la sig.ra ha riferito di essere stata a casa CP_4 Controparte_4 della sia nel 2022 che nel 2024 e che di essere “sempre passata da Parte_1 quando avevo 20 anni”, fatta eccezione nel novembre 2024, quando ha avuto occasione di vedere “che il cancelletto a monte era chiuso con fili di ferro”. Si può pertanto concludere che nel 2022 vi erano delle semplici fascette che po- tevano essere agevolmente tolte e ri-apposte e, pertanto, non impedivano il pas- saggio.
Lo spoglio, invece, è avvenuto alla fine del 2024, con l'apposizione di fili di fer- ro che, essendo fissi, richiedono l'uso di un tronchese per poterli tagliare.
Il ricorso va quindi accolto. Ma non è necessario ordinare la rimozione dei fili di ferro perché – a tutela della proprietà della – è opportuno consentire CP_1
a costei di apporre dei lucchetti consegnando copia delle chiavi alla Parte_1
6. Spese
5 Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere a le CP_1 Parte_1 spese processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice
a) ordina a di rimuovere i fili di ferro che impedisco- Controparte_1 no a di aprire i due cancelletti o, in alternativa, di Parte_1 apporre dei lucchetti con consegna di copia delle chiavi;
b) condanna la resistente ai sensi dell'art. 614 ter c.p.c., al paga- CP_1 mento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal 15.05.2025; c) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, liquidate in:
- € 7.600,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 286,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende.
Livorno, 16.04.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
Si comunichi.
Livorno, 16/04/2025.
IL GIUDICE
dott. Massimo Orlando
6
TRIBUNALE DI LIVORNO
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 107/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Massimo Orlando, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premessa
1. Con atto depositato il 16.01.2025, ha proposto ri- Parte_1 corso in materia possessoria, assumendo: a) di essere proprietaria di un immobile sito in Comune di Marciana via delle
Case n. 6; b) che, per raggiungere a piedi la strada provinciale Marciana-Portoferraio, aveva sempre utilizzato uno stradello “che si diparte dalla sua proprietà, passa attraverso un cancelletto in ferro, entra nel giardino della proprietà confinante della IG.ra … prosegue per cinque Controparte_1 metri circa sulla stessa fino ad un ulteriore cancelletto in ferro, passato il quale entra e prosegue nel terreno di proprietà della per Parte_2 giungere alla via provinciale”; c) che la aveva chiuso entrambi i cancelletti con filo di ferro, impe- CP_1 dendo il passaggio;
d) che costei aveva anche “interrato alcune piante dietro al cancelletto tra le proprietà”. Tanto premesso, la ha chiesto l'eliminazione degli impedimenti appo- Parte_1 sti, al fine di reintegrare il possesso relativo al passaggio pedonale. 2. si è costituita il 5.2.25 deducendo: Controparte_1
1 a) che negli atti con cui la ha acquisito la proprietà l'immobile, “non Parte_1 viene fatto alcun riferimento a diritti di servitù .. né ad esistenti accessi se- condari”; b) che dagli atti acquisiti presso la Conservatoria risulta che lo stradello esiste ma “non coinvolge in alcuna maniera la proprietà della sig.ra ; CP_1
c) che né la né i suoi inquilini sono mai stati visti “transitare né sul Parte_1 percorso vecchio a servizio della proprietà né su quello che la Parte_1 predetta intende arbitrariamente vantare con la presente causa”; d) che è un atto emulativo la pretesa della ricorrente, perché l'appezzamento di terreno di sua proprietà (p.lla 643) confina direttamente e per lungo tratto con la p.lla 31 e, in particolare, con la strada carrabile privata di proprietà della società ; Pt_2 e) che il vero interesse della ricorrente era quello di “ottenere la riduzione della vegetazione esistente nella proprietà per avere la visuale aperta CP_1 verso il mare”; f) che nel 1997 la resistente aveva fatto installare
- a valle, una recinzione con cancello;
- a monte, una recinzione senza cancelli;
g) che aveva bonariamente concesso l'accesso tramite il cancello a valle al pro- prietario del terreno, che oggi è di proprietà della;
CP_2
h) che nel 2021 persone incaricate dalla si erano accorte che era sta- CP_1 to “abusivamente apposto un cancelletto”; i) di aver disposto che il cancelletto fosse sigillato con apposite fascette e che la rete anti-cinghiali fosse rinforzata;
j) che “nel mese di marzo 2024 gli incaricati dalla odierna resistente si erano accorti che era scomparsa la rete elettrosaldata apposta dinanzi al cancel- letto oggetto di causa”; k) di aver disposto nella primavera del 2024 il ripristino delle chiusure con fa- scette e filo di ferro del cancelletto a monte, a confine con la proprietà CP_3
e nel settembre 2024, della rete elettrosaldata;
[...]
l) che la ha ripetutamente contestato il passaggio da parte della Pt_2 CP_3 sul terreno di sua proprietà.
[...] Tanto premesso, la ha eccepito la decadenza dell'azione possessoria, CP_1 perché l'asserito spoglio sarebbe avvenuto “già nel marzo 2022”. 3. Il procedimento è stato istruito con assunzione di informatori.
Decisione 4. Individuazione delle questioni da esaminare E' appena il caso di evidenziare che, trattandosi di procedimento possessorio, ciò che occorre verificare a norma dell'art. 1168 c.c. è: a) la sussistenza di una situazione possessoria e, nello specifico, l'esercizio di fatto, da parte di , del passaggio attraverso i due Parte_1 cancelletti che insistono sul terreno di per raggiungere a piedi il CP_1 centro abitato;
b) lo spoglio, e cioè una duratura privazione totale o parziale del possesso, con- tro la volontà del possessore;
c) l'animus spoliandi, cioè la consapevolezza di agire contro la volontà del possessore. Tutto il resto è irrilevante e cioè:
2 a) legittimità o meno del possesso in capo a Parte_1
b) titolarità (da parte della medesima ricorrente) del diritto di servitù di pas- saggio;
c) esistenza o meno di un'autorizzazione al passaggio. Pertanto, in questa sede è superfluo esaminare l'esistenza o meno, negli atti di provenienza, di un diritto di servitù a favore del terreno di e a carico di Parte_1 quello di CP_1
Non è fondato neanche l'argomento di quest'ultima, secondo cui la pretesa della ricorrente sarebbe un atto emulativo, perché l'appezzamento di terreno di sua proprietà (p.lla 643) confina direttamente e per lungo tratto con la p.lla 31 e, in particolare, con la strada carrabile privata di proprietà della società . Pt_2 Infatti, il divieto di atti d'emulazione sancito dall'art. 833 c.c. richiede animus nocendi e inutilità dell'atto, cioè - nel caso di specie - del passaggio sul terreno di attraverso i due cancelletti. CP_1
Dalle dichiarazioni rese dagli informatori, invece, si desume agevolmente che il passaggio oggetto del presente procedimento è utilizzato per arrivare a piedi nel centro abitato di . Pertanto, la situazione di fatto di cui si chiede la tute- Pt_3 la possessoria ha una sua oggettiva utilità per chi esercita il passaggio, perché gli consente di arrivare a destinazione percorrendo minore distanza. In particolare, l'informatore (marito della ricorrente) ha dichiarato che questo Testimone_1 passaggio pedonale è “una scorciatoia”.
5. Tutela possessoria
Ciò premesso, il Giudice ritiene che ricorrano tutti i presupposti previsti dall'art. 1168 c.c. per accordare la richiesta tutela possessoria. Testi Quanto alla sussistenza della situazione possessoria, gli informatori TE
, hanno riferito che hanno sempre Persona_1 Controparte_4 utilizzato il passaggio attraverso i due cancelletti per entrare e uscire dal terreno della e arrivare sulla strada provinciale. CP_1
Quanto allo spoglio, i predetti informatori hanno riferito che il primo cancelletto ad essere stato chiuso con fascette è quello a monte e che l'apposizione delle fa- scette è avvenuta nel mese di ottobre 2024. Il secondo cancelletto, quello a valle, che insiste sul confine tra il terreno di e la è stato invece Pt_4 CP_2 chiuso quale tempo dopo. L'informatore ha precisato che lui e sua moglie hanno sempre utilizzato TE il passaggio, perché:
a) il cancelletto a monte, era chiuso con un semplice filo di ferro, che si solleva- va per aprirlo;
b) quello a valle, analogamente, era chiuso con un giro di catena da sollevare;
c'era anche un lucchetto, chiuso, che non impediva però l'apertura del cancellet- to.
Le dichiarazioni rese dagli informatori indicati da parte resistente, invece, non si sono rivelate idonee a far fondatamente dubitare dell'esercizio del passaggio da parte di Parte_1
Infatti, ha premesso di aver frequentato i luoghi “danni anni Parte_5 '80 e fino alla pandemia del 2020”. L'informatrice ha sì dichiarato che “il can- celletto a valle era chiuso con catena e lucchetto” e che “bisognava avere la chiave per aprire”, ma poi ha aggiunto di non averlo mai utilizzato. Non ha spiegato, quindi, su quali elemento di fatto si sia basata per affermare che vi era un lucchetto che impediva il passaggio. In altri termini, questa dichiarazione è
3 compatibile con quella riferita dall'informatore che ha precisato che sul TE cancelletto a valle “c'era anche un lucchetto, chiuso, che non impediva però l'apertura del cancelletto.”. La cioè, avrebbe dovuto corroborare l'apodittica affermazione secondo Pt_5 cui “bisognava avere la chiave per aprire”, chiarendo come è giunta a questa conclusione, visto che ha ammesso che non lo ha mai utilizzato. Le dichiarazioni della sono quindi irrilevanti perché generiche, tant'è Pt_5 che ella non ha saputo dire se il lucchetto si trovava a sinistra o a destra: dalla posizione del lucchetto, infatti, deriva se esso impediva meno la chiusura del cancelletto. L'informatore , poi, ha reso dichiarazioni ancor più generi- Testimone_3 che e oltremodo incerte. Egli infatti ha riferito di non ricordare se il cancelletto a valle fosse o meno chiuso con un lucchetto, precisando di “non aver prestato molta attenzione perché ero interessato a vedere se c'era la legna e la rete per- ché si prendeva la legna per l'inverno.”. Se si considera che egli ha riferito di frequentare la casa della sorella (odierna resistente) da sempre, la inattendibilità del teste è lampante, perché in decenni di frequentazione dei luoghi di causa è impossibile non aver mai notato se il cancelletto fosse o meno chiuso con un lucchetto. Infine, la giustificazione di questa sistematica “disattenzione” è ugualmente poco plausibile, perché le vipere frequentano, ovviamente, non solo le vicinanze del cancelletto, ma l'intera zona. Infine, per quanto riguarda il cancelletto a monte, le dichiarazioni rese dall'informatore sono, se possibile, ancora più perplesse e Testimone_3 titubanti delle precedenti, perché ha dichiarato:
“a monte forse c'era e forse non c'era un cancelletto;
c'era senz'altro un rat- toppo di rete, senz'altro. Non ho mai utilizzato il cancello a monte, anzi non l'ho mai visto.”. Infine, le dichiarazioni rese da sono solo apparentemente più preci- Parte_6 se. E' vero, infatti, che ella ha assertivamente dichiarato:
“Per quanto riguarda il cancelletto a valle, sono sicura che fosse chiuso a chia- ve, dal 1997 circa. Per aprirlo bisogna avere la chiave del lucchetto. Ci sono passata una volta, a fine anni '90, utilizzando la chiave. Forse anche una se- conda volta, ma non di più, sempre a fine anni'90.”. Tuttavia, la circostanza riferita dall'informatrice è molto risalente nel tempo (fi- ne anni '90) e combacia perfettamente con quanto spontaneamente dichiarato dalla resistente che ha affermato: CP_1
“La catena e lucchetto del cancelletto a valle sono stati posizionati nel 1997 e che la catena era infilata nella rete e quindi impediva il passaggio a chi non aveva la chiave del lucchetto. Ottenni il permesso della .”. CP_2
Ma la stessa resistente ha ammesso che sia la catena che il lucchetto sono stati
“tolti verso il 2003”. Pertanto, si può concludere che almeno dal 2003 la non ha avuto alcun Parte_1 impedimento a esercitare il passaggio di cui è causa.
Ciò è stato possibile fino agli ultimi mesi del 2024, quando cioè la ha CP_1 fatto apporre, su entrambi i cancelletti, delle fascette che impediscono l'accesso. In conclusione, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare lo spoglio da parte di che ha illegittimamente impedito a di passare sul terre- CP_1 Parte_1
4 no di proprietà della prima apponendo degli impedimenti all'apertura dei cancel- letti.
Quanto alla eccezione di decadenza, la resistente ha sostenuto che “l'asserito at- to di spoglio e/o di molestia sia intervenuto quantomeno già dal marzo 2022, come confermato dalla lettera manoscritta ed autografa della sig.ra Parte_1 con la quale la stessa ricorrente chiede alla IG.ra di togliere le fa- CP_1 scette bianche e di ripristinare i cardini del cancellino a monte per permetterle il passaggio.”. L'eccezione è infondata. Nella missiva datata 28.03.2022, ha proposto la ri- Parte_1 nuncia al “diritto di passo in cambio della possibilità di potare ogni tanto alcuni suoi alberi che ci impediscono la vista del mare”. Alla fine della lettera, la ha chiesto, in assenza di accordo, di “togliere Parte_1 le fascette bianche e ripristinare i cardini del cancelletto, per permetterci il pas- saggio”. Ciò premesso, la sostiene che lo spoglio deve essere fatto risalire CP_1 quantomeno alla data del 28.03.2022 e, quindi, la sarebbe decaduta Parte_1 dalla tutela possessoria, perché il ricorso è stato proposto il 16.01.2025.
La ricorrente ha invece sostenuto che la richiesta di eliminare queste fascette è stata formulata dalla solo per “praticità d'uso”. Parte_1
In particolare, si trattava di “nastri telati di avvolgibile che sostituivano in ma- niera precaria i cardini dissaldati del cancelletto (che l'ing, si era offer- TE to di riparare per rendere più agevole il passaggio), slegabili e amovibili e non hanno mai impedito né molestato il passaggio”. Questa tesi appare convincente. L'informatore ha limpidamente chiarito che l'impedimento ad aprire il TE cancelletto deriva dalla presenza dei fili di ferro e non dalle fascette, affermando che “per aprire i cancelletti, attualmente occorrerebbe un tronchese per tagliar- li”. Inoltre, l'informatrice ha chiaramente affermato di aver attraversato en- Pt_7 trambi i cancelli “ad agosto 2024”: ciò significa che dopo marzo 2022 e prima di ottobre 2024 non vi era alcun impedimento al passaggio da parte della CP_3
[...]
Anche la sig.ra ha riferito di essere stata a casa CP_4 Controparte_4 della sia nel 2022 che nel 2024 e che di essere “sempre passata da Parte_1 quando avevo 20 anni”, fatta eccezione nel novembre 2024, quando ha avuto occasione di vedere “che il cancelletto a monte era chiuso con fili di ferro”. Si può pertanto concludere che nel 2022 vi erano delle semplici fascette che po- tevano essere agevolmente tolte e ri-apposte e, pertanto, non impedivano il pas- saggio.
Lo spoglio, invece, è avvenuto alla fine del 2024, con l'apposizione di fili di fer- ro che, essendo fissi, richiedono l'uso di un tronchese per poterli tagliare.
Il ricorso va quindi accolto. Ma non è necessario ordinare la rimozione dei fili di ferro perché – a tutela della proprietà della – è opportuno consentire CP_1
a costei di apporre dei lucchetti consegnando copia delle chiavi alla Parte_1
6. Spese
5 Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere a le CP_1 Parte_1 spese processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice
a) ordina a di rimuovere i fili di ferro che impedisco- Controparte_1 no a di aprire i due cancelletti o, in alternativa, di Parte_1 apporre dei lucchetti con consegna di copia delle chiavi;
b) condanna la resistente ai sensi dell'art. 614 ter c.p.c., al paga- CP_1 mento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal 15.05.2025; c) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, liquidate in:
- € 7.600,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 286,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende.
Livorno, 16.04.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
Si comunichi.
Livorno, 16/04/2025.
IL GIUDICE
dott. Massimo Orlando
6