Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 893 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Paolo RAMPINI PRESIDENTE
Dott. Sara Pozzetti GIUDICE
Dott. ssa Giulia P. E. BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 893 /2024 R.G. avente per oggetto: mutamento di sesso.
promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. TARICCO GAIA che lo rappresenta e difende in Parte_1 forza di procura in atti
Parte ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e designazione del Giudice relatore, voglia accogliere la domanda dell'attore e per l'effetto
- attribuire a il sesso femminile;
Parte_1
- autorizzare, a noma dell'art. 31 c. 4 del D.Lgs. 15072011 , nato a [...] il Parte_1
18/09/2001 a sottoporsi a trattamento medico – chirurgico di conversione del sesso, per adeguare i propri caratteri sessuali all'identità psico sessuale femminile;
- accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”
Per il Pm: accogliersi il ricorso
***
Con ricorso ai sensi della legge n.164 del 1982 chiedeva disporsi la rettifica di Parte_1 attribuzione di sesso con assegnazione ad essa del nome maschile di e Persona_1 autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico – chirurgico di conversione del sesso, per adeguare i propri caratteri sessuali all'identità psico sessuale femminile.
Nell'atto introduttivo si affermava:
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Centro Interdipartimentale Disforia di Genere Molinette.
- che il percorso di indagine sullo sviluppo psicosessuale e di esplorazione dell'identità è stato svolto con colloqui psicologici a cadenza quindicinale, visite psichiatriche e visite endocrinologiche a cadenza programmata.
- che, nel mese di gennaio 2020, vi è stata da parte del Centro la conferma della Disforia di Genere e l'esclusione di psicopatologie tali da controindicare il trattamento medico di affermazione del genere.
- che, nel mese di febbraio 2020, l'istante ha iniziato l'assunzione di terapia ormonale femminilizzante sotto stretto controllo medico consistito in periodiche visite endocrinologiche ed esami clinici.
- che il ricorrente ha continuato a sottoporsi, presso il C.I.D.I.G.E.M. Centro Interdipartimentale
Disforia di Genere Molinette, a colloqui psicologici e visite psichiatriche.
- che, all'esito del percorso, le conclusioni mediche sono state: si evince che la paziente presenta una
Disforia di Genere e che vive il ruolo di genere femminile in contesti familiari, sociali e professionali.
Tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tale ragione l'equipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di Affermazione
Chirurgica del Genere congiuntamente al cambio del nome e del genere che si considerano essere i trattamenti d'elezione per tale tipo di condizione psichica.
- che il ricorrente è di stato libero
Secondo quanto disposto dall'art. 31 D. Lgs. 150/2011, in assenza di coniuge e figli ai quali notificare l'atto introduttivo, si provvedeva alla comunicazione dello stesso al Pubblico Ministero il quale interveniva all'udienza.
Parte ricorrente presente personalmente in udienza, richiamandosi agli atti chiedeva accogliersi la domanda proposta.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva
Non veniva svolta istruttoria in quanto superflua.
La causa veniva quindi, all'esito di discussione orale, rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le domande debbono essere accolte.
Per quanto concerne l'istanza di autorizzare all'intervento chirurgico di Parte_1 riattribuzione di sesso, la documentazione in atti ripercorre le tappe evolutive del ricorrente, attestando la diagnosi di transessualismo primario e la necessità di adeguamento del soma.
Il lungo percorso terapeutico conferma la profondità dell'identità femminile in capo al ricorrente,
l'assenza di patologie mentali che costituiscano controindicazioni al mutamento di genere, la serietà della scelta e l'assenza di ripensamenti o dubbi sul percorso ormai da tempo intrapreso;
del resto, lo stesso percorso costituisce una scelta a lungo ponderata e desiderata, attuata sin dall'adolescenza, con l'autorizzazione dei genitori, e proseguita autonomamente e consapevolmente non appena il ricorrente ha conseguito la maggiore età.
Anche le pregresse esperienze psicologiche, comportamentali e relazionali in genere, confermano, come risulta dalla relazione in atti, che “l'identificazione nel genere e ruolo femminile, esordito nell'infanzia, trasformatosi in disforia di genere in adolescenza” è divenuto persistente in età adulta. Tale percorso ha portato il ricorrente a vivere con disagio la differenza biologica e con sofferenza il conseguente distacco dal mondo femminile e trovando infine nell'adeguamento dei caratteri sessuali il completamento ideale del proprio percorso di individualizzazione.
pagina 2 di 4 Va infatti osservato che da tempo il ricorrente vive come una ragazza, sia nello stile di vestiario sia nell'atteggiamento; parla di sé al femminile;
desidera le relazioni affettive e sessuali di una ragazza eterosessuale.
La positività di questo periodo “al femminile ” (Test di Real Life) conferma, quindi, ulteriormente la diagnosi già emergente dall'esame psicodiagnostico riportato nella relazione psichiatrica-sessuologica conclusiva del C.I.D.I.Ge.M. in atti, che individua nella ricorrente una persona “affetta da Disforia di
Genere in adulto post-transizione”.
Accanto all'interpretazione della norma di cui all'art. 1 della L. n. 164/1982 che ritiene necessario sempre l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, vi è autorevole dottrina e giurisprudenza di merito e di legittimità (vds. da ultimo sentenza n. 15138 del 20 luglio 2015) che ne sottolinea il carattere eventuale, in quanto fondato sulla consapevolezza della mutata complessità del fenomeno del transessualismo così come riconosciuto dalle scienze psicosociali.
In particolare, il dibattito che agitava la giurisprudenza di merito in ordine alla necessità o meno di procedere ad intervento chirurgico prima di poter ottenere la rettifica anagrafica si è risolto a seguito della nota sentenza n.15138, emessa dalla I Sezione della Corte di Cassazione in data 20.07.2015, e da ultimo grazie alla sentenza n. 221 con cui in data 21.10.2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma I della L.14.04.1982 n.164, ai sensi del quale la rettificazione dev'essere autorizzata dal tribunale con sentenza “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Entrambe le pronunce si fondano sul pieno riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, riconducibile in quanto tale ai diritti fondamentali della persona tutelati sia dalla nostra carta costituzionale, sia dalla C.E.D.U..
In tale contesto, dev'essere attribuito alle persone transessuali il diritto di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” il cui
“momento conclusivo (…) è individuale e certamente non standardizzabile” (cfr. motivazione della sentenza della Cassazione sopra citata).
L'intervento chirurgico non è quindi indispensabile per completare tale percorso, ma costituisce “solo un eventuale ausilio per il benessere della persona”, “ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (ibidem).
Tali conclusioni sono state espressamente richiamate dalla Corte Costituzionale, la quale ha quindi escluso che il trattamento chirurgico costituisca un “prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione”, costituendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. motivazione della sentenza del giudice delle leggi sopra citata).
La Corte Costituzionale ribadisce peraltro la necessità di un “rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
Nel ricorso emerge del resto che il richiesto intervento risulta necessario per la salute stessa del ricorrente, in quanto, come emerge nella relazione del CIDIGEM “il proseguimento del percorso chirurgico di genere con alta probabilità migliorerà la sua qualità di vita attenuando ulteriormente il suo disagio per la presenza dei caratteri sessuali maschili”. Sussistono quindi ampiamente i presupposti per autorizzare l'esecuzione dell'intervento chirurgico proposto.
Relativamente alla contestuale richiesta di procede alla modifica dell'attribuzione di sesso, la Prima
Sezione della Suprema Corte con la recente e condivisibile sentenza n. 15138 del 20 luglio 2015, ha ritenuto che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. l della L. n.164 del 1982, nonché dei successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la pagina 3 di 4 rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale". In sostanza, dunque, la Suprema
Corte ha stabilito che l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari non è più necessario per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile.
Conseguentemente ha affermato che “il procedimento, come ne risulta delineato, non è più bifasico, in quanto, non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2011, due pronunce: una volta all'autorizzazione sopra indicata e l'altra finalizzata alla modificazione dell'attribuzione di sesso” .
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- attribuisce a , nato a Alba il [...] a [...] artt. 1 ss, Legge 14 aprile Parte_1
1982, n. 164, il sesso femminile , attribuendogli il nome di così rettificando Persona_1
l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso maschile ed il nome , ordinando Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALBA , di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
- autorizza parte attrice a sottoporsi ad intervento chirurgico di riconversione del sesso da maschile a femminile;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 16/10/2024
Il Giudice Est.
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO Il Presidente
Dr. Paolo RAMPINI
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