Art. 2220. Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri 1. Finche' non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente codice per il grado di maggiore del ruolo speciale, e' consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado di quattro anni. 2. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione d'anzianita' di quattro anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale. 3. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.
Articolo 2220 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2196 bisArticolo 2196 quater
Articolo 2220 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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