Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
715 /2023
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ad esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 715/23 R .G. tra
, con gli avvocati Greta Fenili e Angela De Agostini presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio come da delega in atti
ATTORE
CONTRO
con l'avvocato Filippo Doni come da procura generale alle liti, con domicilio eletto CP_1 presso la sede di Treviso CP_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha riassunto il procedimento, instaurato originariamente davanti al G.L. di
Vicenza che si è dichiarato incompetente per territorio, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso di addebito notificato il 26/1/22 relativo a contributi pretesi dalla Gestione
Commercianti per €2194,17 in relazione al periodo luglio-dicembre 2019.
Ha esposto che la pretesa derivava dalla propria qualità di socio della Società AN Broker srl della quale era anche amministratore, con conseguente iscrizione alla Gestione Separata, ma che essa era infondata in quanto in tale società, di brokeraggio assicurativo, egli, così come gli altri amministratori, si limitava a supervisionare e controllare il lavoro nel concreto svolto dai nove dipendenti e/o collaboratori;
altresì eccependo la carenza di motivazione dell'avviso di addebito impugnato, anche in relazione alla mancata comunicazione del prodromico provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti.
Vicenza, presentato istanza di cancellazione dalla gestione accolta il 6 agosto 2022da cui, a maggior ragione, l'avviso di addebito –nondimeno non sgravato- doveva essere annullato. CP_ L si è costituito facendo proprie le difese rassegnate davanti al giudice di Vicenza e negando l'avvenuta cancellazione dalla gestione.
La causa non ha richiesto istruzione orale.
2.Il ricorso non è accoglibile per le ragioni che seguono.
Diversamente da quanto assume il ricorrente (o, almeno, ha assunto nel ricorso originario),
l'iscrizione alla Gestione Commercianti non è avvenuta d'ufficio e all'insaputa dell'interessato, bensì a seguito della compilazione del quadro AC nella Comunicazione unica in vigore dall'1 aprile 2010 nel quale il ricorrente aveva dichiarato di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione
Commercianti in quanto partecipava direttamente all'attività aziendale con carattere di CP_ prevalenza ed abitualità a decorrere dall'inizio dell'attività del 24 luglio 2019 (doc. 2 ); il CP_ documento 3 di è, poi, la formale comunicazione di avvenuta iscrizione effettuata a mezzo raccomandata ricevuta a mani dalla figlia (così qualificatasi nella cartolina in atti) il
16/10/2019.
E' senz'altro da condividersi quanto si legge nella sentenza della Corte di Appello di Venezia CP_ 63/24 del 30/1/24 prodotta da secondo cui “l'iscrizione a domanda nella gestione di riferimento sul presupposto espressamente dichiarato dell'esercizio abituale e CP_1 prevalente di attività commerciale comporta a carico del ricorrente l'onere di provare che le CP_ condizioni legittimanti la pretesa dell siano venute meno o che le stese mancassero o che la richiesta sia stata frutto di errore” e, nel caso di specie, non tale prova non è stata neanche offerta;
è, infatti, del tutto generica è l'affermazione, posta a base della richiesta di cancellazione asseritamente accolta, secondo la quale la compilazione del quadro AC di era stato un errore, e non può non rimarcarsi la totale incoerenza dell'asserzione CP_2 della compilazione erronea rispetto all'originaria allegazione di avvenuta iscrizione d'ufficio. CP_ Per altro verso, e come ha rilevato, la partecipazione al lavoro di impresa da parte del ricorrente risulta confermata dal ricorso stesso, in quanto il controllo e la supervisione sui dipendenti che si occupano di rapporti con compagnie, agenzie e broker, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, sistemi gestionali aziendali e formazione del personale che il ricorrente afferma in ricorso di effettuare non costituiscono esercizio di amministrazione della società (che prescindono dalla concreta attività della stessa) ma tipici adempimenti attraverso i quali si realizza l'oggetto dell'impresa, ossia attività lavorativa ancorchè di valenza dirigenziale.
Posto, poi, che, come osserva , anche qualora il ricorrente (come egli stesso assume) CP_1 dedicasse la maggior parte delle proprie energie lavorative all'interno della ulteriore società a responsabilità limitata i presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti non Pt_2 verrebbero meno, non è affatto chiara la spiegazione che il resistente ha fornito della CP_ comunicazione dell di Vicenza dell'agosto 22, prodotta dal ricorrente sub 15, nella quale, in almeno apparente risposta alla richiesta di cancellazione, si afferma che il ricorrente “non è stato iscritto alla Gestione Commercianti come espressamente richiesto nel modulo”.
L'impossibilità di attribuire una spiegazione alla comunicazione di cui sopra (il cui testo letterale, peraltro, neanche sembra coerente con la richiesta di cui. secondo il ricorrente, costituisce risposta, chè ad una richiesta di cancellazione non si risponde, normalmente, affermando la mancata iscrizione) non incide, comunque, su quanto in questa sede rileva e, cioè, sull'essere il ricorrente tutt'oggi iscritto alla gestione commercianti in base alla propria dichiarazione sopra riportata nella oggettiva sussistenza dei presupposti con conseguente infondatezza del ricorso.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo
Rigetta il ricorso. CP_ Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa sostenute da che liquida in
€1050,00 oltre oneri se ed in quanto dovuti.
Treviso,10/4/25