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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/04/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 677/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in SAN BONIFACIO, VIA CAMPOROSOLO n. 26, con il patrocinio dell'avv. MARAGNA NICOLA,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
- convenuta in riassunzione -
pagina 1 di 32 elettivamente domiciliata in MANTOVA, VIA P. NENNI n. 6/B, con il patrocinio dell'avv. SILOCCHI CLAUDIO,
, CP_2
(C.F. ) C.F._1
, CP_3
(C.F. ) C.F._2
, CP_4
(C.F. ) C.F._3
, CP_5
(C.F. ) C.F._4
, CP_6
(C.F. C.F._5
, Controparte_7
(C.F. ) C.F._6
- convenuti in riassunzione -
contumaci.
Oggetto della causa:
giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 556/2021 della
Corte d'Appello di Venezia.
Conclusioni dell'attrice in riassunzione:
Nel merito:
I. In riforma parziale della sentenza del Tribunale di Verona, Giudice Dott. Antonio
Loseto, n. 1784/2019 pubblicata il 5.8.2019, accogliersi le seguenti domande:
1. Accertare che è creditrice nei confronti di Parte_1 Controparte_8
e, dunque, dei soci e loro eredi nei limiti della quota ricevuta a seguito
[...]
pagina 2 di 32 della liquidazione della società, della somma di €. 1.328.456,93, oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/02, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia.
2. Accertare che è creditrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di €. 869.364,51, oltre agli interessi ex D. Lgs. n.
[...]
231/02, ovvero alla minore o maggiore somma di giustizia, e per l'effetto condannarsi al pagamento della predetta Controparte_1
somma, dedotti eventuali acconti.
II. In subordine al punto I.2) che precede, accertare che il credito di Parte_1
verso è pari a €. 47.476,08 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 Controparte_1
per la fattura n. 771 del 21.2.2012 e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento di detto importo a favore dell'appellante.
III. In ragione della nullità della sentenza n. 556/2021 della Corte di appello di Venezia,
pubblicata il 11.03.2021 all'esito del procedimento n. 2428/2019 R.G., così come dichiarata dall'ordinanza n. 2457/2024 della Corte di cassazione, Terza sezione civile,
pubblicata il 25.01.2024, condannare alla Controparte_1
restituzione delle spese legali pagate da in ottemperanza alla sentenza Parte_1
n. 556/2021 della Corte d'appello di Venezia, pari a € 17.383,26 oltre interessi dal
07.07.2021.
IV. Condannare al pagamento delle spese di Controparte_1
lite del giudizio di legittimità n. 11873/2021 R.G. della Corte di cassazione.
V. Con vittoria dei compensi di lite e delle spese, oltre interessi, rimborso forfettario e accessori come per legge, per il primo grado e per il presente grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, in particolare si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 3 di 32 1) “Vero che, nel periodo tra ottobre 2009 e gennaio 2012, ha eseguito Parte_1
a favore di (già forniture di carburante per Controparte_8 Controparte_9
un importo complessivo di €. 812.827,26, di cui alle fatture e note di accredito nn.
4498/2009, 4519/2009, 4591/2009, 4609/2009, 4632/2009, 4731/2009, 4752/2009,
1565/2010, 4700/2011, 4853/2011, 4913/2011, 5024/2011, 5078/2011, 5153/2011,
5228/2011, 5286/2011, 5342/2011, 5446/2011, 5605/2011, 5678/2011 e 40/2012, come da documentazione che si rammostra (docc. 3 e 4 del fascicolo monitorio)”.
2) “Vero che l'importo di cui al capitolo che precede è rimasto impagato”.
3) “Vero che, nel periodo tra febbraio 2012 e luglio 2012, ha eseguito a Parte_1
favore di (già forniture di carburante per un Controparte_8 Controparte_9
importo complessivo, già detratti gli acconti, di €. 562.505,09, di cui alle fatture nn.
771/2012, 1245/2012, 1379/2012, 1588/2012, 1678/2012, 1829/2012, 2053/2012,
2518/2012, 2868/2012, 3148/2012, come da documentazione che si rammostra (docc.
13, 14 e 15 del fascicolo monitorio)”.
4) “Vero che, in data 5.10.2012, ha sottoscritto con Parte_1 Controparte_8
(già un accordo di rientro del debito di €. 562.505,09 di cui al Controparte_9
capitolo che precede, che ne prevedeva il saldo integrale in n. 24 rate mensili di importo pari a €. 23.437,71 cadauna a decorrere dal 20.11.2012, come da documentazione che si rammostra (doc. 5 del fascicolo monitorio)”.
5) “Vero che, successivamente alla stipula del predetto accordo, Controparte_8
(già ha saldato solamente le prime due rate, per un importo Controparte_9
complessivo di €. 46.875,42, come da documentazione che si rammostra (doc. 8 del fascicolo monitorio)”.
pagina 4 di 32 6) “Vero che, con decreto del 12.12.2013, il Tribunale di Mantova ha omologato il concordato preventivo di come da documentazione che si Controparte_8
rammostra (doc. 16)”.
Si indicano a testi i Sigg. , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Inoltre, si chiede venga disposta CTU al fine di quantificare il valore del patrimonio netto effettivamente assegnato a sulla base Controparte_1
degli elementi patrimoniali attribuiti a quest'ultima, così come risultanti dall'atto di scissione del 29.2.2012 e dal relativo progetto del 6.12.2011.
Conclusioni della convenuta in riassunzione:
In riforma della sentenza n. 1784/2019 emessa in data 3.8.2019, pubblicata in data
5.8.2019, non notificata, del Tribunale di Verona, Sezione I Civile, Giudice Antonio
Loseto Revocato il decreto ingiuntivo 9-11.3.2013 n. 1165/13 Ing. emesso inter partes dal Giudice del Tribunale di Verona:
1. Dirsi tenuta a restituire a la somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 134.806,62, al netto della compensazione con il credito residuo di Parte_1
di Euro 600,66 quale saldo della fattura n. 771 del 21.2.2012, con gli interessi legali dalla data dei versamenti al saldo, dandosi atto che Controparte_1
null'altro deve a e che la predetta somma è già stata
[...] Parte_1
restituita da a in forza della sentenza n. Parte_1 Controparte_1
556/2021 della Corte d'Appello di Venezia;
2. Conseguentemente revocarsi l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186 ter c.p.c.,
emessa dal Tribunale di Verona il 21/02/2014 e depositata il 04/03/2014, nei confronti di Controparte_1
3. Respingersi ogni diversa domanda proposta da Parte_1
4. Vinte le spese dei gradi di giudizio successivi al primo.
pagina 5 di 32 5. Distrarsi le spese della presente fase di giudizio a favore del sottoscritto Difensore
che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con distinti atti di citazione (già ) Controparte_8 Controparte_9
e proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1165/13, emesso in data 9.3.13 dal Tribunale di Verona, con il quale veniva ingiunto loro di pagare in favore della : Parte_1
- in solido, la prima senza dilazione e la seconda entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento, la somma di € 813.427,97, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D.
Lgs. 231/02,
- unicamente a carico di , senza dilazione, l'ulteriore importo Controparte_8
di € 515.029,01, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/02.
In particolare, quest'ultima chiedeva l'accertamento del fatto che il suo debito nei confronti della ingiungente ammontava a soli € 515.629,67 mentre
[...]
instava, in via preliminare, affinché la domanda di pagamento Controparte_1
formulata nei suoi confronti venisse dichiarata inammissibile e/o improcedibile,
affermando di volersi avvalere del beneficio dell'escussione preventiva, mentre, nel merito, chiedeva venisse accolta la domanda svolta dall'altra parte ingiunta ed altresì
accertato che, in ogni caso, la sua eventuale responsabilità verso la convenuta opposta di cui all'art. 2506 quater cc, terzo comma, fosse limitata al valore del patrimonio netto assegnatole per effetto di sopravvenuta scissione, pari ad € 132.438,47.
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza delle avverse Parte_1
domande, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto anche nei confronti di . Controparte_1
pagina 6 di 32 Disposta, al contrario, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio nei confronti della ed emessa ordinanza ex art. 186 Controparte_8
ter cpc nei confronti di per l'importo di € 132.438,47, Controparte_1
le due cause venivano riunite e quindi decise con la sentenza n. 1784/2019, pubblicata in data 5.8.20, in forza della quale il Tribunale scaligero:
- preso atto della esistenza di un “accordo di pagamento per rientro del debito” datato
3.10.12 e sottoscritto il successivo 5.10.12 dalla e, per Parte_1
accettazione, dalla , nel cui ambito si affermava che Controparte_9
“siamo disposti a concederVi una dilazione di pagamento del Vs. debito complessivo di € 562.505,09 alle seguenti condizioni: riconoscimento scritto da parte Vs. del Vs. debito nei confronti della ns. Società di € 562.505,09 derivante dalle fatture citate nell'allegato estratto conto;
pagamento del Vs. debito suddetto (€
562.505,09) ...; e si danno reciprocamente Parte_1 Controparte_9
atto che il debito di ammonta alla data della firma del presente Controparte_9
accordo ad € 562.505,09”,
- riscontrato che tale debito si era poi ridotto ad € 515.629,67 per effetto di alcuni pagamenti parziali eseguiti dalla , Controparte_8
- opinato che il predetto accordo valesse ad individuare chiaramente, da parte della
, l'ammontare del debito complessivo gravante sulla debitrice a Parte_1
quella data, siccome desumibile dal fatto:
o che l'atto fosse stato redatto e predisposto dalla creditrice, in quanto steso su carta intentata della medesima e solo successivamente firmato per accettazione dalla controparte in data successiva alla sua compilazione,
o che la creditrice avesse quindi avuto a disposizione tutto il tempo e la tranquillità necessari per ricostruire in maniera congrua e completa la pagina 7 di 32 complessiva situazione debitoria dell'opponente,
o che le fatture del complessivo importo di € 812.827,26, il cui pagamento era richiesto in aggiunta a quanto risultante dall'accordo, risultavano peraltro tutte relative a forniture di carburanti compiute e fatturate in epoca antecedente alla sottoscrizione dell'accordo, senza che la opposta avesse spiegato per quale ragione tale eventuale ulteriore credito non fosse stato incluso o quantomeno menzionato nell'ambito dell'atto azionato in sede monitoria,
o che, pertanto, una lettura condotta nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 1362
cc e ispirata a buona fede non lasciava adito a differenti interpretazioni,
- rilevato inoltre che l'accordo, benché non contenesse una esplicita rinuncia a eventuali debiti pregressi, ciò nonostante quantificava il debito complessivo ancora esistente facendo riferimento a un estratto conto allegato che non era mai stato prodotto né nella fase monitoria né nel corso del giudizio di merito, e ciò pur a fronte di esplicita richiesta formulata dal giudice, la quale lacuna probatoria non consentiva allora di ritenere che l'accordo potesse avere ad oggetto solo una parte dei crediti vantati dalla , Parte_1
- riscontrata la natura scarsamente convincente della giustificazione secondo cui l'accordo sarebbe stato unicamente volto a riconoscere alla Controparte_8
la possibilità di effettuare un pagamento dilazionato delle fatture emesse per le forniture effettuate dopo la scissione, risultando anomalo che la creditrice si preoccupasse di dilazionare il pagamento di crediti più recenti quando ve n'erano di assai più ingenti da molto tempo scaduti, dei quali nessuna menzione veniva fatta,
- considerato, d'altro canto, che la giustificazione addotta in giudizio contraddiceva quanto sostenuto dalla creditrice in sede stragiudiziale, ove invece era stato pagina 8 di 32 affermato che “l'ammontare dell'esposizione, alla data della sottoscrizione della suddetta dilazione di pagamento, era ancora in corso di quantificazione…”, anche in questo caso risultando poco credibile poiché nella stesura dell'accordo, da essa predisposto, la medesima non aveva espresso alcuna riserva relativa alla necessità di meglio quantificare gli importi ancora dovuti,
- notato, d'altronde, non presentare rilievo la circostanza che l'accordo avesse poi perso validità per effetto del mancato versamento di alcune rate da parte della debitrice, dal momento che in esso risultava comunque contenuto un accertamento del credito, avente valenza confessoria, per mezzo del quale si era attribuita certezza giuridica a situazioni e rapporti preesistenti, tale da escludere ogni successiva contestazione al riguardo, conseguendo alla risoluzione della pattuizione unicamente la perdita del beneficio del pagamento rateale,
- quantificato pertanto l'importo dovuto alla opposta in complessivi € 515.629,01, dai quali doveva essere detratta la somma di € 132.438,47 già ricevuta in ottemperanza a quanto statuito con l'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter cpc, residuando quindi un minor credito di € 383.190,54,
- ricordato poi che con atto del 29.2.12 la aveva dato luogo Controparte_8
alla scissione parziale della società con assegnazione alla neocostituita
[...]
del ramo d'azienda relativo alla gestione e locazione di Controparte_1
immobili e con l'attribuzione di un patrimonio netto di € 132.438,47, e ritenuto che la responsabilità di quest'ultima operasse solo per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui facevano carico,
- considerato, quanto all'invocato beneficium excussionis, come lo stesso in realtà non potesse ritenersi sussistente, avendo la giurisprudenza ben chiarito in proposito che la responsabilità solidale delle società beneficiarie della scissione è limitata e tale da pagina 9 di 32 operare in via sussidiaria poiché inerente ai soli debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico, conseguendone allora il perfezionarsi di un semplice beneficium ordinis, il quale risultava già rispettato a fronte della previa costituzione in mora del debitore,
- atteso che essendo il credito azionato relativo a forniture e fatture effettuate ed emesse nei confronti della in epoca successiva alla Controparte_8
scissione, risultava allora evidente che di esse fosse tenuta a rispondere solo la medesima, conseguendone l'inutilità di procedere all'accertamento dell'effettiva consistenza del patrimonio netto trasferito in sede di scissione alla
[...]
, Controparte_1
- ritenuto, da ultimo, doversi peraltro rigettare la richiesta di quest'ultima di vedersi restituito quanto versato per effetto dell'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cpc, trattandosi di domanda tardivamente formulata per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni,
ha revocato il decreto opposto confermando l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra e condannando la al pagamento in favore della Controparte_8 Parte_1
dell'importo di € 383.190,54, con integrale compensazione delle spese di lite fra
[...]
tutte le parti.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame Controparte_1
lamentando la contraddittorietà della decisione in quanto il Tribunale, pur avendo
[...]
accertato che il credito della era relativo a forniture e fatture Parte_1
rispettivamente effettuate ed emesse nei confronti della in Controparte_8
epoca successiva alla scissione e per il quale, dunque, solo quest'ultima era tenuta a rispondere, ciò nonostante aveva confermato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186
pagina 10 di 32 ter cpc, rigettando la sua richiesta di vedersi restituito quanto versato in ottemperanza ad essa.
A propria volta costituitasi, la controparte chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale:
- censurando il fatto che il giudice di primo grado fosse giunto a ritenere insussistente il suo credito per le fatture non comprese nell'accordo datato 5.10.12,
- lamentando, in subordine, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto del fatto che l'accordo comprendeva anche la fattura n. 771 del
21.2.12, antecedente all'atto di scissione parziale del 29.2.12 ed emessa per l'importo di € 56.537,25, solo parzialmente pagato per € 9.061,17, così che residuava ancora a versarsi la somma di € 47.476,08,
- contestando la statuizione assunta in punto di spese legali, le quali dovevano essere poste a carico della . Controparte_1
Procedutosi alla trattazione del giudizio senza istruttoria, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 556/21, pubblicata in data 11.3.21, in forza della quale la Corte
lagunare:
- riscontrata l'inammissibilità delle domande formulate dalla nei Parte_1
confronti della al fine di ottenerne la condanna al Controparte_8
pagamento dell'importo di € 1.328.456,93 giacché l'appello incidentale non era stato notificato alla controparte e nemmeno avrebbe potuto esserlo, essendosi la società estinta a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta il 7.11.17 e non avendo i suoi soci ricevuto alcunché in sede di distribuzione dell'attivo a seguito della liquidazione,
- opinato d'altronde che, nella fattispecie, pur vertendosi in ipotesi di cause fra loro inscindibili e/o comunque dipendenti, ciò nonostante non risultava necessario pagina 11 di 32 procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_8
come imposto dall'art. 331 cpc, stante l'assenza dei soggetti a cui l'appello
[...]
avrebbe dovuto essere notificato (essendo la predetta compagine ormai estinta e non essendovi azione nei confronti dei suoi soci) ed altresì in ragione della assorbente ragione dell'infondatezza manifesta del primo motivo di appello incidentale,
- osservato, infatti, che dall'esame del tenore letterale dell'accordo si evinceva trattarsi certamente di una ricognizione del credito complessivamente sussistente alla data dell'accordo nei confronti di , senza che dallo Controparte_9
stesso si potesse in qualche modo desumere essersi in presenza di una ricognizione parziale o in divenire o comunque riferita solo alla posizione creditoria successiva alla scissione,
- considerato che a ciò non ostassero né la natura non novativa dell'accordo,
espressamente sancita dalla sua clausola n. 4), né l'assenza di un contenuto di rinuncia a crediti precedenti da parte della , la quale non Parte_1
appariva idonea a far venire meno la natura ricognitiva dell'accordo, solo discendendone l'esclusione del carattere transattivo di esso,
- ribadito il valore di confessione stragiudiziale della dichiarazione di scienza contenuta nell'accordo stesso, in quanto tale liberamente valutabile da parte del giudice, e riscontrata l'irrilevanza del fatto che le debitrici non avessero contestato le fatture e i DDT depositati, comunque non allegati all'accordo, e nemmeno allegato e provato di aver estinto il debito non compreso nell'accordo, dal momento che proprio quest'ultimo ne escludeva l'esistenza,
- ritenuta, di conseguenza, l'irrilevanza dei mezzi istruttori formulati dalla
, Parte_1
- affermato che le prime due rate dell'accordo pagate, pari a € 46.875,42, dovessero pagina 12 di 32 essere imputate alla fattura più risalente, in conformità al disposto dell'art. 1193 cc,
- riscontrata viceversa la fondatezza dell'appello principale, dovendosi ritenere che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi riformato non costituisse domanda nuova,
in parziale riforma della pronuncia appellata, accertata l'esistenza di un credito di nei confronti di di € 600,66 e Parte_1 Controparte_1
revocata l'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cpc, ha condannato l'appellata sia alla restituzione in favore della appellante principale della somma di €
135.407,29, oltre interessi legali dalla data dei versamenti al saldo, sia alla rifusione delle spese processuali.
3. Il giudizio di legittimità
Con ricorso in Cassazione, la ha formulato sei ragioni di doglianza, Parte_1
le prime due delle quali sono state ritenute fondate, con assorbimento degli altri motivi.
In particolare, i giudici di legittimità hanno accolto le eccezioni:
- di nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 cpc, primo comma, e dell'art. 2495 cc, secondo comma, in quanto resa senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari,
- di violazione e falsa applicazione dell'art. 331 cpc per non essersi proceduto alla concessione di un termine al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari,
osservando che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei pagina 13 di 32 confronti di tutte, ma anche nel caso di c.d. litisconsorzio necessario processuale, ossia quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.
E nel caso di specie appunto in tale situazione si verterebbe giacché, se è pur vero che di regola l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, è altrettanto innegabile che a tale regola si debba derogare, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, allorquando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale.
Laddove poi, nella presente vicenda, la posizione della società costituita a seguito della scissione parziale e della non era di mera solidarietà passiva, Controparte_8
ma di vera e propria dipendenza in forza del disposto di cui all'art. 2506 quater cc, terzo comma, il quale prevede che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti
del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non
soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Mentre, quanto al rilievo secondo cui l'atto di appello incidentale non avrebbe potuto essere notificato ai soci della compagine estinta, per non avere essi riscosso somme a seguito della procedura di liquidazione, era sufficiente richiamare il principio in base al quale la cancellazione della società dal registro delle imprese determina comunque un fenomeno di tipo successorio, che si verifica indipendentemente dal fatto che i soci della pagina 14 di 32 medesima abbiano o meno percepito dell'attivo.
Così come errata si presentava l'argomentazione secondo cui l'integrazione del contraddittorio non sarebbe stata necessaria in base alla assorbente ragione dell'infondatezza manifesta del primo motivo di appello incidentale›, dovendosi, al contrario, ribadire che l'esame del merito doveva necessariamente essere preceduto dalla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
4. Il giudizio di riassunzione
A fronte di siffatta pronuncia la ha allora riassunto il giudizio Parte_1
avanti a questa Corte nei confronti della e dei soci CP_1 Controparte_1
della riproponendo le tre ragioni di doglianza incidentale già in Controparte_8
precedenza formulate nei confronti della sentenza di primo grado e chiedendo altresì la restituzione delle somme medio tempore versate in ottemperanza alla pronuncia poi cassata. La , invece, ha invocato il rigetto del gravame Controparte_1
riproponendo tutte le proprie difese ed insistendo per l'accoglimento dei propri motivi di appello principale.
Dichiarata la contumacia di CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e e procedutosi alla trattazione
[...] CP_6 Controparte_7
meramente cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 9 aprile 2025.
5. I motivi della decisione
Le domande svolte da sono parzialmente fondate e meritano quindi Parte_1
accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
5.1 Con il primo motivo d'appello incidentale, riproposto in questa sede, la censura la sentenza di primo grado per erronea interpretazione Parte_1
pagina 15 di 32 delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie, carenza e contraddittorietà di motivazione osservando:
- che la pattuizione sottoscritta con la controparte non costituirebbe un atto di accertamento della complessiva posizione creditoria della compagine bensì solo del credito relativo alle fatture in esso specificamente indicate, siccome desumibile dallo specifico riferimento ad esso, dalla assenza di una qualsiasi rinuncia ad altri crediti e dalla natura non novativa dell'accordo stesso,
- che non era pertanto nemmeno rinvenibile una qualsiasi confessione stragiudiziale,
- che il motivo per cui l'accordo era stato limitato alle sole fatture emesse in epoca successiva alla scissione derivava dai timori ingenerati dal depauperamento del patrimonio dell'originaria debitrice conseguito alla predetta Controparte_8
operazione di scissione, la quale rendeva urgente la necessità di ottenere un riconoscimento di debito e di prevedere un piano di rientro del credito imputabile solo a quest'ultima, laddove invece il credito di cui alle fatture precedenti la scissione risultava invece maggiormente garantito, ai sensi degli artt. 2740 cc e 2506
quater cc, terzo comma, dal patrimonio di , Controparte_1
- che anche il comportamento complessivo delle parti, successivo alla sottoscrizione,
induceva a raggiungere la medesima conclusione, dal momento che tutte le fatture ed i DDT relativi al credito non onorato, debitamente prodotti in causa, non erano mai stati contestati dalle debitrici, che nemmeno avevano allegato di averlo in qualsiasi modo estinto,
- che con raccomandata del 7.1.13 l'avv. Belligoli aveva, d'altro canto, ben chiarito a che il debito pregresso alla data della sottoscrizione era Controparte_8
ancora in corso di quantificazione, senza venir mai smentito sul punto,
pagina 16 di 32 - che non erano state ammesse prove orali idonee a fornire ulteriori elementi di prova dell'assunto sostenuto,
- che non era comunque possibile scindere le dichiarazioni rese dalle parti contraenti nell'ambito dell'accordo e si doveva pertanto tenere conto del fatto che le stesse, nel determinare l'ammontare del credito residuo, avevano comunque fatto riferimento ad un allegato estratto conto.
Lamenta inoltre che, pur essendosi affermata la responsabilità solidale di
[...]
unitamente a , non si sia ciò nonostante Controparte_1 Controparte_8
proceduto all'accertamento della effettiva consistenza del patrimonio netto trasferito da quest'ultima alla prima in sede di scissione sottolineando:
- come la dichiarazione del valore del patrimonio netto assegnato resa dalle controparti non fosse assolutamente vincolante nei confronti dei creditori,
- come l'importo indicato in € 132.438,47 e costituente il risultato di una mera operazione contabile data dalla sommatoria tra il capitale di €. 45.000,00 e la riserva legale di €. 87.438,47, non tenesse peraltro minimamente in conto le attività in concreto attribuite alla comprendenti anche tre Controparte_1
unità immobiliari, ed il fatto che le immobilizzazioni materiali venissero valutate nel bilancio al 31.12.12 in € 3.591.067,00,
- come quest'ultima, cui incombeva l'onere probatorio relativo alla dimostrazione di aver ricevuto un patrimonio inferiore all'ammontare dei crediti azionati, non avesse in realtà assolto a tale compito.
Il motivo è infondato.
Esaminando in ordine logico i vari profili di contestazione sopra ricapitolati si rileva, in pagina 17 di 32 primo luogo, come l'accordo oggetto della presente controversia presenti, in effetti, un piccolo margine di opinabilità, essendo stato redatto in maniera non del tutto precisa,
così da lasciare alcuni residui dubbi in merito al suo esatto contenuto derivanti, più in particolare, dal fatto di avere le parti:
- da un lato, fatto riferimento ad una “dilazione di pagamento del Vs. debito
complessivo di € 562.505,09”, la quale dizione parrebbe fare riferimento, proprio poiché si parla di un debito complessivo, all'ammontare del totale del debito in quel momento gravante sulla , Controparte_9
- d'altro lato, precisato peraltro che il debito in questione risultava “derivante dalle
fatture citate nell'allegato estratto conto”, il che potrebbe al contrario indurre a ritenere che esso intendesse riferirsi solo a quella parte del credito specificamente menzionata nell'estratto conto,
- da ultimo, ulteriormente ribadito che l'accordo “non costituisce in alcun modo
novazione dell'obbligazione principale ed originaria in quanto
[...]
si danno reciprocamente atto che il debito di Parte_2 [...]
ammonta alla data della firma del presente accordo ad € 562.505,09”, il CP_9
che parrebbe nuovamente confermare che la somma sopra indicata rappresenti in effetti la cifra complessiva di quanto ancora dovuto dalla debitrice in quel momento.
Laddove poi ulteriore motivo di incertezza risulterebbe costituito dalla circostanza che nessuna delle parti è stata in grado di produrre l'estratto conto che si asserisce essere stato allegato all'accordo.
Tanto premesso in linea di fatto, ritiene allora il Collegio di dover innanzi tutto ritenere che l'estratto conto menzionato nel testo dell'accordo non sia in realtà mai stato allegato pagina 18 di 32 ad esso e non sia quindi venuto a fare parte integrante del documento sul quale le parti convenivano, dal momento che nessuna di esse ha mai provveduto ad esibirlo e ciò per quanto ciascuna, a seconda del suo effettivo tenore, ben avrebbe avuto tutto l'interesse a produrlo al fine di corroborare la propria tesi interpretativa dell'accordo stesso.
Di più ancora, una volta osservato che in altre due parti del testo si faceva invece esplicito riferimento al complessivo debito di € 562.505,09 esistente a quella data,
sembra anche di potersi affermare che del tutto volontariamente la stessa
, dopo aver inserito la dizione dell'elenco nel testo dell'atto, abbia Parte_1
poi deciso di non allegarlo in concreto poiché comunque si intendeva fare riferimento all'ammontare totale del debito a quella data esistente.
Né, d'altro canto, assume decisivo rilievo al fine di supportare l'interpretazione dell'atto proposta dalla creditrice il fatto:
- che quest'ultima non abbia rinunciato ad alcun credito pregresso, dal momento che è
proprio il tenore dell'accordo ad escludere che esso sussistesse, venendo indicato l'ammontare dell'intero debito a quella data nell'importo di € 562.505,09,
- che le parti pattuissero la natura non novativa dell'accordo, giacché ciò:
o da un lato, vale solo ad indicare che esso non era destinato ad estinguere l'obbligazione originaria ma la regolava in modo diverso senza sostituirla con una nuova, consentendo la sopravvivenza di eventuali garanzie od obbligazioni accessorie,
o d'altro lato, nulla dice in merito a quale fosse l'obbligazione originaria di cui si parla nell'atto e, tanto meno, dimostra che al di fuori di esso fossero rimasti ulteriori crediti non oggetto del riconoscimento che veniva in quella pagina 19 di 32 sede operato.
Mentre, al contrario, appaiono ben fondate e non confutate in alcun modo dalla parte appellante le circostanze, già messe in evidenza dal giudice di primo grado, il quale ben chiariva come non fosse credibile l'essersi in presenza di un errore di calcolo della
, dal momento: Parte_1
- che l'atto era stato autonomamente redatto dalla creditrice, in quanto steso su carta intestata della medesima e solo successivamente firmato per accettazione dalla controparte in un data successiva,
- che la medesima aveva quindi avuto tutto il tempo e l'agio per ricostruire in maniera completa la complessiva situazione debitoria dell'opponente,
- che non appariva spiegato in maniera convincente per quale ragione l'accordo avrebbe dovuto unicamente riguardare le fatture emesse per le forniture effettuate dopo la scissione, e cioè le più recenti, senza occuparsi di quelle ormai scadute da molto tempo.
A fronte delle quali considerazioni deve allora convenirsi con il Tribunale di Verona in merito al fatto che l'accordo, mentre viene ad assumere, dal lato del debitore, la veste giuridica di un riconoscimento di debito, dal lato del creditore presenta invece la natura di un atto di accertamento del credito con cui si attribuisce certezza giuridica a situazioni e rapporti preesistenti, in modo da escludere ogni successiva contestazione al riguardo, laddove poi anche il fatto che si fosse eventualmente in presenza di un atto transattivo non esclude la valenza accertativa di cui sopra ove si ricordi come la
Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire che nel contenuto complessivo di una transazione può distinguersi pure un momento accertativo della situazione di fatto preesistente e, in tal caso, le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio,
pagina 20 di 32 purché, tuttavia, abbiano ad oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate sub specie facti e non già valutazioni giuridiche (Cass. 10.11.15
n. 22956).
Sicché risulta poi irrilevante che lo stesso sia stato risolto per inadempimento della
, derivando da tale circostanza unicamente la perdita del Controparte_9
beneficio del pagamento rateale di cui avrebbe potuto godere la Controparte_8
ma non anche il venir meno della valenza confessoria delle dichiarazioni ivi rese dalla creditrice, in quanto qualificabili alla stregua di dichiarazioni di scienza aventi l'effetto di fissare irrevocabilmente l'ammontare del credito vantato.
Così come non appare convincente la giustificazione addotta da – Parte_1
secondo cui l'accordo avrebbe avuto ad oggetto unicamente i crediti maturati dopo la scissione al fine di meglio garantire la posizione vantata nei confronti della
[...]
(poi ), che a seguito della scissione stessa si CP_9 Controparte_8
era impoverita avendo perso una parte del capitale sociale – giacché l'atto, lungi dal favorire la posizione della creditrice mediante la concessione di una qualsiasi garanzia,
mai menzionata né tanto meno effettivamente prestata, veniva al contrario ad alleggerire la posizione della debitrice, alla quale, a fronte del riconoscimento di un debito che comunque non sembrava presentare alcuna ragione di potenziale dubbiosità, veniva concessa una sostanziosa dilazione di pagamento di ben dodici mesi.
E tanto meno appare dirimente il comportamento delle parti successivo alla sottoscrizione dell'accordo, dal momento che non Controparte_1
risulta aver mai riconosciuto il credito vantato ex adverso, avendo sin dall'atto di citazione in opposizione dedotto, al contrario:
- che il credito ammontava a soli € 562.505,09 siccome congiuntamente riconosciuto in sede di stipula dell'accordo, ove le parti si erano fatte assistere dai rispettivi pagina 21 di 32 commercialisti,
- che l'ulteriore credito di € 813.427,27 vantato da era stato Parte_1
contestato con apposite missive del 24.12.12 e del 16.1.13, ben prima dell'inizio della causa.
Oltre a ciò va poi evidenziato come risulti altresì ultronea ed infondata la censura relativa alla mancata assunzione dei mezzi di prova, di cui si reitera la richiesta di ammissione anche in questa sede, dal momento che gli stessi si riferivano in parte a circostanze non contestate (l'avvenuta fornitura di carburante, di cui ai capitoli 1 e 3), in parte a circostanze documentali (la sottoscrizione dell'accordo, il pagamento di due rate di esso e l'omologa del concordato preventivo di , di cui ai Controparte_8
capitoli 4, 5 e 6), in parte a circostanze negative (il mancato pagamento delle forniture di cui sopra, di cui al capitolo 2). D'altronde, essendo tali prove dirette ad inficiare il valore della confessione resa nell'ambito dell'accordo, deve anche ricordarsi come,
secondo i giudici di legittimità, la confessione possa esser invalidata (e non revocata,
perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostri non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza,
conseguendone che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato (Cass.
25.8.20 n. 17716, 2.12.13 n. 26985 e 11.8.04 n. 15618).
Ed altrettanto priva di qualsiasi valenza probatoria si dimostra la circostanza che il legale della creditrice, con missiva del 7.1.13 abbia inteso affermare a CP_8
pagina 22 di 32 che il debito indicato nell'accordo era ancora in corso di CP_8
quantificazione, trattandosi di una presa di posizione unilaterale, ed in quanto tale non idonea a vincolare in alcun modo la controparte, tra l'altro non direttamente compatibile con il tenore dell'accordo e compiuta solo a distanza di ben tre mesi dalla sottoscrizione dello stesso, quando il problema era già sorto e sussisteva tutto l'interesse della creditrice a sostenere la propria tesi.
Con riguardo, invece, alla lamentata circostanza che, pur essendosi affermata la responsabilità solidale di unitamente a Controparte_1 [...]
, non si sia ciò nonostante proceduto all'accertamento della effettiva CP_8
consistenza del patrimonio netto trasferito da quest'ultima alla prima in sede di scissione, la questione risulta assorbita alla luce di quanto si dirà appena più oltre in relazione ai motivi dell'appello principale, il cui accoglimento preclude una qualsiasi condanna nei confronti di e rende pertanto superfluo Controparte_1
l'incombente.
5.2 Con la seconda ragione di gravame incidentale, svolta in via subordinata, la ricorrente si duole invece della violazione degli artt. 2506 quater, 1193 e 1195 cc notando che il Tribunale di Verona, nel determinare comunque il suo residuo credito in
€ 515.629,01, non avrebbe tenuto conto del fatto che di esso faceva parte anche la fattura n. 771 del 21.2.12, emessa antecedentemente all'atto di scissione e portante l'importo di € 56.537,25, di cui versati solo € 9.061,17, alla quale doveva pertanto fare fronte ai sensi del terzo comma dell'art. 2056 quater Controparte_1
cc, anche perché un pagamento di € 46.875,42 effettuato da Controparte_8
dopo la sottoscrizione dell'accordo, doveva essere imputato ex art. 1193 cc alle più
pagina 23 di 32 risalenti fatture n. 1565/10 e 1631/10, non comprese nell'atto di cui sopra.
Sicché, conclusivamente, residuerebbe ancora a carico di Controparte_1
il pagamento dell'ulteriore importo di € 47.476,08, oltre interessi moratori.
[...]
Tale motivo è infondato.
La tesi secondo cui il pagamento di € 46.875,42 effettuato da Controparte_8
dopo la sottoscrizione dell'accordo riguardasse altre fatture non indicate in esso, e più
specificamente la n. 1565/10 e la n. 1631/10, non ha trovato alcuna oggettiva conferma in atti, riscontrandosi in proposito solo la missiva datata 7.1.13 del legale di
, nel cui ambito lo stesso affermava che tale dovesse essere Parte_1
l'imputazione del predetto pagamento.
In realtà, però, una volta accertato che il debito residuo a carico di
[...]
era solo quello indicato nell'accordo sottoscritto in data 5.10.12 non CP_9
vi sono ragioni di sorta per ritenere che i pagamenti effettuati dopo la sottoscrizione di esso dovessero riferirsi ad altre e diverse poste passive di cui è stata viceversa accertata l'inesistenza, sicché deve ritenersi che la fattura n. 771/12 sia, ad oggi, rimasta impagata per la sola minor somma di € 600,66, della quale dovrà tenersi conto in sede di determinazione del quantum restitutorio dovuto in favore della odierna convenuta in riassunzione.
5.3 Tanto chiarito, prima di affrontare gli ulteriori motivi dell'appello incidentale,
appare necessario, per ragioni di ordine logico, valutare la fondatezza dei due motivi dell'appello principale formulati da , in forza dei quali Controparte_1
la predetta compagine ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver affermato che il credito vantato dalla per espressa Parte_1
pagina 24 di 32 ammissione della stessa, si riferiva a forniture e fatture effettuate ed emesse nei confronti della in epoca successiva alla scissione che aveva Controparte_8
dato luogo alla nascita della nuova compagine, ciò nonostante confermava l'ordinanza-
ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cpc, che l'aveva condannata a versare l'importo di € 132.438,47 in favore della controparte, affermando la tardività della richiesta restituzione di tali somme in quanto tardiva, senza tenere conto:
- sotto il profilo sostanziale, del disposto del terzo comma dell'art. 2506 quater cc, il quale prevede la responsabilità solidale e sussidiaria della nuova compagine solo per i debiti già esistenti al momento della scissione,
- sotto il profilo procedurale, del fatto che, essendo intervenuto il pagamento in corso di causa, nessuna preclusione si poneva a che la relativa richiesta restitutoria venisse formalizzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
I predetti motivi sono fondati.
Ed invero, una volta riscontrato:
- che il credito totale vantato dalla nei confronti delle controparti Parte_1
ammonta ai soli € 562.505,09 menzionati nell'accordo del 5.10.12,
- che esso del tutto pacificamente si riferisce unicamente alle fatture emesse dopo la scissione che ha condotto alla costituzione della Controparte_1
siccome sostenuto da entrambe le parti e, in particolare, dalla stessa Parte_1
la quale ne ha dato espressamente atto alle pagine 2 e 3 dell'atto di
[...]
riassunzione del giudizio avanti a questa Corte,
- che, d'altronde, il medesimo credito è relativo a forniture comunque effettuate in favore della , siccome pure affermato dalla creditrice nelle Controparte_8
pagina 25 di 32 medesime pagine di cui sopra,
non residuano motivi per ritenere che la società beneficiaria, costituita ex novo, debba fare fronte a tale debito, venuto ad esistenza dopo la scissione, dal momento che ai sensi del terzo comma dell'art. 2506 quater cc ciascuna società è solidalmente responsabile,
nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei soli debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui essi fanno carico, e cioè di quelli esistenti alla data della scissione, in quanto ha comunque beneficiato della attribuzione di una parte del patrimonio della società scissa che, a mente dell'art. 2740
cc, avrebbe comunque dovuto rispondere dell'adempimento delle obbligazioni della debitrice. Mentre non è altrettanto è a dirsi per quanto attiene ai debiti maturati successivamente, dal momento che gli stessi sono stati contratti in un momento i cui beni attribuiti alla compagine beneficiaria erano già usciti dalla sfera patrimoniale della debitrice e su di essi, pertanto, il creditore non avrebbe mai avuto alcuna possibilità di soddisfarsi.
Il che comporta la revoca dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter cpc.
Né, a contrario, può fondatamente sostenersi che la domanda di restituzione delle somme in oggetto, traente origine dalla revoca di cui sopra, sia stata tardivamente formulata giacché:
- per un verso, essendo stato il menzionato provvedimento emesso in corso di causa,
non vi era possibilità di formulare la relativa richiesta prima della precisazione delle conclusioni,
- per altro verso, costituisce principio pacifico quello secondo cui la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di un provvedimento caducato,
pagina 26 di 32 essendo conseguente alla richiesta di modifica dello stesso, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in qualsiasi momento in primo grado, trattandosi di statuizione meramente consequenziale a quella di revoca dell'atto, nonché
esperibile per la prima volta in appello (Cass. 15.3.21 n. 7144 e 8.5.14 n. 9929).
Al che consegue la necessità di condannare la alla restituzione in Parte_1
favore della controparte dell'importo di € 134.806,63, calcolato detraendo l'importo di
€ 600,66, di cui al punto 5.2, dalla somma di € 135.407,29 pacificamente versata da alla controparte in esecuzione dell'ordinanza ora Controparte_1
revocata.
Mentre, stanti:
- da un lato, la sopravvenuta estinzione della , la quale Controparte_8
comunque già beneficiava degli effetti derivanti dalla esdebitazione conseguita alla chiusura della procedura di concordato preventivo cui la stessa era stata assoggettata,
- d'altro lato, l'impossibilità di estendere la pronuncia di condanna nei confronti dei soci della medesima, giacché dall'esame del rendiconto finale del commissario liquidatore reso nell'ambito della procedura di concordato n. 33/2013 del Tribunale
di Mantova (doc. 11 ) gli stessi non risultano aver percepito Parte_1
alcunché dalla liquidazione della società,
non vi è necessità di modificare il capo di sentenza che condannava la predetta compagine al pagamento del minor importo di € 383.190,54, erroneamente calcolato dal
Tribunale di Verona detraendo dall'ammontare complessivo quanto ingiustamente addebitato a carico di . Controparte_1
pagina 27 di 32 5.4 Tornando allora agli ulteriori motivi dell'appello incidentale, e segnatamente al terzo di essi, con il quale viene contestato che la pronuncia di primo grado abbia disposto la compensazione delle spese di lite laddove, a fronte della condanna di controparte al pagamento in suo favore di somme comunque cospicue, il Tribunale
avrebbe semmai dovuto porle a carico delle debitrici, in quanto soccombenti, deve riscontrarsene, almeno in astratto, la parziale fondatezza.
Ed infatti – una volta riscontrato che la sentenza di primo grado riconosceva comunque la spettanza in favore della di un credito di € 515.629,01 nei Parte_1
confronti della , con condanna della stessa al pagamento della Controparte_8
minor somma di € 383.190,54, così erroneamente determinata nel presupposto che l'importo residuo dovesse restare a carico della – Controparte_1
sussistono i presupposti per affermare che le spese di lite avrebbero dovuto gravare sulla parte soccombente in favore di quella vincitrice, sempre fatti salvi gli effetti della successiva esdebitazione.
Poiché, peraltro, la società si è medio tempore estinta ed i soci non hanno percepito alcunché in sede di liquidazione – di tal che nessuna domanda di condanna può essere pronunciata nei loro confronti – viene meno un qualsiasi concreto interesse all'emissione di una pronuncia sul punto da parte di questa Corte.
Il motivo d'appello va invece rigettato nella parte in cui si riferisce alla posizione della che, risultando vincitrice nei confronti della Controparte_1
, ha diritto a vedersi attribuite le spese di lite come meglio indicato Parte_1
nel paragrafo 6. Ciò che comporta poi anche il rigetto dell'ulteriore pretesa della appellante incidentale di vedersi restituire quanto medio tempore versato a titolo di pagina 28 di 32 spese legali in esecuzione della sentenza di secondo grado, oggetto di cassazione da parte della Suprema Corte, giacché la complessiva determinazione delle spese di lite deve ora essere effettuata nuovamente alla luce del complessivo esito della vicenda processuale.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
260.000,01 ed € 520.000,00,
- della circostanza che nel giudizio di appello ed in quello di rinvio la fase istruttoria non si è tenuta,
- della opportunità di liquidare al minimo le spese:
o del giudizio di Cassazione, nel cui ambito l'appellante incidentale era pagina 29 di 32 comunque risultata vittoriosa,
o della fase di rinvio, dal momento che in essa sono stati pedissequamente riproposti gli stessi argomenti già esaminati nell'originario giudizio di appello,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della in favore della , determinandole in Parte_1 Controparte_1
€ 22.457,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 14.239,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 5.387,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 7.120,00 quanto al giudizio di rinvio, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 3.544,00
Fase introduttiva I^ grado € 2.338,00
Fase istruttoria I^ grado € 10.411,00
Fase decisionale I^ grado € 6.146,00
Totale € 22.457,00
Fase di studio II^ grado € 4.389,00
Fase introduttiva II^ grado € 2.552,00
Fase decisionale II^ grado € 7.298,00
Totale € 14.239,00
Fase di studio Cassazione € 2.481,00
Fase introduttiva Cassazione € 1.630,00
Fase decisionale Cassazione € 1.276,00
pagina 30 di 32 Totale € 5.387,00
Fase di studio giudizio di rinvio € 2.195,00
Fase introduttiva giudizio di rinvio € 1.276,00
Fase decisionale giudizio di rinvio € 3.649,00
Totale € 7.120,00
Le stesse vanno invece compensate tra la ed i soci della estinta Parte_1
, dal momento che la domanda della prima nei confronti di Controparte_8
questi ultimi, rimasti contumaci, è stata respinta.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n.1784/19, pubblicata in data 5.8.19,
che per il resto conferma:
1) rigetta le domande svolte dalla nei confronti di Parte_1 [...]
, disponendo la revoca dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 Controparte_1
ter cpc emessa dal Tribunale di Verona in data 21.2.14;
2) condanna a restituire in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 134.806,63, oltre agli interessi di legge dalla data del relativo
[...]
pagamento e sino al saldo effettivo;
3) rigetta le domande svolte dalla nei confronti di Parte_1 CP_2
, e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
[...]
4) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
pagina 31 di 32 Part le spese processuali che liquida in € 22.457,00 per il giudizio di primo grado,
in € 14.239,00 per il giudizio di secondo grado, in € 5.387,00 per il giudizio di legittimità ed in € 7.120,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Claudio Silocchi, nella veste di procuratore antistatario;
5) compensa integralmente le spese fra , Parte_1 CP_2 CP_3
, e .
[...] CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 32 di 32
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 677/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in SAN BONIFACIO, VIA CAMPOROSOLO n. 26, con il patrocinio dell'avv. MARAGNA NICOLA,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
- convenuta in riassunzione -
pagina 1 di 32 elettivamente domiciliata in MANTOVA, VIA P. NENNI n. 6/B, con il patrocinio dell'avv. SILOCCHI CLAUDIO,
, CP_2
(C.F. ) C.F._1
, CP_3
(C.F. ) C.F._2
, CP_4
(C.F. ) C.F._3
, CP_5
(C.F. ) C.F._4
, CP_6
(C.F. C.F._5
, Controparte_7
(C.F. ) C.F._6
- convenuti in riassunzione -
contumaci.
Oggetto della causa:
giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 556/2021 della
Corte d'Appello di Venezia.
Conclusioni dell'attrice in riassunzione:
Nel merito:
I. In riforma parziale della sentenza del Tribunale di Verona, Giudice Dott. Antonio
Loseto, n. 1784/2019 pubblicata il 5.8.2019, accogliersi le seguenti domande:
1. Accertare che è creditrice nei confronti di Parte_1 Controparte_8
e, dunque, dei soci e loro eredi nei limiti della quota ricevuta a seguito
[...]
pagina 2 di 32 della liquidazione della società, della somma di €. 1.328.456,93, oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/02, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia.
2. Accertare che è creditrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di €. 869.364,51, oltre agli interessi ex D. Lgs. n.
[...]
231/02, ovvero alla minore o maggiore somma di giustizia, e per l'effetto condannarsi al pagamento della predetta Controparte_1
somma, dedotti eventuali acconti.
II. In subordine al punto I.2) che precede, accertare che il credito di Parte_1
verso è pari a €. 47.476,08 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 Controparte_1
per la fattura n. 771 del 21.2.2012 e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento di detto importo a favore dell'appellante.
III. In ragione della nullità della sentenza n. 556/2021 della Corte di appello di Venezia,
pubblicata il 11.03.2021 all'esito del procedimento n. 2428/2019 R.G., così come dichiarata dall'ordinanza n. 2457/2024 della Corte di cassazione, Terza sezione civile,
pubblicata il 25.01.2024, condannare alla Controparte_1
restituzione delle spese legali pagate da in ottemperanza alla sentenza Parte_1
n. 556/2021 della Corte d'appello di Venezia, pari a € 17.383,26 oltre interessi dal
07.07.2021.
IV. Condannare al pagamento delle spese di Controparte_1
lite del giudizio di legittimità n. 11873/2021 R.G. della Corte di cassazione.
V. Con vittoria dei compensi di lite e delle spese, oltre interessi, rimborso forfettario e accessori come per legge, per il primo grado e per il presente grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, in particolare si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 3 di 32 1) “Vero che, nel periodo tra ottobre 2009 e gennaio 2012, ha eseguito Parte_1
a favore di (già forniture di carburante per Controparte_8 Controparte_9
un importo complessivo di €. 812.827,26, di cui alle fatture e note di accredito nn.
4498/2009, 4519/2009, 4591/2009, 4609/2009, 4632/2009, 4731/2009, 4752/2009,
1565/2010, 4700/2011, 4853/2011, 4913/2011, 5024/2011, 5078/2011, 5153/2011,
5228/2011, 5286/2011, 5342/2011, 5446/2011, 5605/2011, 5678/2011 e 40/2012, come da documentazione che si rammostra (docc. 3 e 4 del fascicolo monitorio)”.
2) “Vero che l'importo di cui al capitolo che precede è rimasto impagato”.
3) “Vero che, nel periodo tra febbraio 2012 e luglio 2012, ha eseguito a Parte_1
favore di (già forniture di carburante per un Controparte_8 Controparte_9
importo complessivo, già detratti gli acconti, di €. 562.505,09, di cui alle fatture nn.
771/2012, 1245/2012, 1379/2012, 1588/2012, 1678/2012, 1829/2012, 2053/2012,
2518/2012, 2868/2012, 3148/2012, come da documentazione che si rammostra (docc.
13, 14 e 15 del fascicolo monitorio)”.
4) “Vero che, in data 5.10.2012, ha sottoscritto con Parte_1 Controparte_8
(già un accordo di rientro del debito di €. 562.505,09 di cui al Controparte_9
capitolo che precede, che ne prevedeva il saldo integrale in n. 24 rate mensili di importo pari a €. 23.437,71 cadauna a decorrere dal 20.11.2012, come da documentazione che si rammostra (doc. 5 del fascicolo monitorio)”.
5) “Vero che, successivamente alla stipula del predetto accordo, Controparte_8
(già ha saldato solamente le prime due rate, per un importo Controparte_9
complessivo di €. 46.875,42, come da documentazione che si rammostra (doc. 8 del fascicolo monitorio)”.
pagina 4 di 32 6) “Vero che, con decreto del 12.12.2013, il Tribunale di Mantova ha omologato il concordato preventivo di come da documentazione che si Controparte_8
rammostra (doc. 16)”.
Si indicano a testi i Sigg. , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Inoltre, si chiede venga disposta CTU al fine di quantificare il valore del patrimonio netto effettivamente assegnato a sulla base Controparte_1
degli elementi patrimoniali attribuiti a quest'ultima, così come risultanti dall'atto di scissione del 29.2.2012 e dal relativo progetto del 6.12.2011.
Conclusioni della convenuta in riassunzione:
In riforma della sentenza n. 1784/2019 emessa in data 3.8.2019, pubblicata in data
5.8.2019, non notificata, del Tribunale di Verona, Sezione I Civile, Giudice Antonio
Loseto Revocato il decreto ingiuntivo 9-11.3.2013 n. 1165/13 Ing. emesso inter partes dal Giudice del Tribunale di Verona:
1. Dirsi tenuta a restituire a la somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 134.806,62, al netto della compensazione con il credito residuo di Parte_1
di Euro 600,66 quale saldo della fattura n. 771 del 21.2.2012, con gli interessi legali dalla data dei versamenti al saldo, dandosi atto che Controparte_1
null'altro deve a e che la predetta somma è già stata
[...] Parte_1
restituita da a in forza della sentenza n. Parte_1 Controparte_1
556/2021 della Corte d'Appello di Venezia;
2. Conseguentemente revocarsi l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186 ter c.p.c.,
emessa dal Tribunale di Verona il 21/02/2014 e depositata il 04/03/2014, nei confronti di Controparte_1
3. Respingersi ogni diversa domanda proposta da Parte_1
4. Vinte le spese dei gradi di giudizio successivi al primo.
pagina 5 di 32 5. Distrarsi le spese della presente fase di giudizio a favore del sottoscritto Difensore
che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con distinti atti di citazione (già ) Controparte_8 Controparte_9
e proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1165/13, emesso in data 9.3.13 dal Tribunale di Verona, con il quale veniva ingiunto loro di pagare in favore della : Parte_1
- in solido, la prima senza dilazione e la seconda entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento, la somma di € 813.427,97, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D.
Lgs. 231/02,
- unicamente a carico di , senza dilazione, l'ulteriore importo Controparte_8
di € 515.029,01, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/02.
In particolare, quest'ultima chiedeva l'accertamento del fatto che il suo debito nei confronti della ingiungente ammontava a soli € 515.629,67 mentre
[...]
instava, in via preliminare, affinché la domanda di pagamento Controparte_1
formulata nei suoi confronti venisse dichiarata inammissibile e/o improcedibile,
affermando di volersi avvalere del beneficio dell'escussione preventiva, mentre, nel merito, chiedeva venisse accolta la domanda svolta dall'altra parte ingiunta ed altresì
accertato che, in ogni caso, la sua eventuale responsabilità verso la convenuta opposta di cui all'art. 2506 quater cc, terzo comma, fosse limitata al valore del patrimonio netto assegnatole per effetto di sopravvenuta scissione, pari ad € 132.438,47.
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza delle avverse Parte_1
domande, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto anche nei confronti di . Controparte_1
pagina 6 di 32 Disposta, al contrario, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio nei confronti della ed emessa ordinanza ex art. 186 Controparte_8
ter cpc nei confronti di per l'importo di € 132.438,47, Controparte_1
le due cause venivano riunite e quindi decise con la sentenza n. 1784/2019, pubblicata in data 5.8.20, in forza della quale il Tribunale scaligero:
- preso atto della esistenza di un “accordo di pagamento per rientro del debito” datato
3.10.12 e sottoscritto il successivo 5.10.12 dalla e, per Parte_1
accettazione, dalla , nel cui ambito si affermava che Controparte_9
“siamo disposti a concederVi una dilazione di pagamento del Vs. debito complessivo di € 562.505,09 alle seguenti condizioni: riconoscimento scritto da parte Vs. del Vs. debito nei confronti della ns. Società di € 562.505,09 derivante dalle fatture citate nell'allegato estratto conto;
pagamento del Vs. debito suddetto (€
562.505,09) ...; e si danno reciprocamente Parte_1 Controparte_9
atto che il debito di ammonta alla data della firma del presente Controparte_9
accordo ad € 562.505,09”,
- riscontrato che tale debito si era poi ridotto ad € 515.629,67 per effetto di alcuni pagamenti parziali eseguiti dalla , Controparte_8
- opinato che il predetto accordo valesse ad individuare chiaramente, da parte della
, l'ammontare del debito complessivo gravante sulla debitrice a Parte_1
quella data, siccome desumibile dal fatto:
o che l'atto fosse stato redatto e predisposto dalla creditrice, in quanto steso su carta intentata della medesima e solo successivamente firmato per accettazione dalla controparte in data successiva alla sua compilazione,
o che la creditrice avesse quindi avuto a disposizione tutto il tempo e la tranquillità necessari per ricostruire in maniera congrua e completa la pagina 7 di 32 complessiva situazione debitoria dell'opponente,
o che le fatture del complessivo importo di € 812.827,26, il cui pagamento era richiesto in aggiunta a quanto risultante dall'accordo, risultavano peraltro tutte relative a forniture di carburanti compiute e fatturate in epoca antecedente alla sottoscrizione dell'accordo, senza che la opposta avesse spiegato per quale ragione tale eventuale ulteriore credito non fosse stato incluso o quantomeno menzionato nell'ambito dell'atto azionato in sede monitoria,
o che, pertanto, una lettura condotta nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 1362
cc e ispirata a buona fede non lasciava adito a differenti interpretazioni,
- rilevato inoltre che l'accordo, benché non contenesse una esplicita rinuncia a eventuali debiti pregressi, ciò nonostante quantificava il debito complessivo ancora esistente facendo riferimento a un estratto conto allegato che non era mai stato prodotto né nella fase monitoria né nel corso del giudizio di merito, e ciò pur a fronte di esplicita richiesta formulata dal giudice, la quale lacuna probatoria non consentiva allora di ritenere che l'accordo potesse avere ad oggetto solo una parte dei crediti vantati dalla , Parte_1
- riscontrata la natura scarsamente convincente della giustificazione secondo cui l'accordo sarebbe stato unicamente volto a riconoscere alla Controparte_8
la possibilità di effettuare un pagamento dilazionato delle fatture emesse per le forniture effettuate dopo la scissione, risultando anomalo che la creditrice si preoccupasse di dilazionare il pagamento di crediti più recenti quando ve n'erano di assai più ingenti da molto tempo scaduti, dei quali nessuna menzione veniva fatta,
- considerato, d'altro canto, che la giustificazione addotta in giudizio contraddiceva quanto sostenuto dalla creditrice in sede stragiudiziale, ove invece era stato pagina 8 di 32 affermato che “l'ammontare dell'esposizione, alla data della sottoscrizione della suddetta dilazione di pagamento, era ancora in corso di quantificazione…”, anche in questo caso risultando poco credibile poiché nella stesura dell'accordo, da essa predisposto, la medesima non aveva espresso alcuna riserva relativa alla necessità di meglio quantificare gli importi ancora dovuti,
- notato, d'altronde, non presentare rilievo la circostanza che l'accordo avesse poi perso validità per effetto del mancato versamento di alcune rate da parte della debitrice, dal momento che in esso risultava comunque contenuto un accertamento del credito, avente valenza confessoria, per mezzo del quale si era attribuita certezza giuridica a situazioni e rapporti preesistenti, tale da escludere ogni successiva contestazione al riguardo, conseguendo alla risoluzione della pattuizione unicamente la perdita del beneficio del pagamento rateale,
- quantificato pertanto l'importo dovuto alla opposta in complessivi € 515.629,01, dai quali doveva essere detratta la somma di € 132.438,47 già ricevuta in ottemperanza a quanto statuito con l'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter cpc, residuando quindi un minor credito di € 383.190,54,
- ricordato poi che con atto del 29.2.12 la aveva dato luogo Controparte_8
alla scissione parziale della società con assegnazione alla neocostituita
[...]
del ramo d'azienda relativo alla gestione e locazione di Controparte_1
immobili e con l'attribuzione di un patrimonio netto di € 132.438,47, e ritenuto che la responsabilità di quest'ultima operasse solo per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui facevano carico,
- considerato, quanto all'invocato beneficium excussionis, come lo stesso in realtà non potesse ritenersi sussistente, avendo la giurisprudenza ben chiarito in proposito che la responsabilità solidale delle società beneficiarie della scissione è limitata e tale da pagina 9 di 32 operare in via sussidiaria poiché inerente ai soli debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico, conseguendone allora il perfezionarsi di un semplice beneficium ordinis, il quale risultava già rispettato a fronte della previa costituzione in mora del debitore,
- atteso che essendo il credito azionato relativo a forniture e fatture effettuate ed emesse nei confronti della in epoca successiva alla Controparte_8
scissione, risultava allora evidente che di esse fosse tenuta a rispondere solo la medesima, conseguendone l'inutilità di procedere all'accertamento dell'effettiva consistenza del patrimonio netto trasferito in sede di scissione alla
[...]
, Controparte_1
- ritenuto, da ultimo, doversi peraltro rigettare la richiesta di quest'ultima di vedersi restituito quanto versato per effetto dell'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cpc, trattandosi di domanda tardivamente formulata per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni,
ha revocato il decreto opposto confermando l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra e condannando la al pagamento in favore della Controparte_8 Parte_1
dell'importo di € 383.190,54, con integrale compensazione delle spese di lite fra
[...]
tutte le parti.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame Controparte_1
lamentando la contraddittorietà della decisione in quanto il Tribunale, pur avendo
[...]
accertato che il credito della era relativo a forniture e fatture Parte_1
rispettivamente effettuate ed emesse nei confronti della in Controparte_8
epoca successiva alla scissione e per il quale, dunque, solo quest'ultima era tenuta a rispondere, ciò nonostante aveva confermato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186
pagina 10 di 32 ter cpc, rigettando la sua richiesta di vedersi restituito quanto versato in ottemperanza ad essa.
A propria volta costituitasi, la controparte chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale:
- censurando il fatto che il giudice di primo grado fosse giunto a ritenere insussistente il suo credito per le fatture non comprese nell'accordo datato 5.10.12,
- lamentando, in subordine, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto del fatto che l'accordo comprendeva anche la fattura n. 771 del
21.2.12, antecedente all'atto di scissione parziale del 29.2.12 ed emessa per l'importo di € 56.537,25, solo parzialmente pagato per € 9.061,17, così che residuava ancora a versarsi la somma di € 47.476,08,
- contestando la statuizione assunta in punto di spese legali, le quali dovevano essere poste a carico della . Controparte_1
Procedutosi alla trattazione del giudizio senza istruttoria, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 556/21, pubblicata in data 11.3.21, in forza della quale la Corte
lagunare:
- riscontrata l'inammissibilità delle domande formulate dalla nei Parte_1
confronti della al fine di ottenerne la condanna al Controparte_8
pagamento dell'importo di € 1.328.456,93 giacché l'appello incidentale non era stato notificato alla controparte e nemmeno avrebbe potuto esserlo, essendosi la società estinta a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta il 7.11.17 e non avendo i suoi soci ricevuto alcunché in sede di distribuzione dell'attivo a seguito della liquidazione,
- opinato d'altronde che, nella fattispecie, pur vertendosi in ipotesi di cause fra loro inscindibili e/o comunque dipendenti, ciò nonostante non risultava necessario pagina 11 di 32 procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_8
come imposto dall'art. 331 cpc, stante l'assenza dei soggetti a cui l'appello
[...]
avrebbe dovuto essere notificato (essendo la predetta compagine ormai estinta e non essendovi azione nei confronti dei suoi soci) ed altresì in ragione della assorbente ragione dell'infondatezza manifesta del primo motivo di appello incidentale,
- osservato, infatti, che dall'esame del tenore letterale dell'accordo si evinceva trattarsi certamente di una ricognizione del credito complessivamente sussistente alla data dell'accordo nei confronti di , senza che dallo Controparte_9
stesso si potesse in qualche modo desumere essersi in presenza di una ricognizione parziale o in divenire o comunque riferita solo alla posizione creditoria successiva alla scissione,
- considerato che a ciò non ostassero né la natura non novativa dell'accordo,
espressamente sancita dalla sua clausola n. 4), né l'assenza di un contenuto di rinuncia a crediti precedenti da parte della , la quale non Parte_1
appariva idonea a far venire meno la natura ricognitiva dell'accordo, solo discendendone l'esclusione del carattere transattivo di esso,
- ribadito il valore di confessione stragiudiziale della dichiarazione di scienza contenuta nell'accordo stesso, in quanto tale liberamente valutabile da parte del giudice, e riscontrata l'irrilevanza del fatto che le debitrici non avessero contestato le fatture e i DDT depositati, comunque non allegati all'accordo, e nemmeno allegato e provato di aver estinto il debito non compreso nell'accordo, dal momento che proprio quest'ultimo ne escludeva l'esistenza,
- ritenuta, di conseguenza, l'irrilevanza dei mezzi istruttori formulati dalla
, Parte_1
- affermato che le prime due rate dell'accordo pagate, pari a € 46.875,42, dovessero pagina 12 di 32 essere imputate alla fattura più risalente, in conformità al disposto dell'art. 1193 cc,
- riscontrata viceversa la fondatezza dell'appello principale, dovendosi ritenere che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi riformato non costituisse domanda nuova,
in parziale riforma della pronuncia appellata, accertata l'esistenza di un credito di nei confronti di di € 600,66 e Parte_1 Controparte_1
revocata l'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cpc, ha condannato l'appellata sia alla restituzione in favore della appellante principale della somma di €
135.407,29, oltre interessi legali dalla data dei versamenti al saldo, sia alla rifusione delle spese processuali.
3. Il giudizio di legittimità
Con ricorso in Cassazione, la ha formulato sei ragioni di doglianza, Parte_1
le prime due delle quali sono state ritenute fondate, con assorbimento degli altri motivi.
In particolare, i giudici di legittimità hanno accolto le eccezioni:
- di nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 cpc, primo comma, e dell'art. 2495 cc, secondo comma, in quanto resa senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari,
- di violazione e falsa applicazione dell'art. 331 cpc per non essersi proceduto alla concessione di un termine al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari,
osservando che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei pagina 13 di 32 confronti di tutte, ma anche nel caso di c.d. litisconsorzio necessario processuale, ossia quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.
E nel caso di specie appunto in tale situazione si verterebbe giacché, se è pur vero che di regola l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, è altrettanto innegabile che a tale regola si debba derogare, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, allorquando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale.
Laddove poi, nella presente vicenda, la posizione della società costituita a seguito della scissione parziale e della non era di mera solidarietà passiva, Controparte_8
ma di vera e propria dipendenza in forza del disposto di cui all'art. 2506 quater cc, terzo comma, il quale prevede che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti
del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non
soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Mentre, quanto al rilievo secondo cui l'atto di appello incidentale non avrebbe potuto essere notificato ai soci della compagine estinta, per non avere essi riscosso somme a seguito della procedura di liquidazione, era sufficiente richiamare il principio in base al quale la cancellazione della società dal registro delle imprese determina comunque un fenomeno di tipo successorio, che si verifica indipendentemente dal fatto che i soci della pagina 14 di 32 medesima abbiano o meno percepito dell'attivo.
Così come errata si presentava l'argomentazione secondo cui l'integrazione del contraddittorio non sarebbe stata necessaria in base alla assorbente ragione dell'infondatezza manifesta del primo motivo di appello incidentale›, dovendosi, al contrario, ribadire che l'esame del merito doveva necessariamente essere preceduto dalla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
4. Il giudizio di riassunzione
A fronte di siffatta pronuncia la ha allora riassunto il giudizio Parte_1
avanti a questa Corte nei confronti della e dei soci CP_1 Controparte_1
della riproponendo le tre ragioni di doglianza incidentale già in Controparte_8
precedenza formulate nei confronti della sentenza di primo grado e chiedendo altresì la restituzione delle somme medio tempore versate in ottemperanza alla pronuncia poi cassata. La , invece, ha invocato il rigetto del gravame Controparte_1
riproponendo tutte le proprie difese ed insistendo per l'accoglimento dei propri motivi di appello principale.
Dichiarata la contumacia di CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e e procedutosi alla trattazione
[...] CP_6 Controparte_7
meramente cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 9 aprile 2025.
5. I motivi della decisione
Le domande svolte da sono parzialmente fondate e meritano quindi Parte_1
accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
5.1 Con il primo motivo d'appello incidentale, riproposto in questa sede, la censura la sentenza di primo grado per erronea interpretazione Parte_1
pagina 15 di 32 delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie, carenza e contraddittorietà di motivazione osservando:
- che la pattuizione sottoscritta con la controparte non costituirebbe un atto di accertamento della complessiva posizione creditoria della compagine bensì solo del credito relativo alle fatture in esso specificamente indicate, siccome desumibile dallo specifico riferimento ad esso, dalla assenza di una qualsiasi rinuncia ad altri crediti e dalla natura non novativa dell'accordo stesso,
- che non era pertanto nemmeno rinvenibile una qualsiasi confessione stragiudiziale,
- che il motivo per cui l'accordo era stato limitato alle sole fatture emesse in epoca successiva alla scissione derivava dai timori ingenerati dal depauperamento del patrimonio dell'originaria debitrice conseguito alla predetta Controparte_8
operazione di scissione, la quale rendeva urgente la necessità di ottenere un riconoscimento di debito e di prevedere un piano di rientro del credito imputabile solo a quest'ultima, laddove invece il credito di cui alle fatture precedenti la scissione risultava invece maggiormente garantito, ai sensi degli artt. 2740 cc e 2506
quater cc, terzo comma, dal patrimonio di , Controparte_1
- che anche il comportamento complessivo delle parti, successivo alla sottoscrizione,
induceva a raggiungere la medesima conclusione, dal momento che tutte le fatture ed i DDT relativi al credito non onorato, debitamente prodotti in causa, non erano mai stati contestati dalle debitrici, che nemmeno avevano allegato di averlo in qualsiasi modo estinto,
- che con raccomandata del 7.1.13 l'avv. Belligoli aveva, d'altro canto, ben chiarito a che il debito pregresso alla data della sottoscrizione era Controparte_8
ancora in corso di quantificazione, senza venir mai smentito sul punto,
pagina 16 di 32 - che non erano state ammesse prove orali idonee a fornire ulteriori elementi di prova dell'assunto sostenuto,
- che non era comunque possibile scindere le dichiarazioni rese dalle parti contraenti nell'ambito dell'accordo e si doveva pertanto tenere conto del fatto che le stesse, nel determinare l'ammontare del credito residuo, avevano comunque fatto riferimento ad un allegato estratto conto.
Lamenta inoltre che, pur essendosi affermata la responsabilità solidale di
[...]
unitamente a , non si sia ciò nonostante Controparte_1 Controparte_8
proceduto all'accertamento della effettiva consistenza del patrimonio netto trasferito da quest'ultima alla prima in sede di scissione sottolineando:
- come la dichiarazione del valore del patrimonio netto assegnato resa dalle controparti non fosse assolutamente vincolante nei confronti dei creditori,
- come l'importo indicato in € 132.438,47 e costituente il risultato di una mera operazione contabile data dalla sommatoria tra il capitale di €. 45.000,00 e la riserva legale di €. 87.438,47, non tenesse peraltro minimamente in conto le attività in concreto attribuite alla comprendenti anche tre Controparte_1
unità immobiliari, ed il fatto che le immobilizzazioni materiali venissero valutate nel bilancio al 31.12.12 in € 3.591.067,00,
- come quest'ultima, cui incombeva l'onere probatorio relativo alla dimostrazione di aver ricevuto un patrimonio inferiore all'ammontare dei crediti azionati, non avesse in realtà assolto a tale compito.
Il motivo è infondato.
Esaminando in ordine logico i vari profili di contestazione sopra ricapitolati si rileva, in pagina 17 di 32 primo luogo, come l'accordo oggetto della presente controversia presenti, in effetti, un piccolo margine di opinabilità, essendo stato redatto in maniera non del tutto precisa,
così da lasciare alcuni residui dubbi in merito al suo esatto contenuto derivanti, più in particolare, dal fatto di avere le parti:
- da un lato, fatto riferimento ad una “dilazione di pagamento del Vs. debito
complessivo di € 562.505,09”, la quale dizione parrebbe fare riferimento, proprio poiché si parla di un debito complessivo, all'ammontare del totale del debito in quel momento gravante sulla , Controparte_9
- d'altro lato, precisato peraltro che il debito in questione risultava “derivante dalle
fatture citate nell'allegato estratto conto”, il che potrebbe al contrario indurre a ritenere che esso intendesse riferirsi solo a quella parte del credito specificamente menzionata nell'estratto conto,
- da ultimo, ulteriormente ribadito che l'accordo “non costituisce in alcun modo
novazione dell'obbligazione principale ed originaria in quanto
[...]
si danno reciprocamente atto che il debito di Parte_2 [...]
ammonta alla data della firma del presente accordo ad € 562.505,09”, il CP_9
che parrebbe nuovamente confermare che la somma sopra indicata rappresenti in effetti la cifra complessiva di quanto ancora dovuto dalla debitrice in quel momento.
Laddove poi ulteriore motivo di incertezza risulterebbe costituito dalla circostanza che nessuna delle parti è stata in grado di produrre l'estratto conto che si asserisce essere stato allegato all'accordo.
Tanto premesso in linea di fatto, ritiene allora il Collegio di dover innanzi tutto ritenere che l'estratto conto menzionato nel testo dell'accordo non sia in realtà mai stato allegato pagina 18 di 32 ad esso e non sia quindi venuto a fare parte integrante del documento sul quale le parti convenivano, dal momento che nessuna di esse ha mai provveduto ad esibirlo e ciò per quanto ciascuna, a seconda del suo effettivo tenore, ben avrebbe avuto tutto l'interesse a produrlo al fine di corroborare la propria tesi interpretativa dell'accordo stesso.
Di più ancora, una volta osservato che in altre due parti del testo si faceva invece esplicito riferimento al complessivo debito di € 562.505,09 esistente a quella data,
sembra anche di potersi affermare che del tutto volontariamente la stessa
, dopo aver inserito la dizione dell'elenco nel testo dell'atto, abbia Parte_1
poi deciso di non allegarlo in concreto poiché comunque si intendeva fare riferimento all'ammontare totale del debito a quella data esistente.
Né, d'altro canto, assume decisivo rilievo al fine di supportare l'interpretazione dell'atto proposta dalla creditrice il fatto:
- che quest'ultima non abbia rinunciato ad alcun credito pregresso, dal momento che è
proprio il tenore dell'accordo ad escludere che esso sussistesse, venendo indicato l'ammontare dell'intero debito a quella data nell'importo di € 562.505,09,
- che le parti pattuissero la natura non novativa dell'accordo, giacché ciò:
o da un lato, vale solo ad indicare che esso non era destinato ad estinguere l'obbligazione originaria ma la regolava in modo diverso senza sostituirla con una nuova, consentendo la sopravvivenza di eventuali garanzie od obbligazioni accessorie,
o d'altro lato, nulla dice in merito a quale fosse l'obbligazione originaria di cui si parla nell'atto e, tanto meno, dimostra che al di fuori di esso fossero rimasti ulteriori crediti non oggetto del riconoscimento che veniva in quella pagina 19 di 32 sede operato.
Mentre, al contrario, appaiono ben fondate e non confutate in alcun modo dalla parte appellante le circostanze, già messe in evidenza dal giudice di primo grado, il quale ben chiariva come non fosse credibile l'essersi in presenza di un errore di calcolo della
, dal momento: Parte_1
- che l'atto era stato autonomamente redatto dalla creditrice, in quanto steso su carta intestata della medesima e solo successivamente firmato per accettazione dalla controparte in un data successiva,
- che la medesima aveva quindi avuto tutto il tempo e l'agio per ricostruire in maniera completa la complessiva situazione debitoria dell'opponente,
- che non appariva spiegato in maniera convincente per quale ragione l'accordo avrebbe dovuto unicamente riguardare le fatture emesse per le forniture effettuate dopo la scissione, e cioè le più recenti, senza occuparsi di quelle ormai scadute da molto tempo.
A fronte delle quali considerazioni deve allora convenirsi con il Tribunale di Verona in merito al fatto che l'accordo, mentre viene ad assumere, dal lato del debitore, la veste giuridica di un riconoscimento di debito, dal lato del creditore presenta invece la natura di un atto di accertamento del credito con cui si attribuisce certezza giuridica a situazioni e rapporti preesistenti, in modo da escludere ogni successiva contestazione al riguardo, laddove poi anche il fatto che si fosse eventualmente in presenza di un atto transattivo non esclude la valenza accertativa di cui sopra ove si ricordi come la
Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire che nel contenuto complessivo di una transazione può distinguersi pure un momento accertativo della situazione di fatto preesistente e, in tal caso, le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio,
pagina 20 di 32 purché, tuttavia, abbiano ad oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate sub specie facti e non già valutazioni giuridiche (Cass. 10.11.15
n. 22956).
Sicché risulta poi irrilevante che lo stesso sia stato risolto per inadempimento della
, derivando da tale circostanza unicamente la perdita del Controparte_9
beneficio del pagamento rateale di cui avrebbe potuto godere la Controparte_8
ma non anche il venir meno della valenza confessoria delle dichiarazioni ivi rese dalla creditrice, in quanto qualificabili alla stregua di dichiarazioni di scienza aventi l'effetto di fissare irrevocabilmente l'ammontare del credito vantato.
Così come non appare convincente la giustificazione addotta da – Parte_1
secondo cui l'accordo avrebbe avuto ad oggetto unicamente i crediti maturati dopo la scissione al fine di meglio garantire la posizione vantata nei confronti della
[...]
(poi ), che a seguito della scissione stessa si CP_9 Controparte_8
era impoverita avendo perso una parte del capitale sociale – giacché l'atto, lungi dal favorire la posizione della creditrice mediante la concessione di una qualsiasi garanzia,
mai menzionata né tanto meno effettivamente prestata, veniva al contrario ad alleggerire la posizione della debitrice, alla quale, a fronte del riconoscimento di un debito che comunque non sembrava presentare alcuna ragione di potenziale dubbiosità, veniva concessa una sostanziosa dilazione di pagamento di ben dodici mesi.
E tanto meno appare dirimente il comportamento delle parti successivo alla sottoscrizione dell'accordo, dal momento che non Controparte_1
risulta aver mai riconosciuto il credito vantato ex adverso, avendo sin dall'atto di citazione in opposizione dedotto, al contrario:
- che il credito ammontava a soli € 562.505,09 siccome congiuntamente riconosciuto in sede di stipula dell'accordo, ove le parti si erano fatte assistere dai rispettivi pagina 21 di 32 commercialisti,
- che l'ulteriore credito di € 813.427,27 vantato da era stato Parte_1
contestato con apposite missive del 24.12.12 e del 16.1.13, ben prima dell'inizio della causa.
Oltre a ciò va poi evidenziato come risulti altresì ultronea ed infondata la censura relativa alla mancata assunzione dei mezzi di prova, di cui si reitera la richiesta di ammissione anche in questa sede, dal momento che gli stessi si riferivano in parte a circostanze non contestate (l'avvenuta fornitura di carburante, di cui ai capitoli 1 e 3), in parte a circostanze documentali (la sottoscrizione dell'accordo, il pagamento di due rate di esso e l'omologa del concordato preventivo di , di cui ai Controparte_8
capitoli 4, 5 e 6), in parte a circostanze negative (il mancato pagamento delle forniture di cui sopra, di cui al capitolo 2). D'altronde, essendo tali prove dirette ad inficiare il valore della confessione resa nell'ambito dell'accordo, deve anche ricordarsi come,
secondo i giudici di legittimità, la confessione possa esser invalidata (e non revocata,
perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostri non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza,
conseguendone che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato (Cass.
25.8.20 n. 17716, 2.12.13 n. 26985 e 11.8.04 n. 15618).
Ed altrettanto priva di qualsiasi valenza probatoria si dimostra la circostanza che il legale della creditrice, con missiva del 7.1.13 abbia inteso affermare a CP_8
pagina 22 di 32 che il debito indicato nell'accordo era ancora in corso di CP_8
quantificazione, trattandosi di una presa di posizione unilaterale, ed in quanto tale non idonea a vincolare in alcun modo la controparte, tra l'altro non direttamente compatibile con il tenore dell'accordo e compiuta solo a distanza di ben tre mesi dalla sottoscrizione dello stesso, quando il problema era già sorto e sussisteva tutto l'interesse della creditrice a sostenere la propria tesi.
Con riguardo, invece, alla lamentata circostanza che, pur essendosi affermata la responsabilità solidale di unitamente a Controparte_1 [...]
, non si sia ciò nonostante proceduto all'accertamento della effettiva CP_8
consistenza del patrimonio netto trasferito da quest'ultima alla prima in sede di scissione, la questione risulta assorbita alla luce di quanto si dirà appena più oltre in relazione ai motivi dell'appello principale, il cui accoglimento preclude una qualsiasi condanna nei confronti di e rende pertanto superfluo Controparte_1
l'incombente.
5.2 Con la seconda ragione di gravame incidentale, svolta in via subordinata, la ricorrente si duole invece della violazione degli artt. 2506 quater, 1193 e 1195 cc notando che il Tribunale di Verona, nel determinare comunque il suo residuo credito in
€ 515.629,01, non avrebbe tenuto conto del fatto che di esso faceva parte anche la fattura n. 771 del 21.2.12, emessa antecedentemente all'atto di scissione e portante l'importo di € 56.537,25, di cui versati solo € 9.061,17, alla quale doveva pertanto fare fronte ai sensi del terzo comma dell'art. 2056 quater Controparte_1
cc, anche perché un pagamento di € 46.875,42 effettuato da Controparte_8
dopo la sottoscrizione dell'accordo, doveva essere imputato ex art. 1193 cc alle più
pagina 23 di 32 risalenti fatture n. 1565/10 e 1631/10, non comprese nell'atto di cui sopra.
Sicché, conclusivamente, residuerebbe ancora a carico di Controparte_1
il pagamento dell'ulteriore importo di € 47.476,08, oltre interessi moratori.
[...]
Tale motivo è infondato.
La tesi secondo cui il pagamento di € 46.875,42 effettuato da Controparte_8
dopo la sottoscrizione dell'accordo riguardasse altre fatture non indicate in esso, e più
specificamente la n. 1565/10 e la n. 1631/10, non ha trovato alcuna oggettiva conferma in atti, riscontrandosi in proposito solo la missiva datata 7.1.13 del legale di
, nel cui ambito lo stesso affermava che tale dovesse essere Parte_1
l'imputazione del predetto pagamento.
In realtà, però, una volta accertato che il debito residuo a carico di
[...]
era solo quello indicato nell'accordo sottoscritto in data 5.10.12 non CP_9
vi sono ragioni di sorta per ritenere che i pagamenti effettuati dopo la sottoscrizione di esso dovessero riferirsi ad altre e diverse poste passive di cui è stata viceversa accertata l'inesistenza, sicché deve ritenersi che la fattura n. 771/12 sia, ad oggi, rimasta impagata per la sola minor somma di € 600,66, della quale dovrà tenersi conto in sede di determinazione del quantum restitutorio dovuto in favore della odierna convenuta in riassunzione.
5.3 Tanto chiarito, prima di affrontare gli ulteriori motivi dell'appello incidentale,
appare necessario, per ragioni di ordine logico, valutare la fondatezza dei due motivi dell'appello principale formulati da , in forza dei quali Controparte_1
la predetta compagine ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver affermato che il credito vantato dalla per espressa Parte_1
pagina 24 di 32 ammissione della stessa, si riferiva a forniture e fatture effettuate ed emesse nei confronti della in epoca successiva alla scissione che aveva Controparte_8
dato luogo alla nascita della nuova compagine, ciò nonostante confermava l'ordinanza-
ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cpc, che l'aveva condannata a versare l'importo di € 132.438,47 in favore della controparte, affermando la tardività della richiesta restituzione di tali somme in quanto tardiva, senza tenere conto:
- sotto il profilo sostanziale, del disposto del terzo comma dell'art. 2506 quater cc, il quale prevede la responsabilità solidale e sussidiaria della nuova compagine solo per i debiti già esistenti al momento della scissione,
- sotto il profilo procedurale, del fatto che, essendo intervenuto il pagamento in corso di causa, nessuna preclusione si poneva a che la relativa richiesta restitutoria venisse formalizzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
I predetti motivi sono fondati.
Ed invero, una volta riscontrato:
- che il credito totale vantato dalla nei confronti delle controparti Parte_1
ammonta ai soli € 562.505,09 menzionati nell'accordo del 5.10.12,
- che esso del tutto pacificamente si riferisce unicamente alle fatture emesse dopo la scissione che ha condotto alla costituzione della Controparte_1
siccome sostenuto da entrambe le parti e, in particolare, dalla stessa Parte_1
la quale ne ha dato espressamente atto alle pagine 2 e 3 dell'atto di
[...]
riassunzione del giudizio avanti a questa Corte,
- che, d'altronde, il medesimo credito è relativo a forniture comunque effettuate in favore della , siccome pure affermato dalla creditrice nelle Controparte_8
pagina 25 di 32 medesime pagine di cui sopra,
non residuano motivi per ritenere che la società beneficiaria, costituita ex novo, debba fare fronte a tale debito, venuto ad esistenza dopo la scissione, dal momento che ai sensi del terzo comma dell'art. 2506 quater cc ciascuna società è solidalmente responsabile,
nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei soli debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui essi fanno carico, e cioè di quelli esistenti alla data della scissione, in quanto ha comunque beneficiato della attribuzione di una parte del patrimonio della società scissa che, a mente dell'art. 2740
cc, avrebbe comunque dovuto rispondere dell'adempimento delle obbligazioni della debitrice. Mentre non è altrettanto è a dirsi per quanto attiene ai debiti maturati successivamente, dal momento che gli stessi sono stati contratti in un momento i cui beni attribuiti alla compagine beneficiaria erano già usciti dalla sfera patrimoniale della debitrice e su di essi, pertanto, il creditore non avrebbe mai avuto alcuna possibilità di soddisfarsi.
Il che comporta la revoca dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter cpc.
Né, a contrario, può fondatamente sostenersi che la domanda di restituzione delle somme in oggetto, traente origine dalla revoca di cui sopra, sia stata tardivamente formulata giacché:
- per un verso, essendo stato il menzionato provvedimento emesso in corso di causa,
non vi era possibilità di formulare la relativa richiesta prima della precisazione delle conclusioni,
- per altro verso, costituisce principio pacifico quello secondo cui la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di un provvedimento caducato,
pagina 26 di 32 essendo conseguente alla richiesta di modifica dello stesso, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in qualsiasi momento in primo grado, trattandosi di statuizione meramente consequenziale a quella di revoca dell'atto, nonché
esperibile per la prima volta in appello (Cass. 15.3.21 n. 7144 e 8.5.14 n. 9929).
Al che consegue la necessità di condannare la alla restituzione in Parte_1
favore della controparte dell'importo di € 134.806,63, calcolato detraendo l'importo di
€ 600,66, di cui al punto 5.2, dalla somma di € 135.407,29 pacificamente versata da alla controparte in esecuzione dell'ordinanza ora Controparte_1
revocata.
Mentre, stanti:
- da un lato, la sopravvenuta estinzione della , la quale Controparte_8
comunque già beneficiava degli effetti derivanti dalla esdebitazione conseguita alla chiusura della procedura di concordato preventivo cui la stessa era stata assoggettata,
- d'altro lato, l'impossibilità di estendere la pronuncia di condanna nei confronti dei soci della medesima, giacché dall'esame del rendiconto finale del commissario liquidatore reso nell'ambito della procedura di concordato n. 33/2013 del Tribunale
di Mantova (doc. 11 ) gli stessi non risultano aver percepito Parte_1
alcunché dalla liquidazione della società,
non vi è necessità di modificare il capo di sentenza che condannava la predetta compagine al pagamento del minor importo di € 383.190,54, erroneamente calcolato dal
Tribunale di Verona detraendo dall'ammontare complessivo quanto ingiustamente addebitato a carico di . Controparte_1
pagina 27 di 32 5.4 Tornando allora agli ulteriori motivi dell'appello incidentale, e segnatamente al terzo di essi, con il quale viene contestato che la pronuncia di primo grado abbia disposto la compensazione delle spese di lite laddove, a fronte della condanna di controparte al pagamento in suo favore di somme comunque cospicue, il Tribunale
avrebbe semmai dovuto porle a carico delle debitrici, in quanto soccombenti, deve riscontrarsene, almeno in astratto, la parziale fondatezza.
Ed infatti – una volta riscontrato che la sentenza di primo grado riconosceva comunque la spettanza in favore della di un credito di € 515.629,01 nei Parte_1
confronti della , con condanna della stessa al pagamento della Controparte_8
minor somma di € 383.190,54, così erroneamente determinata nel presupposto che l'importo residuo dovesse restare a carico della – Controparte_1
sussistono i presupposti per affermare che le spese di lite avrebbero dovuto gravare sulla parte soccombente in favore di quella vincitrice, sempre fatti salvi gli effetti della successiva esdebitazione.
Poiché, peraltro, la società si è medio tempore estinta ed i soci non hanno percepito alcunché in sede di liquidazione – di tal che nessuna domanda di condanna può essere pronunciata nei loro confronti – viene meno un qualsiasi concreto interesse all'emissione di una pronuncia sul punto da parte di questa Corte.
Il motivo d'appello va invece rigettato nella parte in cui si riferisce alla posizione della che, risultando vincitrice nei confronti della Controparte_1
, ha diritto a vedersi attribuite le spese di lite come meglio indicato Parte_1
nel paragrafo 6. Ciò che comporta poi anche il rigetto dell'ulteriore pretesa della appellante incidentale di vedersi restituire quanto medio tempore versato a titolo di pagina 28 di 32 spese legali in esecuzione della sentenza di secondo grado, oggetto di cassazione da parte della Suprema Corte, giacché la complessiva determinazione delle spese di lite deve ora essere effettuata nuovamente alla luce del complessivo esito della vicenda processuale.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
260.000,01 ed € 520.000,00,
- della circostanza che nel giudizio di appello ed in quello di rinvio la fase istruttoria non si è tenuta,
- della opportunità di liquidare al minimo le spese:
o del giudizio di Cassazione, nel cui ambito l'appellante incidentale era pagina 29 di 32 comunque risultata vittoriosa,
o della fase di rinvio, dal momento che in essa sono stati pedissequamente riproposti gli stessi argomenti già esaminati nell'originario giudizio di appello,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della in favore della , determinandole in Parte_1 Controparte_1
€ 22.457,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 14.239,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 5.387,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 7.120,00 quanto al giudizio di rinvio, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 3.544,00
Fase introduttiva I^ grado € 2.338,00
Fase istruttoria I^ grado € 10.411,00
Fase decisionale I^ grado € 6.146,00
Totale € 22.457,00
Fase di studio II^ grado € 4.389,00
Fase introduttiva II^ grado € 2.552,00
Fase decisionale II^ grado € 7.298,00
Totale € 14.239,00
Fase di studio Cassazione € 2.481,00
Fase introduttiva Cassazione € 1.630,00
Fase decisionale Cassazione € 1.276,00
pagina 30 di 32 Totale € 5.387,00
Fase di studio giudizio di rinvio € 2.195,00
Fase introduttiva giudizio di rinvio € 1.276,00
Fase decisionale giudizio di rinvio € 3.649,00
Totale € 7.120,00
Le stesse vanno invece compensate tra la ed i soci della estinta Parte_1
, dal momento che la domanda della prima nei confronti di Controparte_8
questi ultimi, rimasti contumaci, è stata respinta.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n.1784/19, pubblicata in data 5.8.19,
che per il resto conferma:
1) rigetta le domande svolte dalla nei confronti di Parte_1 [...]
, disponendo la revoca dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 Controparte_1
ter cpc emessa dal Tribunale di Verona in data 21.2.14;
2) condanna a restituire in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 134.806,63, oltre agli interessi di legge dalla data del relativo
[...]
pagamento e sino al saldo effettivo;
3) rigetta le domande svolte dalla nei confronti di Parte_1 CP_2
, e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
[...]
4) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
pagina 31 di 32 Part le spese processuali che liquida in € 22.457,00 per il giudizio di primo grado,
in € 14.239,00 per il giudizio di secondo grado, in € 5.387,00 per il giudizio di legittimità ed in € 7.120,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Claudio Silocchi, nella veste di procuratore antistatario;
5) compensa integralmente le spese fra , Parte_1 CP_2 CP_3
, e .
[...] CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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