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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5388 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 1 agosto 2024 vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. RAVASI CRISTINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
(c.f. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BRASILE) il 12 giugno 1980
resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi (C.F. Controparte_1 [...]
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 Parte_1 [...]
) nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di C.F._4 matrimonio del Comune di Norma (LT) come segue: Atto N. 2, parte I – anno 2008 – con addebito a carico della signora;
CP_1 2) Dichiarare la signora e il signor Controparte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti.
Con vittoria di spese legali.
Motivi della decisione
hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Norma (LT) in data 24 maggio 2008, matrimonio trascritto nel Registro del predetto Comune.
Dall'unione coniugale non sono nati figli. Con ricorso depositato in data 1agosto 2024, agiva nei confronti di Parte_1
per ottenere pronuncia di separazione personale. Controparte_1
La resistente non si è costituita né è comparsa all'udienza del 20 maggio 2025 nonostante regolare notifica.
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. Non vanno assunte ulteriori statuizioni non essendo state formulate domande in tal senso, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli.
III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano irripetibili
IV.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1 II. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Norma (LT) per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio n. 2, parte I, anno 2008;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 29 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 1 agosto 2024 vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. RAVASI CRISTINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
(c.f. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BRASILE) il 12 giugno 1980
resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi (C.F. Controparte_1 [...]
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 Parte_1 [...]
) nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di C.F._4 matrimonio del Comune di Norma (LT) come segue: Atto N. 2, parte I – anno 2008 – con addebito a carico della signora;
CP_1 2) Dichiarare la signora e il signor Controparte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti.
Con vittoria di spese legali.
Motivi della decisione
hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Norma (LT) in data 24 maggio 2008, matrimonio trascritto nel Registro del predetto Comune.
Dall'unione coniugale non sono nati figli. Con ricorso depositato in data 1agosto 2024, agiva nei confronti di Parte_1
per ottenere pronuncia di separazione personale. Controparte_1
La resistente non si è costituita né è comparsa all'udienza del 20 maggio 2025 nonostante regolare notifica.
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. Non vanno assunte ulteriori statuizioni non essendo state formulate domande in tal senso, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli.
III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano irripetibili
IV.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1 II. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Norma (LT) per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio n. 2, parte I, anno 2008;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 29 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti