Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2803/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2803/2021 tra
(avv. GULLO ANTONINO DOMENICO)Pt_1 Parte_2
OPPONENTE e (avv. GUARESCHI ALBERTO) Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 13/02/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Tonoletti, in sostituzione degli Avv.ti Gullo e Prestia, che precisa le proprie conclusioni richiamando la propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e l'Avv. Paolo Paglia, in sostituzione dell'Avv. Guareschi per che conclude anch'egli riportandosi alle conclusioni Controparte_1 della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2803/2021 Ruolo Generale promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1 Parte_2 Parte_3 con il patrocinio degli Avv.ti Antonino Domenico Gullo e Caterina Prestia come da mandato in atti;
OPPONENTE CONTRO
titolare della omonima ditta individuale, Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Alberto Guareschi come da mandato in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 749/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 14.05.2021”.
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale:
1. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile di Milano per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a d.i. e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto.
2. In via subordinata, nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa.
3. Ritenere e dichiarare, come da domanda Part riconvenzionale, la . reditore della somma di 18.323,96 euro nei confronti della Ditta Individuale Pt_1
, e conseguentemente condannare la al versamento di tale somma;
nella denegata ipotesi di CP_1 Parte_4 parziale accoglimento di talune pretese di Controparte dichiararne la compensazione ex art 1243 c.c.
4. Con riserva di indicare gli ulteriori mezzi istruttori che si rendessero necessari a seguito delle deduzioni e difese che verranno assunte dall'opposto.
5. Con vittoria di spese e compensi”.
Conclusioni per l'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, RESPINGERE la proposta opposizione perché inammissibile, improponibile,
2 infondata, non provata o come meglio e CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto del Giudice Unico del Tribunale di Parma. In subordine, e con rispettosa riserva di gravame, in ogni caso CONDANNARE . al pagamento di euro 24.582,95 oltre interessi di mora ai sensi del Pt_1 Parte_2
d.lgs. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA come per legge, nonché rifusione delle spese ed accessori liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e conseguenti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 06.07.2021, . ha proposto opposizione al Pt_1 Parte_2 decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore del richiedente CP_1 della somma di Euro 24.509,75, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la
[...] fornitura di serramenti, parapetti, cancello, pannelli e loro posa destinati a cantiere Acer in Modena, indicati nelle fatture n. 2/2019, n. 4/2020 e n. 5/2020 prodotte. CREA. una volta sollevata eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale per Parte_2 asserita illiquidità del credito azionato dalla controparte, ha posto alla base della propria opposizione di avere contestato a con mail del 27.04.2020, l'indicazione in fattura di CP_1 importi superiori a quelle concordati, la non conformità delle forniture al capitolato e l'assenza delle necessarie certificazioni, l'ingiustificata fatturazione di posa in opera eseguita dal personale della stessa opponente, l'arbitrario addebito del costo di attrezzature e materiali per il valore di 15.000,00 Euro e di avere già saldato fatture emesse per prestazioni non ancora rese da
Conclusivamente, l. ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia Controparte_1 Pt_1 CP_2 revocato e che le sia riconosciuto il controcredito di 15.019,62, oltre IVA, per l'illegittimo addebito di costi sopra menzionato. Instaurato il contraddittorio, si è costituito mantenendo ferma la propria Controparte_1 pretesa in comparsa, facendo notare la tardività delle contestazioni della controparte, seguite soltanto all'invio del sollecito di pagamento delle fatture, e per il resto la loro inconsistenza, anche in punto di asserita incompetenza del Tribunale adito. Una volta concessa dal Giudice la provvisoria esecutività del decreto, sono stati espletati incombenti istruttori con audizione dei testimoni portati dall'opposto. Infine, la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** In via pregiudiziale, va riconosciuta la competenza territoriale di questo Giudice alla luce dell'art. 20 c.p.c., qui applicabile poiché la controversia verte in materia di obbligazioni contrattuali, e del criterio relativo al luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio (pagamento del corrispettivo), da individuare presso il creditore la cui impresa CP_1 individuale risulta avere sede in Roccabianca (Parma). Nel merito della vicenda, occorre rilevare che il Giudice del monitorio ha riconosciuto il credito per l'importo indicato nelle fatture azionate e prodotte da che trovano la loro Controparte_1 causa petendi nell'accordo negoziale intervenuto con . L'esistenza di tale accordo Pt_1 Parte_2 non è stata posta in contestazione dall'opponente, poiché quest'ultima ha introdotto varie eccezioni, tutte presupponenti la fonte negoziale del credito e riferite all'applicazione di importi superiori a quelli pattuiti per la fornitura dei serramenti e altri articoli, all'esecuzione di prestazioni non conformi al capitolato concordato, all'imputazione di costi aggiuntivi di materiale.
3 Orbene, è noto e ormai consolidato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto modificativo, estintivo o impeditivo del diritto attoreo. Ciò posto, può ritenersi che abbia assolto all'onere dimostrativo su di sé Controparte_1 gravante, mentre per la società opponente ciò non può essere affermato. Quanto ai fatti costitutivi del credito, una volta ribadito che l'esistenza del titolo è provata in applicazione del principio di non contestazione espresso dall' art.115 c.p.c, anche l'esecuzione delle prestazioni esposte nelle tre fatture e la adeguatezza dei relativi compensi sono state verificate attraverso il contenuto delle testimonianze del legale rappresentante di CP_3 [...]
di quello di Vetrindustria Parmense S.r.l., , di e di Testimone_1 Testimone_2 CP_4
, quali produttori, rivenditori e posatori dei serramenti acquistati da Testimone_3 CP_1
e da questi forniti a . Tutti i testimoni hanno infatti confermato le prestazioni Pt_1 Parte_2 eseguite e di essere stati, per esse, interamente saldati dall'odierno opponente. Si riscontra corrispondenza dei materiali – porte interne minimetrica acquistati da CP_3 serramenti in alluminio di parapetti e cancello acquistati da Vetrindustria Parmense, Tes_3 serramenti in legno e pannelli controsoffittatura forniti da –, delle quantità, nonché la CP_4 congruità dei prezzi fatturati da tali imprese a e da questi all'opponente destinatario CP_1 finale presso il cantiere Acer, attraverso un raffronto tra le singole fatture, tutte prodotte da
Controparte_1
Per contro, si è limitata a contestare la conformità delle forniture e la posa dei Pt_1 Parte_2 materiali, senza mai opporre contestazioni ai dati risultanti dalle fatt. 2/2019 e n. 4 e 5/2020 fino a momento successivo al ricevimento di sollecito di pagamento, nell'aprile 2020, e pur avendo già ricevuto e pagato ampia parte della prima fattura il 23.12.2019 per 17.750,95 Euro. Inoltre, le intempestive contestazioni avanzate dall'opponente, oltre che prive di riscontro, mancano anche di un minimo di specificità e dettaglio, laddove attengono all'applicazione di prezzi superiori ai pattuiti, senza indicare né gli uni né gli altri;
altrettanto vale per la dedotta fornitura non conforme a capitolato, priva di elementi identificativi delle difformità e delle caratteristiche convenute, non osservate;
e ancora, neppure viene scritto nelle difese dell'opponente quali siano le certificazioni mancanti e per quali forniture, né quali i materiali posti arbitrariamente a suo carico. Anche gli aspetti afferenti al pagamento di forniture “non rese” sono astratti, mentre quelli sulla contestata posa del controsoffitto sono stati smentiti dalla testimonianza di , confermativa di fornitura e posa davanzali in legno e CP_4 controsoffitto di cui alle fatture n. 4 e 5/2020. In ragione di quanto suesposto, l'opposizione va respinta e, con essa anche la domanda riconvenzionale di . Pt_1 Parte_2
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 749/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 14.05.2021 è da confermare. Infine, le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico della società opponente, soccombente, liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento (dai 5.201 ai 26.000 Euro) per la fase di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, su quelli minimi per la fase decisoria, stante la concentrazione dei relativi incombenti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da . nei confronti di Pt_1 Parte_2 CP_1 così decide:
[...]
- rigetta l'opposizione proposta da . e, per l'effetto, conferma il decreto Pt_1 Parte_2 ingiuntivo n. 749/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 14.05.2021;
- rigetta la domanda riconvenzionale di . Pt_1 Parte_2
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di opposizione, Pt_1 Parte_2 Controparte_1 liquidate in 4.227,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Parma il 13 febbraio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
5