CASS
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2025 del Tribunale del Riesame di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
assente il difensore nonostante la richiesta di trattazione orale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Bari confermava l'ordinanza impugnata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 24/3/2025 con cui era stata applicata, nei confronti di CO NO, la misura cautelare della custodia in carcere per aver partecipato ad una associazione per delinquere armata di tipo camorristico- mafioso denominata clan CE. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. PE Giulitto, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 primo comma lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis cod. pen. ed all'art. 274 cod. proc. pen. 2.1. La motivazione dell'ordinanza è contraddittoria in quanto deduce la gravità indiziaria circa la partecipazione del NO al sodalizio criminale da circostanze inconferenti o comunque neutre rispetto all'intraneità ad una societas sceleris. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3916 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 05/12/2025 2.1.1. Il ricorrente lamenta l'erronea valutazione della relazione del prevenuto con AN CE, figlia del capo clan;
il Tribunale dapprima ritiene che la relazione sia intervenuta successivamente alla collaborazione di AC per poi elevare la relazione con la CE ad elemento gravemente indiziante la partecipazione al sodalizio. 2.1.2. L'inizio della relazione risale almeno al mese di aprile 2021, quindi prima dell'interrogatorio del AC, che sarebbe, dunque, inattendibile. 2.1.3. Dalle conversazioni intercettate tra la CE ed il padre si desume l'estraneità del NO all'associazione. 2.1.4. Irrilevante la questione dell'assegnazione della casa popolare, tanto ambita dalla CE, essendo estranea ai fini dell'associazione. 2.1.5. Il CE si rivolge a NA NO e non al NO per le lettere alla figlia. 2.1.6. Il NO non ha mai avuto un colloquio fisico o telefonico con il suocero. 2.1.7. Omette il Tribunale di considerare che il NO ha agito esclusivamente su incarico di IL NI (moglie del boss PE CE) procurando schede telefoniche ed inviando denaro, tramite vaglia postali, al CE;
la NI l'avrebbe incaricato in quanto compagno di sua figlia e non in quanto partecipe al clan, quindi adepto del marito. 2.1.8. Rileva il ricorrente che tale ultima fattuale circostanza non consente di ritenere il NO partecipe all'associazione né dedurre dalla stessa l'affectio soci etatis. 2.1.9. La condotta del NO potrebbe configurarsi alla stregua del favoreggiamento, sia per le schede che per la raccolta fondi. 2.1.10. Il coinvolgimento del NO nell'attività di spaccio (come si desume dalle dichiarazioni del collaboratore MA EL e dalle immagini delle videoriprese effettuate in data 14 aprile 2021) non consente di ritenerlo partecipe anche per la contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che avrebbe acquistato la sostanza stupefacente dal clan gestendola indipendentemente dalla associazione. 2.1.11. Il ricorrente fa leva sulla assenza del NO dalle immagini prodotte nell'ordinanza al foglio 36. 2.2. Il ricorrente deduce anche la carenza dell'attualità delle esigenze cautelari lamentando il mancato confronto con la deduzione difensiva relativa al tempo di commissione dell'ipotizzato reato, giacché tanto le intercettazioni che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si arrestano all'anno 2021. 5. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è, invero, diretto a verificare da un lato la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Il controllo operato, dunque, dalla Corte di cassazione, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 3. Infondato deve giudicarsi il primo motivo di ricorso, a fronte di un quadro di gravità indiziaria ineccepibilmente apprezzato dal Tribunale nella sua solidità, con argomentazioni esaurienti ed immuni da vizi logici. Quanto ai riscontri suddetti, di natura individualizzante, anzitutto circa l'appartenenza di CO NO all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'ordinanza impugnata ne identifica plurimi. Il Tribunale, invero, ha elencato una serie di elementi da cui ricavare la gravità indiziaria circa il ruolo di partecipe del NO nella associazione per delinquere del CE con il precipuo compito di rendere possibili le comunicazioni del capo-clan detenuto in carcere con i sodali in libertà. Ciò dicasi a partire dalla circostanza che il NO si è occupato - coordinandosi con gli altri affiliati- dell'attività di spaccio sulla piazza di Noicattaro, il cui controllo era conteso tra il clan CE (compagine di appartenenza del NO) ed il clan Annoscia. CO NO è un promesso;
già legato alla figlia di LA AR, alias "Beethoven", cognato del capo clan PE CE, pluripregiudicato e già sorvegliato speciale per reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il NO convive con AN MI, figlia del boss Peppino il fantasma. In quanto "promesso" deve dimostrare di essere utile all'organizzazione e per questo svolge un ruolo iniziale di ragazzo a disposizione della moglie di PE CE che di lui si avvale per procurarsi schede telefoniche da utilizzare in carcere o fare bonifici "a suo nome", a favore del boss o come ambasciatore tra i sodali per la comunicazione di notizie non ostensibili telefonicamente. Tali dati sono di per sé altamente dimostrativi e come tali correttamente apprezzati nell'ordinanza impugnata, alla cui confutazione il ricorrente dedica rilievi francamente inconferenti. 3 Importante elemento rafforzativo, giustamente valorizzato in sede di riesame, anche per le conversazioni ambientali ed il contenuto delle video riprese, è costituito dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia che confermano il ruolo apicale del NO nell'associazione. Il collaboratore di giustizia MA EL, con dichiarazioni chiare che trovano riscontro nei filmati, afferma che il NO acquista la sostanza stupefacente dal clan, circostanza questa ripresa compiutamente dal Tribunale del Riesame anche per corroborare la forza della associazione. Il collaboratore di giustizia IT AC, peraltro, conferma che il NO è affiliato a NO NA -reggente del clan CE. Le conversazioni ambientali ed il contenuto delle video riprese, peraltro, vedono il NO partecipare anche ai conteggi dei proventi della droga e agire per intensificare l'attività di spaccio per poter raggiungere la somma di denaro da consegnare al fornitore AC De NA nonché esprimere il suo risentimento una volta appresa la notizia della collaborazione di MA EL. In tal senso il Tribunale del Riesame ha anche evidenziato la circostanza che le chat in cui il NO colloquia anche con i difensori della collaborazione dello EL sono state eliminate dal telefono in uso al medesimo NO. L'ordinanza impugnata, infine, offre un paragrafo dedicato alle conclusioni in punto di gravità indiziaria, facendo, dunque, buon governo della normativa e dei principi di legittimità (v. pagg. 42 e segg. dell'ordinanza impugnata). 4. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria le deduzioni dei ricorrenti si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo, incentrato sulle esigenze cautelari. Sul punto vige, data la natura del reato, la doppia presunzione di pericolosità sociale, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Essa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, Sentenza n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726), o almeno se ne sia allontanato (Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), tenuto anche conto del tempo trascorso dal commesso reato (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, 4 limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell'«attenuato» standard motivazionale legale, testè delineato, gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superata da alcuna emergenza che segni l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726), o l'allontanamento da essa (Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626), proprio all'attualità della condotta partecipativa contestata (v. pagg. 44 e segg. dell'ordinanza impugnata). Come compiutamente motivato nell'ordinanza impugnata, l'argomento difensivo del tempo di commissione dell'ipotizzato reato è un assunto apodittico atteso che nessun elemento in tal senso, desumibile dall'ordinanza o che sia stato illustrato nel motivo, risulta purtuttavia neppure allegato, in punto di scioglimento dell'associazione, con la conseguenza che anche sul punto l'ordinanza impugnata va esente da censura. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 5 dicembre 225
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
assente il difensore nonostante la richiesta di trattazione orale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Bari confermava l'ordinanza impugnata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 24/3/2025 con cui era stata applicata, nei confronti di CO NO, la misura cautelare della custodia in carcere per aver partecipato ad una associazione per delinquere armata di tipo camorristico- mafioso denominata clan CE. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. PE Giulitto, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 primo comma lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 bis cod. pen. ed all'art. 274 cod. proc. pen. 2.1. La motivazione dell'ordinanza è contraddittoria in quanto deduce la gravità indiziaria circa la partecipazione del NO al sodalizio criminale da circostanze inconferenti o comunque neutre rispetto all'intraneità ad una societas sceleris. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3916 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 05/12/2025 2.1.1. Il ricorrente lamenta l'erronea valutazione della relazione del prevenuto con AN CE, figlia del capo clan;
il Tribunale dapprima ritiene che la relazione sia intervenuta successivamente alla collaborazione di AC per poi elevare la relazione con la CE ad elemento gravemente indiziante la partecipazione al sodalizio. 2.1.2. L'inizio della relazione risale almeno al mese di aprile 2021, quindi prima dell'interrogatorio del AC, che sarebbe, dunque, inattendibile. 2.1.3. Dalle conversazioni intercettate tra la CE ed il padre si desume l'estraneità del NO all'associazione. 2.1.4. Irrilevante la questione dell'assegnazione della casa popolare, tanto ambita dalla CE, essendo estranea ai fini dell'associazione. 2.1.5. Il CE si rivolge a NA NO e non al NO per le lettere alla figlia. 2.1.6. Il NO non ha mai avuto un colloquio fisico o telefonico con il suocero. 2.1.7. Omette il Tribunale di considerare che il NO ha agito esclusivamente su incarico di IL NI (moglie del boss PE CE) procurando schede telefoniche ed inviando denaro, tramite vaglia postali, al CE;
la NI l'avrebbe incaricato in quanto compagno di sua figlia e non in quanto partecipe al clan, quindi adepto del marito. 2.1.8. Rileva il ricorrente che tale ultima fattuale circostanza non consente di ritenere il NO partecipe all'associazione né dedurre dalla stessa l'affectio soci etatis. 2.1.9. La condotta del NO potrebbe configurarsi alla stregua del favoreggiamento, sia per le schede che per la raccolta fondi. 2.1.10. Il coinvolgimento del NO nell'attività di spaccio (come si desume dalle dichiarazioni del collaboratore MA EL e dalle immagini delle videoriprese effettuate in data 14 aprile 2021) non consente di ritenerlo partecipe anche per la contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che avrebbe acquistato la sostanza stupefacente dal clan gestendola indipendentemente dalla associazione. 2.1.11. Il ricorrente fa leva sulla assenza del NO dalle immagini prodotte nell'ordinanza al foglio 36. 2.2. Il ricorrente deduce anche la carenza dell'attualità delle esigenze cautelari lamentando il mancato confronto con la deduzione difensiva relativa al tempo di commissione dell'ipotizzato reato, giacché tanto le intercettazioni che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si arrestano all'anno 2021. 5. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è, invero, diretto a verificare da un lato la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Il controllo operato, dunque, dalla Corte di cassazione, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 3. Infondato deve giudicarsi il primo motivo di ricorso, a fronte di un quadro di gravità indiziaria ineccepibilmente apprezzato dal Tribunale nella sua solidità, con argomentazioni esaurienti ed immuni da vizi logici. Quanto ai riscontri suddetti, di natura individualizzante, anzitutto circa l'appartenenza di CO NO all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'ordinanza impugnata ne identifica plurimi. Il Tribunale, invero, ha elencato una serie di elementi da cui ricavare la gravità indiziaria circa il ruolo di partecipe del NO nella associazione per delinquere del CE con il precipuo compito di rendere possibili le comunicazioni del capo-clan detenuto in carcere con i sodali in libertà. Ciò dicasi a partire dalla circostanza che il NO si è occupato - coordinandosi con gli altri affiliati- dell'attività di spaccio sulla piazza di Noicattaro, il cui controllo era conteso tra il clan CE (compagine di appartenenza del NO) ed il clan Annoscia. CO NO è un promesso;
già legato alla figlia di LA AR, alias "Beethoven", cognato del capo clan PE CE, pluripregiudicato e già sorvegliato speciale per reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il NO convive con AN MI, figlia del boss Peppino il fantasma. In quanto "promesso" deve dimostrare di essere utile all'organizzazione e per questo svolge un ruolo iniziale di ragazzo a disposizione della moglie di PE CE che di lui si avvale per procurarsi schede telefoniche da utilizzare in carcere o fare bonifici "a suo nome", a favore del boss o come ambasciatore tra i sodali per la comunicazione di notizie non ostensibili telefonicamente. Tali dati sono di per sé altamente dimostrativi e come tali correttamente apprezzati nell'ordinanza impugnata, alla cui confutazione il ricorrente dedica rilievi francamente inconferenti. 3 Importante elemento rafforzativo, giustamente valorizzato in sede di riesame, anche per le conversazioni ambientali ed il contenuto delle video riprese, è costituito dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia che confermano il ruolo apicale del NO nell'associazione. Il collaboratore di giustizia MA EL, con dichiarazioni chiare che trovano riscontro nei filmati, afferma che il NO acquista la sostanza stupefacente dal clan, circostanza questa ripresa compiutamente dal Tribunale del Riesame anche per corroborare la forza della associazione. Il collaboratore di giustizia IT AC, peraltro, conferma che il NO è affiliato a NO NA -reggente del clan CE. Le conversazioni ambientali ed il contenuto delle video riprese, peraltro, vedono il NO partecipare anche ai conteggi dei proventi della droga e agire per intensificare l'attività di spaccio per poter raggiungere la somma di denaro da consegnare al fornitore AC De NA nonché esprimere il suo risentimento una volta appresa la notizia della collaborazione di MA EL. In tal senso il Tribunale del Riesame ha anche evidenziato la circostanza che le chat in cui il NO colloquia anche con i difensori della collaborazione dello EL sono state eliminate dal telefono in uso al medesimo NO. L'ordinanza impugnata, infine, offre un paragrafo dedicato alle conclusioni in punto di gravità indiziaria, facendo, dunque, buon governo della normativa e dei principi di legittimità (v. pagg. 42 e segg. dell'ordinanza impugnata). 4. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria le deduzioni dei ricorrenti si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo, incentrato sulle esigenze cautelari. Sul punto vige, data la natura del reato, la doppia presunzione di pericolosità sociale, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Essa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, Sentenza n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726), o almeno se ne sia allontanato (Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), tenuto anche conto del tempo trascorso dal commesso reato (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, 4 limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell'«attenuato» standard motivazionale legale, testè delineato, gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superata da alcuna emergenza che segni l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726), o l'allontanamento da essa (Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626), proprio all'attualità della condotta partecipativa contestata (v. pagg. 44 e segg. dell'ordinanza impugnata). Come compiutamente motivato nell'ordinanza impugnata, l'argomento difensivo del tempo di commissione dell'ipotizzato reato è un assunto apodittico atteso che nessun elemento in tal senso, desumibile dall'ordinanza o che sia stato illustrato nel motivo, risulta purtuttavia neppure allegato, in punto di scioglimento dell'associazione, con la conseguenza che anche sul punto l'ordinanza impugnata va esente da censura. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 5 dicembre 225