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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13319 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 11474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 11474 r.g. 2024, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione pendente tra (Avv. Carmine Vaccaro) nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Daniela Maria CP_1
EP Adimari);
rilevato che l'opposizione appare infondata atteso che parte opponente nella presente impugnativa contesta sotto vari profili le due ordinanze ingiunzioni, entrambe notificate in data 19.2.2024, relative a omesso versamento di ritenute previdenziali degli anni 2017 e 2018;
rilevato che parte ricorrente fonda tutta la spiegata opposizione sul presupposto della mancata notifica di entrambi gli accertamenti sottesi alle ordinanze ingiunzioni opposte;
rilevato che parte resistente ha eccepito e compiutamente dimostrato l'avvenuta notifica di entrambi gli accertamenti sottesi alle ordinanze ingiunzioni opposte;
rilevato infatti che l'accertamento n. 1300.24/08/2018/.0330340 oggetto dell'ordinanza ingiunzione OI-001267882 relativa all'anno 2017 risulta validamente notificato a parte opponente in data 12.9.2018 (cfr. doc. 1 quater del fascicolo di parte opposta) e che l'accertamento n. 1300.24/02/2022.0106298 oggetto dell'ordinanza ingiunzione OI- 000641783 relativa all'anno 2018 risulta validamente notificato a parte opponente in data 9.3.2022;
rilevato che l'avvenuta notifica degli accertamenti sottesi alle ordinanze ingiunzioni opposte inibisce a parte opponente la formulazione di eccezioni e difese che avrebbero dovuto essere avanzate in sede di impugnativa degli accertamenti predetti, e che nell'odierna opposizione non possono trovare ingresso in funzione recuperatoria, inibita nel caso di specie -giova ribadirlo- dall'avvenuta notifica degli accertamenti sottesi, pienamente dimostrata dall' mediante la produzione documentale dianzi citata;
CP_2
rilevato che altresì infondata appare l'eccezione di prescrizione atteso che, a fronte di ordinanze ingiunzioni notificate entrambe il 19.2.2024, un accertamento è stato notificato il 9.3.2022 e l'altro è stato notificato il 12.9.2018, e con la sospensione dei termini di prescrizione imposti dalla normativa emergenziale D.L. 17 marzo 2020, n. 18
pagina 1 di 2 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020) dal 23 febbraio 2020, alla data del 19.2.2024 non risultava compiuto il termine quinquennale di prescrizione;
rilevato per tutto quanto sopra precede, che l'opposizione appare con ogni evidenza infondata e come tale va respinta;
rilevato che le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso in opposizione;
condanna parte opponente a pagare all le spese di lite che liquida in misura pari a CP_1 euro 3.350,00 oltre rimborso forfettario su spese generali ed accessori come per legge. Roma, 23.12.2025 Il G.L. P. Farina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 11474 r.g. 2024, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione pendente tra (Avv. Carmine Vaccaro) nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Daniela Maria CP_1
EP Adimari);
rilevato che l'opposizione appare infondata atteso che parte opponente nella presente impugnativa contesta sotto vari profili le due ordinanze ingiunzioni, entrambe notificate in data 19.2.2024, relative a omesso versamento di ritenute previdenziali degli anni 2017 e 2018;
rilevato che parte ricorrente fonda tutta la spiegata opposizione sul presupposto della mancata notifica di entrambi gli accertamenti sottesi alle ordinanze ingiunzioni opposte;
rilevato che parte resistente ha eccepito e compiutamente dimostrato l'avvenuta notifica di entrambi gli accertamenti sottesi alle ordinanze ingiunzioni opposte;
rilevato infatti che l'accertamento n. 1300.24/08/2018/.0330340 oggetto dell'ordinanza ingiunzione OI-001267882 relativa all'anno 2017 risulta validamente notificato a parte opponente in data 12.9.2018 (cfr. doc. 1 quater del fascicolo di parte opposta) e che l'accertamento n. 1300.24/02/2022.0106298 oggetto dell'ordinanza ingiunzione OI- 000641783 relativa all'anno 2018 risulta validamente notificato a parte opponente in data 9.3.2022;
rilevato che l'avvenuta notifica degli accertamenti sottesi alle ordinanze ingiunzioni opposte inibisce a parte opponente la formulazione di eccezioni e difese che avrebbero dovuto essere avanzate in sede di impugnativa degli accertamenti predetti, e che nell'odierna opposizione non possono trovare ingresso in funzione recuperatoria, inibita nel caso di specie -giova ribadirlo- dall'avvenuta notifica degli accertamenti sottesi, pienamente dimostrata dall' mediante la produzione documentale dianzi citata;
CP_2
rilevato che altresì infondata appare l'eccezione di prescrizione atteso che, a fronte di ordinanze ingiunzioni notificate entrambe il 19.2.2024, un accertamento è stato notificato il 9.3.2022 e l'altro è stato notificato il 12.9.2018, e con la sospensione dei termini di prescrizione imposti dalla normativa emergenziale D.L. 17 marzo 2020, n. 18
pagina 1 di 2 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020) dal 23 febbraio 2020, alla data del 19.2.2024 non risultava compiuto il termine quinquennale di prescrizione;
rilevato per tutto quanto sopra precede, che l'opposizione appare con ogni evidenza infondata e come tale va respinta;
rilevato che le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso in opposizione;
condanna parte opponente a pagare all le spese di lite che liquida in misura pari a CP_1 euro 3.350,00 oltre rimborso forfettario su spese generali ed accessori come per legge. Roma, 23.12.2025 Il G.L. P. Farina
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