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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 486 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nata a [...], il [...] e residente in [...]
IA RI, n. 86; nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
SC SA Cabrini, n. 10; nato a [...], il [...] ed ivi residente Controparte_2
in Via S. SC SA Cabrini, n. 8/b, nella qualità rispettivamente di coniuge e figli del C.S. Vigile del Fuoco Signor nato a [...], il [...] e deceduto in Roma Persona_1 il 2.9.1997, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alberto Saraceno con studio in Roma, Via degli Scipioni, n. 265;
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato (originariamente proposto dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Roma e poi riassunto dinanzi a questo Tribunale), gli odierni ricorrenti, in qualità di prossimi congiunti di hanno allegato che il predetto, dipendente Persona_1 del Controparte_4
, dal 1.4.1976 al 2.9.1997 (v. documento n. 2 del ricorso), accusato un malore in
[...]
data 24 luglio 1997, è poi deceduto il 2 settembre 1997 a causa di un'emorragia cerebrale (v. allegati 6 e 7 al ricorso).
A seguito del decesso, in data 31 dicembre 1997 ha presentato domanda per Parte_1 il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio per l'infermità di cui sopra e, previa espressione di “parere favorevole” da parte della competente Commissione medica come da verbale del 18 febbraio 1999, con decreto n. 018799-6 del 14.6.1999, il Controparte_3
ha attestato che «l'infermità: “emorragia cerebrale – insufficienza respiratoria – arresto cardiocircolatorio” che ha causato il decesso del C.S. è riconosciuta Persona_1
dipendente da causa di servizio» (v. allegato 10 del ricorso), con conseguente corresponsione dell'equo indennizzo.
Ciò posto, in data 8 marzo 2022 gli odierni ricorrenti hanno presentato ulteriore domanda volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e concessione dei relativi benefici
(v. documento n. 12 del ricorso), oggetto di respingimento da parte del , Controparte_3
con provvedimento prot. n. 8942 del 15.3.2022, il quale ha ritenuto l'istanza improcedibile,
«stante l'avvenuta prescrizione del diritto ad aver riconosciuta la qualità di “vittima del dovere” e ad avere corrisposti i relativi benefici economici» (v. allegato 13 del ricorso).
Col presente ricorso giudiziale, i ricorrenti contestando la prospettazione avanzata dal e ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di “Vittima CP_3
del Dovere”, peraltro imprescrittibile (v. pagg. 3 – 7 del ricorso), hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta e previa disapplicazione del provvedimento prot. n.
8942 del 15.3.2022 emesso dal : Controparte_3
1) accertare e dichiarare lo status di vittima del dovere ex art. 1, comma 563, Legge 266/2005
o in via subordinata ex art. 1, comma 564, Legge 266/2005, del Signor (nato a [...]
2 Rieti, il 7.9.1950 e deceduto in Roma il 2.9.1997) in quanto lo stesso in qualità di Vigile del
Fuoco e Capo Squadra ha contratto un'infermità a causa del servizio ed in operazioni di soccorso da cui ne è derivato il decesso;
2) accertare e dichiarare che i ricorrenti e Parte_2 Controparte_2
rispettivamente moglie e figli del defunto hanno diritto alle CP_1 Persona_1
prestazioni economiche ed assistenziali di seguito descritte:
- la somma complessiva di € 200.000,00 a titolo di speciale elargizione ex art. 3 Legge
466/1980;
- la somma pari ad € 500,00 mensili per ciascuno dei ricorrenti a titolo di assegno vitalizio ex art. 2 Legge 407/1998 e dpr 243/2006 a far data dall'8.3.2012 e per l'avvenire;
- la somma pari ad € 1.033,00 mensili per ciascun ricorrente a titolo di speciale assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 Legge 206/2004 a far data dall'8.3.2012 e per l'avvenire; per l'effetto:
3) condannare il , in persona del l.r.p.t. al riconoscimento in favore dei Controparte_3
Signori e Parte_1 Controparte_2 CP_1
- la somma complessiva di € 200.000,00 a titolo di speciale elargizione ex art. 3 Legge
466/1980;
- la somma pari ad € 500,00 mensili per ciascuno dei ricorrenti a titolo di assegno vitalizio ex art. 2 Legge 407/1998 e dpr 243/2006 a far data dall'8.3.2012 e per l'avvenire;
- la somma pari ad € 1.033,00 mensili per ciascun ricorrente a titolo di speciale assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 Legge 206/2004 a far data dall'8.3.2012 e per l'avvenire.
Il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed iva come per legge”.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituita l'Amministrazione convenuta, la quale ha eccepito la prescrizione del diritto e comunque l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, alla luce della sua natura documentale, è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
In via preliminare, deve innanzitutto premettersi che sussiste la giurisdizione ordinaria.
3 La presente controversia ha, infatti, ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente a vedersi riconosciuti alcuni benefici previsti dalla legge in presenza di specifici presupposti, rispetto ai quali non vi è spazio per la discrezionalità dell'amministrazione e tanto consente di superare il fatto che si verta in tema di pubblico impiego non contrattualizzato (sul punto la giurisprudenza della S.C. è consolidata, cfr. Cass. Sez. Un. 4942/89 con riferimento alla L.
466/80 si esprime appunto in termini di diritto soggettivo e di giurisdizione ordinaria;
Cass.
Sez. Un. 1442/98; Cass. Sez. Un. 11377/03 con riferimento a L. 302/90 parimenti si esprime in termini di diritto soggettivo e di giurisdizione ordinaria;
Cass. ord. Sez. Un. 22626/07;
Cass. Sez. un. 21927/08).
La controversia, poi, avendo ad oggetto provvidenze di carattere, lato sensu assistenziale, rientra nella competenza funzionale del Giudice del Lavoro.
Passando al merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare ritiene il Tribunale di dover respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, richiamando testualmente le condivisibili argomentazioni sviluppate CP_3
di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17440 del 30/05/2022 (Rv.
664852 - 01), la quale ha stabilito il principio secondo cui “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
Più in dettaglio, ha affermato la Cassazione, “deve anzitutto ricordarsi che la nozione tradizionale di "status", che la dottrina classica intendeva in senso "comunitario", ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare (donde la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, allorché l'emersione del principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico liberale e dell'organizzazione economica e sociale del modo di produzione capitalistico, ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione.
4 Va però parimenti ricordato che tale revisione critica (che la dottrina inglese ha efficacemente riassunto nel passaggio dallo "status" al "contratto", al fine di rimarcare che nessun vincolo giuridico può modernamente giustificarsi in assenza di una manifestazione di volontà del soggetto che vi è astretto) ha scontato a sua volta, in età contemporanea, il progressivo affacciarsi della consapevolezza che l'opzione di politica legislativa di astrarre dalle differenze di condizione delle persone non è di per sé la più idonea ad assicurarne in concreto l'eguaglianza, sussistendo nella società dominata dal modo di produzione capitalistico rilevanti "ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": come mirabilmente afferma l'art. 3, comma 2°, Cost.
Proprio per ciò, parallelamente all'assunzione da parte dei pubblici poteri del compito di
"rimuovere" tali ostacoli di fatto, ha ricevuto nuova legittimazione la scelta politica di assumere gruppi e categorie di persone come punti di riferimento di normative speciali, allo scopo di farne oggetto di protezione e perequazione rispetto al resto della collettività.
Ed è proprio in relazione a tali obiettivi di eguaglianza sostanziale che la dottrina è tornata a rivolgere la sua attenzione al concetto di "status", rinvenendovi schemi utili per l'interpretazione e la qualificazione degli strumenti giuridici apprestati per l'attuazione degli obiettivi protettivi e perequativi fatti propri dalle politiche pubbliche.
In questa nuova prospettiva, la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti.
Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda
5 dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale.
Dell'evoluzione che dianzi s'è sommariamente tracciata è stata testimone la stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass.
n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così
Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del
1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002).
Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto
(unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente
6 previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n.
5318 del 2016, cit.).
D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può
e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi)”.
Ciò posto, prosegue la Corte, “È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, I. n.
266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass.
S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano
7 derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563
e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può essere dubbio CP_3
che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualisticoassicurativi (secondo comma), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte cost. n. 31 del 1986).
E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui rado va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006…Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008, e all'assegno 12 mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n.
206/2004, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", ex arti. 6 e 9, I. n.
206/2004 - sono stati riconosciuti nel caso di specie all'odierno controricorrente nei limiti
8 prescrizionali;
ed è appena il caso di soggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, contrari argomenti non possono farsi discendere da Corte cost. n. 106 CP_3
del 2008, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2°, d.P.R. n. 915/1978, nella parte in cui prevede un termine quinquennale di prescrizione per il trattamento pensionistico di guerra limitatamente al caso in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni d'arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne: è sufficiente al riguardo considerare che, mentre in quel caso si trattava di giudicare della legittimità costituzionale di una peculiare disciplina della prescrizione di uno speciale trattamento pensionistico, qui si tratta di individuare, in assenza di una specifica disposizione di legge, quale sia la generale disciplina della prescrizione delle provvidenze in questione e, in specie, se ed in che termini essa vada ripetuta dalla norma generale dell'art. 2934 comma 2° c.c.”.
Ciò posto in punto di non prescrittibilità dello status di “Vittima del Dovere”, con riconoscimento della prescrizione decennale unicamente per le conseguenti provvidenze e benefici, decorrente dal momento di presentazione della domanda, ritiene in ogni modo il
Tribunale che il ricorso giudiziale vada respinto per difetto di una chiara e specifica allegazione delle precise circostanze di fatto da cui poter ritrarre la sussistenza del nesso di causalità tra gli eventi che hanno interessato l'attività operativa del e la patologia che CP_1
ne ha determinato il decesso.
A tal proposito va richiamato il costante e recente orientamento della Corte di Cassazione, tra cui Sez. L, Ordinanza n. 287 del 04/01/2024 (Rv. 669651 - 01), la quale ha statuito che
“Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 34299 del
24/12/2024 (Rv. 673316 - 01): “Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere,
9 ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività”).
Ciò che conta, dunque, secondo la Suprema Corte, è il contesto in cui le invalidità sono state riportate, contesto che deve essere caratterizzato da condizioni ambientali od operative tali da innalzare i rischi rispetto a quelli normalmente insiti negli ordinari compiti d'istituto.
Nel caso di specie, premesso, come chiarito dalla Cassazione, che non è ammissibile operare automaticamente un'equiparazione tra riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e integrazione dello status di Vittima del Dovere (come effettuato da parte ricorrente, che ha attribuito decisivo rilievo al verbale sanitario del 18 febbraio 1999 adottato dalla
Commissione medica ospedaliera di Roma, v. pag. 4 del ricorso), ritiene il Tribunale che l'unica reale “fonte di prova” sia rinvenibile nel documento di cui all'allegato 2 del ricorso, riproduttivo dello stato di servizio del CP_1
Ebbene, da tale documento è solo evincibile che il ha svolto, in 20 anni di servizio, CP_1
compiti di autista di automezzi pesanti e mezzi nautici, ma anche di addetto al laboratorio fabbri e di macchina, avendo partecipato a due soli eventi di colonna mobile, gli eventi sismici in Irpinia e in Provincia di Isernia.
Alla luce di quanto sopra, in assenza di elementi fattuali più specifici e circostanziati in ordine a particolari condizioni operative o ambientali nell'ambito delle quali il avrebbe svolto CP_1
le proprie mansioni e compiti, esorbitanti dai rischi propri e insiti già nell'ordinaria attività di
Vigile del Fuoco, non si può escludere la derivazione dell'evento patologico che ne ha causato la morte (emorragia cerebrale, condizione di natura multifattoriale) da altre cause, avulse dall'attività svolta dal come Vigile del Fuoco nel corso degli anni. CP_1
In tal senso, come accennato, nulla prova poi il riconoscimento dell'equo indennizzo a livello di prova del nesso causale per i fini che qui rilevano.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro
2.303,70, oltre rimborso forfetario delle spese pari al 15%, IVA e CPA se dovute.
Rieti, 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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