CA
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1967/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1967/2021 promosso da:
C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Scrivano del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla Strada
Maggiore n. 70;
APPELLANTE contro
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._1
in data 03.08.1947 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi
Salvatore del foro di Verona, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Legnago (VR) in via G.
Marconi n. 38;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 194/2021 del 15 marzo 2021 del Tribunale di Ferrara, avente ad oggetto usucapione;
CONCLUSIONI: All'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante precisava le sue conclusioni come da atto di citazione Parte_1
in appello e quindi: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in
1 riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare NEL MERITO: riformare in accoglimento dei sovraesposti motivi la Sentenza di primo grado n. 194/2021 emessa dal Tribunale di Ferrara, sez. civile, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Marta Cristoni in esito al procedimento avente R.G. n.
1688/2017 e per l'effetto accertare il diritto di proprietà insistente sul terreno sito in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara, al foglio 230, part. 37, ubicato lungo la linea ferroviaria
Ferrara-Rimini al Km. 6+169,20 ca., in capo a Parte_2
per l'effetto, attesa la mancanza di un valido titolo d'occupazione, condannare il Sig.
[...] [...]
all'immediata restituzione e all'immediato rilascio del predetto immobile e per l'effetto Controparte_1
del richiesto accertamento, condannare il Convenuto al pagamento in favore dell'Attore delle indennità di occupazione del terreno, quantificate nella somma totale di € 3.225,00=, fermi interessi e rivalutazione come per legge a far data dal periodo fiscale 2011 e fino all'effettivo rilascio;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese di lite del doppio grado ed accessori di legge”; l'appellato si Controparte_1
riportava ai propri scritti, dunque alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendo: “Respingersi
l'appello e confermarsi la sentenza di 1° grado. Spese e onorari rifusi”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 29.05.2017, Parte_1
d'ora in avanti più brevemente conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara il Sig. Pt_3 [...]
al fine di sentire dichiarare, previo accertamento e declaratoria del diritto di proprietà CP_1
insistente sul terreno sito in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara, al foglio 230, part. 37, ubicato lungo la linea ferroviaria Ferrara-Rimini al Km. 6+169,20 ca., in capo a la mancanza Parte_4 di un valido titolo di occupazione, e, in via principale, condannare il predetto Sig. all'immediata CP_1
restituzione e all'immediato rilascio del predetto immobile, sempre in via principale, per l'effetto del richiesto accertamento, sentire condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità di occupazione del terreno, quantificata nella somma totale di € 3.225,00, fermi interessi e rivalutazione come per legge a far data dal periodo fiscale 2011 e fino all'effettivo rilascio, con riserva di agire a titolo risarcitorio per ogni eventuale danno all'immobile, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Esponeva più specificamente di essere proprietaria, dopo varie trasformazioni societarie e trasferimenti, di terreno sito in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara - località Ca' Nera - al foglio 230, part. 37, ubicato lungo la linea ferroviaria Ferrara-Rimini al Km. 6+169,20 ca, come comprovato da evidenti
2 risultanze ipotecarie e catastali, che allo stato il terreno risultava abusivamente occupato - senza alcun legittimo titolo - dal Sig. residente in [...], dopo essere stato irreperibile, Controparte_1
che, nonostante la diffida trasmessagli dalla proprietaria, tesa al rilascio immediato del terreno, ciò anche per ragioni di sicurezza del traffico ferroviario, considerata la sede del terreno stesso che è adiacente alla strada ferrata, l'occupazione permaneva, che - legittima proprietaria del bene - si trovava nell'antigiuridica Pt_3
impossibilità di godere e disporre dello stesso, essendone spogliata nel possesso e nella detenzione a fronte dell'occupazione abusiva posta in essere dal che, decorso il termine per esercitare le azioni possessorie, CP_1
non rimaneva che agire in rivendica e che il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita di disponibilità del bene e dell'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso. Parte attrice faceva poi rilevare che a destare ulteriore preoccupazione, in considerazione del fatto che l'occupazione fa riferimento ad un terreno adiacente la strada ferrata, erano sia la detenzione di due cavalli censiti all'esito dell'accesso svolto dalla Polizia Municipale di Ferrara ai fini dell'accertamento dell'occupazione abusiva, ove non si dava atto neppure della presenza di una recinzione, sia la completa violazione delle norme poste in tema di sicurezza dal D.P.R. 11.07.1980, n. 753.
Si costituiva con comparsa del 18.10.2017 il Sig. il quale contestava integralmente Controparte_1
la domanda di rivendica formulata da parte attrice, chiedendone il rigetto e formulando domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della proprietà del terreno identificato al Catasto terreni del
Comune di Ferrara al foglio 230, mapp. 37, ubicato in fregio alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini al Km 6+169 circa, con ogni provvedimento consequenziale e quindi con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione. Deduceva che l'area in questione, abbandonata dalle Ferrovie dello Stato
a far data dal 1979, era stata posseduta pacificamente e senza alcuna opposizione prima da tal Sig.
[...]
, deceduto nel 1989, poi dal convenuto, trasferitosi lì con i propri cavalli dal 1983, il quale dall'anno Per_1
1986 aveva preso in affitto terreno adiacente a quello oggetto di causa e sito in via del Gorgo, recitandolo e comprendendovi anche quello già in possesso del predetto piantandovi alberi e coltivando l'orto. Per_1
Previa assegnazione di termine per l'esperimento del tentativo di mediazione all'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 16.11.2017 e conclusosi negativamente il relativo procedimento, la causa era istruita oltre che documentalmente con l'escussione di due testi di parte convenuta. All'udienza del
2 dicembre 2020, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Con sentenza emessa in data 8 marzo
2021, il Tribunale di Ferrara, osservato come parte attrice non avesse contestato che l'area in questione, ubicata in fregio alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini, al Km 6+169 circa, era una striscia di terreno inutilizzata dalle
Ferrovie sin dal 1979 e priva di strutture relative alla rete ferroviaria e non avesse fornito prova dell'appartenenza del bene immobile in questione al patrimonio demaniale, trattandosi invero di un mero terreno, privo di strutture ferroviarie, appartenente al patrimonio disponibile dello Stato e dunque sottoposto
3 alla disciplina codicistica sulla proprietà privata, ritenuto provato dall'istruttoria documentale e orale il possesso pacifico, pubblico e ultraventennale della striscia di terreno in questione dapprima da parte di
[...]
sino al 1989, successivamente dal convenuto il quale, dopo avere preso in affitto complesso sportivo Per_1 confinante su due lati con l'area per cui è causa, recintava il terreno, vi portava i propri cavalli, realizzava un fabbricato e continuava a curare l'orto, rilevato che la diffida a liberare il terreno rivolta al convenuto in data
22.04.2015 e il pagamento del tributo erariale gravante sul terreno non avevano efficacia interruttiva del possesso pubblicamente esercitato dal convenuto, efficacia riconosciuta invece all'atto introduttivo del giudizio, considerato dunque che l'azione di rivendica non meritasse accoglimento, dovendo invece essere accolta la riconvenzionale avanzata dal convenuto, respingeva le domande di Parte_1 accertava l'acquisto per usucapione in favore di della proprietà dell'area identificata Controparte_1
al Catasto terreni di Ferrara al foglio 230, mappale 37 ubicato in fregio alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini al
Km 6+169 circa e condannava l'attrice alla refusione in favore di delle Parte_4 Controparte_1
spese di lite liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 25.10.2021, ha impugnato detta Parte_4
sentenza chiedendone l'integrale riforma, in particolare, laddove è stata accolta la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in favore di della proprietà del terreno sito Controparte_1
in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara al foglio 230, part. 37, ubicato lungo la linea ferroviaria Ferrara-Rimini, al Km 6+169, ritenendo detto provvedimento viziato, non corretto e quindi meritevole di riforma. Lamenta in primo luogo l'appellante violazione o comunque errata interpretazione dell'art. 822 c.c., atteso che il bene immobile in questione, appartenendo al demanio pubblico indisponibile delle Ferrovie dello Stato, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non potrebbe essere usucapito. Ad avviso di trattandosi di terreno estremamente adiacente, per non dire “attaccato”, Parte_4
alla rete ferroviaria, non potrebbe che essere considerato pertinenza della strada ferrata, come affermato in casi similari da giurisprudenza di merito. Peraltro deduce l'appellante come la circostanza che il bene in questione non sia da lungo tempo adibito ad uso pubblico sarebbe insufficiente a costituire titolo valido a legittimare l'occupazione del suolo da parte di alcuno, ben potendo in ogni momento ripristinare Parte_1
il traffico ferroviario, implementare la linea o ammodernarla. Né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario potrebbero essere invocati quali elementi indiziari a fare cessare la destinazione del bene demaniale a scopo pubblico, occorrendo invece elementi concludenti significativi tali da rendere impossibile il ripristino della funzione pubblica. Quale secondo motivo di appello, si duole di una violazione Parte_4
o di una errata interpretazione dell'art. 1158 c.c., essendosi in presenza di una occupazione abusiva del terreno da parte del convenuto per violazione degli artt. 37 e 49 D.P.R. n. 753/1980, disposizioni normative volte in primo luogo a garantire la sicurezza di persone o cose adiacenti alla linea ferroviaria nonché dello stesso
4 convoglio, in secondo luogo a consentire all'ente conduttore del servizio ferroviario di potere disporre di margini liberi per manovre ed operazioni varie. Nel caso di specie, sarebbe emerso che il conduttore CP_1 del terreno confinante con l'area oggetto di rivendica, arbitrariamente ed illegittimamente ampliava il margine dell'area oggetto di locazione ricomprendendovi anche il terreno di proprietà di occupando poi il suolo Pt_3
con una baracca per attrezzi, alcuni cavalli e piante verdi. Deduce infine l'appellante, quale terzo motivo di gravame, una mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dell'evidenza dell'animus possidendi in capo a e di contro dell'assenza dell'animus res sibi habendi in capo al convenuto. Il Pt_3
Tribunale di Ferrara non avrebbe ritenuto rilevante il pagamento da parte della società attrice dei tributi gravanti sul terreno, in quanto proprietaria del fondo, quando invece una simile condotta dimostrerebbe un espresso interesse per il mantenimento della proprietà. Di contro, non potrebbe dirsi sussistente in capo al l'elemento psicologico per potere usucapire un bene, ovvero la volontà del possessore di comportarsi e CP_1
farsi considerare come proprietario, continuando R.F.I. ad assumersi i relativi diritti, facoltà ed obblighi connessi alla proprietà. In ogni caso, il ventennio utile all'usucapione ex art. 1165 c.c. potrebbe semmai decorrere dall'ultimo atto di disposizione del bene da parte dell'originale proprietà nel caso di specie Pt_3 dall'ultimo passaggio in Conservatoria, avvenuto nel giugno 2001.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in totale riforma della sentenza n. 194/2021 del Tribunale di
Ferrara e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, di:
● accertare il diritto di proprietà insistente sul terreno sito in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara, al foglio 230, part. 37, ubicato lungo la linea ferroviaria Ferrara- Rimini al Km 6+169,20 circa, in capo a e, per l'effetto, attesa la mancanza di un valido titolo di occupazione, condannare Parte_1
all'immediata restituzione e immediato rilascio del predetto immobile nonché al Controparte_1
pagamento in favore della società attrice delle indennità di occupazione del terreno quantificate nella somma totale di euro 3.225,00, fermi interessi e rivalutazione come per legge a fare data dal periodo fiscale 2011 e fino all'effettivo rilascio;
● in ogni caso, con vittoria di spese di lite del doppio grado ed accessori di legge
3.- Con comparsa di risposta depositata il 7 gennaio 2022, si è regolarmente costituito l'appellato Sig.
[...]
il quale ha decisamente contestato l'avverso gravame in quanto del tutto infondato in fatto CP_1
ed in diritto. Più specificamente, quanto al primo motivo di gravame, ove si deduce una pretesa inusucapibilità del bene immobile in questione, rileva come invece detto terreno rientri tra i beni patrimoniali disponibili, suscettibili come tali di formare oggetto di rapporti privatistici. Correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto non provata da parte dell'attrice l'appartenenza del bene per cui è causa al patrimonio demaniale, per trattarsi di una striscia di terreno di mq 150,00 limitrofa alla rete ferroviaria e abbandonata dalle Ferrovie nel
1979, priva di strutture inerenti la rete ferroviaria destinata al pubblico servizio, quindi non rientrante nel demanio cd. “accidentale” e suscettibile di usucapione. Nell'ipotesi che occupa, dall'istruttoria testimoniale
5 svolta, sarebbe emerso il possesso pacifico, pubblico e continuo del terreno in questione dal 1979 Per_1 sino alla sua morte (1989) e poi dal sino all'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Non sarebbero CP_1
intervenuti nelle more atti di spossessamento o interruttivi del possesso da parte della società proprietaria.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non sarebbe consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi - quali una mera diffida o il pagamento del tributo erariale - da quelli espressamente previsti dalla legge.
L'appellato chiede quindi alla Corte di:
● respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
Spese e onorari rifusi.
4.- All'udienza dello 01.02.2022 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante ha contestato l'avversa comparsa di costituzione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e alle istanze e conclusioni ivi formulate, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza resa nella medesima data, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza allo scopo fissata e da ultimo svoltasi in data 21.01.2025 in modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, reputa la Corte che il primo motivo di appello, in ordine alla pretesa non usucapibilità del terreno oggetto di rivendica per sua appartenenza al demanio pubblico indisponibile dello Ferrovie dello Stato, sia fondato e meriti accoglimento, sì da rendere non necessaria ed assorbita la disamina degli ulteriori due motivi di gravame, se non per quanto attiene al lamentato carattere abusivo dell'occupazione dell'immobile per quanto si dirà.
Ora, come opportunamente sottolineato dal Giudice di primo grado, il convenuto Controparte_1
costituendosi, non ha contestato l'occupazione senza titolo del terreno in oggetto, adiacente alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini, né la proprietà in capo a ma ha eccepito in riconvenzionale di avere Parte_4
acquistato il bene immobile per usucapione ventennale. La proprietà quantomeno “formale” del terreno de quo in capo a è infatti documentalmente dimostrata dalle visure catastali prodotte in primo Parte_1
grado dall'odierna appellante dalle quali si desume altresì che il bene apparteneva al “demanio pubblico dello
Stato Ramo Ferrovia” e risulta tuttora accatastato come “Ferrovia SP” (ovvero sede propria), anche dopo la trasformazione dell'Ente Ferroviario in società per azioni. Ancora, occorre rilevare come parte attrice non abbia contestato che l'area in questione identificata al figlio 230 mappale 37, ubicata in fregio alla predetta linea ferroviaria, al Km 6+169,20, sia una striscia di terreno inutilizzata dalle Ferrovie sin dal 1979, dismettendo anche il passaggio a livello realizzato sulla stessa linea. Tuttavia non può non osservarsi come dalle stesse riproduzioni fotografiche prodotte dal convenuto in primo grado l'area di terreno da lui occupata
6 si trovi a ridottissima distanza dalla strada ferrata, se non adiacente alla linea, il che induce a ritenere che il terreno oggetto di causa costituisca nella destinazione impressa struttura essenziale al funzionamento della linea e quindi bene pertinenziale della strada ferrata facente parte del demanio. La pertinenza segue il regime del bene principale e dunque non è usucapibile.
A supportare un tale convincimento depongono anche le disposizioni normative richiamate dall'odierna parte appellante nel secondo motivo di gravame, la cui evidente ratio, oltre alla sicurezza di persone o cose adiacenti alla linea ferroviaria, è anche quella di permettere all'ente conduttore del servizio di godere di spazi liberi per manovre e operazioni ordinarie e straordinarie. L'art. 37 del D.P.R. n. 753/1980 vieta infatti di “fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti…..”, l'art. 41 stabilisce una sanzione amministrativa per chi fa “pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria” e l'art. 49 pone limiti alle costruzioni nelle aree adiacenti alle ferrovie ad una distanza inferiore a 30 metri dal limite della zona di occupazione più vicina alla rotaia. Nella fattispecie che occupa, sempre dalle fotografie versate in atti, risulta la presenza attuale nei luoghi oggetto di causa sia dei binari/strade ferrate sia dei pali di trazione con relativi fili che fornivano la corrente elettrica necessaria per il funzionamento della linea.
Orbene, ritenuta la natura demaniale del terreno conteso, non risulta che l'Ente ferroviario abbia impresso nelle more una nuova destinazione al terreno, ad esempio locandolo a terzi, oppure spostando la linea ferroviaria altrove in luogo distante sì da rendere impossibile un suo utilizzo funzionale ad una strada ferrata, così
“sdemanializzando” il bene. Lo stato di abbandono del terreno di proprietà di desunto dalla chiusura Pt_3
del passaggio a livello ivi presente e dalla natura incolta presente sul luogo, non costituisce titolo valido a legittimare l'occupazione del terreno da parte di soggetto terzo. L'odierna appellante avrebbe ben potuto e potrebbe in ogni momento rispristinare il traffico ferroviario, implementare la linea o ammodernarla, con ciò comportando un inevitabile passaggio per un terreno che risulta di sua proprietà. La circostanza che il bene non sia adibito da lungo tempo (1979) ad uso pubblico è elemento insufficiente a tal fine, non potendosi desumere da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza una volontà di rinuncia univoca e concludente relativamente a beni che soddisfano un interesse pubblico (vedasi Cass. civ. Sez. II 19.02.2007, n. 3742; Cass. civ. S.U. 29.05.2014, n. 12062). Né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario possono essere invocati quali elementi indiziari dell'intenzione di fare cessare la destinazione anche solo potenziale del bene demaniale a fine pubblico, occorrendo invero comportamenti così significativi e positivi (ad esempio atti di disposizione a contenuto privatistico o la destinazione a scopi incompatibili) tali da rendere impossibile il ripristino della funzione pubblica del bene (Cass. civ. S.U. 26.07.2002, n. 11101; Cass. civ. Sez. II, 28.09.2004,
n. 19458). Con più specifico riferimento alle strade ferrate e loro pertinenze, nonché alle aree e ai manufatti già asserviti all'esercizio ferroviario, si è affermato che “La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo
7 in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino” e che “….con riguardo ad una linea ferroviaria, la sdemanializzazione tacita non è ravvisabile nella mera cessazione dell'esercizio della linea medesima, fino a quando siano mantenuti i relativi impianti e sia quindi ancora possibile il ripristino di tale esercizio” (Cass. civ. Sez. II, 22.04.1992, n. 4811; Cass. civ. Sez. II 26.07.2023, n. 22500).
L'assenza di uso attuale del bene in questione non equivale a “sdemanializzazione”, la quale richiede un atto formale o comunque un comportamento concludente e inequivoco. La mera tolleranza dell'occupazione o lo stato incolto del terreno non sono sufficienti a sottrarlo al regime di inusucapibilità ex artt. 822 e ss. codice civile.
In conclusione, non possono essere oggetto di usucapione, per appartenenza al demanio dello stato, le aree pertinenziali alla linea ferroviaria, anche se in stato di abbandono, quale il terreno per cui è causa. Ne deriva che, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dal di CP_1
accertamento di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene immobile identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara al foglio 230, mapp. 37, ubicato in fregio alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini al km 6+169,20 circa. In accoglimento della domanda di rivendica avanzata da Pt_3 Controparte_1
deve essere condannato alla restituzione e rilascio alla proprietaria del terreno sopra indicato.
Per quanto concerne la domanda formulata dall'appellante volta ad ottenere la condanna del al CP_1
pagamento di una indennità di occupazione del terreno, quantificata nella somma di euro 3.225,00, non può non rilevarsi come nell'ipotesi che occupa, proprio in base a quanto correttamente dedotto da in ordine Pt_3
al carattere illegittimo dell'occupazione per violazione degli artt. 37 e 49 del D.P.R. n. 753/1980, stante l'illiceità della condotta, l'attrice avrebbe dovuto proporre se del caso domanda risarcitoria. In ogni caso, non risulta compiutamente allegato né tantomeno idoneamente dimostrato alcun danno eventualmente subito dall'appellata. Ne consegue che non merita accoglimento la domanda di pagamento di indennità.
L'esito complessivo del giudizio e dunque il rigetto della domanda di usucapione avanzata da CP_1
e della richiesta di pagamento di indennità giustificano la compensazione delle spese processuali
[...]
nella misura del 50%. La restante metà è invece posta a carico dell'appellato, quale parte prevalentemente soccombente.
Le spese si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria in sede di appello, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimo per quella decisionale quanto al primo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il secondo grado).
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma della sentenza n. 194/2021 del Tribunale di Ferrara:
I- ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto RIGETTA la domanda avanzata Parte_4 da volta a sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del Controparte_1 bene immobile sito in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara al foglio 230, part. 37, ubicato in fregio alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini al Km 6+169,20 circa e CONDANNA il medesimo alla restituzione a dell'indicato terreno;
CP_1 Parte_4
II- RIGETTA la domanda avanzata da di condanna di al pagamento di Pt_3 Controparte_1 indennità di occupazione;
III- COMPENSA nella misura della metà le spese di lite di primo e secondo grado;
IV- CONDANNA l'appellato alla rifusione, in favore di in persona Controparte_1 Parte_4 del legale rappresentante pro tempore, del restante 50% delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 272,50 (545/2) per spese ed € 3.082,00 (6.164/2) per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 402 (804/2) per spese e in € 3.473,00 (6.946/2) per compenso professionale, oltre ad oneri di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
29.04.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1967/2021 promosso da:
C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Scrivano del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla Strada
Maggiore n. 70;
APPELLANTE contro
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._1
in data 03.08.1947 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi
Salvatore del foro di Verona, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Legnago (VR) in via G.
Marconi n. 38;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 194/2021 del 15 marzo 2021 del Tribunale di Ferrara, avente ad oggetto usucapione;
CONCLUSIONI: All'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante precisava le sue conclusioni come da atto di citazione Parte_1
in appello e quindi: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in
1 riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare NEL MERITO: riformare in accoglimento dei sovraesposti motivi la Sentenza di primo grado n. 194/2021 emessa dal Tribunale di Ferrara, sez. civile, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Marta Cristoni in esito al procedimento avente R.G. n.
1688/2017 e per l'effetto accertare il diritto di proprietà insistente sul terreno sito in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara, al foglio 230, part. 37, ubicato lungo la linea ferroviaria
Ferrara-Rimini al Km. 6+169,20 ca., in capo a Parte_2
per l'effetto, attesa la mancanza di un valido titolo d'occupazione, condannare il Sig.
[...] [...]
all'immediata restituzione e all'immediato rilascio del predetto immobile e per l'effetto Controparte_1
del richiesto accertamento, condannare il Convenuto al pagamento in favore dell'Attore delle indennità di occupazione del terreno, quantificate nella somma totale di € 3.225,00=, fermi interessi e rivalutazione come per legge a far data dal periodo fiscale 2011 e fino all'effettivo rilascio;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese di lite del doppio grado ed accessori di legge”; l'appellato si Controparte_1
riportava ai propri scritti, dunque alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendo: “Respingersi
l'appello e confermarsi la sentenza di 1° grado. Spese e onorari rifusi”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 29.05.2017, Parte_1
d'ora in avanti più brevemente conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara il Sig. Pt_3 [...]
al fine di sentire dichiarare, previo accertamento e declaratoria del diritto di proprietà CP_1
insistente sul terreno sito in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara, al foglio 230, part. 37, ubicato lungo la linea ferroviaria Ferrara-Rimini al Km. 6+169,20 ca., in capo a la mancanza Parte_4 di un valido titolo di occupazione, e, in via principale, condannare il predetto Sig. all'immediata CP_1
restituzione e all'immediato rilascio del predetto immobile, sempre in via principale, per l'effetto del richiesto accertamento, sentire condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità di occupazione del terreno, quantificata nella somma totale di € 3.225,00, fermi interessi e rivalutazione come per legge a far data dal periodo fiscale 2011 e fino all'effettivo rilascio, con riserva di agire a titolo risarcitorio per ogni eventuale danno all'immobile, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Esponeva più specificamente di essere proprietaria, dopo varie trasformazioni societarie e trasferimenti, di terreno sito in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara - località Ca' Nera - al foglio 230, part. 37, ubicato lungo la linea ferroviaria Ferrara-Rimini al Km. 6+169,20 ca, come comprovato da evidenti
2 risultanze ipotecarie e catastali, che allo stato il terreno risultava abusivamente occupato - senza alcun legittimo titolo - dal Sig. residente in [...], dopo essere stato irreperibile, Controparte_1
che, nonostante la diffida trasmessagli dalla proprietaria, tesa al rilascio immediato del terreno, ciò anche per ragioni di sicurezza del traffico ferroviario, considerata la sede del terreno stesso che è adiacente alla strada ferrata, l'occupazione permaneva, che - legittima proprietaria del bene - si trovava nell'antigiuridica Pt_3
impossibilità di godere e disporre dello stesso, essendone spogliata nel possesso e nella detenzione a fronte dell'occupazione abusiva posta in essere dal che, decorso il termine per esercitare le azioni possessorie, CP_1
non rimaneva che agire in rivendica e che il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita di disponibilità del bene e dell'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso. Parte attrice faceva poi rilevare che a destare ulteriore preoccupazione, in considerazione del fatto che l'occupazione fa riferimento ad un terreno adiacente la strada ferrata, erano sia la detenzione di due cavalli censiti all'esito dell'accesso svolto dalla Polizia Municipale di Ferrara ai fini dell'accertamento dell'occupazione abusiva, ove non si dava atto neppure della presenza di una recinzione, sia la completa violazione delle norme poste in tema di sicurezza dal D.P.R. 11.07.1980, n. 753.
Si costituiva con comparsa del 18.10.2017 il Sig. il quale contestava integralmente Controparte_1
la domanda di rivendica formulata da parte attrice, chiedendone il rigetto e formulando domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della proprietà del terreno identificato al Catasto terreni del
Comune di Ferrara al foglio 230, mapp. 37, ubicato in fregio alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini al Km 6+169 circa, con ogni provvedimento consequenziale e quindi con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione. Deduceva che l'area in questione, abbandonata dalle Ferrovie dello Stato
a far data dal 1979, era stata posseduta pacificamente e senza alcuna opposizione prima da tal Sig.
[...]
, deceduto nel 1989, poi dal convenuto, trasferitosi lì con i propri cavalli dal 1983, il quale dall'anno Per_1
1986 aveva preso in affitto terreno adiacente a quello oggetto di causa e sito in via del Gorgo, recitandolo e comprendendovi anche quello già in possesso del predetto piantandovi alberi e coltivando l'orto. Per_1
Previa assegnazione di termine per l'esperimento del tentativo di mediazione all'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 16.11.2017 e conclusosi negativamente il relativo procedimento, la causa era istruita oltre che documentalmente con l'escussione di due testi di parte convenuta. All'udienza del
2 dicembre 2020, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Con sentenza emessa in data 8 marzo
2021, il Tribunale di Ferrara, osservato come parte attrice non avesse contestato che l'area in questione, ubicata in fregio alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini, al Km 6+169 circa, era una striscia di terreno inutilizzata dalle
Ferrovie sin dal 1979 e priva di strutture relative alla rete ferroviaria e non avesse fornito prova dell'appartenenza del bene immobile in questione al patrimonio demaniale, trattandosi invero di un mero terreno, privo di strutture ferroviarie, appartenente al patrimonio disponibile dello Stato e dunque sottoposto
3 alla disciplina codicistica sulla proprietà privata, ritenuto provato dall'istruttoria documentale e orale il possesso pacifico, pubblico e ultraventennale della striscia di terreno in questione dapprima da parte di
[...]
sino al 1989, successivamente dal convenuto il quale, dopo avere preso in affitto complesso sportivo Per_1 confinante su due lati con l'area per cui è causa, recintava il terreno, vi portava i propri cavalli, realizzava un fabbricato e continuava a curare l'orto, rilevato che la diffida a liberare il terreno rivolta al convenuto in data
22.04.2015 e il pagamento del tributo erariale gravante sul terreno non avevano efficacia interruttiva del possesso pubblicamente esercitato dal convenuto, efficacia riconosciuta invece all'atto introduttivo del giudizio, considerato dunque che l'azione di rivendica non meritasse accoglimento, dovendo invece essere accolta la riconvenzionale avanzata dal convenuto, respingeva le domande di Parte_1 accertava l'acquisto per usucapione in favore di della proprietà dell'area identificata Controparte_1
al Catasto terreni di Ferrara al foglio 230, mappale 37 ubicato in fregio alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini al
Km 6+169 circa e condannava l'attrice alla refusione in favore di delle Parte_4 Controparte_1
spese di lite liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 25.10.2021, ha impugnato detta Parte_4
sentenza chiedendone l'integrale riforma, in particolare, laddove è stata accolta la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in favore di della proprietà del terreno sito Controparte_1
in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara al foglio 230, part. 37, ubicato lungo la linea ferroviaria Ferrara-Rimini, al Km 6+169, ritenendo detto provvedimento viziato, non corretto e quindi meritevole di riforma. Lamenta in primo luogo l'appellante violazione o comunque errata interpretazione dell'art. 822 c.c., atteso che il bene immobile in questione, appartenendo al demanio pubblico indisponibile delle Ferrovie dello Stato, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non potrebbe essere usucapito. Ad avviso di trattandosi di terreno estremamente adiacente, per non dire “attaccato”, Parte_4
alla rete ferroviaria, non potrebbe che essere considerato pertinenza della strada ferrata, come affermato in casi similari da giurisprudenza di merito. Peraltro deduce l'appellante come la circostanza che il bene in questione non sia da lungo tempo adibito ad uso pubblico sarebbe insufficiente a costituire titolo valido a legittimare l'occupazione del suolo da parte di alcuno, ben potendo in ogni momento ripristinare Parte_1
il traffico ferroviario, implementare la linea o ammodernarla. Né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario potrebbero essere invocati quali elementi indiziari a fare cessare la destinazione del bene demaniale a scopo pubblico, occorrendo invece elementi concludenti significativi tali da rendere impossibile il ripristino della funzione pubblica. Quale secondo motivo di appello, si duole di una violazione Parte_4
o di una errata interpretazione dell'art. 1158 c.c., essendosi in presenza di una occupazione abusiva del terreno da parte del convenuto per violazione degli artt. 37 e 49 D.P.R. n. 753/1980, disposizioni normative volte in primo luogo a garantire la sicurezza di persone o cose adiacenti alla linea ferroviaria nonché dello stesso
4 convoglio, in secondo luogo a consentire all'ente conduttore del servizio ferroviario di potere disporre di margini liberi per manovre ed operazioni varie. Nel caso di specie, sarebbe emerso che il conduttore CP_1 del terreno confinante con l'area oggetto di rivendica, arbitrariamente ed illegittimamente ampliava il margine dell'area oggetto di locazione ricomprendendovi anche il terreno di proprietà di occupando poi il suolo Pt_3
con una baracca per attrezzi, alcuni cavalli e piante verdi. Deduce infine l'appellante, quale terzo motivo di gravame, una mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dell'evidenza dell'animus possidendi in capo a e di contro dell'assenza dell'animus res sibi habendi in capo al convenuto. Il Pt_3
Tribunale di Ferrara non avrebbe ritenuto rilevante il pagamento da parte della società attrice dei tributi gravanti sul terreno, in quanto proprietaria del fondo, quando invece una simile condotta dimostrerebbe un espresso interesse per il mantenimento della proprietà. Di contro, non potrebbe dirsi sussistente in capo al l'elemento psicologico per potere usucapire un bene, ovvero la volontà del possessore di comportarsi e CP_1
farsi considerare come proprietario, continuando R.F.I. ad assumersi i relativi diritti, facoltà ed obblighi connessi alla proprietà. In ogni caso, il ventennio utile all'usucapione ex art. 1165 c.c. potrebbe semmai decorrere dall'ultimo atto di disposizione del bene da parte dell'originale proprietà nel caso di specie Pt_3 dall'ultimo passaggio in Conservatoria, avvenuto nel giugno 2001.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in totale riforma della sentenza n. 194/2021 del Tribunale di
Ferrara e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, di:
● accertare il diritto di proprietà insistente sul terreno sito in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara, al foglio 230, part. 37, ubicato lungo la linea ferroviaria Ferrara- Rimini al Km 6+169,20 circa, in capo a e, per l'effetto, attesa la mancanza di un valido titolo di occupazione, condannare Parte_1
all'immediata restituzione e immediato rilascio del predetto immobile nonché al Controparte_1
pagamento in favore della società attrice delle indennità di occupazione del terreno quantificate nella somma totale di euro 3.225,00, fermi interessi e rivalutazione come per legge a fare data dal periodo fiscale 2011 e fino all'effettivo rilascio;
● in ogni caso, con vittoria di spese di lite del doppio grado ed accessori di legge
3.- Con comparsa di risposta depositata il 7 gennaio 2022, si è regolarmente costituito l'appellato Sig.
[...]
il quale ha decisamente contestato l'avverso gravame in quanto del tutto infondato in fatto CP_1
ed in diritto. Più specificamente, quanto al primo motivo di gravame, ove si deduce una pretesa inusucapibilità del bene immobile in questione, rileva come invece detto terreno rientri tra i beni patrimoniali disponibili, suscettibili come tali di formare oggetto di rapporti privatistici. Correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto non provata da parte dell'attrice l'appartenenza del bene per cui è causa al patrimonio demaniale, per trattarsi di una striscia di terreno di mq 150,00 limitrofa alla rete ferroviaria e abbandonata dalle Ferrovie nel
1979, priva di strutture inerenti la rete ferroviaria destinata al pubblico servizio, quindi non rientrante nel demanio cd. “accidentale” e suscettibile di usucapione. Nell'ipotesi che occupa, dall'istruttoria testimoniale
5 svolta, sarebbe emerso il possesso pacifico, pubblico e continuo del terreno in questione dal 1979 Per_1 sino alla sua morte (1989) e poi dal sino all'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Non sarebbero CP_1
intervenuti nelle more atti di spossessamento o interruttivi del possesso da parte della società proprietaria.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non sarebbe consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi - quali una mera diffida o il pagamento del tributo erariale - da quelli espressamente previsti dalla legge.
L'appellato chiede quindi alla Corte di:
● respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
Spese e onorari rifusi.
4.- All'udienza dello 01.02.2022 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante ha contestato l'avversa comparsa di costituzione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e alle istanze e conclusioni ivi formulate, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza resa nella medesima data, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza allo scopo fissata e da ultimo svoltasi in data 21.01.2025 in modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, reputa la Corte che il primo motivo di appello, in ordine alla pretesa non usucapibilità del terreno oggetto di rivendica per sua appartenenza al demanio pubblico indisponibile dello Ferrovie dello Stato, sia fondato e meriti accoglimento, sì da rendere non necessaria ed assorbita la disamina degli ulteriori due motivi di gravame, se non per quanto attiene al lamentato carattere abusivo dell'occupazione dell'immobile per quanto si dirà.
Ora, come opportunamente sottolineato dal Giudice di primo grado, il convenuto Controparte_1
costituendosi, non ha contestato l'occupazione senza titolo del terreno in oggetto, adiacente alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini, né la proprietà in capo a ma ha eccepito in riconvenzionale di avere Parte_4
acquistato il bene immobile per usucapione ventennale. La proprietà quantomeno “formale” del terreno de quo in capo a è infatti documentalmente dimostrata dalle visure catastali prodotte in primo Parte_1
grado dall'odierna appellante dalle quali si desume altresì che il bene apparteneva al “demanio pubblico dello
Stato Ramo Ferrovia” e risulta tuttora accatastato come “Ferrovia SP” (ovvero sede propria), anche dopo la trasformazione dell'Ente Ferroviario in società per azioni. Ancora, occorre rilevare come parte attrice non abbia contestato che l'area in questione identificata al figlio 230 mappale 37, ubicata in fregio alla predetta linea ferroviaria, al Km 6+169,20, sia una striscia di terreno inutilizzata dalle Ferrovie sin dal 1979, dismettendo anche il passaggio a livello realizzato sulla stessa linea. Tuttavia non può non osservarsi come dalle stesse riproduzioni fotografiche prodotte dal convenuto in primo grado l'area di terreno da lui occupata
6 si trovi a ridottissima distanza dalla strada ferrata, se non adiacente alla linea, il che induce a ritenere che il terreno oggetto di causa costituisca nella destinazione impressa struttura essenziale al funzionamento della linea e quindi bene pertinenziale della strada ferrata facente parte del demanio. La pertinenza segue il regime del bene principale e dunque non è usucapibile.
A supportare un tale convincimento depongono anche le disposizioni normative richiamate dall'odierna parte appellante nel secondo motivo di gravame, la cui evidente ratio, oltre alla sicurezza di persone o cose adiacenti alla linea ferroviaria, è anche quella di permettere all'ente conduttore del servizio di godere di spazi liberi per manovre e operazioni ordinarie e straordinarie. L'art. 37 del D.P.R. n. 753/1980 vieta infatti di “fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti…..”, l'art. 41 stabilisce una sanzione amministrativa per chi fa “pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria” e l'art. 49 pone limiti alle costruzioni nelle aree adiacenti alle ferrovie ad una distanza inferiore a 30 metri dal limite della zona di occupazione più vicina alla rotaia. Nella fattispecie che occupa, sempre dalle fotografie versate in atti, risulta la presenza attuale nei luoghi oggetto di causa sia dei binari/strade ferrate sia dei pali di trazione con relativi fili che fornivano la corrente elettrica necessaria per il funzionamento della linea.
Orbene, ritenuta la natura demaniale del terreno conteso, non risulta che l'Ente ferroviario abbia impresso nelle more una nuova destinazione al terreno, ad esempio locandolo a terzi, oppure spostando la linea ferroviaria altrove in luogo distante sì da rendere impossibile un suo utilizzo funzionale ad una strada ferrata, così
“sdemanializzando” il bene. Lo stato di abbandono del terreno di proprietà di desunto dalla chiusura Pt_3
del passaggio a livello ivi presente e dalla natura incolta presente sul luogo, non costituisce titolo valido a legittimare l'occupazione del terreno da parte di soggetto terzo. L'odierna appellante avrebbe ben potuto e potrebbe in ogni momento rispristinare il traffico ferroviario, implementare la linea o ammodernarla, con ciò comportando un inevitabile passaggio per un terreno che risulta di sua proprietà. La circostanza che il bene non sia adibito da lungo tempo (1979) ad uso pubblico è elemento insufficiente a tal fine, non potendosi desumere da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza una volontà di rinuncia univoca e concludente relativamente a beni che soddisfano un interesse pubblico (vedasi Cass. civ. Sez. II 19.02.2007, n. 3742; Cass. civ. S.U. 29.05.2014, n. 12062). Né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario possono essere invocati quali elementi indiziari dell'intenzione di fare cessare la destinazione anche solo potenziale del bene demaniale a fine pubblico, occorrendo invero comportamenti così significativi e positivi (ad esempio atti di disposizione a contenuto privatistico o la destinazione a scopi incompatibili) tali da rendere impossibile il ripristino della funzione pubblica del bene (Cass. civ. S.U. 26.07.2002, n. 11101; Cass. civ. Sez. II, 28.09.2004,
n. 19458). Con più specifico riferimento alle strade ferrate e loro pertinenze, nonché alle aree e ai manufatti già asserviti all'esercizio ferroviario, si è affermato che “La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo
7 in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino” e che “….con riguardo ad una linea ferroviaria, la sdemanializzazione tacita non è ravvisabile nella mera cessazione dell'esercizio della linea medesima, fino a quando siano mantenuti i relativi impianti e sia quindi ancora possibile il ripristino di tale esercizio” (Cass. civ. Sez. II, 22.04.1992, n. 4811; Cass. civ. Sez. II 26.07.2023, n. 22500).
L'assenza di uso attuale del bene in questione non equivale a “sdemanializzazione”, la quale richiede un atto formale o comunque un comportamento concludente e inequivoco. La mera tolleranza dell'occupazione o lo stato incolto del terreno non sono sufficienti a sottrarlo al regime di inusucapibilità ex artt. 822 e ss. codice civile.
In conclusione, non possono essere oggetto di usucapione, per appartenenza al demanio dello stato, le aree pertinenziali alla linea ferroviaria, anche se in stato di abbandono, quale il terreno per cui è causa. Ne deriva che, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dal di CP_1
accertamento di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene immobile identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara al foglio 230, mapp. 37, ubicato in fregio alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini al km 6+169,20 circa. In accoglimento della domanda di rivendica avanzata da Pt_3 Controparte_1
deve essere condannato alla restituzione e rilascio alla proprietaria del terreno sopra indicato.
Per quanto concerne la domanda formulata dall'appellante volta ad ottenere la condanna del al CP_1
pagamento di una indennità di occupazione del terreno, quantificata nella somma di euro 3.225,00, non può non rilevarsi come nell'ipotesi che occupa, proprio in base a quanto correttamente dedotto da in ordine Pt_3
al carattere illegittimo dell'occupazione per violazione degli artt. 37 e 49 del D.P.R. n. 753/1980, stante l'illiceità della condotta, l'attrice avrebbe dovuto proporre se del caso domanda risarcitoria. In ogni caso, non risulta compiutamente allegato né tantomeno idoneamente dimostrato alcun danno eventualmente subito dall'appellata. Ne consegue che non merita accoglimento la domanda di pagamento di indennità.
L'esito complessivo del giudizio e dunque il rigetto della domanda di usucapione avanzata da CP_1
e della richiesta di pagamento di indennità giustificano la compensazione delle spese processuali
[...]
nella misura del 50%. La restante metà è invece posta a carico dell'appellato, quale parte prevalentemente soccombente.
Le spese si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria in sede di appello, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimo per quella decisionale quanto al primo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il secondo grado).
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma della sentenza n. 194/2021 del Tribunale di Ferrara:
I- ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto RIGETTA la domanda avanzata Parte_4 da volta a sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del Controparte_1 bene immobile sito in Ferrara, identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara al foglio 230, part. 37, ubicato in fregio alla linea ferroviaria Ferrara-Rimini al Km 6+169,20 circa e CONDANNA il medesimo alla restituzione a dell'indicato terreno;
CP_1 Parte_4
II- RIGETTA la domanda avanzata da di condanna di al pagamento di Pt_3 Controparte_1 indennità di occupazione;
III- COMPENSA nella misura della metà le spese di lite di primo e secondo grado;
IV- CONDANNA l'appellato alla rifusione, in favore di in persona Controparte_1 Parte_4 del legale rappresentante pro tempore, del restante 50% delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 272,50 (545/2) per spese ed € 3.082,00 (6.164/2) per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 402 (804/2) per spese e in € 3.473,00 (6.946/2) per compenso professionale, oltre ad oneri di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
29.04.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
9