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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1.Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2.Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3.Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 15/2024 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Scafati (SA), al Corso Nazionale n. Parte_1
31, presso lo studio degli avv.ti Valentina Cretella e Daniele Cretella, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
con sede in Scafati (SA), alla piazza Municipio n.1, in persona _1
del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Scafati (SA), alla via Martiri d'Ungheria n.
1 149, presso lo studio dell'avv. Castaldo Francesco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, Ufficio distrettuale di Salerno,
presso cui domicilia ope legis, in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele, 58;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5329\2023 del 23\11\2023, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
in materia di lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6\3\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20\12\2023 a mezzo p.e.c., Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 5329\2023 del 23\11\2023 (pubblicata il
[...]
23\11\2023 e notificata in data 1/12/2023), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. rigetta la domanda proposta da;
2. Parte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 3.809,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a., Controparte_2
se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
3. condanna alla Parte_1
refusione delle spese di lite sostenute dal che si liquidano in euro 3.809,00 _1
per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come
per legge>.
In effetti, con atto di citazione regolarmente notificato in data 2\12\2020 a mezzo p.e.c.
rappresentava che in data 10\3\17, alle ore 9.30 circa, nell'accedere agli Parte_1
2 spazi della Scuola Secondaria I Grado “Via Martiri d'Ungheria” di Scafati allo scopo di espletare la propria attività di volontariato nel recupero di alunni B.E.S., restava vittima di infortunio, a causa della repentina e violenta chiusura del cancello di accesso alla scuola, dotato del meccanismo di chiusura automatico cd. MAB;
che, dopo aver ottenuto, come da comando a distanza, l'apertura del predetto cancello e prima ancora che ne avesse attraversato lo spazio di manovra, restava imprigionata con la mano destra tra il piantone e la parte mobile del cancello subendo lo schiacciamento delle dita della mano destra;
che veniva ricoverata presso il P.O. di
Nocera Inferiore ed ivi sottoposta ad intervento chirurgico in data 15/3/2017, durante il quale si rendeva necessario procedere all'amputazione della terza falange del terzo dito della mano destra;
che dalle predette lesioni residuavano postumi di invalidità (I.T.T 10gg, I.T.P 50%
20gg, I.T.P 25% 30gg.), nonché un danno biologico e alla salute valutabile nella misura del 5%,
giusta CTP del dott. ; che per l'evento dannoso la Scuola Media di Scafati di via Martiri Per_1
d'Ungheria n. 66, in persona del suo Dirigente Scolastico, prof. , quale Persona_2
articolazione decentrata del , inoltrava la denunzia del sinistro alla compagnia di CP_3
assicurazioni, (cfr. comunicazione del 18/3/17, prot. 1270/C 19); che nella Controparte_4
fattispecie il malfunzionamento e la mal regolazione del MAB del cancello scolastico, difetto a causa del quale avveniva il sinistro, dipendeva dal disatteso obbligo di controllo, di custodia e di diligente manutenzione imposto all'Istituto scolastico custode, tale per cui si configurava in capo a quest'ultimo l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc e 2051 c.c;
che con lettera raccomandata del 23/11/17 costituiva in mora il , nonché la compagnia di CP_3
assicurazione tenuta a manlevare la Pubblica Amministrazione responsabile, senza CP_4
ricevere alcun riscontro;
che, pertanto, adiva il Tribunale di Salerno per vedere riconosciuti i propri diritti.
Instaurato il contraddittorio in primo grado, si costituiva tempestivamente il
[...]
, chiedendo il rigetto della pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto Controparte_2
ed in diritto. In particolare, il contestava la stessa verificazione del fatto, nonchè CP_2
3 la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e le lesioni patite dall'attrice, la quale col suo contegno imprudente aveva determinato in via esclusiva l'evento lesivo. Comunque, il
MINISTERO convenuto chiedeva la chiamata in causa del ritenuto _1
esclusivo responsabile dei danni in quanto titolare del dovere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, ai sensi dell'art. 3 lett. a), legge n. 23 del 1996.
Regolarmente evocato in giudizio (cfr. notifica dell'atto di chiamata del 10\3\2021), si costituiva il eccependo l'esclusiva responsabilità del _1 CP_2
convenuto e, in ogni caso, l'insussistenza della responsabilità dedotta, da attribuire in via esclusiva alla disattenzione dall'attrice nell'utilizzo del cancello.
Di poi, assunta la prova orale ammessa (cfr. ordinanza del 26/5/2022, nonché verbale di udienza del dell'1\12\2022 per la testimonianza di e del 20\4\2023 per la teste Persona_2
, all'udienza del 23/11/2023 la causa era decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con la Tes_1
sentenza qui appellata.
In particolare, il giudice di prime cure affermava la mancata dimostrazione dei profili eziologici dell'evento lesivo, sia perché nessuno dei testi escussi ( , direttore Persona_2
scolastico, in verbale di udienza dell'1\12\2022; in verbale di udienza del Tes_1
20\4\2023) aveva assistito all'incidente, sia perché non era emersa la prova che il cancello fosse effettivamente dotato del sistema cd. MAB, nella specie difettoso. Di conseguenza, il Tribunale
rigettava la domanda della nei confronti del ed Pt_1 Controparte_2
estesa, per effetto della chiamata in causa di quest'ultimo, nei confronti del CP
condannandola al pagamento delle spese di lite del convenuto e del chiamato in
[...]
causa.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per Parte_1
i seguenti motivi:
- la sentenza appellata sarebbe nulla per totale insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in netto contrasto con la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in
4 custodia, desumibile anche a mezzo di presunzioni. Comunque, per l'appellante il giudice di prime avrebbe errato nel non ritenere provato il nesso causale tra la lesione patita dall'odierna appellante e il mal funzionamento del cancello (dotato di chiusura automatica), benchè tale circostanza fosse stata confermata da entrambi i testi escussi. Di contro, per la Pt_1
sarebbe rimasta indimostrata la sua responsabilità;
- in via subordinata, il giudice di primo grado avrebbe errato nel porre in capo alla Pt_1
anche le spese di lite del peraltro senza adeguata motivazione in _1
merito all'effettivo legittimato passivo. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di applicare il criterio della compensazione delle spese processuali, in ragione della particolare situazione di fatto e delle condizioni personale e reddituali dell'attrice, e comunque, in via gradata, avrebbe errato nell'applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, anche se in base alla dichiarazione di valore espressa in citazione la domanda era stata chiaramente contenuta entro € 26.000,00.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <1. in via principale, in riforma della sentenza
impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del
[...]
o, alternativamente, del in relazione al sinistro occorso Controparte_2 _1
all'appellante;
2. per l'effetto, condannare il o, alternativamente, il Controparte_2
al risarcimento del danno subito dall'attrice, nella misura quantificata _1
nella relazione di parte depositata dinanzi al Giudice a quo o previa ammissione di CTU
medico – legale;
3. in via gradata, in riforma della sentenza impugnata, disporre la
compensazione delle spese di lite, accertando la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni
previste dalla normativa;
4. in via ulteriormente gradata, in riforma della sentenza impugnata,
disporre la riduzione delle spese di lite quantificate dal Tribunale di Salerno, entro i minimi
previsti dallo scaglione fino ad € 26.000,00 del DM 147/2022; 5. vittoria di spese e compensi
del doppio grado di giudizio, con attribuzione>.
5 Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il _1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, nonché l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto della condizione di procedibilità del tentativo di negoziazione assistita, chiedendo il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, il appellato affermava la propria estraneità al giudizio, ritenendo unico responsabile il CP
. Controparte_2
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: <
1. confermare integralmente la impugnata
sentenza e per l'effetto rigettare in toto l'atto di appello proposto da controparte perché
inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto ed in diritto.
2. Con vittoria di compensi
e spese>.
Si costituiva, altresì, il , contestando Controparte_2
quanto ex adverso, riproponendo in via preliminare l'eccezione del difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile unicamente il L'appellato _1
, comunque, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva di essere tenuto CP_2
indenne dal ai sensi dell'art. 3 lett. A), legge n. 23/1996, che stabilisce che al CP
spetta, tra l'altro, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile suddetto. CP
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del
6/3/2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 15/3/2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
6 A.Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
7 Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B.Eccezione di improcedibilità per omessa negoziazione assistita.
Con la costituzione in appello, il eccepiva, tra l'altro, _1
l'improcedibilità della domanda di risarcimento proposta dalla per il mancato Pt_1
esperimento della negoziazione assistita.
L'eccezione è inammissibile.
E' noto, in via generale, che la negoziazione assistita è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversia (cd. ADR) previsto dal d.l. n. 132 del 2014 (convertito in legge n. 162 del
2014) per definire il contenzioso civile in forma conciliativa, cioè risolvendo la controversia senza l'intervento del giudice, che non trova applicazione quando il legislatore prevede altre procedure obbligatorie di mediazione o di conciliazione o quando la parte è ammessa a stare in giudizio personalmente. Di contro, a parte dette deroghe, la negoziazione assistita è
obbligatoria in caso di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (quindi in tutti i casi di sinistri stradali), nonché in caso pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50mila euro, come nel caso di specie.
Inoltre, l'esperimento della negoziazione si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tuttavia, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, perché qualora non sia stata mai avviata, il giudice deve poterla “favorire”, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa.
Ciò premesso, nel caso di specie, pur rientrando la materia oggetto di controversia nell'alveo della negoziazione assistista obbligatoria, il chiamato in causa non solo non ha mai CP
sollevato la relativa eccezione di improcedibilità durante tutto il primo grado, decadendo dal
8 conseguente rilievo, ma ne ha fatto oggetto di specifica eccezione esclusivamente in sede di appello, in netta violazione dell'art. 345 cpc sui divieti di nova in appello.
C.Prova del nesso causale.
Con il primo motivo, l'odierna appellante di doleva della totale insufficienza e contraddittorietà
della motivazione della sentenza gravata, in netto contrasto con la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, desumibile anche a mezzo di presunzioni. Comunque, per l'appellante il giudice di prime avrebbe errato nel non ritenere provato il nesso causale tra la lesione patita dall'odierna appellante e il mal funzionamento del cancello (dotato di chiusura automatica), benchè tale circostanza fosse stata confermata da entrambi i testi escussi. Di
contro, per la sarebbe rimasta indimostrata la sua responsabilità. Pt_1
Il motivo non è degno di pregio.
Orbene, prima di procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado, pare opportuno una rapida disamina della figura speciale di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia, insieme con le figure ex artt. 2052, 2053 e 2054, ultimo comma c.c., rappresenta una delle ipotesi di responsabilità oggettive, derogatorie al modello generale ex art. 2043 c.c. conosciute dal codice civile.
Come le ipotesi surricchiamate, il responsabile risponde dei danni verificatisi non in quanto cagionati da una sua condotta non iure commissiva o omissiva, ma in quanto costui eserciterebbe su tali cose inanimate (2051 e 2054, ultimo comma c.c.) e non (2053 c.c.) un potere giuridico e di fatto di gestione del rischio.
E' noto, invero, che a partire dalle famose decisioni nn. 2477-2483 datate 1\02\2018 ormai è
definitivamente acclarata la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 cc, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità
emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della
9 condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. Tale qualificazione ha, poi, ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni
Unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 20943 del 30\06\2022), la quale hanno ribadito che «La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»,
precisando espressamente che: art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in
custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato
allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di
comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.,
salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità
di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento
dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della
regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto
alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d)
"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri
in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere
10 valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento,
benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale">.
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione di detta responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore\danneggiato della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (cfr. Cass.
ordinanza n. 18518/2024). Nesso di causalità da intendersi, tuttavia, in senso “concreto”: è
necessaria, cioè, la dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. n. 35991/2023).
Va osservato, infatti, che sia il fatto fortuito – che appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo - sia l'atto del terzo o del danneggiato (da considerarsi come atto giuridico caratterizzato dalla colpa, ex art. 1227, I comma, cc con rilevanza causale esclusiva o concorrente) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41
c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità
concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della
res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza
11 buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi) [cfr. in termini, Cass. n. 11152\2023].
Orbene, alla luce dei principi sin qui enucleati, questa Corte condivide l'approdo del primo giudice, che ha ritenuto non dimostrato il necessario nesso di causalità concreto.
Nel caso che ci occupa, rappresentava che il danno patito era da Parte_1
ricondursi, sul piano eziologico, non al cancello in sé, ma al cancello di accesso all'istituto scolastico, in quanto dotato del meccanismo cd. MAB, nella specie mal funzionante. Quindi, in omaggio all'onere probatorio gravante sulla danneggiata, l'odierna appellante avrebbe dovuto dimostrare la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res.
Dimostrazione che, nella specie, è mancata.
Invero, entrambi i testi di parte attrice\appellante, escussi in primo grado, nulla riferivano sia in merito alla dinamica del sinistro, non essendo presenti al momento della sua verificazione, sia in relazione all'esistenza del predetto sistema MAB per l'apertura e chiusura del cancello della scuola: il teste , dirigente scolastico della Scuola Secondaria di I grado di Persona_2
Via Martiri D'Ungheria di Scafati, dichiarava espressamente di non essere in grado di dire se il
Parte_ meccanismo di chiusura del cancello in questione fosse assistito da ma che lo stesso era dotato di un maniglione per consentire l'apertura e la chiusura in maniera lenta e graduale (cfr.
verbale di udienza dell'1\12\2022); allo stesso modo riferiva il teste la quale Tes_1
addirittura precisava, in qualità di insegnate presso la Scuola Secondaria di I grado di Via
Martiri D'Ungheria di Scafati, che “noi lo chiudiamo manualmente con un maniglione” (cfr.
verbale di udienza del 20/4/2023).
Deve, pertanto, concludersi nel senso che la stessa condotta della danneggiata, che ha usato il cancello senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, si è sovrapposta alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento
12 lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente, peraltro rimasta indimostrata.
D.Spese di lite del primo grado.
Con il secondo e articolato motivo, l'odierna appellante lamentava l'erronea statuizione sulle spese di lite del che il primo giudice aveva posto interamente a carico _1
dell'attrice, senza adeguata motivazione in merito all'effettivo legittimato passivo. Per la
, inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di applicare il criterio della Pt_1
compensazione delle spese processuali, in ragione della particolare situazione di fatto e delle condizioni personale e reddituali dell'attrice, e comunque, in via gradata, avrebbe errato nell'applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, anche se in base alla dichiarazione di valore espressa in citazione la domanda era stata chiaramente contenuta entro € 26.000,00.
Anche il motivo in esame risulta infondato.
In primo luogo, va ricordato che il criterio della compensazione delle spese, stante il principio generale della soccombenza ex art. 91 cpc, può essere applicato dal giudice solo nei casi espressamente previsti dall'art. 92 cpc, dandone adeguata motivazione: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata;
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. n. 591/17; Cass., ordinanza n.
17816/2019; Cass. n. 12633/2019). Con riferimento in particolare alle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi aggiunta dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018), sebbene il giudice delle leggi abbia chiarito che queste devono intendersi quali «sopravvenienze» in corso di causa, come ad esempio una norma di interpretazione autentica, una pronuncia della Corte
costituzionale, una decisione di una Corte europea o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, non più limitate ai casi espressi e tali per cui da giustificare un allargamento delle ipotesi in cui il giudice può procedere a compensare le spese, la giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, ha escluso che possono integrare ragioni gravi ed eccezionali “la complessità e la pluralità delle questioni trattate”, "la natura della
13 controversia e le alterne vicende dell'iter processuale", (cfr. Cass. n. 10042/2018; n.
22310/2017; n. 9186/2018); la "peculiarità della materia del contendere" (vd. Cass. n.
11217/2016); “la buona fede dell'appellante pur soccombente” (vd. Cass. n. 20617/2018). In
definitiva, le gravi ed eccezionali ragioni devono essere tali da assumere la stessa connotazione delle ipotesi espressamente previste (cfr. Cass. ord. 21746/2019). Ancora più di recente, la
Cassazione con ordinanza n. 563/2025 ha ribadito che le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee,
altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità e non possono essere ricondotte al «modesto valore della causa» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
8346/2018) ponendosi con orientamento conforme all'indirizzo che predilige la necessità di verificare circostanze e/o elementi gravi ed eccezionali, alla stregua delle ipotesi espresse.
Pertanto, in ragione della soccombenza dell'attuale appellante in primo grado e dell'assenza delle condizioni per poter fare applicazione del criterio della compensazione, il giudice di prime cure correttamente regolava le spese secondo il principio generale della soccombenza.
Per quanto riguarda la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal
[...]
deve rimanere ferma la statuizione del primo giudice, stante l'automatica CP
estensione della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato.1 Sul punto, peraltro, giova sottolineare che il giudice di prime cure ha motivato in maniera analitica, laddove la parte appellante si è limitata a stigmatizzare l'omessa decisione in merito all'effettivo legittimato passivo, tra il e il senza frapporre alcuna pertinente critica alla CP_2 CP decisione del primo giudice. Il Tribunale, di contro, dava atto della giurisprudenza operante nel caso di specie – “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia
dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa
necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il
rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il
terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente
arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (si vedano Cass. n. 31889 del
2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019) – concludendo che la chiamata del non era né arbitraria né manifestamente infondata, in quanto giustificata proprio dal CP
contenuto della domanda attorea ed imperniata su determinati riferimenti normativi.
Parimenti infondata è, infine, la doglianza relativa allo scaglione adoperato dal primo giudice per la liquidazione delle spese (causa di valore indeterminabile). A detta dell'odierna appellante, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il diverso scaglione delle domande fino ad € 26.000,00, come dichiarato in citazione.
Invero, correttamente il giudice di prime cure liquidava le spese di lite, atteso che, quando la domanda è rigettata, il valore della causa va determinato in base al "disputatum" e deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore
che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti2, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c.,
applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi,
"a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario,
presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, 2 Nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado si legge testualmente: […]“condannare il CP_5 convenuto al risarcimento, in favore dell'attrice, del danno biologico e morale, da lei riportato, consistente in lesioni personali e postumi conseguenziali, nella misura sopra quantificata, ovvero di quella da accertare in corso di causa, ove, occorrendo, anche a mezzo di C.T.U., oltre le spese mediche che verranno quantificate e documentate”. 15 rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 10984 del 26\04\2021).
Per inciso, poi, va ricordato che la dichiarazione del difensore ai fini del pagamento del contributo unificato è ininfluente per l'individuazione del valore della domanda, poiché essa è
indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c. (cfr. Cass., Ordinanza n. 12770 del 11/05/2023).
Peraltro, risulta che il Tribunale ha fatto applicazione dei valori minimi dello scaglione corrispondente al valore indeterminabile a bassa complessità (€ 3.809,00 per competenze della difesa, oltre accessori), in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché dell'attività difensiva realmente svolta.
In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato.
E. Spese di secondo grado.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate così
come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_2
del Ministro in carica, nonché nei confronti del n persona del sindaco _1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
16 1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 5329/2023 del 23/11/2023,
pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
2) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del secondo grado di giudizio, che Controparte_2
liquida nella somma di € 2.200,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
3) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
elle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella somma di _1
€ 2.200,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge;
4) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così decisa in Salerno, lì 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - -dott. Aldo Gubitosi-
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato” (cfr. Cass., n. 24294 del 29/11/2016; Cass., Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019).
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