Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 29.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 527/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
E , nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà sulla minore , nata a [...] il [...] rappresentata e Persona_1 difesa dagli avv.ti D'Onofrio Lisetta e dall'avv.to Patrizia Basilio
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Del Sordo CP_1
Roberta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 4.01.2024 , nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di frequenza ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della
Nella presente fattispecie, la parte ricorrente ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nel ricorso introduttivo, non è stato messo in alcun modo in evidenza l'erroneità sotto un profilo scientifico delle valutazioni operate dal CTU, limitandosi a critiche all'operato del CTU del tutto vaghe. La parte ricorrente si è limitata a fare riferimento ad una certificazione del 22.11.2023 rilasciata dal medico pediatra Dott. nella quale non sono indicati i riverberi Per_2 funzionali dell'intervento subito dalla minore, ovvero non sono attestate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ed è indicata la necessità allo stato di controlli periodici, ma con cadenza semestrale presso l'ospedale Santobono di Napoli .
In conclusione, la parte opponente ha proposto censure generiche, prive di qualunque riscontro medico-legale, per cui la domanda va dichiarata inammissibile.
Vista la dichiarazione ex art. art. 152 C.P.C. disp att. C.P.C. nulla per le spese Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di frequenza
Dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 29.01.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola