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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Sara Lanzetta giudice
Rossella Pezzella giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 719/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
30/4/2025, promossa dai signori , nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...], c.f. , difesi dall'avv. Adelina Controparte_1 CodiceFiscale_2
Emilia Recchia, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/4/2025 i signori e premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario l'8/8/1998 a Casalvieri (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nato il Per_1
22/9/2000) e (nata il [...]), hanno riferito che con decreto n. 24912 del 19/11/2020 il Tribunale Per_2 di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le questioni connesse alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
*** Pt_ Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Casalvieri (FR) dell'anno 1998 al numero 4, parte II, serie A, ufficio 1 e che con decreto n. 24912/2020, depositato il 19/11/2020, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la Pt_ comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. CP_1
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*** Pt_ Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche in CP_1 questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 719/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Casalvieri (FR) l'8/8/1998 tra e trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Casalvieri Parte_1 Controparte_1
(FR) dell'anno 1998 al numero 4, parte II, serie A, ufficio 1;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalvieri (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 30/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Sara Lanzetta giudice
Rossella Pezzella giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 719/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
30/4/2025, promossa dai signori , nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...], c.f. , difesi dall'avv. Adelina Controparte_1 CodiceFiscale_2
Emilia Recchia, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/4/2025 i signori e premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario l'8/8/1998 a Casalvieri (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nato il Per_1
22/9/2000) e (nata il [...]), hanno riferito che con decreto n. 24912 del 19/11/2020 il Tribunale Per_2 di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le questioni connesse alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
*** Pt_ Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Casalvieri (FR) dell'anno 1998 al numero 4, parte II, serie A, ufficio 1 e che con decreto n. 24912/2020, depositato il 19/11/2020, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la Pt_ comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. CP_1
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*** Pt_ Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche in CP_1 questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 719/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Casalvieri (FR) l'8/8/1998 tra e trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Casalvieri Parte_1 Controparte_1
(FR) dell'anno 1998 al numero 4, parte II, serie A, ufficio 1;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalvieri (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 30/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari