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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2024, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2427/2023 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Quadrino, per procura Parte_1 congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore depositata telematicamente l'11.03.2024;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Banfi, per procura congiunta alla memoria CP_1 di costituzione;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ha adito questo Tribunale Parte_1 domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di assegnare la casa CP_1 coniugale alla moglie;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e disporre la percezione per l'intero dell'assegno unico universale da parte della madre;
in via subordinata, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori pari a complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e di disporre la ripartizione dell'assegno unico universale al 50% tra i genitori.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile in Veroli (FR) il 29.10.2016, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, e Per_1
rispettivamente nelle date del 22.07.2013 e del 5.02.2016; il rapporto coniugale veniva meno a Per_2 causa di intollerabili incompatibilità caratteriali;
le parti erano separate di fatto da alcuni mesi primam del giudizio;
la in passato, gestiva un centro estetico;
dopo la chiusura del centro estetico, ella iniziava a Pt_1 svolgere lavori saltuari nel settore dell'estetica e successivamente si impiegava, per il solo periodo estivo, come commessa in un negozio di scarpe, sito presso il centro commerciale “Carrefour” di Frosinone;
il invece, lavorava alle dipendenze della società GCM e percepiva stipendio pari a circa euro CP_1
1.500,00 mensili. si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione elevata dalla moglie e CP_1 chiedendo di assegnare la casa coniugale alla stessa moglie;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 350,00 mensili
(euro 175,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: egli veniva costretto dalla moglie ad abbandonare la casa coniugale, in quanto la stessa non tollerava più la presenza del marito in casa;
i coniugi, con scrittura sottoscritta il 4.04.2023, addivenivano ad un accordo di separazione che prevedeva l'allontanamento del dalla casa familiare per trasferirsi presso l'abitazione della nonna paterna in Frosinone, la CP_1 contribuzione paterna al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 350,00 mensili (euro
175,00 per ciascun figlio), la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori;
le predette condizioni venivano redatte tenendo conto degli impegni finanziari assunti dal marito per la conduzione della famiglia, tuttavia non venivano rispettate dalla la quale, dopo l'allontanamento del dalla casa Pt_1 CP_1 familiare, poneva in essere comportamenti ostruzionistici, impedendo al padre di fare visita ai figli minori;
il lavorava alle dipendenze di un'azienda locale, con mansioni di operaio, e percepiva stipendio CP_1 mensile pari a circa euro 1.350/1.450,00, gravato da finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto l'omologa delle condizioni di separazione concordate. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio per l'omologa della separazione.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi. Quanto alle condizioni della separazione, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dall'accordo sottoscritto dalle parti all'udienza del 12.11.2024, che si presentano congrue a garantire l'interesse dei minori.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento congiunto dei figli minorenni delle parti, Per_1
e il collocamento degli stessi presso la madre;
le visite paterne ai figli minori infrasettimanali, a Per_2 week end alternati, secondo il principio dell'alternanza in occasione delle festività natalizie e pasquali e per quindici giorni nel periodo estivo;
il mantenimento paterno per i detti figli nella misura di complessivi euro
400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, nonché la percezione da parte dei genitori al 50% ciascuno dell'assegno unico universale nella misura.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, Nr. 77, Parte II, Serie A);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 12.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2427/2023 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Quadrino, per procura Parte_1 congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore depositata telematicamente l'11.03.2024;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Banfi, per procura congiunta alla memoria CP_1 di costituzione;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ha adito questo Tribunale Parte_1 domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di assegnare la casa CP_1 coniugale alla moglie;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e disporre la percezione per l'intero dell'assegno unico universale da parte della madre;
in via subordinata, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori pari a complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e di disporre la ripartizione dell'assegno unico universale al 50% tra i genitori.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile in Veroli (FR) il 29.10.2016, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, e Per_1
rispettivamente nelle date del 22.07.2013 e del 5.02.2016; il rapporto coniugale veniva meno a Per_2 causa di intollerabili incompatibilità caratteriali;
le parti erano separate di fatto da alcuni mesi primam del giudizio;
la in passato, gestiva un centro estetico;
dopo la chiusura del centro estetico, ella iniziava a Pt_1 svolgere lavori saltuari nel settore dell'estetica e successivamente si impiegava, per il solo periodo estivo, come commessa in un negozio di scarpe, sito presso il centro commerciale “Carrefour” di Frosinone;
il invece, lavorava alle dipendenze della società GCM e percepiva stipendio pari a circa euro CP_1
1.500,00 mensili. si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione elevata dalla moglie e CP_1 chiedendo di assegnare la casa coniugale alla stessa moglie;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 350,00 mensili
(euro 175,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: egli veniva costretto dalla moglie ad abbandonare la casa coniugale, in quanto la stessa non tollerava più la presenza del marito in casa;
i coniugi, con scrittura sottoscritta il 4.04.2023, addivenivano ad un accordo di separazione che prevedeva l'allontanamento del dalla casa familiare per trasferirsi presso l'abitazione della nonna paterna in Frosinone, la CP_1 contribuzione paterna al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 350,00 mensili (euro
175,00 per ciascun figlio), la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori;
le predette condizioni venivano redatte tenendo conto degli impegni finanziari assunti dal marito per la conduzione della famiglia, tuttavia non venivano rispettate dalla la quale, dopo l'allontanamento del dalla casa Pt_1 CP_1 familiare, poneva in essere comportamenti ostruzionistici, impedendo al padre di fare visita ai figli minori;
il lavorava alle dipendenze di un'azienda locale, con mansioni di operaio, e percepiva stipendio CP_1 mensile pari a circa euro 1.350/1.450,00, gravato da finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto l'omologa delle condizioni di separazione concordate. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio per l'omologa della separazione.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi. Quanto alle condizioni della separazione, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dall'accordo sottoscritto dalle parti all'udienza del 12.11.2024, che si presentano congrue a garantire l'interesse dei minori.
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento congiunto dei figli minorenni delle parti, Per_1
e il collocamento degli stessi presso la madre;
le visite paterne ai figli minori infrasettimanali, a Per_2 week end alternati, secondo il principio dell'alternanza in occasione delle festività natalizie e pasquali e per quindici giorni nel periodo estivo;
il mantenimento paterno per i detti figli nella misura di complessivi euro
400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, nonché la percezione da parte dei genitori al 50% ciascuno dell'assegno unico universale nella misura.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, Nr. 77, Parte II, Serie A);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 12.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi