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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10361/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Arco di Polvica n. 37, presso lo studio legale dell'avv.
Gennaro Zuccaro, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/08/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “2) Controparte_1
Annullarsi l'Avviso di Addebito n. 371 2019 00001776 92 000 e l'Avviso di Addebito n. 371 2019
00224464 45 000 notificati in data 19/07/2023, per tutti i motivi sopra addotti in premessa;
3) Accertarsi e dichiararsi insussistente il diritto dell'ente all'esecuzione forzata, per i medesimi motivi sopra addotti in premessa;
4) Accertarsi e dichiararsi insussistente il diritto al pagamento dei contributi I.V.S. su reddito
Gestione Commercianti anno 2015 ed anno 2016, per tutti motivi sopra addotti;
5) Condannare i resistenti, in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 19/07/2023 gli avvisi di addebito n. 371 2019 0000177692 000 e n. 371 2019 0022446445 000 relativi a contributi IVS su redditi gestione commercianti per gli anni 2015 e 2016 e che tali contributi non sono dovuti in quanto prescritti.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2
contumacia.
In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso.
Al riguardo, essendo stato pacificamente notificato l'avviso di addebito in data 19/07/23, il termine di 40 giorni non appare decorso al momento della presentazione del ricorso.
Venendo all'analisi del merito del ricorso, quindi, lo stesso deve ritenersi fondato.
Gli avvisi di addebito, infatti, sono stati notificati al ricorrente con riferimento a crediti derivanti dall'iscrizione alla gestione commercianti con riferimento agli anni 2015 e 2016.
Con riferimento alle citate annualità, tuttavia, non essendo stato prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione precedente rispetto agli avvisi di addebito impugnati con il presente giudizio, risulta decorso il termine di prescrizione di 5 anni.
Il ricorso deve essere quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 371 2019 0000177692 000
e n. 371 2019 0022446445 000 e dichiara i relativi crediti estinti per prescrizione;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10361/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Arco di Polvica n. 37, presso lo studio legale dell'avv.
Gennaro Zuccaro, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/08/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “2) Controparte_1
Annullarsi l'Avviso di Addebito n. 371 2019 00001776 92 000 e l'Avviso di Addebito n. 371 2019
00224464 45 000 notificati in data 19/07/2023, per tutti i motivi sopra addotti in premessa;
3) Accertarsi e dichiararsi insussistente il diritto dell'ente all'esecuzione forzata, per i medesimi motivi sopra addotti in premessa;
4) Accertarsi e dichiararsi insussistente il diritto al pagamento dei contributi I.V.S. su reddito
Gestione Commercianti anno 2015 ed anno 2016, per tutti motivi sopra addotti;
5) Condannare i resistenti, in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 19/07/2023 gli avvisi di addebito n. 371 2019 0000177692 000 e n. 371 2019 0022446445 000 relativi a contributi IVS su redditi gestione commercianti per gli anni 2015 e 2016 e che tali contributi non sono dovuti in quanto prescritti.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2
contumacia.
In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso.
Al riguardo, essendo stato pacificamente notificato l'avviso di addebito in data 19/07/23, il termine di 40 giorni non appare decorso al momento della presentazione del ricorso.
Venendo all'analisi del merito del ricorso, quindi, lo stesso deve ritenersi fondato.
Gli avvisi di addebito, infatti, sono stati notificati al ricorrente con riferimento a crediti derivanti dall'iscrizione alla gestione commercianti con riferimento agli anni 2015 e 2016.
Con riferimento alle citate annualità, tuttavia, non essendo stato prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione precedente rispetto agli avvisi di addebito impugnati con il presente giudizio, risulta decorso il termine di prescrizione di 5 anni.
Il ricorso deve essere quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 371 2019 0000177692 000
e n. 371 2019 0022446445 000 e dichiara i relativi crediti estinti per prescrizione;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo