CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9/1/2025
TRA
, in persona del Direttore Generale p.t., elett. te dom.ta in Parte_1
Napoli con gli Avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi, dalle quali è rapp. tata e difesa.
APPELLANTE
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10/1/2024 parte appellante in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 5/12/2012 dal Giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, con cui veniva accolta la domanda proposta in primo grado da per il pagamento del Controparte_1 compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, condannando l'appellante al pagamento della somma di euro 8.135,36 oltre interessi.
Esponeva l'appellante che nella sentenza impugnata era stata erroneamente accolta la domanda e ne chiedeva il rigetto.
1 Non si è costituita la parte appellata.
All'udienza svoltasi in forma cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348,
1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca alla prima udienza.
A ciò aggiungasi ce parte appellata non si è costituita, non essendo necessario rinvio della prima udienza.
Sez. L - , Sentenza n. 17368 del 03/07/2018 (Rv. 649595 - 01)
Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, pur avendo avuto rituale comunicazione della prima udienza, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile a seguito della mancata costituzione dell'appellato.
Attesa la mancata costituzione dell'appellato, nulla va disposto in ordine alle spese.
Va dato atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 co.1 quater, DPR n.115/2002, come introdotto dalll'art.1 co.17 L.N. 228/2012.
2
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese;
da atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 co.1 quater, DPR n.115/2002, come introdotto dalll'art.1 co.17 L.N. 228/2012.
Napoli, il 9/1/2025
Il Presidente Est.
3