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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n128 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 , TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento presso Parte_1 lo studio dell'Avv. ROSSI GIAMPIERO , che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. BOCCHINI FERNANDA che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra n.16 RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 19/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/01/2025 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
1 Nel caso in esame parte ricorrente produce contestazioni che vengono sottoposte al vaglio di nuovo CTU, il quale le ha analiticamente esaminate ed ha riconosciuto che parte ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 76% a far data dalla domanda amministrativa fino alla concessione della pensione di cieco parziale (novembre 2023).
Ne consegue, alla luce della ctu, che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, che la domanda dev'essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario della invalidità del 76% a far data dalla domanda amministrativa fino alla concessione della pensione di cieco parziale (novembre 2023).
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in complessive euro 3867,00 oltre rimb. Forf. I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di c.t.u. Così deciso in Benevento il 20.9.25 Il Giudice (Dott.ssa Marina Campidoglio)
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, elettivamente domiciliato in Benevento presso Parte_1 lo studio dell'Avv. ROSSI GIAMPIERO , che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. BOCCHINI FERNANDA che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra n.16 RESISTENTE all'esito della trattazione scritta del 19/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/01/2025 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
1 Nel caso in esame parte ricorrente produce contestazioni che vengono sottoposte al vaglio di nuovo CTU, il quale le ha analiticamente esaminate ed ha riconosciuto che parte ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 76% a far data dalla domanda amministrativa fino alla concessione della pensione di cieco parziale (novembre 2023).
Ne consegue, alla luce della ctu, che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, che la domanda dev'essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario della invalidità del 76% a far data dalla domanda amministrativa fino alla concessione della pensione di cieco parziale (novembre 2023).
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in complessive euro 3867,00 oltre rimb. Forf. I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di c.t.u. Così deciso in Benevento il 20.9.25 Il Giudice (Dott.ssa Marina Campidoglio)
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