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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1801/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1801/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 25.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
, c.f.: , in qualità di genitore di Parte_1 C.F._1
elett.te dom.ta alla via Campochiaro in Gela, presso lo studio ER dell'Avv.Joseph Donegani , c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE E
, c.f.: Controparte_1
, elett.te dom.to alla VIA DELLA CONCILIAZIONE 19 46100 P.IVA_1 MANTOVA, presso lo studio dell'Avv. BARRECA GIUSEPPE, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2 in atti
- CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.). Conclusioni: Attrice: “ritenere e dichiarare, la responsabilità dell'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in relazione all'infortunio occorso alla minore . ER
- Conseguentemente e per l'effetto, condannare l'
[...]
, al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Pt_1
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nella misura di Euro 25.603,35, o di quell'altra somma ER maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare sulla scorta della CTU medico-legale, il tutto, interessi di legge sino al soddisfo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre in favore dello scrivente procuratore, avendo anticipato le prime, e non riscosso i secondi ex art.93 c.p.c. Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Convenuta: “ - accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo all' , in Parte_2 persona del l.r.p.t., per tutti i motivi di cui agli atti di questo giudizio. In ogni caso, dichiarare inammissibile il mutamento del titolo della domanda così come illegttimamente posto in essere dall'attrice (sia per mutatatio libelli che per emendatio libelli), nonché dichiararsi inammissibili le prove formulate dall'attrice in quano decaduta per quanto già evidenziato nelle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183/6 cpc dimesse dalla convenuta;
- revocarsi sia l'ordinanza di ammissione delle prove orali richieste dall'attrice che quella di ammissione CTU, così come già richiesto nel corso del giudizio dalla convenuta;
- per l'effetto, respingersi sol per queste ragioni ogni domanda formulata dall'attrice. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Respingersi ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti dell' , in Parte_2 persona del l.r.p.t., siccome infonda in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio così come poi precisati nelle memeorie depositate ex art. 183/6 cpc e, in ogni caso, escludersi il risarcimento dei danni invocato dalla stessa attrice anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di individuazione di qualche nesso causale che in qualunque modo poss coinvolgere l' Parte_2
in relazione al comportamento della e alla
[...] _1 caduta della stessa, nonché in relazione a quanto posto in essere dalla madre, accertarsi e dichiarasi il concorso del fatto colposo della e della _1 madre nell'aggravamento del danno e, per l'effetto, disporsi una proporzionale riduzione del risarcimento che in denegata ipotesi venga accordato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.; IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compretenze professionali, oltre la rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con citazione ritualmente notificata l'attrice indicata in epigrafe ha dedotto che: in data 15.02.2019, la minore si trovava presso la palestra ER della scuola elementare di Ostiglia per una lezione di pattinaggio. Durante la lezione, mentre eseguiva una prova sui pattini a rotelle, cadeva
- 2 -
rovinosamente a terra, riportando un trauma all'arto inferiore destro con immediata comparsa di dolore e impotenza funzionale. A quel punto, veniva contattata la sig.ra , madre della ragazza, Parte_1 che accompagnava la figlia al Pronto Soccorso di Pieve di ER Coriano per gli accertamenti e le cure necessarie, ove veniva rilasciata la seguente diagnosi: “Frattura al pilone tibiale dx. tipo S.H. 4 senza significativa scomposizione” I danni residuati sulla persona della minore alla luce della ER documentazione medico-sanitaria e della relazione tecnica di parte sono così quantificabili: IP 9% ITP gg.35 al 75% ITP gg.30 al 50% ITP gg.60 al 25% Tanto premesso, ha chiesto condannarsi l' Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
[...]
2. Si è costituita l' , eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dell'associazione sportiva, avendo la stessa attrice individuato come responsabili le istruttrici e quindi soggetti differenti dall'associazione stessa. Nel merito ha contestato la sussistenza di responsabilità, avendo l'associazione adottato tutte le cautele necessarie, quali il bloccaggio delle ruote dei pattini, la presenza di due istruttrici ecc. Ha chiesto, infine di essere autorizzata alla chiamata in causa della Parte_3
[...]
3.Autorizzata la chiamata in causa con finalità di garanzia, si è costituita la eccependo preliminarmente l'improponibilità della Parte_4 domanda giudiziale di garanzia esperita dall' nei confronti di CP_1 avanti il Tribunale adìto, stante la carenza di giurisdizione Parte_3 dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere dell'azione de qua attesa la clausola arbitrale contenuta nel contratto assicurativo dedotto in giudizio dall' . Nel corso del giudizio, preso atto della rinuncia alla CP_1 domanda e dell'accettazione della stessa da parte della , a spese Parte_3 compensate, è stata dichiarata l'estinzione parziale del giudizio nei confronti di Parte_3
4.Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria a mezzo prova orale e ctu medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/03/2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
5.Tanto premesso, la domanda non è fondata, e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi appresso esplicitati.
6.Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta. La legittimazione riguarda infatti l'allegazione della parte attrice e si distingue dalla titolarità dell'azione, che riguarda invece il merito della controversia (sentenza n. 21925 della Cassazione Civile, Sezione III, del 28 ottobre 2015). Nel caso di specie
- 3 -
l'attrice cita in giudizio l'associazione convenuta ritenendola responsabile, ai sensi dell'art. 2048 c.c. per culpa in vigilando, vigilanza che avrebbe dovuto attuare mediante i propri istruttori. Vi è quindi corrispondenza tra il soggetto che l'attrice cita in giudizio e quello che, secondo la sua prospettazione, ritiene responsabile.
7.Passando al merito della controversia, si osserva in via generale che non è esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 2048 c.c. alle associazioni sportive dilettantistiche. L'articolo 2048 del codice civile, che regola la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte, si applica infatti anche alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in relazione ai danni Cont causati dai propri tesserati, durante le attività sportive. In pratica, l' , come "precettore" o "maestro d'arte", può essere ritenuta responsabile dei danni causati dai propri allievi durante l'attività sportiva, se questi sono dovuti a Cont fatto illecito e se l' non ha adottato le dovute cautele per evitarli. Non è esclusa poi l'applicabilità dell'art.2048 c.c. ai casi di autolesioni , come quello che ci occupa.
8. Quanto al regime dell'onere probatorio derivante dalla responsabilità di cui all'art. 2048 c.c., il responsabile (genitore, tutore, ecc.) deve dimostrare di aver vigilato adeguatamente sul minore e di non aver potuto evitare il danno. Questo significa che deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il fatto illecito, oppure che il danno si sarebbe verificato comunque, anche con una vigilanza più attenta.
9.Nel caso di specie la convenuta contesta innanzitutto l'assenza di un tesseramento, essendo trattatosi di un evento gratuito di presentazione , della durata di un'ora, alla presenza dei genitori e quindi senza alcun “ affidamento dei minori” . In secondo luogo contesta la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità , essendosi trattato di un evento del tutto fortuito.
10.Tanto premesso, si osserva innanzitutto che la gratuità della lezione e l'assenza di un tesseramento non sono elementi di per sé sufficienti ad escludere la responsabilità invocata, così come anche la richiesta presenza dei genitori al di fuori della pista. A ben vedere infatti, in data 15.2.2019, presso la palestra della scuola elementare di Ostiglia, si è svolta una vera e propria lezione di pattinaggio organizzata dalla convenuta, per cui la CP_1 semplice adesione ed iscrizione alla lezione, determinano una possibile assunzione di responsabilità da parte dell'associazione. Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di merito, l'associazione sportiva organizzatrice di un corso e l'istruttore dello stesso possono essere ritenuti responsabili ex art. 2048 c.c. del danno subito da un allievo, qualora non provino che la circostanza rientra nel caso fortuito ( cfr. Trib. Firenze, 28.1.2018). 11. Ciò posto, deve ritenersi esclusa, nel caso di specie, la responsabilità della associazione convenuta, in quanto la lesione autoprodotta dalla minore _1
non può essere ricondotta né ad una mancata vigilanza né alla
[...]
- 4 -
mancata adozione delle dovute cautele, come dimostrato dalla convenuta mediante la prova orale. 12. Sul punto sono state escusse le testi e Testimone_1 Tes_2
. Mentre quest'ultima, amica dell'attrice, ha dichiarato di non Testimone_3 essere stata presente alla lezione , affermando , con riferimento a lei e alla madre di “ Non lo so, perché noi non c'eravamo, siamo andate via _1 subito”; le altre due testimoni, istruttrici del corso, hanno confermato con dichiarazioni coerenti e conformi tra loro, le stesse circostanze, ovvero che i bambini erano 8 divisi in due gruppi da 4 , ognuno dei gruppi seguito da una istruttrice, che le rotelle dei pattini erano bloccate, che ai bambini sono state fornite tutte le spiegazioni necessarie per eseguire semplici esercizi e che questi venivano eseguiti correttamente anche da la quale solo sul _1 finire della lezione , poggiava male il piede a terra e rovinava al suolo (cfr. dichiarazioni teste del giudice: “Sì, l'evento era in pratica la Tes_4 lezione di prova gratuita del corso che poi si sarebbe tenuto nei mesi a seguire”. ADR capitolo 10: “Sì confermo”. ADR capitoli 11 e 12: “Sì confermo. È la prima cosa che spieghiamo e nello specifico, prima che avvenisse il sinistro, questo era già stato spiegato a
”. ER
ADR capitolo 13: “Sì confermo. Abbiamo dedicato diverso tempo a queste spiegazioni”.
ADR capitolo 14: “Anche , dopo la spiegazione e ER l'esercitazione, è riuscita a svolgere l'esercizio da sola”.
ADR capitolo 15: “Sì confermo.”
ADR capitolo 16: “Sì confermo. Oltre alla spiegazione c'è stata anche una dimostrazione e le abbiamo detto che, per poggiare il piede a terra, doveva partire dal tallone, arrivare alla punta e poi alzare il piede, così come per una camminata”.
ADR capitolo 17: “ è riuscita ad eseguire questo esercizio e lo ER ha fatto sempre con le ruote bloccate”.
ADR capitolo 18: “Sì, ricordo che ha eseguito tre giri. Io l'ho sempre _1 seguita con lo sguardo. Preciso che, complessivamente, vi erano otto bambini, divisi in due gruppi da quattro ed io seguivo il gruppo in cui c'era
”. “Preciso che dopo i tre giri, la lezione prevedeva dei giochi _1 consistenti nel fare accovacciare i bambini e nel farli camminare a zig-zag. Tutto questo sempre con le ruote bloccate, quindi in pratica i bambini non pattinavano, ma camminavano alzando i piedi. Preciso che, al termine dei tre giri, ho visto che , mentre cercava di raggiungere la fine del percorso, _1 ha appoggiato male a terra il piede sinistro, appoggiandosi sulle ruote esterne e quindi perdendo l'equilibrio e cadendo a terra”). 13. È evidente quindi che il sinistro è da ricondursi esclusivamente al caso fortuito e che nessuna responsabilità può essere addebitata alla associazione sportiva organizzatrice della lezione, la quale ha adottato tutte le cautele del
- 5 -
caso e ha sempre garantito la vigilanza degli allievi, essendo due istruttrici un numero idoneo rispetto ad 8 allievi. Il fatto stesso che la quale _1 peraltro non ha mai pattinato ma sempre camminato sui pattini, abbia eseguito tre giri prima della caduta è prova del fatto che le erano state fornite le giuste indicazioni per poter svolgere correttamente ed in sicurezza l'esercizio. Tali circostanze, in assenza di elementi di segno contrario, devono ritenersi provate e sono idonee a ritenere la sussistenza del caso fortuito. 14.Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, ex art. 91 c.p.c., con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022. Anche le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna , alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta, che liquida in €5.077,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attrice, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. Così deciso in Mantova, il 2.07.2025.
Il giudice
Dott. Valeria Monti
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1801/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 25.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
, c.f.: , in qualità di genitore di Parte_1 C.F._1
elett.te dom.ta alla via Campochiaro in Gela, presso lo studio ER dell'Avv.Joseph Donegani , c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE E
, c.f.: Controparte_1
, elett.te dom.to alla VIA DELLA CONCILIAZIONE 19 46100 P.IVA_1 MANTOVA, presso lo studio dell'Avv. BARRECA GIUSEPPE, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2 in atti
- CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.). Conclusioni: Attrice: “ritenere e dichiarare, la responsabilità dell'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in relazione all'infortunio occorso alla minore . ER
- Conseguentemente e per l'effetto, condannare l'
[...]
, al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Pt_1
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nella misura di Euro 25.603,35, o di quell'altra somma ER maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare sulla scorta della CTU medico-legale, il tutto, interessi di legge sino al soddisfo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre in favore dello scrivente procuratore, avendo anticipato le prime, e non riscosso i secondi ex art.93 c.p.c. Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Convenuta: “ - accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo all' , in Parte_2 persona del l.r.p.t., per tutti i motivi di cui agli atti di questo giudizio. In ogni caso, dichiarare inammissibile il mutamento del titolo della domanda così come illegttimamente posto in essere dall'attrice (sia per mutatatio libelli che per emendatio libelli), nonché dichiararsi inammissibili le prove formulate dall'attrice in quano decaduta per quanto già evidenziato nelle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183/6 cpc dimesse dalla convenuta;
- revocarsi sia l'ordinanza di ammissione delle prove orali richieste dall'attrice che quella di ammissione CTU, così come già richiesto nel corso del giudizio dalla convenuta;
- per l'effetto, respingersi sol per queste ragioni ogni domanda formulata dall'attrice. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Respingersi ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti dell' , in Parte_2 persona del l.r.p.t., siccome infonda in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio così come poi precisati nelle memeorie depositate ex art. 183/6 cpc e, in ogni caso, escludersi il risarcimento dei danni invocato dalla stessa attrice anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di individuazione di qualche nesso causale che in qualunque modo poss coinvolgere l' Parte_2
in relazione al comportamento della e alla
[...] _1 caduta della stessa, nonché in relazione a quanto posto in essere dalla madre, accertarsi e dichiarasi il concorso del fatto colposo della e della _1 madre nell'aggravamento del danno e, per l'effetto, disporsi una proporzionale riduzione del risarcimento che in denegata ipotesi venga accordato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.; IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compretenze professionali, oltre la rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con citazione ritualmente notificata l'attrice indicata in epigrafe ha dedotto che: in data 15.02.2019, la minore si trovava presso la palestra ER della scuola elementare di Ostiglia per una lezione di pattinaggio. Durante la lezione, mentre eseguiva una prova sui pattini a rotelle, cadeva
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rovinosamente a terra, riportando un trauma all'arto inferiore destro con immediata comparsa di dolore e impotenza funzionale. A quel punto, veniva contattata la sig.ra , madre della ragazza, Parte_1 che accompagnava la figlia al Pronto Soccorso di Pieve di ER Coriano per gli accertamenti e le cure necessarie, ove veniva rilasciata la seguente diagnosi: “Frattura al pilone tibiale dx. tipo S.H. 4 senza significativa scomposizione” I danni residuati sulla persona della minore alla luce della ER documentazione medico-sanitaria e della relazione tecnica di parte sono così quantificabili: IP 9% ITP gg.35 al 75% ITP gg.30 al 50% ITP gg.60 al 25% Tanto premesso, ha chiesto condannarsi l' Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
[...]
2. Si è costituita l' , eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dell'associazione sportiva, avendo la stessa attrice individuato come responsabili le istruttrici e quindi soggetti differenti dall'associazione stessa. Nel merito ha contestato la sussistenza di responsabilità, avendo l'associazione adottato tutte le cautele necessarie, quali il bloccaggio delle ruote dei pattini, la presenza di due istruttrici ecc. Ha chiesto, infine di essere autorizzata alla chiamata in causa della Parte_3
[...]
3.Autorizzata la chiamata in causa con finalità di garanzia, si è costituita la eccependo preliminarmente l'improponibilità della Parte_4 domanda giudiziale di garanzia esperita dall' nei confronti di CP_1 avanti il Tribunale adìto, stante la carenza di giurisdizione Parte_3 dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere dell'azione de qua attesa la clausola arbitrale contenuta nel contratto assicurativo dedotto in giudizio dall' . Nel corso del giudizio, preso atto della rinuncia alla CP_1 domanda e dell'accettazione della stessa da parte della , a spese Parte_3 compensate, è stata dichiarata l'estinzione parziale del giudizio nei confronti di Parte_3
4.Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria a mezzo prova orale e ctu medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/03/2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
5.Tanto premesso, la domanda non è fondata, e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi appresso esplicitati.
6.Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta. La legittimazione riguarda infatti l'allegazione della parte attrice e si distingue dalla titolarità dell'azione, che riguarda invece il merito della controversia (sentenza n. 21925 della Cassazione Civile, Sezione III, del 28 ottobre 2015). Nel caso di specie
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l'attrice cita in giudizio l'associazione convenuta ritenendola responsabile, ai sensi dell'art. 2048 c.c. per culpa in vigilando, vigilanza che avrebbe dovuto attuare mediante i propri istruttori. Vi è quindi corrispondenza tra il soggetto che l'attrice cita in giudizio e quello che, secondo la sua prospettazione, ritiene responsabile.
7.Passando al merito della controversia, si osserva in via generale che non è esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 2048 c.c. alle associazioni sportive dilettantistiche. L'articolo 2048 del codice civile, che regola la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte, si applica infatti anche alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in relazione ai danni Cont causati dai propri tesserati, durante le attività sportive. In pratica, l' , come "precettore" o "maestro d'arte", può essere ritenuta responsabile dei danni causati dai propri allievi durante l'attività sportiva, se questi sono dovuti a Cont fatto illecito e se l' non ha adottato le dovute cautele per evitarli. Non è esclusa poi l'applicabilità dell'art.2048 c.c. ai casi di autolesioni , come quello che ci occupa.
8. Quanto al regime dell'onere probatorio derivante dalla responsabilità di cui all'art. 2048 c.c., il responsabile (genitore, tutore, ecc.) deve dimostrare di aver vigilato adeguatamente sul minore e di non aver potuto evitare il danno. Questo significa che deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il fatto illecito, oppure che il danno si sarebbe verificato comunque, anche con una vigilanza più attenta.
9.Nel caso di specie la convenuta contesta innanzitutto l'assenza di un tesseramento, essendo trattatosi di un evento gratuito di presentazione , della durata di un'ora, alla presenza dei genitori e quindi senza alcun “ affidamento dei minori” . In secondo luogo contesta la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità , essendosi trattato di un evento del tutto fortuito.
10.Tanto premesso, si osserva innanzitutto che la gratuità della lezione e l'assenza di un tesseramento non sono elementi di per sé sufficienti ad escludere la responsabilità invocata, così come anche la richiesta presenza dei genitori al di fuori della pista. A ben vedere infatti, in data 15.2.2019, presso la palestra della scuola elementare di Ostiglia, si è svolta una vera e propria lezione di pattinaggio organizzata dalla convenuta, per cui la CP_1 semplice adesione ed iscrizione alla lezione, determinano una possibile assunzione di responsabilità da parte dell'associazione. Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di merito, l'associazione sportiva organizzatrice di un corso e l'istruttore dello stesso possono essere ritenuti responsabili ex art. 2048 c.c. del danno subito da un allievo, qualora non provino che la circostanza rientra nel caso fortuito ( cfr. Trib. Firenze, 28.1.2018). 11. Ciò posto, deve ritenersi esclusa, nel caso di specie, la responsabilità della associazione convenuta, in quanto la lesione autoprodotta dalla minore _1
non può essere ricondotta né ad una mancata vigilanza né alla
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mancata adozione delle dovute cautele, come dimostrato dalla convenuta mediante la prova orale. 12. Sul punto sono state escusse le testi e Testimone_1 Tes_2
. Mentre quest'ultima, amica dell'attrice, ha dichiarato di non Testimone_3 essere stata presente alla lezione , affermando , con riferimento a lei e alla madre di “ Non lo so, perché noi non c'eravamo, siamo andate via _1 subito”; le altre due testimoni, istruttrici del corso, hanno confermato con dichiarazioni coerenti e conformi tra loro, le stesse circostanze, ovvero che i bambini erano 8 divisi in due gruppi da 4 , ognuno dei gruppi seguito da una istruttrice, che le rotelle dei pattini erano bloccate, che ai bambini sono state fornite tutte le spiegazioni necessarie per eseguire semplici esercizi e che questi venivano eseguiti correttamente anche da la quale solo sul _1 finire della lezione , poggiava male il piede a terra e rovinava al suolo (cfr. dichiarazioni teste del giudice: “Sì, l'evento era in pratica la Tes_4 lezione di prova gratuita del corso che poi si sarebbe tenuto nei mesi a seguire”. ADR capitolo 10: “Sì confermo”. ADR capitoli 11 e 12: “Sì confermo. È la prima cosa che spieghiamo e nello specifico, prima che avvenisse il sinistro, questo era già stato spiegato a
”. ER
ADR capitolo 13: “Sì confermo. Abbiamo dedicato diverso tempo a queste spiegazioni”.
ADR capitolo 14: “Anche , dopo la spiegazione e ER l'esercitazione, è riuscita a svolgere l'esercizio da sola”.
ADR capitolo 15: “Sì confermo.”
ADR capitolo 16: “Sì confermo. Oltre alla spiegazione c'è stata anche una dimostrazione e le abbiamo detto che, per poggiare il piede a terra, doveva partire dal tallone, arrivare alla punta e poi alzare il piede, così come per una camminata”.
ADR capitolo 17: “ è riuscita ad eseguire questo esercizio e lo ER ha fatto sempre con le ruote bloccate”.
ADR capitolo 18: “Sì, ricordo che ha eseguito tre giri. Io l'ho sempre _1 seguita con lo sguardo. Preciso che, complessivamente, vi erano otto bambini, divisi in due gruppi da quattro ed io seguivo il gruppo in cui c'era
”. “Preciso che dopo i tre giri, la lezione prevedeva dei giochi _1 consistenti nel fare accovacciare i bambini e nel farli camminare a zig-zag. Tutto questo sempre con le ruote bloccate, quindi in pratica i bambini non pattinavano, ma camminavano alzando i piedi. Preciso che, al termine dei tre giri, ho visto che , mentre cercava di raggiungere la fine del percorso, _1 ha appoggiato male a terra il piede sinistro, appoggiandosi sulle ruote esterne e quindi perdendo l'equilibrio e cadendo a terra”). 13. È evidente quindi che il sinistro è da ricondursi esclusivamente al caso fortuito e che nessuna responsabilità può essere addebitata alla associazione sportiva organizzatrice della lezione, la quale ha adottato tutte le cautele del
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caso e ha sempre garantito la vigilanza degli allievi, essendo due istruttrici un numero idoneo rispetto ad 8 allievi. Il fatto stesso che la quale _1 peraltro non ha mai pattinato ma sempre camminato sui pattini, abbia eseguito tre giri prima della caduta è prova del fatto che le erano state fornite le giuste indicazioni per poter svolgere correttamente ed in sicurezza l'esercizio. Tali circostanze, in assenza di elementi di segno contrario, devono ritenersi provate e sono idonee a ritenere la sussistenza del caso fortuito. 14.Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, ex art. 91 c.p.c., con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022. Anche le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna , alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta, che liquida in €5.077,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attrice, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. Così deciso in Mantova, il 2.07.2025.
Il giudice
Dott. Valeria Monti
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