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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/11/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 518 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BELLICINI MARIO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE nonché contro
Controparte_2 con l'avv. SPINA CLAUDIA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2024 impugnava l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 02220239012537317000 per omissioni contributive relative all'anno 2001 per complessivi € 28.687,21(doc. 1).
Esponeva che l'intimazione opposta era stata preceduta dalla cartella di pagamento n.
02220070025135273000 notificata in data 6.11.2007.
A sostegno eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito non essendo intervenuti atti interruttivi fra la notifica della cartella del 6.11.2007 e la notifica dell'intimazione di pagamento
(17.01.2024).
2. Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del CP_1 ricorso.
3. Con provvedimento del 18.12.2024 veniva ordinato, ex artt. 213 e 421 c.p.c., ad di CP_1 richiedere all' tutta la documentazione relativa all'attività Controparte_2 esecutiva che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
4. Con memoria depositata in data 17.03.2025 interveniva nel giudizio l' Controparte_2
rilevando come la notifica dell'intimazione di pagamento fosse stata preceduta da tutta
[...] una serie di solleciti di pagamento (docc. da 8 a 17) interruttivi della prescrizione e mai impugnati con conseguente intervenuta definitività del credito di cui all'intimazione impugnata in questa sede.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della documentazione richiesta nel corso del giudizio all' in quanto necessaria al fine di decidere CP_2 in merito all'unico motivo d'opposizione riguardante la prescrizione del credito previdenziale maturata in epoca successiva alla notifica del titolo su cui si fonda (verbale di accertamento CP_1 del 25.09.2006 notificato in data 29.09.2006), allorché a seguito del mancato pagamento, il credito per inadempienza n. 502 EAP veniva ceduto in data 17.09.2007 all' Controparte_2
(cfr. doc. 2 memoria ) e, per le stesse ragioni, va ritenuta l'ammissibilità
[...] CP_1 dell'intervento volontario dell' nel presente giudizio. Controparte_2
5.2. È altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in quanto CP_1 titolare del credito di cui è eccepita la prescrizione maturatasi tra la notificazione della cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento.
5.3. Nel merito, si osserva che ha documentato la notificazione di una serie di atti che CP_2 avrebbero avuto l'effetto di interrompere la prescrizione del credito.
Sennonché, si osserva che, pacifica la notifica della cartella di pagamento n.
02220070025135273000 in data 6.11.2007 (doc. 7 memoria , non vi è prova della notifica CP_2
2 in data 10.09.2010 dell'intimazione di pagamento successiva, ovvero la n.
022201109006534812000, menzionata a pag. 3 della memoria di costituzione di
[...]
. Controparte_2
Sicché deve ritenersi maturato il termine di prescrizione perché l'atto interruttivo successivo è costituito dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 02276201400002459000 notificata in data
12.01.2015, quando ormai erano decorsi più di cinque anni dalla notifica della prima cartella di pagamento (docc. 8 e 9 . CP_2
6. Tenuto conto delle ragioni della decisione sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento n. CP_1
02220070025135273000;
2) annulla l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione in parte qua;
3) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 25.11.2025
Il Giudice
Chiara ES
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BELLICINI MARIO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE nonché contro
Controparte_2 con l'avv. SPINA CLAUDIA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2024 impugnava l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 02220239012537317000 per omissioni contributive relative all'anno 2001 per complessivi € 28.687,21(doc. 1).
Esponeva che l'intimazione opposta era stata preceduta dalla cartella di pagamento n.
02220070025135273000 notificata in data 6.11.2007.
A sostegno eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito non essendo intervenuti atti interruttivi fra la notifica della cartella del 6.11.2007 e la notifica dell'intimazione di pagamento
(17.01.2024).
2. Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del CP_1 ricorso.
3. Con provvedimento del 18.12.2024 veniva ordinato, ex artt. 213 e 421 c.p.c., ad di CP_1 richiedere all' tutta la documentazione relativa all'attività Controparte_2 esecutiva che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
4. Con memoria depositata in data 17.03.2025 interveniva nel giudizio l' Controparte_2
rilevando come la notifica dell'intimazione di pagamento fosse stata preceduta da tutta
[...] una serie di solleciti di pagamento (docc. da 8 a 17) interruttivi della prescrizione e mai impugnati con conseguente intervenuta definitività del credito di cui all'intimazione impugnata in questa sede.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della documentazione richiesta nel corso del giudizio all' in quanto necessaria al fine di decidere CP_2 in merito all'unico motivo d'opposizione riguardante la prescrizione del credito previdenziale maturata in epoca successiva alla notifica del titolo su cui si fonda (verbale di accertamento CP_1 del 25.09.2006 notificato in data 29.09.2006), allorché a seguito del mancato pagamento, il credito per inadempienza n. 502 EAP veniva ceduto in data 17.09.2007 all' Controparte_2
(cfr. doc. 2 memoria ) e, per le stesse ragioni, va ritenuta l'ammissibilità
[...] CP_1 dell'intervento volontario dell' nel presente giudizio. Controparte_2
5.2. È altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in quanto CP_1 titolare del credito di cui è eccepita la prescrizione maturatasi tra la notificazione della cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento.
5.3. Nel merito, si osserva che ha documentato la notificazione di una serie di atti che CP_2 avrebbero avuto l'effetto di interrompere la prescrizione del credito.
Sennonché, si osserva che, pacifica la notifica della cartella di pagamento n.
02220070025135273000 in data 6.11.2007 (doc. 7 memoria , non vi è prova della notifica CP_2
2 in data 10.09.2010 dell'intimazione di pagamento successiva, ovvero la n.
022201109006534812000, menzionata a pag. 3 della memoria di costituzione di
[...]
. Controparte_2
Sicché deve ritenersi maturato il termine di prescrizione perché l'atto interruttivo successivo è costituito dalla comunicazione preventiva di ipoteca n. 02276201400002459000 notificata in data
12.01.2015, quando ormai erano decorsi più di cinque anni dalla notifica della prima cartella di pagamento (docc. 8 e 9 . CP_2
6. Tenuto conto delle ragioni della decisione sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento n. CP_1
02220070025135273000;
2) annulla l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione in parte qua;
3) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 25.11.2025
Il Giudice
Chiara ES
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