Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 04.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18674/2024 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
, nata ad [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Achille Iroso.
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del pro-tempore della
[...] Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv.to Laura Lembo.
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Paone.
RESISTENTI oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.08.2024 l'epigrafata ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2024/9013495412/000, notificata in data 29/08/2024, impugnata esclusivamente in relazione ai seguenti atti: 1) cartella di pagamento n.
071/2014/0004110381000, notificata in data 04/11/2014 - ente creditore DPL – sede di Napoli per un debito complessivo (comprensivo di interessi di mora, sanzioni e oneri di riscossione) di €
27.091,00 per sanzioni amministrative L. 689/81 e magg. Rit. Pag. L. 689/81 anno 2011; 2) cartella di pagamento n. 071/2017/0059716040000, notificata in data 19/04/2018 - ente creditore – CP_1 sede di Napoli-Nola per un debito complessivo (comprensivo di interessi di mora, sanzioni e oneri di
1
071/2019/0003496185000, notificata in data 27/05/2019 - ente creditore – sede di Napoli- CP_1
Nola per un debito complessivo (comprensivo di interessi di mora, sanzioni e oneri di riscossione) di
€ 330,36 per premi anno 2018.
L'opponente ha sollevato i seguenti vizi: 1)illegittimità dell'iscrizione a ruolo degli importi indicati nelle cartelle di pagamento impugnate in ragione dell'omessa e/o irrituale notifica dell'atto presupposto;
2) prescrizione del diritto di credito, in quanto in materia di contributi previdenziali l'art. 3 co.9 L. 335/95, così come in materia di sanzioni amministrative ex art. 28 L. 689/81, dispone che il diritto di credito dell'ente impositore a riscuotere le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrive in cinque anni;
e nel caso di specie, invece, l e la DPL CP_1 rivendicano tributi relativi agli anni 2011 e 2015-2018 per cui il diritto di credito vantato deve ritenersi prescritto;
infine, avanza richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, stante la assoluta notoria difficoltà di ripetizione delle somme pagate nei confronti degli enti pubblici.
Ella ha così concluso: “a) accertare e dichiarare l'omessa e/o irrituale notificazione degli atti analiticamente indicati ed elencati sub 1), 2) e 3); b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, dell'esattore e/o degli enti creditori a richiedere il pagamento delle somme indicate ed accessori consequenziali come dagli atti impugnati;
c) per l'effetto ancora, dichiarare nulle e/o illegittime, anche parzialmente, l'avviso di addebito impugnato, adottando ogni altro provvedimento consequenziale;
d) dichiarare nullo e/o illegittimo, anche parzialmente, l'intimazione di pagamento impugnato, adottando ogni altro provvedimento consequenziale Con vittoria di spese e competenze professionali di lite, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Non è stata concessa la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, non ravvisandosi la sussistenza di gravi motivi.
Si è costituito in giudizio l eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, CP_1 trattandosi di procedura di riscossione coattiva del credito tramite ruoli esattoriali, per cui è competente la Agenzia Delle Entrate Servizio Riscossione;
nel merito si è riportato alla relazione amministrativa del 10.2.2025, costituente parte integrante della sua difesa e ha concluso chiedendo
“In via principale affinché dichiari la carenza di legittimazione passiva del poiché responsabile CP_1 [...]
di Napoli. Nel merito affinché l'adito Giudice, disattese le eccezioni, deduzioni Controparte_5
e pretese del ricorrente, voglia rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, ritenute legittime le deduzioni e richieste del con vittoria delle spese di giudizio. In subordine, con CP_1 compensazione delle spese di giudizio, in quanto ragioni di giustizia sostanziale impongono che sia solo il
Concessionario a dover a subire la condanna al pagamento delle spese di giudizio trattandosi di attività successive alla formazione del ruolo”.
Infine, L' costituitosi, ha eccepito in Controparte_6 via preliminare l'incompetenza del giudice del lavoro, in quanto, trattandosi di violazioni formali, non connesse con l'omesso versamento di contributi, pur regolate dal rito del lavoro, per cui rientrano 2 nella competenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n.150/2011; il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto la procedura di riscossione è di competenza di Controparte_7
; in subordine, ha contestato l'eccepita omessa notifica dell'atto presupposto, dato
[...] che le ordinanze-ingiunzioni sono state regolarmente notificate a mezzo del servizio postale e ricevute in data 1.8.11; la tardività per mancata opposizione nel termine di venti giorni dalla notificazione della cartella di pagamento del Concessionario. Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo di “-rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e diritto con vittoria delle spese, ai sensi dell'art.9,
D.Lgs. n.149/2015, che dispone che "in caso di esito favorevole della lite al sono riconosciute dal CP_6 giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto;
- in ordine alle eccezioni di controparte che tendono a far accertare la presunta irregolarità dell'attività esecutiva posta in essere da Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre l'inammissibilità per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva nei confronti del e, quindi, disporne CP_6
l'estromissione dal presente giudizio. Col favore delle spese ex art.9, c.2, D.Lgs. n.149/2015; - in via subordinata, tenere indenne da qualsivoglia spesa relativa al presente Controparte_6 giudizio, non potendo lo stesso essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi”.
Indi, l' si è costituita in giudizio resistendo alle Controparte_8 avverse doglianze, ritenendo i vizi formali inconferenti;
rilevando di avere correttamente notificato le cartelle esattoriali di cui alle intimazioni impugnate, nello specifico, evidenziando: Cartella
n.07120140004110381000 notifica 04/11/2014 notificata ex art 140 cpc per irreperibilità assoluta;
Cartella n.07120170059716040000 notifica 19/04/2018 notificata ex art 140 cpc per irreperibilità relativa;
Cartella n.07120190003496185000 notifica 27/05/2019 notificata ex art 139 cpc rifiutata dal contribuente;
premettendo che, a parte ricorrente, sono stati notificati in precedenza anche gli avvisi di intimazione, sottesi alle cartelle di pagamento, di cui oggi si contesta l'avvenuta notifica:
AVVISO DI INTIMAZIONE N. 07120199001598676000 notificato in data 08/04/2019 ex art 139 cpc rifiutato dal contribuente;
AVVISO DI INTIMAZIONE N. 07120199026172718000 notificato in data
05/03/2020 ex art 140 cpc per irreperibilità relativa;
si eccepisce, pertanto, l'inammissibilità della impugnazione. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, l resistente CP_4 evidenziava che detta eccezione è stata formulata in modo assolutamente generico senza alcuna precisazione in ordine alle pretese creditorie dell'ente impositore e ha concluso chiedendo “• Rigettare ogni domanda formulata dalla parte istante;
• Decretare la legittimità dell'operato del;
Controparte_9
• Confermare i crediti portati dalla intimazione in tal sede impugnata;
• Condannare, in ogni caso la parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 12,50 % rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al costituito procuratore antistatario”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
3 L'intimazione di pagamento per cui è causa scaturisce da plurimi atti, tra cui tre cartelle esattoriali impugnate in questa sede.
Si tratta dei seguenti atti: 1) cartella di pagamento n. 071/2014/0004110381000, notificata in data 04/11/2014 - ente creditore DPL – sede di Napoli per un debito complessivo (comprensivo di interessi di mora, sanzioni e oneri di riscossione) di € 27.091,00 per sanzioni amministrative L.
689/81 e magg. Rit. Pag. L. 689/81 anno 2011; 2) cartella di pagamento n.
071/2017/0059716040000, notificata in data 19/04/2018 - ente creditore – sede di Napoli per CP_1 un debito complessivo (comprensivo di interessi di mora, sanzioni e oneri di riscossione) di €
3.733,27 per premi anni 2015/6/7; 3) cartella di pagamento n. 071/2019/0003496185000, notificata in data 27/05/2019 - ente creditore – sede di Napoli per un debito complessivo (comprensivo CP_1 di interessi di mora, sanzioni e oneri di riscossione) di € 330,36 per premi anno 2018.
1)La cartella di pagamento n. 071/2014/0004110381000 è riferita a sanzioni amministrative e scaturisce da due ordinanze-ingiunzione: la n. 1347/11 del 28.7.11 e n. 1348/11 del 28.7.11.
Entrambe conseguono a distinti rapporti ex art.17, l. 689/1981 n. 1323/08 del 17.11.08 e n.633/08 del 17.11.08 redatto dagli ispettori del lavoro e AR venivano Persona_1 Controparte_10 emesse nei confronti di , legale rappresentante della srl Ferrara Ingegneria, quale Parte_1 autore dell'illecito, ed a carico della predetta società, quale obbligato in solido ex art.6, l.689/81,
l'ordinanza-ingiunzione n. 1347/11 del 28.7.11 e n. 1348/11 del 28.7.11. Con l'ordinanza-ingiunzione n.1347/11, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 13.750,00, quale sanzione amministrativa per le seguenti violazioni: omessa esibizione nel corso dell'accesso ispettivo del libro matricola
(art.21, DPR 1124/65); impiego di n.1 lavoratore non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria per un totale di n.13 giornate lavorative (art.3, comma 3, D.L.
22.2.2002, n.12, convertito l. 73/2002); non aver munito il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento (art.36 bis, D.L. 223/06, conv. l.248/06); con l'ordinanza-ingiunzione n.1348/11, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1200,00, quale sanzione amministrativa per l'omessa consegna a n.2 dipendenti prima dell'immissione al lavoro di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro (art.4 bis, c.2, D. Lgs.
N.181/2000).
Si tratta, come correttamente evidenziato dal convenuto
[...] di violazioni formali, non connesse con l'omesso versamento di Controparte_6 contributi, pur regolate dal rito del lavoro, per cui rientrano nella competenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n.150/2011. Si è quindi provveduto con separata ordinanza alla
4 trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, trattandosi di riparto degli affari all'interno dell'Ufficio giudiziario.
Il tema d'indagine involge quindi le ulteriori due cartelle di pagamento riferite a pretese assicurative rivendicate dall CP_1
L'intimazione di pagamento costituisce l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr 602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n.3021). L'intimazione di pagamento ha efficacia per un anno dalla sua notifica (termine che ha sostituito gli originari 180 giorni, per effetto delle modifiche di cui al Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 26).
Il contribuente, legittimato a resistere alla minaccia di esecuzione (dovendo l'intimazione assimilarsi al precetto), può investire il Giudice adito di vizi propri, sia formali che sostanziali dell'intimazione nonché della c.d tutela recuperatoria, ai sensi dell'art. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c.
Avuto riguardo al caso in esame, la ricorrente, nell'ottica di recuperare la tutela di merito, assertivamente preclusa per effetto dell'omessa notifica degli atti presupposti, ha rispettato l'onere di agire nei 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate dall . CP_1
Va dunque rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall in CP_1 quanto la ricorrente eccependo la prescrizione del credito portato dalle cartelle esattoriali per cui è causa e la prescrizione successiva alla formazione del titolo esecutivo, ha correttamente convenuto l'ente impositore, titolare della pretesa creditoria (cfr. Cass SU. 08/03/2022, n.7514). CP_1 Parimenti, vi è legittimazione passiva di dal momento che la ricorrente ha rappresentato l'omessa/viziata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, il cui incombente è a carico del
Concessionario.
5 Ciò premesso, le due cartelle n.
2. n.3) sottese all'intimazione di pagamento per cui è causa, sono: cartella di pagamento n. 071/2017/0059716040000- ente creditore – sede di Napoli- CP_1
Nola per un debito complessivo (comprensivo di interessi di mora, sanzioni e oneri di riscossione) di
€ 3.733,27 per premi anni 2015/6/7; cartella di pagamento n. 071/2019/0003496185000, ente creditore – sede di Napoli-Nola per un debito complessivo (comprensivo di interessi di mora, CP_1 sanzioni e oneri di riscossione) di € 330,36 per premi anno 2018.
Il ha fornito adeguata prova della notifica delle cartelle esattoriali. CP_12
La Cartella 07120170059716040000 risulta notificata ex art 140 cpc per irreperibilità relativa CP_1 e il procedimento notificatorio risulta completato correttamente, come comprovato da che ha versato in atti la relata di notifica del 06.04.2018 con l'attestazione della temporanea assenza del destinatario, la spedizione della raccomandata informativa, ex art.140 c.p.c. e l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata consegnata il 19.04.2018 con sottoscrizione del ricevente.
La cartella 07120190003496185000 risulta notificata in data 27/05/2019 ex art 139 cpc in quanto rifiutata dal destinatario-contribuente.
In considerazione delle rispettive date di notifica, 19.04.2018 e 27.05.2019, l'opponente CP_1 nell'udienza odierna, successiva alla produzione della documentazione da parte di , si è limitato a dedurre che per la cartella n. 071 2019 0003496185000 ente creditore notificata il 27.05.2019 CP_1 cui ha fatto seguito l'intimazione impugnata, è maturata la prescrizione;
per la restante cartella ente creditore non sussiste contestazione in ordine alla relata di notifica. CP_1
Ciò posto, va dato atto che rispetto alla data di notifica delle cartelle e alla correttezza del CP_1 procedimento notificatorio comprovato da , non risulta proposta tempestiva opposizione di merito, ex art.24 dlgs 46/99.
L'opponente ha inoltre eccepito la prescrizione dalla notificazione delle cartelle impugnate
(19/04/2018 -27/05/2019) fino alla notificazione dell'intimazione di pagamento (29/08/2024), da ritenersi quinquennale (cfr. SS. UU. della Corte di Cassazione, sentenza n. 23397/16). CP_1 A tale riguardo, ha dedotto e comprovato di avere notificato in relazione alla cartella
07120170059716040000, l'avviso di intimazione n. 07120199026172718000 perfezionatasi in data
05/03/2020 ex art 140 cpc per irreperibilità relativa e tale notifica ha validamente interrotto la prescrizione che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa, non risulta decorsa.
In relazione alla restante cartella n. 07120190003496185000 l'unico atto successivo notificato
è l'intimazione di pagamento per cui è causa. Orbene, considerando quale dies a quo il 27.05.2019
e il successivo quinquennio scadente il 27.05.2024, occorre aggiungere ulteriori 311 gg di
6 sospensione, per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di
311 giorni (gg. 129 + 182).
Pertanto, anche in relazione a tale cartella, la prescrizione, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa, non risulta decorsa.
All'esito, nei limiti segnati dai motivi dedotti, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; CP_1 condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di in € 1.518,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al costituito procuratore antistatario e liquidate in favore dell in € 1.518,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se CP_1 dovute.
Napoli, 04.03.2025
IL Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
7