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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/11/2024, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1208/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, in qualità pronunciando nella causa n. 1208/2015 R.G.A.C. promossa
DA
rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonella Gangemi e Rocco Putrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Caulonia (RC), via Ubaldo Franco, giusta procura in cale all'atto di appello appellante
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Monaciello
e Michele Carnovale, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Serra San Bruno (VV), in via Generale
Fernando Niglio, n.2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
e
, incorporante per fusione della Controparte_2
, con gli avv.ti Giuseppe Monaciello e Michele Controparte_3
Carnovale
1 interveniente ex art 111 cpc nonché contro
, residente in [...] Controparte_4 appellata contumace
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello regolarmente notificato, Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 36/2015,
[...] emessa dal Giudice di Pace di Serra San Bruno, che ha rigettato la domanda di risarcimento per le lesioni personali subite a seguito di un sinistro stradale, nei confronti della e Controparte_1
, quali, rispettivamente compagnia assicuratrice Controparte_4
e proprietaria del veicolo responsabile dell'occorso.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto: a) l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado per aver erroneamente valutato la prova testimoniale e non aver ritenuto compatibile il fatto con quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi;
b) contraddittorietà della stessa, avendo ritenuto non provata la domanda, malgrado per il medesimo fatto fosse stata pronunciata una precedente sentenza di accoglimento da parte del medesimo giudice di pace.
2. Si è costituita in giudizio in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato, e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
Interveniva , ai sensi dell'art 111 cpc, commi 1 e 3, CP_3
, cessionaria del ramo di azienda il ramo di azienda per
[...]
2 l'esercizio di impresa nel settore delle assicurazioni, comprendente il portafoglio assicurativo ed i relativi contenziosi. Con comparsa del
16.5.23, intervemiva altresì , incorporante Controparte_2 per fusione della che concludeva per la conferma Controparte_3 della sentenza e l'estromissione dal giudizio di CP_1
Il Giudice istruttore, precedentemente titolare del fascicolo, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del
Presidente del Tribunale, n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 30 ottobre 2024, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
3. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1. Brevemente la vicenda oggetto del presente giudizio: in data
14.02.2011, intorno alle 7.00, lungo la strada che collega
Nardodipace con la frazione di Santo Todaro, si Parte_1 trovava in qualità di terza trasportata sulla autovettura Alfa Romeo
147, trg. BT 734 AE, di proprietà di e condotta da Parte_3
. L'Alfa Romeo 147 veniva urtata dall'autovettura Parte_4
Mercedes Classe A, trg. BT 638 AF, di proprietà di CP_4
e condotta da provocandone lo
[...] Persona_1 sbandamento e l'urto contro un albero, e causando all'attrice lesioni per le quali chiedeva il risarcimento per un ammontare complessivo di € 5200,00. Nel costituirsi in giudizio l'attrice chiedeva il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di e la Persona_1 condanna in solido dei convenuti al pagamento del quantum richiesto, mentre la convenuta contestava il fatto storico per CP_1 carenza id prova (allegando la divergenza delle date riportate nei certificati medici e la vocazione dei protagonisti ad essere coinvolti in vari sinistri) e l'incompatibilità dei danni, opponendosi all'accoglimento della domanda.
Il giudice di Pace di Serra San Bruno, sulla scorta delle risultanze emerse dall'unica testimonianza assunta, rigettava la domanda,
3 ritenendo non sufficientemente provato il fatto dedotto in giudizio, compensando le spese di lite.
3.2. Tanto premesso, ritiene questo giudice che il ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata sia condivisibile e che, pertanto, l'appello vada rigettato.
In ordine alla censura riguardante l'erronea valutazione della prova testimoniale, deve infatti osservarsi che l'unica testimonianza resa nel giudizio di primo grado non risulta idonea a dimostrare, secondo il grado di probabilità richiesto, il nesso di causalità tra il danno e l'evento dedotto né tantomeno le concrete modalità di verificazione del sinistro.
Le dichiarazioni rese dal teste, infatti, dal punto di vista oggettivo risultano generiche e non sufficientemente determinate e contestualizzate, atteso che non emerge con chiarezza lo stato dei luoghi, né la concreta dinamica del sinistro, non risultando ad esempio dove esattamente l'attrice avesse riportato lesioni.
A ciò si aggiungano gli elementi contrastanti acquisiti al giudizio e forniti dalla compagnia assicuratrice: quali la perizia tecnica sul veicolo assicurato che ha evidenziato dei danni non compatibili con la dinamica, e la diversità della data riportata sui certificati del pronto soccorso.
Su quest'ultimo aspetto, preme osservare che la testimonianza resa dalla dott.ssa non ha alcun rilievo, poiché data la natura di Tes_1 atto pubblico del certificato di pronto soccorso esso fa piena prova di quanto in esso contenuto fino a querela di falso (Cass.
1603.2020)
In ordine al secondo motivo di appello, si rileva che il giudicato ha efficacia tra le stesse parti e per il medesimo bene (art. 2909 c.c.) fermo restando il potere del giudice di valutazione della prova ex. art 116 c.c.. Poiché nel caso di specie non vi è convergenza di soggetti e vi è stata peraltro la necessità di valutare nuovi elementi oggettivi alla luce della costituzione della compagnia assicuratrice,
4 la situazione accertata nella precedente pronuncia non può pregiudicare la valutazione effettuate da giudice di prime, che, considerando tutti gli elementi acquisti, ha portato a non ritenere non sufficientemente provato l'an debeatur.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'appello avanzato da e per l'effetto: Parte_5 conferma la sentenza n. 36/2015 del Giudice di Pace di Serra
San Bruno
- Condanna parte appellante alle spese di lite nei confronti di
, incorporante per fusione della Controparte_2 [...]
che liquida in € 850,00 per compensi, oltre spese CP_3 generali iva e cp come per legge.
Così deciso, Vibo Valentia 21.11.2024
Il
Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, in qualità pronunciando nella causa n. 1208/2015 R.G.A.C. promossa
DA
rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonella Gangemi e Rocco Putrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Caulonia (RC), via Ubaldo Franco, giusta procura in cale all'atto di appello appellante
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Monaciello
e Michele Carnovale, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Serra San Bruno (VV), in via Generale
Fernando Niglio, n.2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
e
, incorporante per fusione della Controparte_2
, con gli avv.ti Giuseppe Monaciello e Michele Controparte_3
Carnovale
1 interveniente ex art 111 cpc nonché contro
, residente in [...] Controparte_4 appellata contumace
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello regolarmente notificato, Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 36/2015,
[...] emessa dal Giudice di Pace di Serra San Bruno, che ha rigettato la domanda di risarcimento per le lesioni personali subite a seguito di un sinistro stradale, nei confronti della e Controparte_1
, quali, rispettivamente compagnia assicuratrice Controparte_4
e proprietaria del veicolo responsabile dell'occorso.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto: a) l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado per aver erroneamente valutato la prova testimoniale e non aver ritenuto compatibile il fatto con quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi;
b) contraddittorietà della stessa, avendo ritenuto non provata la domanda, malgrado per il medesimo fatto fosse stata pronunciata una precedente sentenza di accoglimento da parte del medesimo giudice di pace.
2. Si è costituita in giudizio in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato, e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
Interveniva , ai sensi dell'art 111 cpc, commi 1 e 3, CP_3
, cessionaria del ramo di azienda il ramo di azienda per
[...]
2 l'esercizio di impresa nel settore delle assicurazioni, comprendente il portafoglio assicurativo ed i relativi contenziosi. Con comparsa del
16.5.23, intervemiva altresì , incorporante Controparte_2 per fusione della che concludeva per la conferma Controparte_3 della sentenza e l'estromissione dal giudizio di CP_1
Il Giudice istruttore, precedentemente titolare del fascicolo, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del
Presidente del Tribunale, n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 30 ottobre 2024, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
3. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1. Brevemente la vicenda oggetto del presente giudizio: in data
14.02.2011, intorno alle 7.00, lungo la strada che collega
Nardodipace con la frazione di Santo Todaro, si Parte_1 trovava in qualità di terza trasportata sulla autovettura Alfa Romeo
147, trg. BT 734 AE, di proprietà di e condotta da Parte_3
. L'Alfa Romeo 147 veniva urtata dall'autovettura Parte_4
Mercedes Classe A, trg. BT 638 AF, di proprietà di CP_4
e condotta da provocandone lo
[...] Persona_1 sbandamento e l'urto contro un albero, e causando all'attrice lesioni per le quali chiedeva il risarcimento per un ammontare complessivo di € 5200,00. Nel costituirsi in giudizio l'attrice chiedeva il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di e la Persona_1 condanna in solido dei convenuti al pagamento del quantum richiesto, mentre la convenuta contestava il fatto storico per CP_1 carenza id prova (allegando la divergenza delle date riportate nei certificati medici e la vocazione dei protagonisti ad essere coinvolti in vari sinistri) e l'incompatibilità dei danni, opponendosi all'accoglimento della domanda.
Il giudice di Pace di Serra San Bruno, sulla scorta delle risultanze emerse dall'unica testimonianza assunta, rigettava la domanda,
3 ritenendo non sufficientemente provato il fatto dedotto in giudizio, compensando le spese di lite.
3.2. Tanto premesso, ritiene questo giudice che il ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata sia condivisibile e che, pertanto, l'appello vada rigettato.
In ordine alla censura riguardante l'erronea valutazione della prova testimoniale, deve infatti osservarsi che l'unica testimonianza resa nel giudizio di primo grado non risulta idonea a dimostrare, secondo il grado di probabilità richiesto, il nesso di causalità tra il danno e l'evento dedotto né tantomeno le concrete modalità di verificazione del sinistro.
Le dichiarazioni rese dal teste, infatti, dal punto di vista oggettivo risultano generiche e non sufficientemente determinate e contestualizzate, atteso che non emerge con chiarezza lo stato dei luoghi, né la concreta dinamica del sinistro, non risultando ad esempio dove esattamente l'attrice avesse riportato lesioni.
A ciò si aggiungano gli elementi contrastanti acquisiti al giudizio e forniti dalla compagnia assicuratrice: quali la perizia tecnica sul veicolo assicurato che ha evidenziato dei danni non compatibili con la dinamica, e la diversità della data riportata sui certificati del pronto soccorso.
Su quest'ultimo aspetto, preme osservare che la testimonianza resa dalla dott.ssa non ha alcun rilievo, poiché data la natura di Tes_1 atto pubblico del certificato di pronto soccorso esso fa piena prova di quanto in esso contenuto fino a querela di falso (Cass.
1603.2020)
In ordine al secondo motivo di appello, si rileva che il giudicato ha efficacia tra le stesse parti e per il medesimo bene (art. 2909 c.c.) fermo restando il potere del giudice di valutazione della prova ex. art 116 c.c.. Poiché nel caso di specie non vi è convergenza di soggetti e vi è stata peraltro la necessità di valutare nuovi elementi oggettivi alla luce della costituzione della compagnia assicuratrice,
4 la situazione accertata nella precedente pronuncia non può pregiudicare la valutazione effettuate da giudice di prime, che, considerando tutti gli elementi acquisti, ha portato a non ritenere non sufficientemente provato l'an debeatur.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'appello avanzato da e per l'effetto: Parte_5 conferma la sentenza n. 36/2015 del Giudice di Pace di Serra
San Bruno
- Condanna parte appellante alle spese di lite nei confronti di
, incorporante per fusione della Controparte_2 [...]
che liquida in € 850,00 per compensi, oltre spese CP_3 generali iva e cp come per legge.
Così deciso, Vibo Valentia 21.11.2024
Il
Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
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