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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/02/2024, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Edoardo Monti Presidente
Ludovico Delle Vergini Consigliere rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 16.7.2021 al n. 1310 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Responsabilità amministratori promossa da:
elettivamente domiciliato in Siena, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Giorgio Masina, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
, corrente in Controparte_1
Monteriggioni (SI), elettivamente domiciliata in
Grosseto, presso e nello studio dell'avv. Giacomo De
Cesaris, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
corrente in Seggiano (GR), Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 20.6.2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
1 Per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Grosseto, per le ragioni tutte in premessa dettagliatamente esposte:
In via preliminare di rito, accertare e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per l'omessa nomina del curatore speciale a in violazione CP_2 dell'art. 78 c. 2 c.p.c;
- In subordine, nel merito, solo in denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare di rito, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'appellante a nonché Controparte_2
a (quest'ultima solo a titolo di rimborso delle CP_1 spese del primo grado di giudizio);
- In via principale, nel merito, condannare
l'appellata al risarcimento dei danni per lite CP_1 temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di ragione o giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Insiste, in ogni caso, per il rigetto dell'appello incidentale”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita:
- in via principale: respingere l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale:
- condannare in qualità di Parte_1 amministratore della a risarcire i danni CP_2 subiti dal socio nella misura ritenuta di CP_1 giustizia;
- condannare in qualità di Parte_1 amministratore della a risarcire i danni CP_2
2 subiti dalla nella misura di € 430.150,00 ovvero CP_2 in quella diversa ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1310/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 8 dell'8.1.2021; parti: c. Parte_1 [...]
e , esperiti Controparte_1 Controparte_2 gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.6.2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, all'esito della quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con l'appellata sentenza il Tribunale di Grosseto, parzialmente accogliendo azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa da Controparte_1
socia di contro
[...] Controparte_2
l'amministratore di quest'ultima ed Parte_1 altresì in contraddittorio di ha Controparte_2 revocato dalla carica di amministratore Parte_1 di , condannato a pagare a CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni, la somma CP_2 di Euro 126.819,00 oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, ed ha infine condannato a rifondere all'attrice le Parte_1 spese di lite, liquida in Euro 490,00 per esborsi ed Euro
13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali
(15%) come per legge.
3 Con la stessa sentenza il Tribunale di Grosseto ha rigettato l'azione individuale ex art. 2476, penult. comma, c.c. proposta da C.S.A. sempre nei confronti del
. Pt_1
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
- in via preliminare di rito, accertare e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per l'omessa nomina del curatore speciale a , in violazione CP_2 dell'art. 78, comma 2, c.p.c
- in subordine, nel merito, solo in denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare di rito, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da essa appellante a nonché a CP_2
(quest'ultima solo a titolo di rimborso delle CP_1 spese del primo grado di giudizio)
- in via principale, nel merito, condannare l'appellata al risarcimento dei danni per lite CP_1 temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di ragione o giustizia in ogni caso con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale,
[...]
a sua volta concludendo per Controparte_1 sentire
- in via principale respingere l'appello proposto da controparte
- in accoglimento dell'appello incidentale, condannare in qualità di amministratore Parte_1 di a risarcire i danni subiti da essa socia CP_2
nella misura ritenuta di giustizia;
CP_1
4 - condannare in qualità di Parte_1 amministratore della a risarcire i danni CP_2 subiti dalla nella misura di Euro 430.150,00 CP_2 ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia
- il tutto con vittoria di spese.
Non si è costituita, nonostante rituale notifica nei suoi confronti dell'atto di appello, e Controparte_2 la stessa deve essere quindi dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il espone come Pt_1 nel giudizio di primo grado non vi sia stata la nomina di curatore speciale alla società di cui Controparte_2 esso è tuttora legale rappresentante, e che per Pt_1 tale motivo, difettando l'integrità del contraddittorio, deve essere disposta la rimessione degli atti al primo
Giudice in ragione di quanto disposto dall'art. 354
c.p.c.
Sul punto l'appellata , socia di , CP_1 CP_2 nell'evidenziare come la questione sia stata sottoposta dal all'attenzione dell'organo giudicante in Pt_1 questo solo grado di appello, richiama il principio per il quale quello della rimessione al primo Giudice è istituto, per pacifica opinione, di stretta interpretazione e che non può essere invocato oltre i casi strettamente contemplati dal legislatore.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
L'art. 2476 c.c., in ragione del quale , quale CP_1 socia, ha proposto azione di responsabilità nei confronti del , è norma che, pur non essendo ciò Pt_1 espressamente dichiarato, esige l'instaurazione del contraddittorio nei confronti anche della società interessata, come si evince dalla disposizione ivi contenuta (comma 4) a mente della quale “in caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo
5 diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti” ed altresì dall'ulteriore disposizione (comma 5) per la quale “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale” (sul punto, più diffusamente, vd. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10936 del
26/05/2016, nonché Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 17493 del 04/07/2018).
A ciò deve aggiungersi che, laddove la società sia rappresentata dalla stessa persona nei cui confronti viene proposta l'azione (sociale) di responsabilità, vi è in capo a quest'ultima sussistenza di conflitto di interessi e necessità di nomina alla prima di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.
Nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato instaurato da nei confronti del anche CP_1 Pt_1 quale rappresentante della società, con atto di citazione notificato il 28.2.2012.
Allo stesso tempo il ha sempre mantenuto la Pt_1 carica di legale rappresentante della società. Lo ha accertato il primo Giudice a pag. 7 della sentenza appellata, laddove le dimissioni indicate come rassegnate dal con nomina di nuovo amministratore sono state Pt_1 ritenute frontalmente in contrasto con le emergenze del registro delle imprese in cui lo stesso nell'anno Pt_1
2012, risultava quale amministratore effettivo della società. Lo stesso dato è altresì emerso a seguito della notifica dell'appello nei confronti di la cui CP_2
6 esecuzione è stata verificata da questa Corte a seguito della propria ordinanza del 14.2.2023; notifica che è stata eseguita a mezzo posta a mani del stesso. Pt_1
Si pone quindi la questione circa la necessità o meno di rimessione degli atti al primo Giudice per la mancata instaurazione del contradditorio nei confronti dell'all'uopo nominando curatore speciale.
Deve sul punto preliminarmente osservarsi come detta mancata instaurazione del contradditorio rientra nel novero delle ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c., in quanto la situazione di conflitto di interessi è come tale impeditiva del pieno e corretto esercizio del diritto di difesa da parte della società.
La casistica giurisprudenziale di segno apparentemente contrario ha peraltro riguardato fattispecie in cui la situazione del confitto di interessi era emersa nel solo secondo grado di giudizio ed era solo a questo afferente (in materia di provvedimenti sulla potestà genitoriale, in cui la situazione di grave pregiudizio della prole era emersa nel solo secondo grado: cfr. Cass., sez. I, ord., 7 maggio 2019 n. 12020; Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2829 del
31/01/2023, in tale ambito invocando il principio della ragionevole durata del processo) o, in materia di azione sociale ex art. 2476 c.c., in ipotesi in cui medio tempore la società aveva provveduto a nominare quale legale rappresentante persona diversa dall'amministratore convenuto nel giudizio di responsabilità (così Cass., sez. VI, ord., 20 settembre 2021 n. 25317).
Laddove invece la situazione di conflitto di interessi, come risulta nel caso in esame, era ab origine evincibile sin dal giudizio di primo grado, è stata ritenuta doverosa la rimessione al primo giudice (vd.
7 Cass., sez. I, ord., 16 dicembre 2021 n. 40490, in materia di potestà genitoriale, e, in materia di azione sociale ex art. 2476 c.c., in termini la già citata Cass.
10936/2016; adde negli stessi termini, sempre in tema di potestà genitoriale, Cass., sez. I, ord., 5 maggio 2021
n. 11786; Cass., sez. I, ord., 26 marzo 2021 n. 8627; in materia di impugnazione da parte del creditore del rendiconto presentato dal commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa e di rideterminazione del compenso a quest'ultimo liquidato dall'autorità amministrativa si è ancor più recentemente ritenuta necessaria la nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma
1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale: così Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 29987 del 30/10/2023).
A nulla rileva, se non per quanto infra esposto in punto di decisione sulle spese di lite, che a rappresentare la situazione di conflitto di interessi sia stata la stessa persona fisica che ne è coinvolta, dovendo al riguardo tenersi in superiore considerazione l'interesse sociale, che permane non adeguatamente rappresentato nemmeno all'esito dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio in questo grado di giudizio, cui non ha fatto seguito la costituzione della società interessata CP_3
[...] Ne segue che deve essere dichiarata la nullità dell'appellata sentenza e disposta, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione degli atti avanti al Tribunale di Grosseto che provvederà altresì a nominare curatore speciale della società Controparte_2
Assorbito l'esame degli altri motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale.
In ragione del fatto che la situazione di conflitto di interessi è stata rappresentata nel solo presente grado di giudizio e che la relativa questione, peraltro rilevabile d'ufficio, non ha aggravato l'attività difensiva della parte formalmente vittoriosa, sussistono gravi e giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 8
[...] dell'8.1.2021,
1. dichiara la nullità dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Grosseto n. 8 dell'8.1.2021 per le ragioni di cui in motivazione e pertanto
2. dispone ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la remissione degli atti al Tribunale di Grosseto affinché, previa sua nomina, integri il contraddittorio nei confronti del curatore speciale di (P.I. Controparte_2
), con sede legale in Seggiano (GR), Loc. P.IVA_1
Pescina;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
9 Così deciso in Firenze il 31 gennaio 2024.
Il Consigliere rel.est. Il Presidente
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Edoardo Monti Presidente
Ludovico Delle Vergini Consigliere rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 16.7.2021 al n. 1310 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Responsabilità amministratori promossa da:
elettivamente domiciliato in Siena, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Giorgio Masina, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
, corrente in Controparte_1
Monteriggioni (SI), elettivamente domiciliata in
Grosseto, presso e nello studio dell'avv. Giacomo De
Cesaris, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
corrente in Seggiano (GR), Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 20.6.2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
1 Per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Grosseto, per le ragioni tutte in premessa dettagliatamente esposte:
In via preliminare di rito, accertare e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per l'omessa nomina del curatore speciale a in violazione CP_2 dell'art. 78 c. 2 c.p.c;
- In subordine, nel merito, solo in denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare di rito, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'appellante a nonché Controparte_2
a (quest'ultima solo a titolo di rimborso delle CP_1 spese del primo grado di giudizio);
- In via principale, nel merito, condannare
l'appellata al risarcimento dei danni per lite CP_1 temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di ragione o giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Insiste, in ogni caso, per il rigetto dell'appello incidentale”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita:
- in via principale: respingere l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale:
- condannare in qualità di Parte_1 amministratore della a risarcire i danni CP_2 subiti dal socio nella misura ritenuta di CP_1 giustizia;
- condannare in qualità di Parte_1 amministratore della a risarcire i danni CP_2
2 subiti dalla nella misura di € 430.150,00 ovvero CP_2 in quella diversa ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1310/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 8 dell'8.1.2021; parti: c. Parte_1 [...]
e , esperiti Controparte_1 Controparte_2 gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.6.2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, all'esito della quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con l'appellata sentenza il Tribunale di Grosseto, parzialmente accogliendo azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa da Controparte_1
socia di contro
[...] Controparte_2
l'amministratore di quest'ultima ed Parte_1 altresì in contraddittorio di ha Controparte_2 revocato dalla carica di amministratore Parte_1 di , condannato a pagare a CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni, la somma CP_2 di Euro 126.819,00 oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, ed ha infine condannato a rifondere all'attrice le Parte_1 spese di lite, liquida in Euro 490,00 per esborsi ed Euro
13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali
(15%) come per legge.
3 Con la stessa sentenza il Tribunale di Grosseto ha rigettato l'azione individuale ex art. 2476, penult. comma, c.c. proposta da C.S.A. sempre nei confronti del
. Pt_1
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
- in via preliminare di rito, accertare e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per l'omessa nomina del curatore speciale a , in violazione CP_2 dell'art. 78, comma 2, c.p.c
- in subordine, nel merito, solo in denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare di rito, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da essa appellante a nonché a CP_2
(quest'ultima solo a titolo di rimborso delle CP_1 spese del primo grado di giudizio)
- in via principale, nel merito, condannare l'appellata al risarcimento dei danni per lite CP_1 temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di ragione o giustizia in ogni caso con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale,
[...]
a sua volta concludendo per Controparte_1 sentire
- in via principale respingere l'appello proposto da controparte
- in accoglimento dell'appello incidentale, condannare in qualità di amministratore Parte_1 di a risarcire i danni subiti da essa socia CP_2
nella misura ritenuta di giustizia;
CP_1
4 - condannare in qualità di Parte_1 amministratore della a risarcire i danni CP_2 subiti dalla nella misura di Euro 430.150,00 CP_2 ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia
- il tutto con vittoria di spese.
Non si è costituita, nonostante rituale notifica nei suoi confronti dell'atto di appello, e Controparte_2 la stessa deve essere quindi dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il espone come Pt_1 nel giudizio di primo grado non vi sia stata la nomina di curatore speciale alla società di cui Controparte_2 esso è tuttora legale rappresentante, e che per Pt_1 tale motivo, difettando l'integrità del contraddittorio, deve essere disposta la rimessione degli atti al primo
Giudice in ragione di quanto disposto dall'art. 354
c.p.c.
Sul punto l'appellata , socia di , CP_1 CP_2 nell'evidenziare come la questione sia stata sottoposta dal all'attenzione dell'organo giudicante in Pt_1 questo solo grado di appello, richiama il principio per il quale quello della rimessione al primo Giudice è istituto, per pacifica opinione, di stretta interpretazione e che non può essere invocato oltre i casi strettamente contemplati dal legislatore.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
L'art. 2476 c.c., in ragione del quale , quale CP_1 socia, ha proposto azione di responsabilità nei confronti del , è norma che, pur non essendo ciò Pt_1 espressamente dichiarato, esige l'instaurazione del contraddittorio nei confronti anche della società interessata, come si evince dalla disposizione ivi contenuta (comma 4) a mente della quale “in caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo
5 diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti” ed altresì dall'ulteriore disposizione (comma 5) per la quale “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale” (sul punto, più diffusamente, vd. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10936 del
26/05/2016, nonché Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 17493 del 04/07/2018).
A ciò deve aggiungersi che, laddove la società sia rappresentata dalla stessa persona nei cui confronti viene proposta l'azione (sociale) di responsabilità, vi è in capo a quest'ultima sussistenza di conflitto di interessi e necessità di nomina alla prima di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.
Nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato instaurato da nei confronti del anche CP_1 Pt_1 quale rappresentante della società, con atto di citazione notificato il 28.2.2012.
Allo stesso tempo il ha sempre mantenuto la Pt_1 carica di legale rappresentante della società. Lo ha accertato il primo Giudice a pag. 7 della sentenza appellata, laddove le dimissioni indicate come rassegnate dal con nomina di nuovo amministratore sono state Pt_1 ritenute frontalmente in contrasto con le emergenze del registro delle imprese in cui lo stesso nell'anno Pt_1
2012, risultava quale amministratore effettivo della società. Lo stesso dato è altresì emerso a seguito della notifica dell'appello nei confronti di la cui CP_2
6 esecuzione è stata verificata da questa Corte a seguito della propria ordinanza del 14.2.2023; notifica che è stata eseguita a mezzo posta a mani del stesso. Pt_1
Si pone quindi la questione circa la necessità o meno di rimessione degli atti al primo Giudice per la mancata instaurazione del contradditorio nei confronti dell'all'uopo nominando curatore speciale.
Deve sul punto preliminarmente osservarsi come detta mancata instaurazione del contradditorio rientra nel novero delle ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c., in quanto la situazione di conflitto di interessi è come tale impeditiva del pieno e corretto esercizio del diritto di difesa da parte della società.
La casistica giurisprudenziale di segno apparentemente contrario ha peraltro riguardato fattispecie in cui la situazione del confitto di interessi era emersa nel solo secondo grado di giudizio ed era solo a questo afferente (in materia di provvedimenti sulla potestà genitoriale, in cui la situazione di grave pregiudizio della prole era emersa nel solo secondo grado: cfr. Cass., sez. I, ord., 7 maggio 2019 n. 12020; Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2829 del
31/01/2023, in tale ambito invocando il principio della ragionevole durata del processo) o, in materia di azione sociale ex art. 2476 c.c., in ipotesi in cui medio tempore la società aveva provveduto a nominare quale legale rappresentante persona diversa dall'amministratore convenuto nel giudizio di responsabilità (così Cass., sez. VI, ord., 20 settembre 2021 n. 25317).
Laddove invece la situazione di conflitto di interessi, come risulta nel caso in esame, era ab origine evincibile sin dal giudizio di primo grado, è stata ritenuta doverosa la rimessione al primo giudice (vd.
7 Cass., sez. I, ord., 16 dicembre 2021 n. 40490, in materia di potestà genitoriale, e, in materia di azione sociale ex art. 2476 c.c., in termini la già citata Cass.
10936/2016; adde negli stessi termini, sempre in tema di potestà genitoriale, Cass., sez. I, ord., 5 maggio 2021
n. 11786; Cass., sez. I, ord., 26 marzo 2021 n. 8627; in materia di impugnazione da parte del creditore del rendiconto presentato dal commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa e di rideterminazione del compenso a quest'ultimo liquidato dall'autorità amministrativa si è ancor più recentemente ritenuta necessaria la nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma
1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale: così Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 29987 del 30/10/2023).
A nulla rileva, se non per quanto infra esposto in punto di decisione sulle spese di lite, che a rappresentare la situazione di conflitto di interessi sia stata la stessa persona fisica che ne è coinvolta, dovendo al riguardo tenersi in superiore considerazione l'interesse sociale, che permane non adeguatamente rappresentato nemmeno all'esito dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio in questo grado di giudizio, cui non ha fatto seguito la costituzione della società interessata CP_3
[...] Ne segue che deve essere dichiarata la nullità dell'appellata sentenza e disposta, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione degli atti avanti al Tribunale di Grosseto che provvederà altresì a nominare curatore speciale della società Controparte_2
Assorbito l'esame degli altri motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale.
In ragione del fatto che la situazione di conflitto di interessi è stata rappresentata nel solo presente grado di giudizio e che la relativa questione, peraltro rilevabile d'ufficio, non ha aggravato l'attività difensiva della parte formalmente vittoriosa, sussistono gravi e giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 8
[...] dell'8.1.2021,
1. dichiara la nullità dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Grosseto n. 8 dell'8.1.2021 per le ragioni di cui in motivazione e pertanto
2. dispone ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la remissione degli atti al Tribunale di Grosseto affinché, previa sua nomina, integri il contraddittorio nei confronti del curatore speciale di (P.I. Controparte_2
), con sede legale in Seggiano (GR), Loc. P.IVA_1
Pescina;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
9 Così deciso in Firenze il 31 gennaio 2024.
Il Consigliere rel.est. Il Presidente
10