Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 06/08/2025, n. 15348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15348 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02203/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2203 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Castiglione, 4;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno che ha rigettato la richiesta di cittadinanza proposta ex art. 9 comma 1 lettera f) L. 5/2/1992 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante e residente in Italia da oltre dieci anni, ha esposto di aver proposto istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rigettata dal Ministero dell’Interno con il decreto -OMISSIS- del -OMISSIS-.
1.1. Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, la motivazione di tale provvedimento negativo si fonda sulla valutazione operata dal Ministero dell’Interno sui fatti oggetto di due distinte denunce – risalenti all’-OMISSIS- – sporte nei confronti della parte ricorrente presso due distinte Stazioni dei carabinieri ai sensi degli articoli -OMISSIS- e che hanno dato luogo alla instaurazione di due procedimenti penali (-OMISSIS- e -OMISSIS-), conclusisi senza accertamento della penale responsabilità in ragione della estinzione del reato per rimessione della querela e per archiviazione.
Ciononostante, il Ministero dell’Interno ha apprezzato negativamente i fatti storici oggetto di tali denunce, ritenendo inter alia che “ sia la remissione di querela che la mera archiviazione non escludono la commissione di plurimi e gravi fatti/reato contestati di cui, pertanto, permangono la gravità. Pericolosità ed il disvalore sociale ” e che “ la condotta di inosservanza delle regole poste a tutela dei beni dell’integrità fisica e della libertà delle persone causa un grave allarme sociale e denota un mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale ”.
2. Il ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato ad un unico motivo, ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. In particolare, con l’unico motivo di ricorso proposto è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento in quanto il Ministero dell’Interno avrebbe fondato il diniego di concessione della cittadinanza italiana sulla mera considerazione di fatti risalenti che non hanno condotto all’accertamento in sede penale della responsabilità della parte ricorrente e che non sarebbero stati valutati approfonditamente, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
2.2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al presente ricorso e ha depositato una relazione di causa con la quale ha evidenziato che il gravato provvedimento di diniego è stato adottato in seguito all’acquisizione di un rapporto informativo della Questura -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stato espresso parere contrario alla concessione della cittadinanza italiana alla luce dei fatti oggetto delle denunce sporte nei confronti della parte ricorrente (per -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), nonché del parere negativo della Prefettura -OMISSIS- del -OMISSIS-, atti dai quali sono emersi elementi indicativi della insufficiente integrazione del ricorrente e del mancato rispetto delle norme penali, valutabili anche in caso di avvenuta archiviazione del procedimento penale, estinzione del reato ovvero riabilitazione.
2.3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 giugno 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il presente ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4. In proposito, è opportuno richiamare preliminarmente i principali orientamenti pretori formatisi in subiecta materia in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale a più riprese ha avuto modo di affermare che:
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447);
- il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 3547 del 18 aprile 2012);
- “ l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 5565 del 4 giugno 2013), “ atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , 13 aprile 2023, n. 6380);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 5665 del 19 giugno 2012), in quanto il provvedimento di concessione della cittadinanza “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
5. Nella fattispecie in esame, se è vero che il Ministero resistente ha fondato la motivazione del gravato diniego sull’apprezzamento della gravità dei fatti oggetto delle denunce sporte a carico della parte ricorrente che non hanno condotto all’accertamento della sua penale responsabilità, è pur vero che, così come per le condanne penali anche risalenti e per i fatti compiuti oltre il decennio di osservazione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sent. n. 14165 del 12 luglio 2024 e precedenti ivi citati), all’amministrazione ministeriale non è mai precluso l’apprezzamento dei fatti storici commessi dall’istante, soprattutto laddove siano sintomatici di tendenze caratteriali ostative alla piena integrazione nella comunità nazionale.
Occorre, infatti, ricordare come la giurisprudenza amministrativa abbia già avuto modo di evidenziare che la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “ cittadinanza sostanziale ” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico. In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. I- ter , n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II- quater , n. 12568/2009; Cons. Stato, sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
6. Nel caso di specie, ancorché in maniera sintetica, il Ministero dell’Interno ha espressamente valutato, dandone conto nella motivazione del gravato diniego, la condotta storica tenuta dalla parte ricorrente in relazione ai fatti oggetto delle due denunce sporte nei suoi confronti nel 2016, evidenziandone la gravità e il disvalore sociale, con conseguente permanenza della pericolosità sociale del ricorrente. L’attentato ai beni della integrità fisica e delle persone, infatti, è stato considerato dal Ministero resistente quale indice sintomatico di una indole caratteriale incompatibile con un idoneo inserimento nella comunità nazionale e, per questo, ostativa alla concessione del richiesto beneficio della cittadinanza italiana.
7. La circostanza, poi, che uno di tali reati si sia estinto per remissione della querela – il che ha impedito di addivenire ad un accertamento nel merito della penale responsabilità della parte ricorrente in ordine ai fatti compiuti nel 2016 e astrattamente sussumibili nelle fattispecie legali di cui agli articoli -OMISSIS- – non osta a che l’amministrazione ministeriale eserciti legittimamente il proprio potere valutativo di carattere discrezionale, apprezzando il fatto storico compiuto dal soggetto che richiede la concessione della cittadinanza italiana.
7.1. A tale riguardo, è sufficiente evidenziare come la giurisprudenza amministrativa abbia già in più occasioni affermato che anche l’eventuale sopravvenienza dell’estinzione non incide sulla capacità dell’amministrazione di negare il richiesto status civitatis , perché comunque non intacca l’esistenza del fatto storico, il che rappresenta “ il precipitato applicativo del noto fenomeno della ‘pluriqualificazione’ dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013) ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sent. n. 10688 del 27 luglio 2022).
8. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
9. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura dei contrapposti interessi in considerazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.