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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10108 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 6185/2025 Verbale dell'udienza del 4/11/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Stefano Maria Abete per delega dell'avv. Carrozza. Per il sig. è presente l'avv. Vincenzo Arino per delega dell'avv. Arino. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 6185 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Carrozza, elett.te domiciliata presso il suo studio in Altavilla Silentina (SA) alla via Vigna delle Canne n. 31 APPELLANTE E
(CF ) rappresentato e difeso dell'Avv. Controparte_2 C.F._1
Emanuele Arino, elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 12 APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 18/11/2023 recante n. 07180202300033624000 emesso da per un importo di € CP_3 pagina 1 di 4 6.638,23 relativo, tra l'altro, alle cartelle di pagamento derivanti da contravvenzioni al codice della strada nr° 07120210009495661000 – 071 2021 0086729434 000 – 0712021 01111267884000 – 07120210111267884000 – 07120220085968736000 – 071 2022 0085968736 000 – 071 20220094596611000 – 07120220179935229000, il sig. CP_1 convenne in giudizio, dinanzi al GDP di Napoli, l' , Parte_1 deducendo l'invalidità delle cartelle sottostanti per prescrizione dei relativi crediti nonché l'invalidità del fermo per omessa notifica delle cartelle ed altri vizi formali. Si costituì l'esattore, contestando l'avverso dedotto, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda, per la documentata notifica delle cartelle esattoriali, nonché rigettarsi la stessa nel merito, in quanto alla data di notifica dell'atto di citazione non era trascorso il termine di prescrizione. Con sentenza n. 3748/2025 il GDP, così provvedeva: - a) dichiara l'insussistenza del diritto della convenuta di procedere a esecuzione per sanzioni amministrative nei confronti di in relazione alle cartelle esattoriali nn. 07120210009495661000, Controparte_2
07120210086729434000, 071202101111267884000, 07120220085968736000, 07120220094596611000 e 07120220179935229000, e al preavviso di fermo amministrativo n° 407180202300033624000, che dichiara illegittimo e annulla;
b) condanna la convenuta in solido al pagamento in favore della parte attrice, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al difensore dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano in euro 27,00 per esborsi ed euro 1.100,00 per compensi professionali, così distinti: fase di studio euro 220,00, fase introduttiva euro 200,00, fase istruttoria euro 300,00 e fase decisoria euro 380,00, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa se dovute e documentate con fattura. In particolare, il giudice evidenziava che una la cartella n° 07120220179935229000 era stata annullata con sentenza del giudice di pace n. 37921/2023 mentre, per le ulteriori, non risultava valida la notifica perché eseguita a mezzo messo notificatore con consegna a sedicente
“persona di famiglia” ma non convivente, tra l'altro senza specificare il legame di parentela, e mancando la prova della spedizione della raccomandata di avviso di notifica. L' ha proposto tempestivo appello, ribadendo la propria carenza di legittimazione Pt_1 quanto alla validità degli atti presupposti, deducendo l'errore del primo giudice nell'avere ritenuto passata in giudicato la sentenza n. 37921/2023, ai fini dell'annullamento della cartella n° 07120220179935229000, ed evidenziando la regolare notifica delle altre cartelle sottese all'atto impugnato. Si è costituito il sig. resistendo all'avverso appello. CP_1
L'appello è fondato. Quanto alla cartella n. 07120220179935229000, oggetto di annullamento con sentenza n. 37921/2023, si ritiene che non sia necessario il passaggio in giudicato della decisione al pagina 2 di 4 fine di privare l'atto di efficacia esecutiva, in quanto, se così non fosse, a tacer d'altro, il provvedimento di definizione del giudizio avrebbe efficacia addirittura minore di quella del provvedimento di sospensione. Dunque, l'azione dell'esattore deve arrestarsi di fronte ad una sentenza che dichiara l'atto presupposto illegittimo, salvo proporre una nuova procedura di riscossione ove l'eventuale impugnazione determini un diverso esito della lite. Ad ogni modo (ed anche ai fini delle spese di lite), si evidenzia che il preavviso di fermo è datato 18/09/2023 mentre la sentenza n. 37921 risulta emessa il 7/10/2023; pertanto, si tratta di un fatto sopravvenuto che, ancorchè rilevante, non denota una condotta della da stigmatizzare (a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ove il giudice avesse Pt_1 sospeso l'efficacia dell'atto impugnato nell'attesa della decisione definitiva). Quanto alle ulteriori cartelle, di importo ben maggiore a quella oggetto di annullamento, nonostante quanto affermato dal primo giudice, deve essere considerato che, ai sensi dell'art. 26 dPR 602/1973, “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”. Come anche precisato dalla giurisprudenza che si condivide, la notifica si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 1686/2023). Il fatto che l'atto sia stato ritirato non dal destinatario ma da persona di famiglia non è di per sé rilevante, in quanto la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass. 11228/2021). Ugualmente, è stato chiarito che la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione,
pagina 3 di 4 l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate (Cass. 53/2024). Facendo applicazione dei principi citati, la notifica, così come effettuata, deve ritenersi regolare, anche a fronte della mancanza di allegazioni e prove da parte dell'opponente circa l'insussistenza dei presupposti di operatività della presunzione di conoscenza degli atti. Quanto all'ulteriore profilo evidenziato dall'appellato sulla avvenuta produzione, solo in copia, della prova di notifica delle cartelle da parte dell'esattore, si rammenta che in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 8604/2025). Nella specie, il disconoscimento è del tutto generico ed inidoneo a privare gli atti depositati di efficacia probatoria. Ne consegue il rigetto della domanda proposta dal sig. , salvo che per la cartella CP_1
n. 07120220179935229000 oggetto della sentenza n. 37921/2023 che, comunque, non può ulteriormente fondare l'attività di riscossione dell'agenzia appellante. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 3748/2025 del giudice di pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dal sig. , salvo quanto alla cartella n. 07120220179935229000 Controparte_2
(già oggetto di annullamento con la sentenza del g.p.d. n. 37921/2023),
- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell' , delle competenze di lite del primo CP_3 grado di giudizio, che liquida in € 633,00, nonché del presente, che liquida in € 852,00, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 4 di 4
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 6185 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Carrozza, elett.te domiciliata presso il suo studio in Altavilla Silentina (SA) alla via Vigna delle Canne n. 31 APPELLANTE E
(CF ) rappresentato e difeso dell'Avv. Controparte_2 C.F._1
Emanuele Arino, elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 12 APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 18/11/2023 recante n. 07180202300033624000 emesso da per un importo di € CP_3 pagina 1 di 4 6.638,23 relativo, tra l'altro, alle cartelle di pagamento derivanti da contravvenzioni al codice della strada nr° 07120210009495661000 – 071 2021 0086729434 000 – 0712021 01111267884000 – 07120210111267884000 – 07120220085968736000 – 071 2022 0085968736 000 – 071 20220094596611000 – 07120220179935229000, il sig. CP_1 convenne in giudizio, dinanzi al GDP di Napoli, l' , Parte_1 deducendo l'invalidità delle cartelle sottostanti per prescrizione dei relativi crediti nonché l'invalidità del fermo per omessa notifica delle cartelle ed altri vizi formali. Si costituì l'esattore, contestando l'avverso dedotto, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda, per la documentata notifica delle cartelle esattoriali, nonché rigettarsi la stessa nel merito, in quanto alla data di notifica dell'atto di citazione non era trascorso il termine di prescrizione. Con sentenza n. 3748/2025 il GDP, così provvedeva: - a) dichiara l'insussistenza del diritto della convenuta di procedere a esecuzione per sanzioni amministrative nei confronti di in relazione alle cartelle esattoriali nn. 07120210009495661000, Controparte_2
07120210086729434000, 071202101111267884000, 07120220085968736000, 07120220094596611000 e 07120220179935229000, e al preavviso di fermo amministrativo n° 407180202300033624000, che dichiara illegittimo e annulla;
b) condanna la convenuta in solido al pagamento in favore della parte attrice, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al difensore dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano in euro 27,00 per esborsi ed euro 1.100,00 per compensi professionali, così distinti: fase di studio euro 220,00, fase introduttiva euro 200,00, fase istruttoria euro 300,00 e fase decisoria euro 380,00, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa se dovute e documentate con fattura. In particolare, il giudice evidenziava che una la cartella n° 07120220179935229000 era stata annullata con sentenza del giudice di pace n. 37921/2023 mentre, per le ulteriori, non risultava valida la notifica perché eseguita a mezzo messo notificatore con consegna a sedicente
“persona di famiglia” ma non convivente, tra l'altro senza specificare il legame di parentela, e mancando la prova della spedizione della raccomandata di avviso di notifica. L' ha proposto tempestivo appello, ribadendo la propria carenza di legittimazione Pt_1 quanto alla validità degli atti presupposti, deducendo l'errore del primo giudice nell'avere ritenuto passata in giudicato la sentenza n. 37921/2023, ai fini dell'annullamento della cartella n° 07120220179935229000, ed evidenziando la regolare notifica delle altre cartelle sottese all'atto impugnato. Si è costituito il sig. resistendo all'avverso appello. CP_1
L'appello è fondato. Quanto alla cartella n. 07120220179935229000, oggetto di annullamento con sentenza n. 37921/2023, si ritiene che non sia necessario il passaggio in giudicato della decisione al pagina 2 di 4 fine di privare l'atto di efficacia esecutiva, in quanto, se così non fosse, a tacer d'altro, il provvedimento di definizione del giudizio avrebbe efficacia addirittura minore di quella del provvedimento di sospensione. Dunque, l'azione dell'esattore deve arrestarsi di fronte ad una sentenza che dichiara l'atto presupposto illegittimo, salvo proporre una nuova procedura di riscossione ove l'eventuale impugnazione determini un diverso esito della lite. Ad ogni modo (ed anche ai fini delle spese di lite), si evidenzia che il preavviso di fermo è datato 18/09/2023 mentre la sentenza n. 37921 risulta emessa il 7/10/2023; pertanto, si tratta di un fatto sopravvenuto che, ancorchè rilevante, non denota una condotta della da stigmatizzare (a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ove il giudice avesse Pt_1 sospeso l'efficacia dell'atto impugnato nell'attesa della decisione definitiva). Quanto alle ulteriori cartelle, di importo ben maggiore a quella oggetto di annullamento, nonostante quanto affermato dal primo giudice, deve essere considerato che, ai sensi dell'art. 26 dPR 602/1973, “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”. Come anche precisato dalla giurisprudenza che si condivide, la notifica si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 1686/2023). Il fatto che l'atto sia stato ritirato non dal destinatario ma da persona di famiglia non è di per sé rilevante, in quanto la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass. 11228/2021). Ugualmente, è stato chiarito che la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione,
pagina 3 di 4 l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate (Cass. 53/2024). Facendo applicazione dei principi citati, la notifica, così come effettuata, deve ritenersi regolare, anche a fronte della mancanza di allegazioni e prove da parte dell'opponente circa l'insussistenza dei presupposti di operatività della presunzione di conoscenza degli atti. Quanto all'ulteriore profilo evidenziato dall'appellato sulla avvenuta produzione, solo in copia, della prova di notifica delle cartelle da parte dell'esattore, si rammenta che in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 8604/2025). Nella specie, il disconoscimento è del tutto generico ed inidoneo a privare gli atti depositati di efficacia probatoria. Ne consegue il rigetto della domanda proposta dal sig. , salvo che per la cartella CP_1
n. 07120220179935229000 oggetto della sentenza n. 37921/2023 che, comunque, non può ulteriormente fondare l'attività di riscossione dell'agenzia appellante. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 3748/2025 del giudice di pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dal sig. , salvo quanto alla cartella n. 07120220179935229000 Controparte_2
(già oggetto di annullamento con la sentenza del g.p.d. n. 37921/2023),
- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell' , delle competenze di lite del primo CP_3 grado di giudizio, che liquida in € 633,00, nonché del presente, che liquida in € 852,00, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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