TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11677/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 ottobre 2025 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Balestro presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvia Balestro presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 19 luglio 2003, nel comune di Milano (anno 2003 atto n. 694 reg. 03 parte II serie A);
□ separati consensualmente con verbale del 9 aprile 2010, omologato con decreto del 25 ottobre 2010;
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nato il [...] a [...] Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica, derivante dai redditi propri di ciascuno. In ragione di ciò, entrambe rinunciano reciprocamente e in via definitiva alla corresponsione di qualsiasi assegno divorzile, dichiarando di possedere i mezzi adeguati al proprio sostentamento e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo.
2) Le parti concordano che il figlio maggiorenne, nato a [...] il 26 maggio Persona_1
2004, continuerà a vivere stabilmente presso l'abitazione del padre, sita in Milano, Via Metauro, n. 6.
3) Il padre provvederà in via esclusiva e diretta al mantenimento integrale del figlio , Per_1 facendosi carico di ogni spesa ordinaria necessaria per il suo sostentamento (vitto, alloggio, vestiario, spese personali, ecc.). Inoltre, il padre si impegna a sostenere per intero tutte le spese straordinarie relative al figlio, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelle mediche, sportive, ricreative e formative, comprese tutte le spese connesse al suo percorso universitario (tasse di iscrizione, acquisto di libri di testo, materiale didattico, costi di trasporto e ogni altro onere affine). In virtù di tale assunzione integrale degli oneri da parte del padre, nessun assegno di mantenimento periodico sarà versato alla madre per il figlio.
4) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 2 di 4 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 19 luglio 2003 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Senago dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4