Decreto cautelare 20 agosto 2021
Sentenza breve 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 14/09/2021, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01081/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Surace e Barbara Favarin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore e -OMISSIS- A. di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- - Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
- del verbale n. 7 del 9 giugno 2021, pubblicato in data 11 giugno 2021, del -OMISSIS-“-OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-” - Consiglio della classe -OMISSIS-relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2020/2021 con deliberazione di sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dell'alunno ricorrente;
- del Piano Didattico Personalizzato 28 novembre 2020, nella parte in cui non ha previsto le corrette misure di valutazione; ausilio, compensative e/o dispensative necessarie per come sopra trattato nei motivi di impugnazione;
- di ogni altro atto presupposto e/o comunque di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale;
Nonché per la declaratoria di illegittimità del diniego in data 2 agosto 2021 con cui è stato negato l’accesso alla prima delibera del Collegio Docenti per l’anno scolastico 2020-21 ed alle prove di matematica del 31 maggio 2021 con voto desunto nel registro elettronico il 3 giugno 2021, e di Scienze Naturali, verifica del 4 maggio 2021 con voto desunto nel registro elettronico il 6 maggio 2021, richieste con istanza del 19 luglio 2021.
Nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’-OMISSIS- A. di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con atto depositato il 6 settembre 2021, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che il Consiglio di Classe ha deliberato l’ammissione dell’alunno alla classe successiva, con la conseguenza che è venuto meno l’interesse alla trattazione della domanda cautelare e alla decisione nel merito del ricorso;
Rilevato peraltro che la dichiarazione di rinuncia – che non risulta sottoscritta personalmente dal ricorrente, ma proviene dal difensore privo di procura speciale – non è stata notificata alle parti costituite;
Rilevato ancora che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Ad. plen. n. 25 del 2012) – la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, che s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì – tenuto conto della peculiarità della controversia - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare le spese interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente, Estensore
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.