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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/10/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2197/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cirillo Parte_1
-RICORRENTE-
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Ilario ON Sorace
-RESISTENTE –
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Graziano Di Natale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed a cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 05.12.2022, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l proponendo opposizione: CP_1 Controparte_2
a) all'intimazione di pagamento n. 034 2022 90060435 58 000, notificata dall
[...]
in data 10.11.2022, recante, tra le altre, le seguenti cartelle di Controparte_2 pagamento:
- n. 034 2014 00017226 50 000, notificata in data 30.05.2014;
- n. 034 2017 00176418 68 000, notificata in data 05.11.2017;
- n. 034 2017 00328529 31 000, notificata in data 16.03.2018;
- n. 034 2019 00009788 60 000, notificata in data 08.03.2019;
b) alla cartella di pagamento n. 034 2022 00180320 72 000, notificata dall'
[...]
in data 10.11.2022. Controparte_2
Le citate cartelle afferivano tutte al mancato pagamento di rate premio e sanzioni CP_1 civili rate premio, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2021 e 2022.
Parte ricorrente eccepiva: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento di cui all'intimazione di pagamento opposta;
2) l'avvenuta prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento n. 034 2014 00017226 50 000; 3) per tutte le altre cartelle di pagamento l'insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo di essere pensionato e precettore di assegno sociale da gennaio 2016.
Concludeva, pertanto, rassegnando in via principale le seguenti conclusioni: “[…] dichiarare la maturazione del termine di prescrizione estintiva di legge per l'importo recato nella cartella sub. 1) e, per l'effetto, annullarla e/o dichiararla nulla, privandola di giuridica efficacia, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione a ruolo;
[…] annullare e/o dichiarare nulle le cartelle sub. nn. 2), 3), 4) e 5), per inesistenza giuridica del presupposto impositivo per quanto argomentato in narrativa e, per l'effetto, privarle di giuridica efficacia e disporre la cancellazione delle relative iscrizioni a ruolo;
”. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n
03420140001722650000 e n. 03420170017641868000, acquisita la documentazione
2 offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
a) Sull'intimazione di pagamento n. 034 2022 90060435 58 000, recante le seguenti cartelle di pagamento:
- n. 034 2014 00017226 50 000, notificata in data 30.05.2014;
- n. 034 2017 00176418 68 000, notificata in data 05.11.2017;
- n. 034 2017 00328529 31 000, notificata in data 16.03.2018;
- n. 034 2019 00009788 60 000, notificata in data 08.03.2019.
1) Le censure per vizi formali e procedurali proposte dalla parte ricorrente – comprese quelle attinenti all'omessa notifica delle cartelle recate dall'intimazione di pagamento opposta – sono tardive e, quindi, inammissibili, considerato che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 10.11.2022 ed il ricorso giurisdizionale è stato esperito in data 05.12.2022, oltre il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c..
Si noti: secondo la Suprema Corte anche la doglianza concernente la mancata notifica della cartella esattoriale soggiace allo stesso regime impugnatorio;
se, infatti, l'omessa o irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria o di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità della opposizione a detta comunicazione o a detto avviso preclude ogni questione sulla ritualità 3 della notifica della cartella (cfr. tra le tante, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11338 del
11/05/2010).
3) Quanto alle cartelle di pagamento n. 034 2017 00176418 68 000, n. 034 2017 00328529
31 000 e n. 034 2019 00009788 60 000 – non essendo ammissibili, poiché tardivamente proposte, le contestazioni afferenti all'omessa notifica dei titoli (che, dunque, devono ritenersi correttamente notificati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento opposta) – consequenzialmente, sono inammissibili anche le censure afferenti al merito della pretesa contributiva volte a rimarcare il mancato svolgimento di attività lavorativa che giustificasse il sorgere dell'obbligo contributivo in capo all'opponente.
In particolare, a norma dell'art. 24, quinto comma, dal decreto legislativo n. 46 del 1999
l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo deve avvenire nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale non valendo la successiva comunicazione di un'intimazione di pagamento, avente ad oggetto la cartella o l'avviso già notificato al debitore, a rimettere in termini il destinatario dell'atto.
Accertata in via definitiva la sussistenza del diritto di credito, infatti, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs 46/1999 e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono più essere dedotte e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione.
2) Risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito previdenziale – maturata successivamente alla notifica del titolo – recato dalla sola cartella di pagamento n. 034 2014 00017226 50 000 notifica dall'esattore in data 30.05.2014. In particolare, dopo la notifica della cartella citata non risulta dagli atti di causa che il
[...]
abbia fatto pervenire all'odierno ricorrente atti intermedi – interruttivi Controparte_3 del termine prescrizionale di cui all'art. 3, l. n. 335/1995 – prima dell'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata in data 10.11.2022.
Ne consegue l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito recato dalla citata cartella di pagamento.
L'applicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
4 In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
Nessuna prescrizione quinquennale, successiva alla notifica dei titoli, può dirsi maturata rispetto alle cartelle di pagamento: n. 034 2017 00176418 68 000, notificata in data
05.11.2017 (Invero, nel caso de quo, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Aggiungendo, quindi, altri 311 giorni al quinquennio decorrente dalla notifica del titolo, il credito recato dalla citata cartella di pagamento si sarebbe prescritto in data 12.09.2023, dopo la notifica dell'intimazione opposta del 10.11.2022); n. 034 2017 00328529 31 000, notificata in data 16.03.2018; n. 034 2019 00009788 60 000, notificata in data 08.03.2019.
b) Sulla cartella di pagamento n. 034 2022 00180320 72 000, notificata dall'
[...]
in data 10.11.2022. Controparte_2
5 Innanzitutto, l'opposizione giurisdizionale del 05.12.2022 è tempestiva, in quanto intervenuta nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica della cartella esattoriale, perfezionatasi il 10.11.2022 (ex art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46 del 1999).
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Nelle opposizioni a cartella di pagamento (o avviso di addebito) è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) – che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, quindi, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo di parte ricorrente, con riferimento alle annualità in questione.
E, però, l' , a fronte della specifica contestazione mossa Controparte_4 dall'opponente – il quale ha escluso di aver svolto attività lavorativa nel periodo oggetto in contestazione, essendo pensionato nonché percettore di assegno sociale a decorre dall'01.01.2016 – nulla ha provato a sostegno delle proprie deduzioni volte a giustificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per le annualità 2021 e 2022.
Consequenzialmente, l'opposizione va accolta, considerato che, nel periodo oggetto di contestazione, non vi è prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto attività autonoma a titolo di artigiano, sulla quale soltanto si fonda la pretesa contributiva . CP_1
Evidentemente, la documentazione prodotta dall' sul punto è carente. CP_1
Ne consegue, senza necessità di dover andare oltre, l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento.
3. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto:
6 - dichiara prescritti i crediti recati dalla cartella di pagamento n. 034 2014 00017226
50 000, e conseguentemente annulla la citata cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90060435 58 000 nella parte a cui ad essa si riferisce;
- annulla la cartella di pagamento n. 034 2022 00180320 72 000;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 03.10.2025.
Il Giudice
ON AT
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