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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 700/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata a Parte_1 P.IVA_1
OC di TO (KR) in Via Aldo Moro IV Trav. n. 3; rappresentata e difesa dall'Avv. Carin
Rodolfi, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone al Largo Controparte_1 C.F._1
Umberto I n. 47; rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Cretella, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 29.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 08.04.2022 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2022, emesso il 18.03.2022 e notificato il successivo 04.03.2022, con cui il Tribunale di Crotone le ha intimo il pagamento della somma pari ad € 162.072,77 in favore del OT. , dovuta a Controparte_1 titolo di corrispettivo per prestazioni medico-chirurgiche eseguite da quest'ultimo presso la predetta struttura sanitaria nel biennio 2011-2012 in regime libero-professionale nonché a titolo di interessi di mora D. Lgs. n. 231 del 2002.
A sostegno delle proprie doglianze ha in particolare eccepito: i) la prescrizione del credito asseritamente vantato da controparte;
ii) l'infondatezza di tale pretesa creditoria, in quanto afferente a prescrizioni extra budget; iii) l'errato calcolo degli interessi.
Pertanto, muovendo da siffatte premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati riferibili al periodo di settembre 2011, ottobre 2011 e novembre 2011;
2) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che l'opponente Parte_1 nulla deve a qualunque titolo e/o ragione al dott. avendo provveduto ad effettuare Controparte_1 regolarmente il pagamento di tutto quanto dovuto in forza della scrittura privata del 31 dicembre
2005;
3) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo n.
181/2022 emesso dal Tribunale di Crotone in data 03.03.2022 e notificato il 04.03.2022, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare il medesimo con le dovute conseguenze di legge;
4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'opposizione, rideterminare il credito per l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi al 2011, riconoscendo come dovuti solo i crediti riferibili a dicembre 2011 ed all'annualità 2012 nella minor somma che verrà accertata in corso di causa;
5) In ogni caso rideterminare il calcolo degli interessi sul capitale ingiunto in quanto errati ed eccessivi per le ragioni esposte in atti;
6) con vittoria di spese e competenze».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il OT. , il Controparte_1 quale, contestando la fondatezza delle doglianze avversarie, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
2 «1) In via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via principale, rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
3) con vittoria delle spese del presente procedimento di opposizione in base ai vigenti parametri forensi avuto riguardo al valore della controversia».
3. - Rigettata dal precedente G.I. la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione sulla scorta della seguente motivazione: «rilevato che le questioni dedotte da parte opposta, attore sostanziale, non appaiono di pronta soluzione anche alla luce delle difese di controparte» (cfr. ordinanza del 15.12.2022), subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo all'udienza del 14.03.2024, alla successiva udienza del
29.01.2025 - preso atto dell'esito negativo delle trattative di bonario componimento intavolate dalle parti – la causa è stata opposta in decisione con concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento
3 deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
2.2. - Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, posto che altrimenti essi devono ritenersi provati (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
2.3. - In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
3. - Tanto precisato, va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione, incentrato sull'eccepita prescrizione del credito dedotto in sede monitoria.
Invero, premesso che tra le parti risulta instaurato, a far data dal 01.01.2006, un contratto d'opera intellettuale di durata settennale soggetto alla disciplina di cui agli artt.
2222 e ss. c.c. e che è incontroverso l'omesso versamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite nel corso del biennio 2011-2012 (con conseguente inoperatività della disciplina sulla presunzione iuris tantum di adempimento di cui all'art. 2956 c.c.), deve rilevarsi che il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre, non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione, ma dal giorno in cui è stato espletato l'incarico conferito (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. II, ord. 20.07.2019 n. 17718: «In tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato
l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione»).
Sicché, venendo in rilievo un'obbligazione unitaria, sebbene frazionata nel tempo in singole prestazioni, si assiste ad uno slittamento in avanti del decorso del termine di prescrizione “estintiva”, coincidendo il relativo dies a quo con quello di integrale
4 adempimento dell'obbligazione, unitariamente considerata, nel lasso temporale convenzionalmente concordato.
Sotto questo profilo, non può attribuirsi rilievo decisivo alla previsione di cui all'art. 15 del regolamento contrattuale nella parte in cui è previsto che «Il pagamento delle prestazioni effettuato nell'arco di un mese avverrà entro quindi giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui sono state effettuate le prestazioni stesse»: infatti, premessa l'impossibilità per le parti di derogare preventivamente alle norme sulla prescrizione (cfr. art. 2936 c.c.), non è tuttavia preclusa all'autonomina negoziale la possibilità di anticipare gli effetti del contratto, prevedendo il versamento di un acconto sul corrispettivo per una prestazione non ancora iniziata o solo parzialmente eseguita (si pensi, in caso di appalto, al pagamento di acconti anticipati rispetto all'inizio dell'esecuzioni dei lavori e poi commisurati allo stato di avanzamento dei lavori).
Anzi, proprio in tema di professioni intellettuali, l'art. 2234 c.c., recependo consuetudini consolidate, prevede che “il cliente, salva diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso”.
Tale anticipazione costituisce manifestazione dell'obbligo di collaborazione che grava sul cliente al fine di mettere la controparte in grado di dare inizio all'opera e proseguirla,
e risponde alla finalità di mitigare la regola della postnumerazione, in virtù della quale il diritto al compenso matura solo a seguito dell'ultimazione della prestazione.
Nulla però esclude che il professionista rinunci all'incameramento dell'acconto, pretendendo poi, ad incarico eseguito, il pagamento dell'intero compenso pattuito.
Ne consegue che, nella specie, il termine di prescrizione era destinato a scadere alla data del 01.01.2023, ossia dopo il decorso dei 10 anni decorrenti dalla prima scadenza contrattuale prevista per il 01.01.2013.
Se quindi il termine di prescrizione decennale non risultava neppure integralmente decorso alla data del 14.02.2022 di deposito del ricorso monitorio, esso era stata peraltro già interrotto per effetto dei pregressi atti interruttivi del 09.09.2014, del 02.04.2017 e del
03.11.2021, atteso che – non richiedendosi, ai fini di cui all'art. 2943 c.c., l'uso di formule solenni ovvero l'osservanza di particolari adempimenti – per avere efficacia l'atto interruttivo non deve necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione, essendo sufficiente una qualunque richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore (cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 10.03.2022
n. 7835).
4. - Ciò posto, risulta altresì infondato il secondo motivo di opposizione, con cui parte debitrice tenta di giustificare il proprio inadempimento addebitandolo al superamento dei limiti di budget concordati con l CP_2
Invero, l'art. 14 del contratto sottoscritto dalle odierne parti in causa prevede espressamente che «In caso di eventuali prestazioni extra budget le parti potranno concordare
5 conseguenti variazioni rispetto a quanto stipulato con il presente accordo, ma in ogni caso al OT. dovrà essere corrisposto dalla l'intero compenso per le Controparte_1 Parte_1 prestazioni già eseguite».
Ne consegue che tale clausola contrattuale sarebbe stata destinata ad operare solo per il futuro e non anche per le prestazioni già eseguite.
Essa postula, in particolare, un accordo modificativo delle originarie condizioni economiche che, oltre a dover necessariamente precedere le prestazioni eseguite dal sanitario (avendo questi altrimenti diritto all'«intero compenso» nell'entità già convenzionalmente concordata), avrebbe dovuto essere perfezionato nella stessa forma scritta del contratto originario che si intendeva appunto modificare.
Difatti, la c.d. simmetria delle forme, che ha rinvenuto il primo riconoscimento giurisprudenziale con la sentenza delle Sezioni Unite n. 8878 del 1990, ha poi trovato successiva continuità applicativa con progressiva estensione del suo ambito di operatività, tanto da ergersi a principio generale, imponendo che la forma del negozio accessorio segua quello del negozio principale.
Ciò si evince anche dalla disciplina di cui all'art. 2722 c.c., in forza della quale, in presenza di un qualunque “documento contrattuale” (ossia, non solo nelle ipotesi di forma scritta ad substantiam o ad probationem, ma anche ove le parti abbiano liberamente scelto di adottare tale modalità di estrinsecazione del proprio accordo negoziale), è necessario il ricorso alla forma scritta anche nel caso di stipula di patti “aggiunti” o “contrari” al contenuto del contratto originario, non potendo il loro perfezionamento essere provato per testimoni ovvero per presunzioni ex artt. 2722 e 2729 c.c.
D'altronde, nella specie, in disparte i limiti di ammissibilità del ricorso a tali mezzi di prova, la sopravvenienza di un accordo modificativo delle originarie condizioni economiche, teso addirittura a configurare come “gratuita” la prestazione d'opera, non può essere “presuntivamente” desunta – a differenza di quanto asserito da parte opponente (cfr. atto di citazione, pag. 11) – dalla condotta posta in essere, in costanza di rapporto, dal professionista incaricato.
Infatti, dalla documentazione versata in atti si evince semplicemente un persistente apporto collaborativo del OT. CP_1
➢ che, con mail del 03.11.2021, comunicava all'odierna opponente il riscontro ricevuto Cont dall di Crotone, che chiariva che «nel mese di settembre sono state erogate 85 prestazioni di APA e Pac per un valor economico di € 73.575,00, di tale importo è stata validata ai fini della liquidazione [ndr., dall'ASP] la somma di € 15.576,00 quale quota parte per il raggiungimento del limite massimo di spese contrattualizzato. Tale somma è stata liquidata a consuntivo a saldo dell'anno 2011», richiedendo quindi alla casa di cura di provvedere, Parte_1 Cont quantomeno, al pagamento immediato somme già liquidatele dall
➢ che, con altra comunicazione del 31.12.2021, dava semplicemente atto dell'intervenuto riconoscimento da parte dell dell'osservanza dei limiti di CP_2
6 budget per le prestazioni sanitarie eseguite nel primo semestre del 2011 (con conseguente inesistenza di cause ostative al loro immediato pagamento da parte della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 15 del contratto d'opera), chiarendo invece che per gli interventi effettuati nel periodo settembre/dicembre 2011 il relativo pagamento «resta in sospeso in Part quanto oggetto di contestazione perché fuori dal budget indicato dall (dichiarazione, questa, con cui il professionista, lungi dall'ammettere il sopravvenuto perfezionamento di un accordo con il quale - in deroga alla previsione di cui all'art. 14 del contratto originario
- avrebbe rinunciato al corrispettivo per gli interventi extra budget, si limitava semplicemente ad accordare alla controparte una dilazione di pagamento, postergando – in deroga all'art. 15 del contratto originario – l'incameramento di somme comunque dovute ed alle quali non ha comunque espressamente rinunciato);
➢ che, con comunicazione del 24.03.2013, si limitava soltanto a proporre alla
[...]
(terza fornitrice di dispositivi medici in favore dell'Unità di Oculistica della CP_3
una riduzione del corrispettivo dovutole per le forniture eseguite Parte_1 nel corso del 2012, giusta proposta ed accettazione non a caso formulate entrambe “per iscritto” proprio perché modificative di un precedente “scrittura” contrattuale.
5. - Tanto precisato, non merita infine accoglimento il terzo motivo di opposizione, formulato in verità in termini piuttosto generici, afferente agli interessi di mora ex D. Lgs.
231 del 2002.
A tal riguardo, infatti, va anzitutto rilevato che non viene nella specie in rilievo la disciplina “legale” di cui alla L. del 22 maggio 2017 n. 81 (entrata in vigore il 14 giungo
2017), bensì quella “negoziale” di cui all'art. 15 del contratto d'opera, con cui le parti, già alla data di stipula del 31 dicembre 2005, avevano convenzionamento concordato, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., che «in caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231/2002».
Detto saggio di interesse, inoltre, va applicato sull'importo pattuito a titolo di compenso dovuto al professionista al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse ed oneri, essendo ravvisabile nei confronti del creditore un danno da ritardato pagamento nei termini di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 non solo limitatamente all'importo netto direttamente dovutogli, ma anche sulla quota che la debitrice avrebbe dovuto trattenere a titolo di ritenute d'acconto IRPEF, considerato anche che il primo resta obbligato in solido con la seconda nei confronti dell'Erario, ai sensi dell'art. 35 del DPR 602 del 1973, per omesso accantonamento e versamento delle ritenute.
*********************
Le spese seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
7
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 700/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione avanzata dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 181/2022, emesso dal Tribunale di Crotone il 18.03.2022;
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 25.02.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 700/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata a Parte_1 P.IVA_1
OC di TO (KR) in Via Aldo Moro IV Trav. n. 3; rappresentata e difesa dall'Avv. Carin
Rodolfi, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone al Largo Controparte_1 C.F._1
Umberto I n. 47; rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Cretella, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 29.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 08.04.2022 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2022, emesso il 18.03.2022 e notificato il successivo 04.03.2022, con cui il Tribunale di Crotone le ha intimo il pagamento della somma pari ad € 162.072,77 in favore del OT. , dovuta a Controparte_1 titolo di corrispettivo per prestazioni medico-chirurgiche eseguite da quest'ultimo presso la predetta struttura sanitaria nel biennio 2011-2012 in regime libero-professionale nonché a titolo di interessi di mora D. Lgs. n. 231 del 2002.
A sostegno delle proprie doglianze ha in particolare eccepito: i) la prescrizione del credito asseritamente vantato da controparte;
ii) l'infondatezza di tale pretesa creditoria, in quanto afferente a prescrizioni extra budget; iii) l'errato calcolo degli interessi.
Pertanto, muovendo da siffatte premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati riferibili al periodo di settembre 2011, ottobre 2011 e novembre 2011;
2) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che l'opponente Parte_1 nulla deve a qualunque titolo e/o ragione al dott. avendo provveduto ad effettuare Controparte_1 regolarmente il pagamento di tutto quanto dovuto in forza della scrittura privata del 31 dicembre
2005;
3) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo n.
181/2022 emesso dal Tribunale di Crotone in data 03.03.2022 e notificato il 04.03.2022, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare il medesimo con le dovute conseguenze di legge;
4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'opposizione, rideterminare il credito per l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi al 2011, riconoscendo come dovuti solo i crediti riferibili a dicembre 2011 ed all'annualità 2012 nella minor somma che verrà accertata in corso di causa;
5) In ogni caso rideterminare il calcolo degli interessi sul capitale ingiunto in quanto errati ed eccessivi per le ragioni esposte in atti;
6) con vittoria di spese e competenze».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il OT. , il Controparte_1 quale, contestando la fondatezza delle doglianze avversarie, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
2 «1) In via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via principale, rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
3) con vittoria delle spese del presente procedimento di opposizione in base ai vigenti parametri forensi avuto riguardo al valore della controversia».
3. - Rigettata dal precedente G.I. la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione sulla scorta della seguente motivazione: «rilevato che le questioni dedotte da parte opposta, attore sostanziale, non appaiono di pronta soluzione anche alla luce delle difese di controparte» (cfr. ordinanza del 15.12.2022), subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo all'udienza del 14.03.2024, alla successiva udienza del
29.01.2025 - preso atto dell'esito negativo delle trattative di bonario componimento intavolate dalle parti – la causa è stata opposta in decisione con concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento
3 deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
2.2. - Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, posto che altrimenti essi devono ritenersi provati (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
2.3. - In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
3. - Tanto precisato, va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione, incentrato sull'eccepita prescrizione del credito dedotto in sede monitoria.
Invero, premesso che tra le parti risulta instaurato, a far data dal 01.01.2006, un contratto d'opera intellettuale di durata settennale soggetto alla disciplina di cui agli artt.
2222 e ss. c.c. e che è incontroverso l'omesso versamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite nel corso del biennio 2011-2012 (con conseguente inoperatività della disciplina sulla presunzione iuris tantum di adempimento di cui all'art. 2956 c.c.), deve rilevarsi che il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre, non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione, ma dal giorno in cui è stato espletato l'incarico conferito (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. II, ord. 20.07.2019 n. 17718: «In tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato
l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione»).
Sicché, venendo in rilievo un'obbligazione unitaria, sebbene frazionata nel tempo in singole prestazioni, si assiste ad uno slittamento in avanti del decorso del termine di prescrizione “estintiva”, coincidendo il relativo dies a quo con quello di integrale
4 adempimento dell'obbligazione, unitariamente considerata, nel lasso temporale convenzionalmente concordato.
Sotto questo profilo, non può attribuirsi rilievo decisivo alla previsione di cui all'art. 15 del regolamento contrattuale nella parte in cui è previsto che «Il pagamento delle prestazioni effettuato nell'arco di un mese avverrà entro quindi giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui sono state effettuate le prestazioni stesse»: infatti, premessa l'impossibilità per le parti di derogare preventivamente alle norme sulla prescrizione (cfr. art. 2936 c.c.), non è tuttavia preclusa all'autonomina negoziale la possibilità di anticipare gli effetti del contratto, prevedendo il versamento di un acconto sul corrispettivo per una prestazione non ancora iniziata o solo parzialmente eseguita (si pensi, in caso di appalto, al pagamento di acconti anticipati rispetto all'inizio dell'esecuzioni dei lavori e poi commisurati allo stato di avanzamento dei lavori).
Anzi, proprio in tema di professioni intellettuali, l'art. 2234 c.c., recependo consuetudini consolidate, prevede che “il cliente, salva diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso”.
Tale anticipazione costituisce manifestazione dell'obbligo di collaborazione che grava sul cliente al fine di mettere la controparte in grado di dare inizio all'opera e proseguirla,
e risponde alla finalità di mitigare la regola della postnumerazione, in virtù della quale il diritto al compenso matura solo a seguito dell'ultimazione della prestazione.
Nulla però esclude che il professionista rinunci all'incameramento dell'acconto, pretendendo poi, ad incarico eseguito, il pagamento dell'intero compenso pattuito.
Ne consegue che, nella specie, il termine di prescrizione era destinato a scadere alla data del 01.01.2023, ossia dopo il decorso dei 10 anni decorrenti dalla prima scadenza contrattuale prevista per il 01.01.2013.
Se quindi il termine di prescrizione decennale non risultava neppure integralmente decorso alla data del 14.02.2022 di deposito del ricorso monitorio, esso era stata peraltro già interrotto per effetto dei pregressi atti interruttivi del 09.09.2014, del 02.04.2017 e del
03.11.2021, atteso che – non richiedendosi, ai fini di cui all'art. 2943 c.c., l'uso di formule solenni ovvero l'osservanza di particolari adempimenti – per avere efficacia l'atto interruttivo non deve necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione, essendo sufficiente una qualunque richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore (cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 10.03.2022
n. 7835).
4. - Ciò posto, risulta altresì infondato il secondo motivo di opposizione, con cui parte debitrice tenta di giustificare il proprio inadempimento addebitandolo al superamento dei limiti di budget concordati con l CP_2
Invero, l'art. 14 del contratto sottoscritto dalle odierne parti in causa prevede espressamente che «In caso di eventuali prestazioni extra budget le parti potranno concordare
5 conseguenti variazioni rispetto a quanto stipulato con il presente accordo, ma in ogni caso al OT. dovrà essere corrisposto dalla l'intero compenso per le Controparte_1 Parte_1 prestazioni già eseguite».
Ne consegue che tale clausola contrattuale sarebbe stata destinata ad operare solo per il futuro e non anche per le prestazioni già eseguite.
Essa postula, in particolare, un accordo modificativo delle originarie condizioni economiche che, oltre a dover necessariamente precedere le prestazioni eseguite dal sanitario (avendo questi altrimenti diritto all'«intero compenso» nell'entità già convenzionalmente concordata), avrebbe dovuto essere perfezionato nella stessa forma scritta del contratto originario che si intendeva appunto modificare.
Difatti, la c.d. simmetria delle forme, che ha rinvenuto il primo riconoscimento giurisprudenziale con la sentenza delle Sezioni Unite n. 8878 del 1990, ha poi trovato successiva continuità applicativa con progressiva estensione del suo ambito di operatività, tanto da ergersi a principio generale, imponendo che la forma del negozio accessorio segua quello del negozio principale.
Ciò si evince anche dalla disciplina di cui all'art. 2722 c.c., in forza della quale, in presenza di un qualunque “documento contrattuale” (ossia, non solo nelle ipotesi di forma scritta ad substantiam o ad probationem, ma anche ove le parti abbiano liberamente scelto di adottare tale modalità di estrinsecazione del proprio accordo negoziale), è necessario il ricorso alla forma scritta anche nel caso di stipula di patti “aggiunti” o “contrari” al contenuto del contratto originario, non potendo il loro perfezionamento essere provato per testimoni ovvero per presunzioni ex artt. 2722 e 2729 c.c.
D'altronde, nella specie, in disparte i limiti di ammissibilità del ricorso a tali mezzi di prova, la sopravvenienza di un accordo modificativo delle originarie condizioni economiche, teso addirittura a configurare come “gratuita” la prestazione d'opera, non può essere “presuntivamente” desunta – a differenza di quanto asserito da parte opponente (cfr. atto di citazione, pag. 11) – dalla condotta posta in essere, in costanza di rapporto, dal professionista incaricato.
Infatti, dalla documentazione versata in atti si evince semplicemente un persistente apporto collaborativo del OT. CP_1
➢ che, con mail del 03.11.2021, comunicava all'odierna opponente il riscontro ricevuto Cont dall di Crotone, che chiariva che «nel mese di settembre sono state erogate 85 prestazioni di APA e Pac per un valor economico di € 73.575,00, di tale importo è stata validata ai fini della liquidazione [ndr., dall'ASP] la somma di € 15.576,00 quale quota parte per il raggiungimento del limite massimo di spese contrattualizzato. Tale somma è stata liquidata a consuntivo a saldo dell'anno 2011», richiedendo quindi alla casa di cura di provvedere, Parte_1 Cont quantomeno, al pagamento immediato somme già liquidatele dall
➢ che, con altra comunicazione del 31.12.2021, dava semplicemente atto dell'intervenuto riconoscimento da parte dell dell'osservanza dei limiti di CP_2
6 budget per le prestazioni sanitarie eseguite nel primo semestre del 2011 (con conseguente inesistenza di cause ostative al loro immediato pagamento da parte della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 15 del contratto d'opera), chiarendo invece che per gli interventi effettuati nel periodo settembre/dicembre 2011 il relativo pagamento «resta in sospeso in Part quanto oggetto di contestazione perché fuori dal budget indicato dall (dichiarazione, questa, con cui il professionista, lungi dall'ammettere il sopravvenuto perfezionamento di un accordo con il quale - in deroga alla previsione di cui all'art. 14 del contratto originario
- avrebbe rinunciato al corrispettivo per gli interventi extra budget, si limitava semplicemente ad accordare alla controparte una dilazione di pagamento, postergando – in deroga all'art. 15 del contratto originario – l'incameramento di somme comunque dovute ed alle quali non ha comunque espressamente rinunciato);
➢ che, con comunicazione del 24.03.2013, si limitava soltanto a proporre alla
[...]
(terza fornitrice di dispositivi medici in favore dell'Unità di Oculistica della CP_3
una riduzione del corrispettivo dovutole per le forniture eseguite Parte_1 nel corso del 2012, giusta proposta ed accettazione non a caso formulate entrambe “per iscritto” proprio perché modificative di un precedente “scrittura” contrattuale.
5. - Tanto precisato, non merita infine accoglimento il terzo motivo di opposizione, formulato in verità in termini piuttosto generici, afferente agli interessi di mora ex D. Lgs.
231 del 2002.
A tal riguardo, infatti, va anzitutto rilevato che non viene nella specie in rilievo la disciplina “legale” di cui alla L. del 22 maggio 2017 n. 81 (entrata in vigore il 14 giungo
2017), bensì quella “negoziale” di cui all'art. 15 del contratto d'opera, con cui le parti, già alla data di stipula del 31 dicembre 2005, avevano convenzionamento concordato, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., che «in caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231/2002».
Detto saggio di interesse, inoltre, va applicato sull'importo pattuito a titolo di compenso dovuto al professionista al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse ed oneri, essendo ravvisabile nei confronti del creditore un danno da ritardato pagamento nei termini di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 non solo limitatamente all'importo netto direttamente dovutogli, ma anche sulla quota che la debitrice avrebbe dovuto trattenere a titolo di ritenute d'acconto IRPEF, considerato anche che il primo resta obbligato in solido con la seconda nei confronti dell'Erario, ai sensi dell'art. 35 del DPR 602 del 1973, per omesso accantonamento e versamento delle ritenute.
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Le spese seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 700/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione avanzata dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 181/2022, emesso dal Tribunale di Crotone il 18.03.2022;
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 25.02.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
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