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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9230/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Oggi 3 Luglio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. PERINELLO GIANCARLO Parte_1 per l'avv. BALLARIANO GIOVANNI PAOLO;
Controparte_1
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ripsettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9230/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PERINELLO GIANCARLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BALLARIANO GIOVANNI PAOLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Per l'appellante:
“Nel merito:
In integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 648/2024, di data 2.4.2024, resa nella causa n. 9382/2021 R.G. e notificata in data 10.4.2024, accogliere, per i motivi tutti svolti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, accertato e dichiarato che nulla deve al Parte_1 sig. a titolo di rimborso dei canoni di fognatura e depurazione versati nel periodo Controparte_1
2010/2020 nell'ambito del servizio idrico integrato fornito da all'utenza intestata Parte_1
pagina 2 di 6 all'opposto in Mira, Via Lago di Misurina n. 5, dichiararsi nullo ed inefficace e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 3618/2021 del Giudice di Pace di Venezia.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellato:
“in via principale e nel merito
- rigettare l'appello così come proposto, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi, per quanto di ragione, la sentenza impugnata. in via subordinata
- condannare, comunque, , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 della somma complessiva di €.760,65=, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
in ogni caso
- condannare parte appellante al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e cpa interamente rifusi, con distrazione a favore del procuratore costituito che le ha anticipate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, appellava la sentenza n. 648/2024, con cui il Giudice di Pace di Venezia Pt_1
l'aveva condannata, confermando il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel giudizio di I grado, a restituire all'appellato la somma di euro 760,65, ex art. 2033 cc., indebitamente percepita, per gli anni dal 2010 al 2020, a titolo di canone di depurazione, sulla base dei seguenti motivi:
1. l'omessa formulazione del dispositivo della sentenza appellata: il contenuto della decisione sarebbe stato riportato di seguito alla motivazione, anziché nella parte riservata al dispositivo, dopo l asigla
PQM
;
2. violazione del principio dispositivo della prova ex art. 115 c.p.c. laddove avrebbe individuato la natura delle acque immesse nella condotta fognaria oggetto di causa;
3. violazione dei principi regolatori del servizio idrico integrato, laddove sarebbe stato escluso l'obbligo dell'appellato di versare il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione e ritenuto legittimo il suo rimborso, disposto dal decreto ingiuntivo opposto.
Con la memoria di costituzione, l'appellato chiedeva il rigetto dell'impugnazione, sostenendo che i canoni di fognatura e di depurazione sarebbero distinti e non sovrapponibili: il sig. CP_1
pagina 3 di 6 avrebbe richiesto la restituzione del solo canone di depurazione, anziché di entrambi.
La rete di collettamento delle acque (già) depurate dalla vasca Imhoff condominiale, cui tale vasca sarebbe collegata, non costituirebbe né una fognatura nera né una fognatura mista, come affermato ancora dall'appellante, ma una semplice tubazione di raccolta delle acque piovane stradali.
Non esisterebbero, nel quartiere in questione, reti fognarie conformi alla legge (né separate né miste), ma solo autorizzazioni allo scarico delle acque già depurate dall'impianto privato di depurazione (vasca Imhoff e fossa condensa grassi), a spese dei singoli utenti. La legge statale in materia di scarichi imporrebbe, infatti, ai Comuni di realizzare reti fognarie separate per acque nere, da convogliare direttamente al depuratore, ed acque bianche, generate da eventi atmosferici, provenienti da coperture di edifici, terreni e caditoie stradali, da convogliare in corpi recettori superficiali (cioè mare, canali, torrenti, fiumi, laghi, stagni);
Gli scarichi verrebbero, secondo l'appellato, trattati in loco e i residui solidi smaltiti privatamente da ditte specializzate a pagamento, senza passaggio diretto nel depuratore pubblico;
l'addebito del canone di depurazione sarebbe, quindi, ingiustificato, poiché non fornirebbe tale servizio. Pt_1
In seguito alla prima udienza, rilevata la superfluità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, il GI rinviava la causa all'odierna udienza di discussione, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse.
All'esito del proceidmento, risulta dirimente la valutazione del secondo motivo d'appello, riguardante la valutazione della prova circa la sussistenza o meno di una rete fognaria per acque nere o miste a servizio dell'immobile dell'appellato di Via Lago di Controparte_2
Misurina, in Mira), tale da confermare la prestazione in suo favore, da parte di del servizio Pt_1 di depurazione in corrispondenza del quale essa ha percepito i canoni oggetto della domanda di ripetizione d'indebito.
Sul punto, Infatti, l'odierna appellante ha documentalmente provato in giudizio che tutte le acque reflue – nere, saponate e bianche – del predetto fabbricato condominiale sono conferite, in forza di specifica autorizzazione comunale,
“alla pubblica fognatura di tipo misto” di Via Lago di Misurina (v. docc. 9,
10, 11, 12, 17 e 18) e da qui condotte fino all' “impianto di depurazione di
” ove la stessa , gestisce il trattamento dei reflui Pt_2 Parte_1
pagina 4 di 6 nell'ambito del ciclo integrato dell'acqua (v. docc. 13, 14, 15, 16 e 19) e, in ogni caso e in quanto occorra, ha richiesto l'ammissione di mezzi istruttori sul punto (v. pagg. 10-11 atto di appello).
IL doc. 9 dell'appellante, invero, è costituito dalla comunicaizone, in data 16.01.1996, dell'allora porprietario dell'edificio ocndominiale (legale rappresentante dlel'impresa costruttrice) all'Ufficio
Tecnico divisione fognature del dell'ultimazione dei lavori di allacciamento Controparte_3 alla pubblica fognatora dell'insediamento civile sito in via Lago di Misurina, in Mira, loclaità
O Controparte_4
Cnsorzio, in cui si dichiara che i manufatti e la rete di raccolta delel acque di rifiuto sono stati eseguiti in conformità al progetto di fognatura approvato dal . Controparte_5
Il doc. 11 prodotto dall'appellante, in aggiunta, contiene l'autorizzazione allo scarico “dei rifiuti liquidi di cui in premessa per l'insediamento civile di tipo A/1 ad uso abitazione”, conferita dal
, visto l'esito favorevole della visita di verifica di cui al predetto verbale ed Controparte_3 accertato che le acque di scarico “rispettano i limiti di accettabilità fissati dalla Legge”: trattasi, evidentemente, di scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e dall'uso domestico, quindi
“nere” o “grige”.
Il tutto viene confermato anche nel doc. 16: dichiarazione del Direttore del Servizio Idrico
Integrato, qualificabile come incaricato di pubblico servizio, il quale, nello svolgimento della sua funzione pubblicistica di direzione e controllo dell'esecuzione del servizio pubblico idrico e fognario, attesta, con fede privilegiata ex art 2700 cc., che il ivi inclusa via Lago CP_6 di Misurina, è servito da fognatura comunale pubblica e che la stessa recapita all'impianto di depurazione terminale di Fusina (VE).
Infine, anche il doc. 17 dell'appellante, ossia lo schema dell'impianto fognario del CP_2 dell'appellato, allegato alla pratica di autorizzazione allo scarico del 1996, dimostra che il percorso di tutte le acque reflue, bianche, nere e grige, viene convogliato nei medesimi pozzetti, collegati ai pozzetti di raccordo alla rete stradale.
Le fatture prodotte come doc. 6 dall'appellato, invece, non provano affatto che il in CP_2 questione effetti la depurazione e lo scarico delle acque nere in autonomia, bensì dimostra lo svolgimento periodico, con cadenza di massimo una volta all'anno (palesemente insufficiente a supplire al servizio fognario per un condominio di 25 unità abitative, anche in ipotesi di presenza di vasche Imhoff), di attività ordinaria di espurgo di pozzi neri (senza alcuna precisazione circa la pagina 5 di 6 presenza di vasche Imhoff) e idrolavaggio di tubazioni di scarico, comunemente necessaria in tutti i casi di edifici collegati alla fognatura per lo scarico delle acque nere.
Ne conseguono la riforma integrale della sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accertamento dell'inesistenza del credito azionato in via monitoria dall'odierno appellato, e la condanna di quest'ultimo alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 1.100,00), senza computo di fase istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) riforma integrale della sentenza appellata, n. 648/2024 del Giudice di Pace di Venezia, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 3618/2021 del Giudice di Pace di Venezia, ed accerta l'inesistenza del credito azionato in via monitoria dall'odierno appellato nei confronti dell'appellante;
2) condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano, pe ril presente giudizio d'appello, in € 91,50 per spese, € 460,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, ed in ulteriori € 278,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, per il giudizio di I grado.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Oggi 3 Luglio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. PERINELLO GIANCARLO Parte_1 per l'avv. BALLARIANO GIOVANNI PAOLO;
Controparte_1
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ripsettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9230/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PERINELLO GIANCARLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BALLARIANO GIOVANNI PAOLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Per l'appellante:
“Nel merito:
In integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 648/2024, di data 2.4.2024, resa nella causa n. 9382/2021 R.G. e notificata in data 10.4.2024, accogliere, per i motivi tutti svolti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, accertato e dichiarato che nulla deve al Parte_1 sig. a titolo di rimborso dei canoni di fognatura e depurazione versati nel periodo Controparte_1
2010/2020 nell'ambito del servizio idrico integrato fornito da all'utenza intestata Parte_1
pagina 2 di 6 all'opposto in Mira, Via Lago di Misurina n. 5, dichiararsi nullo ed inefficace e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 3618/2021 del Giudice di Pace di Venezia.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellato:
“in via principale e nel merito
- rigettare l'appello così come proposto, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi, per quanto di ragione, la sentenza impugnata. in via subordinata
- condannare, comunque, , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 della somma complessiva di €.760,65=, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
in ogni caso
- condannare parte appellante al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e cpa interamente rifusi, con distrazione a favore del procuratore costituito che le ha anticipate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, appellava la sentenza n. 648/2024, con cui il Giudice di Pace di Venezia Pt_1
l'aveva condannata, confermando il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel giudizio di I grado, a restituire all'appellato la somma di euro 760,65, ex art. 2033 cc., indebitamente percepita, per gli anni dal 2010 al 2020, a titolo di canone di depurazione, sulla base dei seguenti motivi:
1. l'omessa formulazione del dispositivo della sentenza appellata: il contenuto della decisione sarebbe stato riportato di seguito alla motivazione, anziché nella parte riservata al dispositivo, dopo l asigla
PQM
;
2. violazione del principio dispositivo della prova ex art. 115 c.p.c. laddove avrebbe individuato la natura delle acque immesse nella condotta fognaria oggetto di causa;
3. violazione dei principi regolatori del servizio idrico integrato, laddove sarebbe stato escluso l'obbligo dell'appellato di versare il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione e ritenuto legittimo il suo rimborso, disposto dal decreto ingiuntivo opposto.
Con la memoria di costituzione, l'appellato chiedeva il rigetto dell'impugnazione, sostenendo che i canoni di fognatura e di depurazione sarebbero distinti e non sovrapponibili: il sig. CP_1
pagina 3 di 6 avrebbe richiesto la restituzione del solo canone di depurazione, anziché di entrambi.
La rete di collettamento delle acque (già) depurate dalla vasca Imhoff condominiale, cui tale vasca sarebbe collegata, non costituirebbe né una fognatura nera né una fognatura mista, come affermato ancora dall'appellante, ma una semplice tubazione di raccolta delle acque piovane stradali.
Non esisterebbero, nel quartiere in questione, reti fognarie conformi alla legge (né separate né miste), ma solo autorizzazioni allo scarico delle acque già depurate dall'impianto privato di depurazione (vasca Imhoff e fossa condensa grassi), a spese dei singoli utenti. La legge statale in materia di scarichi imporrebbe, infatti, ai Comuni di realizzare reti fognarie separate per acque nere, da convogliare direttamente al depuratore, ed acque bianche, generate da eventi atmosferici, provenienti da coperture di edifici, terreni e caditoie stradali, da convogliare in corpi recettori superficiali (cioè mare, canali, torrenti, fiumi, laghi, stagni);
Gli scarichi verrebbero, secondo l'appellato, trattati in loco e i residui solidi smaltiti privatamente da ditte specializzate a pagamento, senza passaggio diretto nel depuratore pubblico;
l'addebito del canone di depurazione sarebbe, quindi, ingiustificato, poiché non fornirebbe tale servizio. Pt_1
In seguito alla prima udienza, rilevata la superfluità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, il GI rinviava la causa all'odierna udienza di discussione, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse.
All'esito del proceidmento, risulta dirimente la valutazione del secondo motivo d'appello, riguardante la valutazione della prova circa la sussistenza o meno di una rete fognaria per acque nere o miste a servizio dell'immobile dell'appellato di Via Lago di Controparte_2
Misurina, in Mira), tale da confermare la prestazione in suo favore, da parte di del servizio Pt_1 di depurazione in corrispondenza del quale essa ha percepito i canoni oggetto della domanda di ripetizione d'indebito.
Sul punto, Infatti, l'odierna appellante ha documentalmente provato in giudizio che tutte le acque reflue – nere, saponate e bianche – del predetto fabbricato condominiale sono conferite, in forza di specifica autorizzazione comunale,
“alla pubblica fognatura di tipo misto” di Via Lago di Misurina (v. docc. 9,
10, 11, 12, 17 e 18) e da qui condotte fino all' “impianto di depurazione di
” ove la stessa , gestisce il trattamento dei reflui Pt_2 Parte_1
pagina 4 di 6 nell'ambito del ciclo integrato dell'acqua (v. docc. 13, 14, 15, 16 e 19) e, in ogni caso e in quanto occorra, ha richiesto l'ammissione di mezzi istruttori sul punto (v. pagg. 10-11 atto di appello).
IL doc. 9 dell'appellante, invero, è costituito dalla comunicaizone, in data 16.01.1996, dell'allora porprietario dell'edificio ocndominiale (legale rappresentante dlel'impresa costruttrice) all'Ufficio
Tecnico divisione fognature del dell'ultimazione dei lavori di allacciamento Controparte_3 alla pubblica fognatora dell'insediamento civile sito in via Lago di Misurina, in Mira, loclaità
O Controparte_4
Cnsorzio, in cui si dichiara che i manufatti e la rete di raccolta delel acque di rifiuto sono stati eseguiti in conformità al progetto di fognatura approvato dal . Controparte_5
Il doc. 11 prodotto dall'appellante, in aggiunta, contiene l'autorizzazione allo scarico “dei rifiuti liquidi di cui in premessa per l'insediamento civile di tipo A/1 ad uso abitazione”, conferita dal
, visto l'esito favorevole della visita di verifica di cui al predetto verbale ed Controparte_3 accertato che le acque di scarico “rispettano i limiti di accettabilità fissati dalla Legge”: trattasi, evidentemente, di scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e dall'uso domestico, quindi
“nere” o “grige”.
Il tutto viene confermato anche nel doc. 16: dichiarazione del Direttore del Servizio Idrico
Integrato, qualificabile come incaricato di pubblico servizio, il quale, nello svolgimento della sua funzione pubblicistica di direzione e controllo dell'esecuzione del servizio pubblico idrico e fognario, attesta, con fede privilegiata ex art 2700 cc., che il ivi inclusa via Lago CP_6 di Misurina, è servito da fognatura comunale pubblica e che la stessa recapita all'impianto di depurazione terminale di Fusina (VE).
Infine, anche il doc. 17 dell'appellante, ossia lo schema dell'impianto fognario del CP_2 dell'appellato, allegato alla pratica di autorizzazione allo scarico del 1996, dimostra che il percorso di tutte le acque reflue, bianche, nere e grige, viene convogliato nei medesimi pozzetti, collegati ai pozzetti di raccordo alla rete stradale.
Le fatture prodotte come doc. 6 dall'appellato, invece, non provano affatto che il in CP_2 questione effetti la depurazione e lo scarico delle acque nere in autonomia, bensì dimostra lo svolgimento periodico, con cadenza di massimo una volta all'anno (palesemente insufficiente a supplire al servizio fognario per un condominio di 25 unità abitative, anche in ipotesi di presenza di vasche Imhoff), di attività ordinaria di espurgo di pozzi neri (senza alcuna precisazione circa la pagina 5 di 6 presenza di vasche Imhoff) e idrolavaggio di tubazioni di scarico, comunemente necessaria in tutti i casi di edifici collegati alla fognatura per lo scarico delle acque nere.
Ne conseguono la riforma integrale della sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accertamento dell'inesistenza del credito azionato in via monitoria dall'odierno appellato, e la condanna di quest'ultimo alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 1.100,00), senza computo di fase istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) riforma integrale della sentenza appellata, n. 648/2024 del Giudice di Pace di Venezia, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 3618/2021 del Giudice di Pace di Venezia, ed accerta l'inesistenza del credito azionato in via monitoria dall'odierno appellato nei confronti dell'appellante;
2) condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano, pe ril presente giudizio d'appello, in € 91,50 per spese, € 460,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, ed in ulteriori € 278,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, per il giudizio di I grado.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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