Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 3940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3940 del Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2024 avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c.” e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Isernia presso il cui studio, sito in Caserta alla via Don Bosco n. 27 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Calcagni presso il cui studio, sito in Napoli alla via S. Maria della Libera n. 34 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
1
All'udienza del 29.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da atti.
In data 03.12.2024, il Pubblico Ministero ha formulato le proprie conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 14.05.2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni economiche di cui all'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita sottoscritta tra le parti e avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento della domanda avanzata, il ricorrente rappresentava la raggiunta indipendenza economica del primogenito , il quale, terminato il proprio Per_1
percorso di studi con il conseguimento della laurea in infermieristica, era ormai inserito nel mondo lavorativo;
che secondogenita, , pur continuando a Per_2
frequentare un percorso di studi universitari, si stava avviando verso l'indipendenza economica ed abitativa;
infine, che erano mutate in peius le proprie condizioni economiche, in quanto dalla relazione sentimentale in essere erano nati due figli,
(nato il [...]) e (nata il [...]), per i Persona_3 Per_4
quali doveva provvedere in via esclusiva al mantenimento essendo egli l'unico percettore di reddito della nuova famiglia.
Pertanto, alla luce delle circostanze indicate, il ricorrente chiedeva: “a) che si proceda a decurtare dalla cifra di mantenimento (pari ad oggi ad 880,00€ mensili oltre spese straordinarie) la quota spettante al figlio , oggi economicamente Per_1
indipendente, stante l'accordo personale tra i due per cui laddove il figlio dovesse aver bisogno potrà rivolgersi al genitore che, in nessun caso, gli negherà supporto;
b) che la cifra di mantenimento spettante agli altri due ragazzi, e Per_5
, sia ridimensionata ad euro 500 mensili, oltre spese straordinarie, Per_2
considerate le mutate condizioni del padre e l'età dei due giovani;
c) che il padre possa versare la quota spettante alla IG direttamente alla stessa, stante Per_2
la maggiore età ed il desiderio di autonomia manifestato dalla ragazza.”.
In data 08.10.2024 si costituiva la resistente, contestando tutto quanto affermato da controparte e opponendosi alla modifica delle condizioni accessorie di divorzio.
Invero, la stessa deduceva il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli, nello specifico che il figlio risultava assunto Per_1
con contratto a tempo determinato e per un part time di sole 16 ore settimanali, con
2 scarso guadagno mensile, utilizzato dallo stesso per far fronte al corso di specializzazione per il conseguimento della laurea magistrale;
che la IG , Per_2
studentessa universitaria con profitto, non era a sua volta autonoma ed anzi gravava per le spese quotidiane sul menage familiare della madre;
che il figlio , Per_5 peraltro affetto da un disturbo specifico dell'apprendimento, era studente dell'ultimo anno dell'istituto tecnico con indirizzo grafica e comunicazione. Inoltre parte resistente evidenziava il miglioramento della condizione economica del ricorrente, emergendo dalla documentazione dallo stesso prodotta il graduale aumento dei redditi da lavoro dipendente e la sussistenza di redditi da locazione di fabbricati, senza voler tener conto dei redditi da partecipazione in associazione, soggetti a variazioni positive o negative non preventivabili;
che lei era invece titolare del solo reddito di docente di scuola media superiore;
che le scelte di vita del ricorrente, con la nascita di ulteriori due figli, non potevano e non dovevano andare ad incidere sulle aspettative di vita dei figli nati dal primo matrimonio.
Per tali motivi, la resistente chiedeva il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente.
Il Giudice delegato, all'udienza del 29.11.2024, ascoltava le parti comparse personalmente;
dunque, dato atto dell'esito negativo dell'esperito tentativo obbligatorio di conciliazione e ritenuti insussistenti i presupposti per la modifica in via provvisoria ed urgente delle condizioni economiche relative ai figli delle parti in causa, confermava in via provvisoria dette statuizioni e, ritenendo la causa matura per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, rimetteva la stessa in decisione al
Collegio previa acquisizione delle conclusioni al PM, che venivano rese in data
03.12.2024.
Sulla domanda di revoca del mantenimento per il figlio (nato a [...] il Per_1
10.11.1999).
La domanda va accolta alla luce di quanto di seguito indicato.
Orbene, il giudizio di revisione delle statuizioni rese in sede di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di
Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito.
Per quel che riguarda le statuizioni economiche, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso
3 assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Più nel dettaglio, poi, in merito alla persistenza dell'obbligo di mantenimento dei figli a carico dei genitori la giurisprudenza di legittimità ha precisato che lo stesso, tuttavia, non può protrarsi illimitatamente nel tempo: esso, quindi, cessa ove il figlio contragga matrimonio o, comunque, costituisca un nuovo nucleo familiare (Cass. n.
1830/2011); ovvero qualora il figlio ingiustificatamente rifiuti un'occasione di lavoro e di guadagno o sia colpevolmente inerte nel conseguimento di un titolo di studio o di una possibile occupazione remunerativa (Cass. n. 27377/2013; Cass. n.
21752/2020).
Si è chiarito, in particolare, che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando venga provato che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. n. 1858/2016; Cass.
n. 5088/2018). Più di recente si è chiarito che l'esigenza di una vita dignitosa, qualora il figlio abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può essere soddisfatto in perpetuo mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendosi a quel punto fare ricorso ai diversi strumenti di sostegno sociale al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n. 29264/2022).
Nel caso di specie, risulta pacifico in giudizio che , laureato in scienze Per_1
infermieristiche, è ormai inserito nel mondo lavorativo.
Invero, all'udienza del 29.11.2024, parte resistente ha dichiarato che il primogenito:
è laureato in scienze infermeristiche, ha 25 anni, e da quando si è laureato Per_1
ha sempre cercato di darsi da fare. Per ben due volte ha aperto e chiuso la partita iva per lavorare come infermiere verso varie azienda, per le quali aveva dei contratti di collaborazione con guadagno lordo annuale massimo di 9000,00 euro annui;
è stato autonomo per un breve periodo di tempo ma poi ha perso il lavoro ed
a partire da gennaio 2024 è tornato a mio carico;
a luglio 2024 ha poi avuto un contratto part time di 16 ore settimanali che scadrà il 31.12.2024 con busta paga di
4 400,00 euro mensili. è comunque studente lavoratore in quanto si dovrebbe Per_1
laureare a marzo 2025 in scienze della nutrizione e l'assegno di mantenimento che versa il padre è necessario per garantire la serenità nel percorso di studi ed il pagamento della retta universitaria che costa 2500,00 euro l'anno ”, testimoniando, dunque, la congruità tra il percorso universitario già concluso e l'utile inserimento nel mondo lavorativo del figlio, divenuto autonomo economicamente per un breve periodo di tempo, e dunque il venir meno dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella successiva scelta di assumere ulteriore titolo universitario.
Invero, per come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale si intende dar seguito, il diritto del coniuge separato o divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando questo ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare una attività lavorativa dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (cfr. ex multis Cass Civ.
23590/2020).
Ne consegue che sussistono i presupposti per disporre la revoca dell'obbligo posto a carico di di versare assegno per il mantenimento del figlio Parte_1
. Per_1
Sulla domanda di riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli
(nato il [...]) e (nata a [...]07.2003). Per_5 Per_2
La domanda va rigettata per quanto di seguito indicato.
Al riguardo va evidenziato, per come ribadito in più occasioni anche dalla giurisprudenza di legittimità, che l'allegazione di sopravvenuti oneri familiari non comporta l'automatica riduzione degli oneri economici scaturiti da precedente vincolo matrimoniale dovendo invece il Giudice verificare se l'incidenza delle nuove esigenze familiari abbia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale dell'obbligato, tenendo conto anche della situazione economica del nuovo partner e della nuova famiglia nel suo
5 complesso (Cfr. ex multis Cass civ. n 24056/2006; Cass. Civ. 25019/2007; Cass
Civ. n. 6289/2014; Cass. Civ. 14175/2016).
Orbene, nel caso di specie non risulta provato alcun peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente dall'epoca del divorzio, non risultando ( contrariamente a quanto asserito dalla resistente nella comparsa di costituzione ) versata in atti documentazione atta alla ricostruzione della posizione economico reddituale del alla data del divorzio, avvenuto nel 2020, ed avendo egli stesso in udienza Pt_1
affermato di aver da tale annualità iniziato a svolgere anche l'attività di psicologo e psicoterapeuta in studio privato.
Né la nascita di ulteriori due figli dalla relazione sentimentale in essere risulta di per sé circostanza giustificativa della richiesta riduzione, nulla essendo stato provato in merito alla situazione economica del nuovo partner, che oltretutto in udienza parte ricorrente ha dedotto avere la qualifica di avvocato seppure al momento economicamente non sfruttata.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei due figli e la somma mensile di euro 587,00 (euro 293,50 Per_5 Per_2
per ciascun figlio), da adeguare automaticamente ed annualmente a mezzo indici
ISTAT e da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese con le modalità previste in sede di divorzio.
Va, altresì, confermato a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie relative ad entrambi i figli, purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019.
Sulla domanda avanzata dal ricorrente del versamento diretto del mantenimento previsto per la IG (nata il [...]). Per_2
Il Tribunale rileva che non sussistono i presupposti per disporre il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della IG , in quanto, non Per_2
essendo stato provato che quest'ultima abbia una gestione autonoma delle sue spese, risulta opportuno garantire alla resistente la corresponsione di quanto necessario al complessivo mantenimento della IG.
Ne discende che tale domanda va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
6 L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, in accoglimento parziale della domanda avanzata con il ricorso introduttivo, così provvede:
a) Revoca l'obbligo posto in sede di divorzio a carico di di Parte_1
corrispondere in favore di l'assegno per il mantenimento Controparte_1
del figlio;
Per_1
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
l'assegno mensile di euro di euro 587,00 (euro 293,50 per Controparte_1
ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei figli e Per_5
, da adeguare automaticamente ed annualmente a mezzo indici Per_2
ISTAT e da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese con le modalità previste in sede di divorzio, nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie relative ad entrambi i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019;
c) rigetta la domanda avanzata da di versamento diretto Parte_1
dell'assegno di mantenimento dovuto per la IG;
Per_2
d) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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