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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 998 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dagli Avvocati CONSENTINO Parte_1
ANTONIO MARIANO e RIZZO FABRIZIO
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. BRIGANTI Parte_2
ANTONIO
- Appellata - All'udienza del 20/02/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Trapani Parte_1 esponeva di aver lavorato alle dipendenze di presso l'esercizio Parte_2 dalla stessa gestito (Mooring Bistrot) dapprima, dal 1.03.2018 al 3.09.2018, senza regolare contratto e, dal 4.09.2018 al 31.05.2019, apparentemente in virtù di un contratto di tirocinio ma, in effetti, svolgendo di fatto prestazioni di lavoro subordinato con mansioni di banconista e lavapiatti in assenza di alcuna attività formativa;
deduceva di aver lavorato, nel periodo “in nero”, per quindici ore giornaliere tutti i giorni ad eccezione del martedì, e per nove ore giornaliere, sempre tranne il martedì, nel periodo successivo. Chiedeva, dunque, condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti, pari a € 43.878,16, oltre accessori. Con sentenza n. 135/2022 del 22.03.2022 il Tribunale rigettava il ricorso osservando che la prova per testi (i cui esiti si erano sul punto rivelati contrastanti)
1 non aveva fornito sufficiente conferma del periodo asseritamente lavorato in nero, sicché il rapporto doveva ritenersi iniziato nel mese di settembre 2018, come risultava dal contratto di tirocinio;
che, ancora, in sede di interrogatorio formale il ricorrente aveva confermato di aver osservato gli orari indicati nel progetto formativo, valendo tale dichiarazione quale confessione dell'entità oraria della prestazione lavorativa effettivamente svolta;
che, infine, quanto all'osservanza del progetto formativo previsto dal contratto di tirocinio, la sua attuazione appariva confermata dal teste che aveva dichiarato di aver svolto la mansione di Tes_1 tutor, mediante affiancamento del lavoratore, su delega del datore di lavoro. Avverso questa sentenza ha proposto appello , chiedendone Parte_1 la riforma. ha resistito al gravame. Parte_2
Istruita con CTU contabile, all'udienza del 20/02/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI In via del tutto preliminare deve darsi atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo letto all'udienza del 20.02.2025, nella cui redazione la Corte ha erroneamente indicato i magistrati componenti il Collegio, errore agevolmente ricavabile dal verbale di udienza, in conformità al quale si procede alla relativa emenda, nella stesura della presente sentenza. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Occorre preliminarmente puntualizzare che, con riferimento alla valenza confessoria delle dichiarazioni rese dall'appellante in occasione del suo interrogatorio formale con riferimento al rispetto degli orari previsti nel contratto di tirocinio dallo stesso sottoscritto, non è stato proposto alcun motivo di gravame: parimenti dicasi quanto al mancato raggiungimento della prova circa l'asserito svolgimento di un periodo di lavoro in nero, che il primo giudice ha fatto discendere dal contrasto delle deposizioni testimoniali assunte sul punto. Sebbene, dunque, l'appellante torni a formulare la domanda retributiva nei medesimi termini e con la stessa ampiezza di quella già spiegata in primo grado, in difetto di specifici motivi di gravame sulle statuizioni di cui sopra, le stesse vanno ritenute ormai coperte dal giudicato, avendo le stesse ad oggetto distinti ed autonomi titoli delle pretese economiche azionate in giudizio (orario eccedente quello formalizzato in contratto e diversa durata del rapporto, asseritamente in parte non regolarizzato).
2 Venendo, dunque, all'unico motivo di appello, concernente la valutazione del compendio istruttorio relativo allo svolgimento del piano formativo previsto dal contratto di tirocinio stipulato tra le parti, l'appellante deduce che, come confermato dal teste , nessuna attività formativa gli sarebbe mai Testimone_2 stata somministrata e che inoltre lo stesso sarebbe stato adibito a mansioni diverse da quelle previste nel programma di formazione;
insiste, dunque, nella domanda di nullità del contratto di tirocinio per difetto di causa e per la declaratoria della ricorrenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato, con ogni conseguenza dal punto di vista retributivo. Orbene, la fonte normativa del contratto formalizzato tra le parti va rinvenuta in accordi tra Stato e Regioni, avviati in forza dell'art. 1 comma 34 della L. n. 92/2012, per la definizione di linee-guida condivise sulla base di alcuni criteri di massima;
come si evince dai documenti prodotti, si è trattato di un contratto diretto ad instaurare un tirocinio di “inserimento/reinserimento al lavoro”, forma particolare di tirocinio rivolta principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati, ed attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro. Il piano formativo adottato nella fattispecie prevedeva, specificamente, lo sviluppo di competenze quale “collaboratore di sala e bar” consistenti, in particolare, in alcune abilità professionali, ivi specificamente descritte (“definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere… servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico- sanitarie vigenti… somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti”), mediante attività pratiche da svolgere in affiancamento, concernenti tutti gli ambiti delle competenze da conseguire (ivi compresa la sanificazione e la pulizia degli ambienti e delle attrezzature) e mediante una certa formazione teorica, in particolare quella concernente un' “adeguata informazione e formazione in materia di salute e la sicurezza in ambiente di lavoro…”. Inoltre, quanto alle modalità di attuazione della “tutorship”, affidata al titolare dell'impresa “ospitante”, il piano prevedeva, oltre alla definizione delle condizioni organizzative e didattiche, altresì l'obbligo di garantire “il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo di apprendimento” oltre che quello di garantire “l'attestazione dell'attività svolta dal tirocinante”. Ebbene, se, per un verso, dal registro delle presenze in atti emerge l'adibizione del tirocinante ad attività di “caffetteria, banco, sanificazione”, coerenti con il progetto formativo e dichiaratamente effettuate sotto la supervisione del
3 datore di lavoro in qualità di tutor, tuttavia l'esame del restante compendio probatorio smentisce l'effettiva attuazione del piano formativo concordato. Premesso che nulla è stato prodotto a testimonianza del richiesto monitoraggio in itinere dello stato di avanzamento di tale percorso, ma soltanto una scheda di valutazione finale del suo esito, la prova per testi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha avvalorato l'assunto dell'appellante. In particolare, il teste (coniuge dell'appellata) ha dichiarato: “Il Tes_2 doveva imparare a leggere le etichette e etichettare gli alimenti;
doveva pulire le pentole e i Pt_1 tavoli da laboratorio. Su alcune cose lo aiutava mia moglie su altre (altro Persona_1 dipendente, n.d.r). Quotidianamente vedevo mia moglie e seguire il Persona_1 Tes_1 ricorrente. Non so se c'era un tutor, se non sapeva fare una cosa andava da mia moglie o da
Se non ricordo male gli venne fatto fare il certificato hcpp per la manipolazione degli Tes_1 alimenti. Altri corsi di formazione che io ricordi non li ha fatti.”
Trattasi di dichiarazioni delle quali non v'è motivo di dubitare, rese in virtù di ciò che il teste vedeva nelle occasioni in cui si trovava presso il bar della moglie, nel tempo libero dalle proprie attività lavorative, sia in quanto, come dallo stesso affermato, la aiutava nella gestione dell'attività. Le sue dichiarazioni hanno poi trovato conferma in quelle rese dal teste
[...] il quale ha, infatti, affermato: “Il aveva poca esperienza, quindi io dovevo Tes_1 Pt_1 insegnargli quello che doveva fare. La titolare mi aveva delegato di insegnarli il mestiere. Mi disse che il ricorrente era un tirocinante, quindi, che avrei dovuto spiegargli le cose base. Non conosco il progetto formativo del né quali fossero gli step del suo Pt_1 percorso, neppure chi fosse il tutor del Suppongo che la resistente si sia Pt_1 occupata di questi aspetti, ma io non ne so molto. Il ricorrente lavorava sia come banconista, che occupandosi della pulizia e di sparecchiare i tavoli. Faceva un po' di tutto…”. Dalle citate dichiarazioni, valutate nel loro complesso, emerge dunque che il lavoratore, a motivo della sua verificata inesperienza (e, con tutta probabilità, anche a causa delle sue difficoltà linguistiche), venne affiancato nell'ordinaria attività lavorativa da compiere, ricevendo, indifferentemente dal titolare della ditta e da altro dipendente, le istruzioni di volta in volta necessarie allo svolgimento delle diverse mansioni (generiche) volta per volta affidategli. Tale attività “formativa”, tuttavia, non appare essere stata svolta in modo adeguato ad integrare la causa del tirocinio in discorso;
anche a tacere del fatto che essa sia stata impropriamente delegata dalla al benché il piano Pt_2 Tes_1 formativo individuasse solo la prima come tutor aziendale, in ogni caso il predetto delegato ha mostrato di non avere alcuna consapevolezza del contenuto e degli obiettivi del piano di tirocinio non potendo, pertanto, intuitivamente orientare
4 l'attività di “formazione” ed affiancamento nel senso dell'acquisizione delle competenze in esso indicate come obiettivo da raggiungere. Né può ritenersi che le generiche attività di affiancamento riferite dai testi (rese peraltro necessarie dalle difficoltà linguistiche del lavoratore, di nazionalità estera), cui non si è accompagnata alcuna attività di insegnamento teorico (non è stata prodotta neppure la certificazione del corso di apprendimento hccp, riferita dal teste ) né alcun monitoraggio in itinere dei risultati via via raggiunti, Tes_2 abbiano assolto alla causa contrattuale. Ne consegue che, per il periodo di svolgimento dell'apparente rapporto di tirocinio, la prestazione resa va ricondotta all'alveo del rapporto di lavoro subordinato, per lo svolgimento di mansioni che, stando alla descrizione dell'attività svolta dal possono essere ricondotte al 6° livello del CCNL di settore Pt_1
(CCNL Turismo, pubblici esercizi), al quale appartengono “i lavoratori che svolgono lavori per i quali sono necessarie conoscenze e professionali elementari e un normale addestramento pratico” come, tra gli altri, il “commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self service” ovvero l'
“addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria”. Al fine di determinare le differenze retributive dovute, deve aversi riguardo, anzitutto, all'effettiva durata del rapporto che, escluso il periodo lavorato in nero (come da statuizione coperta dal giudicato), lo stesso ricorrente ha dedotto essere iniziato (come rapporto regolarizzato) il 4.09.2018. Tale deduzione appare confermare quanto annotato nel contratto di tirocinio prodotto dall'appellata, documento da ritenersi, pertanto, maggiormente attendibile di quello prodotto, invece, dall'appellante (recante come data di inizio il 14.06.2018); l'esame congiunto di tale contratto, del registro delle presenze e di alcune dichiarazioni testimoniali (segnatamente del e di ) Tes_1 Testimone_3 inducono, poi, ad individuare la data di cessazione del rapporto nel 3.03.2019. Tenuto conto, inoltre, dell'orario di lavoro indicato nel contratto di tirocinio e confermato dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale, nonché dei parametri retributivi previsti dal CCNL di riferimento per il ridetto inquadramento contrattuale, le differenze retributive spettanti all'appellante vanno quantificate in complessivi € 8.320,32, di cui € 727,78 per TFR (v. seconda ipotesi di conteggio elaborata dal CTU in riscontro alle osservazioni dell'appellata); su tale somma, rivalutata di anno in anno, decorrono altresì gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. In riforma della sentenza impugnata, va pertanto Parte_2 condannata a corrispondere all'appellante l'importo indicato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 135/2022 resa il 22.03.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani, condanna a pagare a la somma di € Parte_2 Parte_1
8.320,32, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo sulla sorte rivalutata di anno in anno. Condanna altresì l'appellata a pagare all'appellante le spese processuali del doppio grado che liquida per compensi in € 2.738,00 per il primo grado ed in € 2.906,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. Palermo, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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