TRIB
Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/08/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8850/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata a [...]/MG – Brasile il 10.06.1980, Parte_1 in proprio e - unitamente a - quale esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sulle figlie minori , nata a Persona_1
Salvador/BA – Brasile il 30.12.2006, e , nata a Parte_3
Natal/RN – Brasile il 04.04.2014 (con l'avv. Carlofernando Parisi)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 29 agosto 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche , figlio dei Persona_2 Persona_2 cittadini italiani e nato a Terlizzi, in [...], il Parte_4 Parte_5
7.12.1911, il quale il 7.1.1940 contraeva matrimonio con . Persona_3
Dalla coppia, emigrata in Brasile, nasceva, a Belo Horizonte, in data 2.10.1952,
[...]
che in data 20.4.1979 contraeva matrimonio con Persona_4 Controparte_2
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 10.6.1980, , che in Parte_1 data 13.09.2006, contraeva matrimonio con . Parte_2
Dalla loro unione nascevano (30.12.2006) e Persona_1 [...]
(4.4.2014). Parte_3
1 Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il Persona_2 proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente Consolato Generale d'Italia, seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_6 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata a [...]/MG – Brasile il 10.6.1980, in proprio e - unitamente
[...]
a - quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie Parte_2 minori , nata a [...]/BA – Brasile il Persona_1
30.12.2006, e , nata a [...]/RN – Brasile il Parte_3
4.4.2014, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 22 agosto2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8850/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata a [...]/MG – Brasile il 10.06.1980, Parte_1 in proprio e - unitamente a - quale esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sulle figlie minori , nata a Persona_1
Salvador/BA – Brasile il 30.12.2006, e , nata a Parte_3
Natal/RN – Brasile il 04.04.2014 (con l'avv. Carlofernando Parisi)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 29 agosto 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche , figlio dei Persona_2 Persona_2 cittadini italiani e nato a Terlizzi, in [...], il Parte_4 Parte_5
7.12.1911, il quale il 7.1.1940 contraeva matrimonio con . Persona_3
Dalla coppia, emigrata in Brasile, nasceva, a Belo Horizonte, in data 2.10.1952,
[...]
che in data 20.4.1979 contraeva matrimonio con Persona_4 Controparte_2
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 10.6.1980, , che in Parte_1 data 13.09.2006, contraeva matrimonio con . Parte_2
Dalla loro unione nascevano (30.12.2006) e Persona_1 [...]
(4.4.2014). Parte_3
1 Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il Persona_2 proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente Consolato Generale d'Italia, seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_6 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata a [...]/MG – Brasile il 10.6.1980, in proprio e - unitamente
[...]
a - quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie Parte_2 minori , nata a [...]/BA – Brasile il Persona_1
30.12.2006, e , nata a [...]/RN – Brasile il Parte_3
4.4.2014, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 22 agosto2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3