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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2440/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006372564000 BONIFICA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1681/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da Memorie Illustrative Resistente/Appellato: Come in Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 18 giugno 2024 e depositato presso la
Segreteria di questa Corte il 3 luglio 2024, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 291202499006372564/000, notificatale il 23 aprile 2024, deducendo la prescrizione del credito e la mancata notifica della Cartella esattoriale presupposta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e contestando l'intervenuta prescrizione, deducendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
29120230003314814000, avvenuta a mezzo PEC in data 21 aprile 2023, e producendo in atti il relativo file in formato “.eml”.
Venivano presentate da parte ricorrente, memorie illustrative, con le quali ribadiva l'eccezione di mancata notifica della cartella e di intervenuta prescrizione, richiamando giurisprudenza di legittimità e sostenendo la carenza del titolo esecutivo.
All'udienza dell'11.12.2025, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Contrariamente a quanto dedotto ed eccepito, parte resistente ha fornito debita prova della regolare notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata, depositando file in formato
“.eml” recante i log di trasmissione PEC, la relata e la firma digitale, conformi alle prescrizioni di cui agli artt.
26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73.
È principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nel processo tributario,
l'impugnazione di un atto meramente consequenziale (quale l'intimazione di pagamento) non consente di far valere vizi riferibili ad un atto presupposto ormai definitivo, essendo tali censure precluse per effetto del mancato tempestivo esercizio del potere di impugnazione.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo – ivi compresa quella concernente la prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'atto medesimo – non è più deducibile in sede di impugnazione dell'atto successivo" (Cfr. Cass. civ., Sez. V, ord.
5 agosto 2024, n. 22108).
Poiché, dall'esame del fascicolo processuale, risulta che la cartella di pagamento regolarmente notificata il
21 aprile 2023 non è stata impugnata nei termini di legge ed è pertanto divenuta definitiva, la relativa pretesa tributaria si è consolidata.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione, riferita a un momento anteriore alla notifica della cartella, è inammissibile, essendo ormai consumato il potere di contestare il credito.
L'intimazione di pagamento, in quanto atto meramente esecutivo, è impugnabile solo per vizi propri. Nel caso di specie, però, il contribuente non ha allegato né dimostrato l'esistenza di alcun vizio riconducibile direttamente all'atto impugnato.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato.
Le spese, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte soccombente le spese liquidate in € 278.00, oltre accessori se e in quanto dovuti. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice
IC SA LA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2440/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006372564000 BONIFICA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1681/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da Memorie Illustrative Resistente/Appellato: Come in Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 18 giugno 2024 e depositato presso la
Segreteria di questa Corte il 3 luglio 2024, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 291202499006372564/000, notificatale il 23 aprile 2024, deducendo la prescrizione del credito e la mancata notifica della Cartella esattoriale presupposta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e contestando l'intervenuta prescrizione, deducendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
29120230003314814000, avvenuta a mezzo PEC in data 21 aprile 2023, e producendo in atti il relativo file in formato “.eml”.
Venivano presentate da parte ricorrente, memorie illustrative, con le quali ribadiva l'eccezione di mancata notifica della cartella e di intervenuta prescrizione, richiamando giurisprudenza di legittimità e sostenendo la carenza del titolo esecutivo.
All'udienza dell'11.12.2025, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Contrariamente a quanto dedotto ed eccepito, parte resistente ha fornito debita prova della regolare notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata, depositando file in formato
“.eml” recante i log di trasmissione PEC, la relata e la firma digitale, conformi alle prescrizioni di cui agli artt.
26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73.
È principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nel processo tributario,
l'impugnazione di un atto meramente consequenziale (quale l'intimazione di pagamento) non consente di far valere vizi riferibili ad un atto presupposto ormai definitivo, essendo tali censure precluse per effetto del mancato tempestivo esercizio del potere di impugnazione.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo – ivi compresa quella concernente la prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'atto medesimo – non è più deducibile in sede di impugnazione dell'atto successivo" (Cfr. Cass. civ., Sez. V, ord.
5 agosto 2024, n. 22108).
Poiché, dall'esame del fascicolo processuale, risulta che la cartella di pagamento regolarmente notificata il
21 aprile 2023 non è stata impugnata nei termini di legge ed è pertanto divenuta definitiva, la relativa pretesa tributaria si è consolidata.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione, riferita a un momento anteriore alla notifica della cartella, è inammissibile, essendo ormai consumato il potere di contestare il credito.
L'intimazione di pagamento, in quanto atto meramente esecutivo, è impugnabile solo per vizi propri. Nel caso di specie, però, il contribuente non ha allegato né dimostrato l'esistenza di alcun vizio riconducibile direttamente all'atto impugnato.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato.
Le spese, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte soccombente le spese liquidate in € 278.00, oltre accessori se e in quanto dovuti. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice
IC SA LA