Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 80
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella esattoriale presupposta

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella di pagamento tramite PEC, depositando i relativi log di trasmissione.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    La Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto riferita a un momento anteriore alla notifica della cartella, la quale, essendo divenuta definitiva per mancata impugnazione, consolidava la pretesa tributaria. L'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, non allegati dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 80
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 80
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo