TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8479 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N. 12065/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.DAMASO PATTUMELLI e Parte_1 dall'avv.DANIELE DI BELLA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Roma in via Flaminia n. 334, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 17.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Roma, 17.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 31.3.2025 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma chiedendo l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal 1.12.2022 con condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi. Deduceva la ricorrente:
- che a seguito dell'esito negativo del procedimento amministrativo volto all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 ( domanda del 21.11.2022) aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 28.10.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa del 22.11.2022;
- che malgrado la notifica del provvedimento di omologa in data 19.11.2024 e l'invio della documentazione amministrativa necessaria alla liquidazione ( modello AP70) in data 13.11.2024, l' non aveva ancora erogato il CP_1 beneficio. Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 2.7.2025 evidenziando che la sede di Roma CP_1 CP_1
aveva liquidato la prestazione in data 13.5.2025. Pt_2
Deduceva la tempestività della liquidazione in quanto il primo modello AP70 inviato dalla ricorrente non era completo non indicando se la stesa era stata o meno ricoverata in istituti con retta a carico dello stato e che solo a seguito di richiesta del 28.4.2025 dell' di integrare la documentazione la parte in CP_1 data 30.4.2025 aveva inviato il modello AP70 completo di tutte le indicazioni. Allegava detta documentazione ed evidenziava che l' aveva provveduto CP_1 nel termine di legge essendo la documentazione completa stata inviata solo in data 30.4.2025. Depositava altresì cedolino attestante il pagamento degli arretrati e del rateo mensile in data 1.7.2025. Eccepiva l'improponibilità del ricorso per mancato invio del modello AP70, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta liquidazione e in via subordinata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Chiedeva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese. All'udienza del 17.7.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese e contestava la richiesta CP_1 di condanna alle spese e chiedeva la compensazione delle spese. All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da sentenza.
DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato il provvedimento di liquidazione del beneficio dal 1.12.2022 ( primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 22.11.2022) del 13.5.2025 ed il cedolino del pagamento degli arretrati del beneficio e del rateo mensile con valuta del 1.7.2025. Inoltre il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio alla udienza del 17.7.2025. In ordine alle spese si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.” Parte ricorrente ha provato o la notifica del decreto di omologa del 19.11.2024 e l'invio dell'AP70 in data 13.11.2024. Tuttavia l' ha provato come detto modello, che dovrebbe contenere i dati CP_1 socio economici aggiornati necessari per la liquidazione del beneficio della indennità di accompagnamento, fosse incompleto non avendo l'indicazione relativa alla presenza o meno di ricoveri a carico di strutture con retta a carico dello stato né avendo allegata una autocertificazione. Tale modello quindi non consentiva all la liquidazione del beneficio CP_1
Lo stesso ha allegato poi il secondo modello AP70, completo di tali dati, CP_1 inviato dalla ricorrente in data 30.4.2025 a seguito di richiesta inoltrata da in data 28.4.2025 ( allegati ) . CP_1 CP_1
Ѐ agli atti il provvedimento di liquidazione del beneficio del 13.5.2025 in favore di parte ricorrente avvenuto meno di trenta giorni dopo la ricezione del modello AP70 completo (liquidazione beneficio e cedolino di pagamento allegati da ) CP_1
Poiché non è imputabile all' il ritardo nella liquidazione del beneficio CP_1 attesa la incompletezza del primo modello AP70 inviato dalla ricorrente, secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione e poiché l'effettiva liquidazione è avvenuta nel termine di 120 giorni dall'invio del secondo modello AP70 completo in relazione a tutti i dati socio economici , nessun ritardo può essere imputabile ad . CP_1
Malgrado la soccombenza virtuale di parte ricorrente, i redditi dichiarati dalla parte giustificano ex art.152 disp att. c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Roma, 17.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N. 12065/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.DAMASO PATTUMELLI e Parte_1 dall'avv.DANIELE DI BELLA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Roma in via Flaminia n. 334, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 17.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Roma, 17.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 31.3.2025 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma chiedendo l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal 1.12.2022 con condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi. Deduceva la ricorrente:
- che a seguito dell'esito negativo del procedimento amministrativo volto all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 ( domanda del 21.11.2022) aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 28.10.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa del 22.11.2022;
- che malgrado la notifica del provvedimento di omologa in data 19.11.2024 e l'invio della documentazione amministrativa necessaria alla liquidazione ( modello AP70) in data 13.11.2024, l' non aveva ancora erogato il CP_1 beneficio. Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 2.7.2025 evidenziando che la sede di Roma CP_1 CP_1
aveva liquidato la prestazione in data 13.5.2025. Pt_2
Deduceva la tempestività della liquidazione in quanto il primo modello AP70 inviato dalla ricorrente non era completo non indicando se la stesa era stata o meno ricoverata in istituti con retta a carico dello stato e che solo a seguito di richiesta del 28.4.2025 dell' di integrare la documentazione la parte in CP_1 data 30.4.2025 aveva inviato il modello AP70 completo di tutte le indicazioni. Allegava detta documentazione ed evidenziava che l' aveva provveduto CP_1 nel termine di legge essendo la documentazione completa stata inviata solo in data 30.4.2025. Depositava altresì cedolino attestante il pagamento degli arretrati e del rateo mensile in data 1.7.2025. Eccepiva l'improponibilità del ricorso per mancato invio del modello AP70, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta liquidazione e in via subordinata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Chiedeva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese. All'udienza del 17.7.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese e contestava la richiesta CP_1 di condanna alle spese e chiedeva la compensazione delle spese. All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da sentenza.
DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato il provvedimento di liquidazione del beneficio dal 1.12.2022 ( primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 22.11.2022) del 13.5.2025 ed il cedolino del pagamento degli arretrati del beneficio e del rateo mensile con valuta del 1.7.2025. Inoltre il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio alla udienza del 17.7.2025. In ordine alle spese si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.” Parte ricorrente ha provato o la notifica del decreto di omologa del 19.11.2024 e l'invio dell'AP70 in data 13.11.2024. Tuttavia l' ha provato come detto modello, che dovrebbe contenere i dati CP_1 socio economici aggiornati necessari per la liquidazione del beneficio della indennità di accompagnamento, fosse incompleto non avendo l'indicazione relativa alla presenza o meno di ricoveri a carico di strutture con retta a carico dello stato né avendo allegata una autocertificazione. Tale modello quindi non consentiva all la liquidazione del beneficio CP_1
Lo stesso ha allegato poi il secondo modello AP70, completo di tali dati, CP_1 inviato dalla ricorrente in data 30.4.2025 a seguito di richiesta inoltrata da in data 28.4.2025 ( allegati ) . CP_1 CP_1
Ѐ agli atti il provvedimento di liquidazione del beneficio del 13.5.2025 in favore di parte ricorrente avvenuto meno di trenta giorni dopo la ricezione del modello AP70 completo (liquidazione beneficio e cedolino di pagamento allegati da ) CP_1
Poiché non è imputabile all' il ritardo nella liquidazione del beneficio CP_1 attesa la incompletezza del primo modello AP70 inviato dalla ricorrente, secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione e poiché l'effettiva liquidazione è avvenuta nel termine di 120 giorni dall'invio del secondo modello AP70 completo in relazione a tutti i dati socio economici , nessun ritardo può essere imputabile ad . CP_1
Malgrado la soccombenza virtuale di parte ricorrente, i redditi dichiarati dalla parte giustificano ex art.152 disp att. c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Roma, 17.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso