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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 69/2023 R.G., promossa da
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Tringale
Appellante
Contro
), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L. C.
Gallo
Appellata
e
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_3
difeso dagli avv.ti F. Velardi e A. Vetri
Appellato
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento e sottesi avvisi di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.4529/2022 del 30.12.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione promossa da n.q. di rappresentante legale dell' Controparte_3 Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229009266025000, notificatagli a mezzo pec in data 11.5.2022, e sottesi avvisi di addebito aventi ad oggetto il mancato versamento dei contributi DM 10 relativi all'anno 2015.
Il giudice - disattendendo l'eccezione di prescrizione addotta dal ricorrente per omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento in quanto regolarmente notificati il 22.1.2016 – riteneva che l'istanza di rateazione presentata dal ricorrente il 4.4.2016 e la successiva istanza di definizione agevolata presentata in data 18.4.2019 avessero validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione, che pertanto non risultava spirato alla data di proposizione del ricorso (18.5.2022).
Avverso la citata sentenza proponeva appello la parte soccombente, con ricorso del 21.01.2023; resistevano l e l CP_2 Controparte_1
.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento opposta fossero stati regolarmente notificati.
Sostiene che, in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia di deposito di atti giudiziari con modalità telematica, l'istituto non ha allegato il file “DatiAtto.xml”, che consente l'indicizzazione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e che permette al giudice e a tutte le parti in causa un immediato controllo del perfezionamento della notifica nei confronti di tutti i destinatari.
Deduce che, pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe potuto accertare la regolarità del processo notificatorio degli avvisi di addebito.
1.2. Con il secondo motivo, impugna la sentenza per aver ritenuto che l'istanza di rateizzazione presentata in data 4.4.2016 e la successiva istanza di definizione agevolata del 18.4.2019 avessero interrotto i termini di prescrizione della pretesa contributiva. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, evidenzia, anzitutto, che la rateizzazione del debito pendente presso l'agente della riscossione, al pari del pagamento parziale delle stesse somme, non può mai considerarsi formale ed espresso riconoscimento del debito, né rinuncia del contribuente ad impugnare le cartelle, né acquiescenza in ordine all'an della pretesa contributiva.
Deduce che, con l'art.3 del D.L.119/2018, il cui comma 5 prevede che “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma
1 lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2” il legislatore ha inteso fare riferimento all'istituto della “sospensione” della prescrizione, anziché della
“interruzione”, escludendo così l'ipotesi della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione per effetto della domanda di definizione, al fine di garantire
“una parentesi di salvezza del debitore non assoggettabile ad un esecuzione coatta financo si attenga al piano di rateizzazione o definizione agevolata concesso”.
Precisa di non aver mai onorato né il piano di rateizzazione del 2016, né quello di definizione agevolata del 2019, e che, dunque, contrariamente CP_4
a quanto avvenuto, avrebbe ben potuto iniziare delle azioni di recupero coatto. Afferma che il giudice ha errato nel non vagliare le eccezioni di merito formulate nel ricorso introduttivo.
Rileva che, anche a voler ritenere che alla data di deposito del ricorso il termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 fosse già spirato, il giudice avrebbe dovuto comunque vagliare l'eccezione di prescrizione successiva, qualificabile come opposizione all'esecuzione, ritualmente proposta.
Ribadisce che, alla data di deposito del ricorso, il termine di prescrizione delle pretese portate dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, era ampiamente decorso.
In conclusione, deduce che dalla data di notifica degli avvisi di addebito alla data di notifica dell'intimazione era ampiamente trascorso oltre un quinquennio, anche considerando il periodo di sospensione covid, e che nessuna prova di notifica degli atti interruttivi, per come ampiamente argomentato, è stata allegata ex adverso.
2. Così riassunti i motivi di gravame, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_5
Il collegio richiama, in merito, l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cassazione civile, sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav.
19/3/2024, n. 7372).
Il presente giudizio riguarda il merito della pretesa e, segnatamente,
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_4
3. Ciò posto, in relazione ai due avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento oggetto di giudizio, emessi, rispettivamente, per gli importi di €
795,56 e di € 185,75, deve richiamarsi la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2023, L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 222 secondo cui “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali…”. La disposizione in esame prevede l'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000,00 euro
(comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti previdenziali. L'annullamento opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, e dunque può essere rilevato d'ufficio, e “determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (Cass. n.
15471 del 2019).
Il collegio ha sollevato la questione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 16.1.2024 e sia l'ente impositore che quello riscossore hanno dato atto dell'intervenuto annullamento d'ufficio.
4. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate tra l'appellante e in ragione dell'epoca della pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata. CP_4
Le spese del grado tra le altre parti vanno compensate in dipendenza della definizione ope legis della controversia (cfr. Cass. n. 16421/2023)
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5
e compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
[...]
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese del grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi