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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 154/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. GRISTINA SALVATORE FABIO TIZIANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. TRAINITO FLORIANA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'accoglimento delle condizioni indicate nell'accordo di separazione prodotto in data 11.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.2.2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 14.5.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
1 Gela al n. 47 Parte II Serie A dell'anno 2004, unione dalla quale sono nati due figli, , Persona_1 nato il [...], e , nato il [...], ha chiesto che venisse pronunciata la Persona_2 separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Allegava di lavorare dal mese di ottobre 2024 e di non conoscere la situazione reddituale ed economica del marito.
Rappresentava che il figlio minore percepisce l'indennità di frequenza da Persona_3 parte dell'INPS e che il padre si disinteressa totalmente di entrambi i figli.
Deduceva che a causa di incompatibilità di carattere e incomprensioni del marito era venuta meno
l'affectio coniugalis, e pertanto ha chiesto: addebitarsi la separazione al resistente CP_1
; l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento esclusivo dei due figli con la previsione
[...] di un contributo per il loro mantenimento pari ad € 150,00 ciascuno e ciò oltre al 50% delle spese straordinarie, il 50% dell'assegno unico e la gestione dell'indennità di frequenza del figlio
[...]
. Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta in data 2.6.2025 si costituiva in giudizio parte resistente contestando la richiesta di addebito ed esponendo di essere disoccupato.
Aderiva alla domanda di separazione opponendosi alla richiesta di affido esclusivo, dichiarandosi disposto a versare € 100,00 a titolo di mantenimento dei figli e ciò oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedendo l'assegnazione dell'intero assegno unico dei figli e l'indennità di frequenza erogata dall'INPS, in quanto genitore che segue interamente l'attività riabilitativa del figlio
[...]
. Per_2
All'udienza del 25.6.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni della separazione – come da accordo depositato in data 11.6.2025 – e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. “che la separazione non sia addebitata alla responsabilità di nessuna delle due parti;
2. Che l'assegnazione della casa coniugale sia attribuita alla sig.ra , che vi Parte_1 abiterà con entrambi i figli e che ne pagherà il canone mensile all'Istituto Autonomo Case
Popolari di Caltanissetta (IACP), ivi comprese le utenze abitative;
3. Che il sig. , verserà a titolo di mantenimento il contributo di euro 150,00 Controparte_1 mensile per ogni figlio, corrisposto, parimenti, alla sig.ra per il figlio Parte_1 minore e direttamente al figlio maggiore , Persona_3 Persona_4 oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole, con diritto della madre di trattenere per
l'intero la pensione percepita dal figlio minore , pari ad euro Persona_3
280,00;
2
4. Che l'affidamento del figlio minore sia condiviso, con facoltà per il padre di vederlo in modalità libera, stabilendo di volta in volta, in accordo con la sig.ra , gli incontri, Parte_1 tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici, di doposcuola e di riabilitazione svolti presso l'associazione AIAS;
5. Che l'assegno unico erogato dall'INPS per famiglie con figli a carico, pari ad euro 400,00, venga trattenuto per l'intero dal sig. ; Per_3
6. Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli non è in contrasto con i loro interessi.
Considerato, peraltro, che il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni, le omologa.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
1.8.1966 e , nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte Controparte_1 motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 47, P. II
Serie A, anno 2004).
- SPESE compensate.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO NE BE GG
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 154/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. GRISTINA SALVATORE FABIO TIZIANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. TRAINITO FLORIANA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'accoglimento delle condizioni indicate nell'accordo di separazione prodotto in data 11.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.2.2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 14.5.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
1 Gela al n. 47 Parte II Serie A dell'anno 2004, unione dalla quale sono nati due figli, , Persona_1 nato il [...], e , nato il [...], ha chiesto che venisse pronunciata la Persona_2 separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Allegava di lavorare dal mese di ottobre 2024 e di non conoscere la situazione reddituale ed economica del marito.
Rappresentava che il figlio minore percepisce l'indennità di frequenza da Persona_3 parte dell'INPS e che il padre si disinteressa totalmente di entrambi i figli.
Deduceva che a causa di incompatibilità di carattere e incomprensioni del marito era venuta meno
l'affectio coniugalis, e pertanto ha chiesto: addebitarsi la separazione al resistente CP_1
; l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento esclusivo dei due figli con la previsione
[...] di un contributo per il loro mantenimento pari ad € 150,00 ciascuno e ciò oltre al 50% delle spese straordinarie, il 50% dell'assegno unico e la gestione dell'indennità di frequenza del figlio
[...]
. Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta in data 2.6.2025 si costituiva in giudizio parte resistente contestando la richiesta di addebito ed esponendo di essere disoccupato.
Aderiva alla domanda di separazione opponendosi alla richiesta di affido esclusivo, dichiarandosi disposto a versare € 100,00 a titolo di mantenimento dei figli e ciò oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedendo l'assegnazione dell'intero assegno unico dei figli e l'indennità di frequenza erogata dall'INPS, in quanto genitore che segue interamente l'attività riabilitativa del figlio
[...]
. Per_2
All'udienza del 25.6.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni della separazione – come da accordo depositato in data 11.6.2025 – e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. “che la separazione non sia addebitata alla responsabilità di nessuna delle due parti;
2. Che l'assegnazione della casa coniugale sia attribuita alla sig.ra , che vi Parte_1 abiterà con entrambi i figli e che ne pagherà il canone mensile all'Istituto Autonomo Case
Popolari di Caltanissetta (IACP), ivi comprese le utenze abitative;
3. Che il sig. , verserà a titolo di mantenimento il contributo di euro 150,00 Controparte_1 mensile per ogni figlio, corrisposto, parimenti, alla sig.ra per il figlio Parte_1 minore e direttamente al figlio maggiore , Persona_3 Persona_4 oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole, con diritto della madre di trattenere per
l'intero la pensione percepita dal figlio minore , pari ad euro Persona_3
280,00;
2
4. Che l'affidamento del figlio minore sia condiviso, con facoltà per il padre di vederlo in modalità libera, stabilendo di volta in volta, in accordo con la sig.ra , gli incontri, Parte_1 tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici, di doposcuola e di riabilitazione svolti presso l'associazione AIAS;
5. Che l'assegno unico erogato dall'INPS per famiglie con figli a carico, pari ad euro 400,00, venga trattenuto per l'intero dal sig. ; Per_3
6. Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli non è in contrasto con i loro interessi.
Considerato, peraltro, che il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni, le omologa.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
1.8.1966 e , nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte Controparte_1 motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 47, P. II
Serie A, anno 2004).
- SPESE compensate.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO NE BE GG
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