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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 6321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6321 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. OB LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4128/2023 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonino Miserandino, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, alla via Mac Mahon n. 45, presso il difensore attore contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcelo Controparte_1 P.IVA_1
Pitta, elettivamente domiciliato in Milano, alla p.zza Borromeo n. 1, presso il difensore convenuto
- , con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura convenuto
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 30-01-2023, il sig. conveniva avanti questo Tribunale Parte_1
l' di chiedendo, previa sospensione del provvedimento Controparte_3 CP_2 pagina 1 di 10 avversato, di dichiarare l'illegittimità e l'inidoneità dell'intimazione di pagamento n. 022 2022
90054323 64/000 per euro 16.380,43 a fondare la pretesa creditoria della convenuta ovvero, in via subordinata, di dichiarare l' di territorialmente Controparte_3 CP_2
incompetente a notificare l'avviso opposto.
Parte attrice ha dedotto, in particolare, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria relativa all'omesso pagamento di sanzioni per violazione del Codice della Strada, atteso che tra la notifica delle cartelle esattoriale – effettuata tra il 2011 e il 2014 – e la notifica dell'intimazione impugnata sono decorsi più di cinque anni senza atti interruttivi.
In secondo luogo, parte attrice ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché notificata da un agente della riscossione territorialmente incompetente.
Parte attrice, seppur abbia svolto domande solo nei confronti di di Controparte_3
ha ritenuto di notificare l'atto introduttivo anche ad altri soggetti, tra i quali gli enti impositori CP_2
e vari uffici dell' , pertanto, in data 24-07-2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_1 [...]
, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, Controparte_3
nel merito, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore.
In particolare, la convenuta ha dedotto quanto segue:
- il giudice ordinario non è legittimato a decidere sulla presente controversia, atteso che la pretesa creditoria ha per oggetto l'omesso pagamento di tasse automobilistiche, riservate alla giurisdizione tributaria;
- l'ufficio periferico di era legittimato ad emettere e notificare gli atti, perché il contribuente CP_2
aveva all'epoca domicilio fiscale a Valeggio sul Mincio;
- l'eccezione di prescrizione è infondata perché, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, l'Ente ha notificato all'attore (i) l'intimazione di pagamento n. 122 2016 9005409026000 in data 09-09-2016, (ii)
l'atto di pignoramento presso terzi in data 02-01-2017, (iii) l'intimazione di pagamento n. 122 2018
9004306534000 in data 06-12-2018 e (iv) l'intimazione di pagamento avversata in data 01-12-2022.
In data 27-09-2023 si costituiva in giudizio di Controparte_4 CP_2
chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con decreto del 20-02-2023 il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza, rinviando alla data del 28-09-2023 e rigettando l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29-09-2023 il Giudice disponeva la sospensione del provvedimento avversato e rinviava il procedimento all'udienza del 13-02-2024 a seguito di pagina 2 di 10 disconoscimento della sottoscrizione apposta dall'attore sulla relazione di notifica del 06-12-2018.
A seguito di rinvio d'ufficio, la causa perveniva all'udienza del 11-06-2024, ove parte attrice chiedeva un termine per proporre querela di falso in via incidentale e le parti convenute chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni: il Giudice assegnava alle parti un termine per il deposito di brevi memorie e rinviava il procedimento all'udienza del 05-11-2024.
A tale udienza le parti chiedevano di fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate alla successiva udienza del 10-04-2025.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29-04-2025, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie conclusive, tratteneva la causa per la decisione.
2. La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Va precisato innanzitutto che con la presente opposizione l'attore ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 022 2022 90054323 64/000 per euro 16.380,43 notificata in data 01-12-2022, di cui alle seguenti quattordici sottese cartelle di pagamento:
Parte attrice ha dichiarato di voler limitare l'opposizione alle sole cartelle di pagamento relative a sanzioni per la violazione del codice della strada, precisando nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., a fronte della domanda di difetto di giurisdizione formulata da Controparte_1
, di non aver inteso proporre opposizione avverso gli avvisi di accertamento indicati
[...]
nell'intimazione avversata e neppure nei confronti delle cartelle relative al pagamento delle tasse automobilistiche.
A fronte di detta precisazione, l'opposizione dell'attore deve ritenersi limitata alle sole tredici (in realtà sono dodici) cartelle di pagamento afferenti alle sanzioni per la violazione del Codice della
Strada, con l'esclusione delle cartelle di pagamento n. 122 2011 0041567525000 notificata il 11-08- pagina 3 di 10 2012 e n. 122 2013 0022806959000 notificata il 21-10-2013, nonché degli avvisi di accertamento
T6HM01689 notificato il 28-12-2012 e n. TNHM00687 notificato il 12-09-2013.
Circoscritto l'oggetto dell'opposizione nei termini suindicati, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario formulata dall' in sede di Controparte_3
comparsa conclusionale e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni deve essere disattesa, atteso che la presente opposizione riguarda unicamente i crediti vantati dall'Amministrazione relativamente alle sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada.
2.2. In via preliminare, rileva questo Giudice che seppur l'attore ha notificato l'atto di citazione anche agli enti impositori – e – Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
nessuna domanda è stata spiegata nei confronti di tali soggetti e, quindi, nessun provvedimento, neppure di natura procedimentale, deve essere assunto nei loro confronti.
2.3. Sempre in via preliminare, la convenuta ha Controparte_8
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di essere stata destinataria della notifica dell'atto di citazione per aver l'attore utilizzato l'indirizzo pec della Provinciale, in luogo di CP_2
quello dell' del Veneto. Controparte_3
La convenuta ha chiesto, altresì, l'estromissione e il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo all' : tale ultima istanza è stata poi superata nei fatti dalla Controparte_3
costituzione in giudizio dell' . Controparte_3
La doglianza della convenuta è infondata.
Premesso che la Direzione Provinciale di è un'articolazione territoriale dell CP_2 CP_3 [...]
, si osserva che l è una struttura con carattere unitario e la notifica di un CP_1 Controparte_1
atto ad un ufficio della stessa anche diverso da quello che territorialmente CP_3 CP_1
aveva emesso l'atto impositivo, è valida in quanto la distinzione tra uffici della medesima è CP_3
una espressione delle competenze interne alla stessa priva di valore ed efficacia verso CP_3
l'utente (cfr. Cass. n. 4055/2015); inoltre, qualora l'atto venga indirizzato all'organo individuato, anche se privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge gli riconosce, essendo onere dell'Ufficio curarne la trasmissione a quello competente (in questo senso, Cass. n. 23349/2004).
Nel caso di specie, la Provinciale di ricevuto l'atto, che non conteneva alcuna CP_2 CP_2
domanda formulata direttamente nei suoi confronti, non ha ritenuto di trasmetterlo all'ufficio competente, che, comunque, si è costituito in giudizio in quanto parimenti destinatario della notifica.
pagina 4 di 10 2.4. Infine, sempre in via preliminare va trattata la questione relativa all'incompetenza territoriale dell' di formulata dall'attore. Controparte_3 CP_2
Secondo la prospettazione attorea, l'Agente della Riscossione di sarebbe stato incompetente a CP_2
notificare l'intimazione avversata, atteso che la competenza dell'ufficio viene individuata con riferimento al domicilio fiscale del soggetto obbligato, che, nel caso di specie, non era in Valeggio sul
Mincio, ma in Milano dal 2014.
La doglianza è parzialmente fondata.
In merito al tema della competenza territoriale degli uffici finanziari, la Suprema Corte ha statuito che l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente ( Controparte_9
non comporta il venir meno della rilevanza della nozione di “circoscrizione territoriale”, che
[...]
deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione.
Continuano, pertanto, a trovare applicazione gli artt. 24 e 46 dpr n. 602/1973, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall'ufficio provinciale di ove il CP_9
contribuente ha il domicilio fiscale o la sede (cfr. Cass. civ. n. 23889/2024; n. 14364/2023; n.
33862/2022; n. 13986/2022; n. 11620/2021; n. 8049/2017).
In particolare, Cass. n. 8049/2017 ha chiarito che “la riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali. Ogni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art.
31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. […]. Ai sensi dell'art.
58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
(come modificato dall'art. 1 della legge n. 311/2004) l'Ufficio accertatore 'forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano', così come l'art. 24 d.P.R. n. 602 del
1973 dispone che 'l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.”
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto dirimente il criterio di competenza territoriale, facendo discendere dalla sua violazione l'illegittimità degli atti finali adottati.
Infine, con riferimento all'individuazione del domicilio fiscale del debitore, la Suprema Corte, in diverse pronunce, che questo Giudice condivide, (tra cui le sentenze n. 23889/2024, n. 4400/2023, n.
pagina 5 di 10 33862/2022), è giunta alla conclusione che l'agente della riscossione territorialmente competente a notificare gli atti e a procedere alla riscossione è quello nella cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente al momento della consegna del ruolo, rimanendo, quindi, irrilevante il successivo trasferimento del contribuente.
Da ultimo, pare utile evidenziare che ai sensi dell'art. 58 dpr n. 600/1973, “Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”.
Ciò posto, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge quanto segue:
- dal certificato storico di residenza del sig. , allegato da entrambe le parti, si rileva che Parte_1
l'attore aveva residenza in Roverbella, dal 21-10-2008 al 03-12-2012, in Valeggio sul Mincio dal 04-12-
2012 al 06-03-2014 e successivamente a tale data in Milano;
- dall'estratto ruolo (doc. n. 4 di parte convenuta), si rileva che il ruolo è stato affidato dall'ente impositore all' di che ha provveduto alla notifica delle Controparte_3 CP_2
cartelle di pagamento all'attore tra il 24-12-2011 e il 13-11-2014, tutte in Valeggio sul Mincio, fatta eccezione per la cartella n. 122 2014 00010397914000 notificata il 13-11-2014 in Milano.
Pertanto, tutte le cartelle notificate al sig. a Valeggio sul Mincio dal 24-11-2011 e sino al Parte_1
17-11-2012 – e cioè le cartelle n. 122 20110004929969000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011
0009437843000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 00015909835000 notificata il 24-12-2011, n. 122
2011 00021348416000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 00036469812000 notificata il 17-11-2011,
n. 122 2012 0001260803000 notificata il 15-02-2012,- n. 122 2012 0002872228000 notificata il 21-02-
2012, e n. 122 2012 0005255755000 notificata il 17-11-2012 – sono illegittime perché emesse e notificate da un agente per la riscossione incompetente territorialmente e cioè quello di in CP_2
luogo di quello di territorialmente competente per essere stato il sig. iscritto CP_5 Parte_1
all'anagrafe del Comune di Roverbella al momento dell'insorgenza del credito.
L' convenuta ha eccepito la legittimità del proprio operato, adducendo che dalle risultanze CP_3
degli uffici il domicilio fiscale risultava in Valeggio sul Mincio: tale assunto è, però, rimasto privo di riscontro ed è, pertanto, irrilevante.
Con riferimento alle restanti quattro cartelle di pagamento, si rileva quanto segue:
- n. 122 2012 00014040013000 notificata a Sona il 11-04-2013 mediante consegna a mani alla moglie
(doc. n. 16 di parte convenuta;
CP_9
- n. 122 2012 00033856790000 notificata a Sona il 03-05-2013 mediante consegna a mani alla moglie
(doc. n. 17 di parte convenuta;
CP_9
pagina 6 di 10 - n. 122 2013 0007985890000 notificata a Sona il 11-05-2013 mediante consegna a mani alla moglie
(doc. n. 18 di parte convenuta;
CP_9
- n. 122 2014 00010397914000 notificata a mani a Milano il 13-11-2014.
Contrariamente a quanto eccepito dall'attore, le notifiche effettuate a mani della moglie sono legittime, anche con riferimento alla competenza territoriale dell'agente della riscossione, essendo state effettuate al domicilio dello stesso in Sona e, comunque, non potendo il sig. Parte_1
disconoscere sottoscrizioni diverse dalla propria.
Anche la notifica della cartella di pagamento n. 122 2014 00010397914000 effettuata a Milano è legittima quanto a modalità.
Valga a conferma quanto segue.
Con riferimento alla ritualità della notifica e al mancato invio della raccomandata informativa, va detto che il concessionario ben può effettuare la notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno (cfr. combinato disposto degli artt. 26 dpr n. 602/1973 e
60 dpr n. 600/1973).
Sul punto, si condivide il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091/2013, che ha confermato la validità di tale forma di notifica. Secondo la Corte di Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello dui far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro,
l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale. A accertare la coincidenza del destinatario con il soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 11708/2011 e n. 15746/2012).
Solo per le notifiche postali a mezzo Ufficiale Giudiziario si applica la L. n. 890/1992 per cui esse, se ricevute da soggetto diverso dal destinatario, richiedono l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 7 della citata legge.
Se la cartella di pagamento n. 122 2014 00010397914000 è stata correttamente notificata in Milano, presso la residenza dell'attore, non altrettanto può dirsi sulla competenza territoriale dell' CP_3
pagina 7 di 10 delle di ad emettere la cartella e a provvedere alla sua notifica, attesa la Controparte_3 CP_2
residenza del debitore in Milano all'epoca in cui il credito è sorto (nei termini già chiariti).
In definitiva, l'intimazione di pagamento avversata deve essere dichiarata l'illegittima, atteso che gli atti prodromici – cioè, nove delle dodici cartelle di pagamento – sono stati emessi e notificati da un ufficio territorialmente incompetente.
2.5. Occorre ora verificare se vi sono stati atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica delle restanti tre cartelle di pagamento legittimamente emesse e notificate dall di Controparte_10
(11-04-2013, 03-05-2013 e 11-05-2013) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento CP_2
avversata.
L' allega di aver provveduto a interrompere il decorso del termine di Controparte_3
prescrizione mediante la notifica dei seguenti atti:
- intimazione di pagamento n. 122 2016 9005409026000 ricevuta in data 09-09-2016 (doc. n. 21 e 22);
- atto di pignoramento presso terzi in data 02-01-2017 (doc. n. 23);
- intimazione di pagamento n. 122 2018 9004306534000 ricevuta in data 06-12-2018 (doc. n. 25 e 26);
- intimazione di pagamento avversata in data 01-12-2022.
Dall'esame della suindicata documentazione, si rileva la ritualità del procedimento notificatorio.
Sono, infatti, prive di fondamento le obiezioni sollevate dall'attore con riferimento all'illeggibilità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento, con particolare riferimento alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 122 2018 9004306534000 effettuata in data 06-12-2018, che l'attore ha disconosciuto, senza tuttavia proporre nel presente giudizio il procedimento di querela di falso.
In ogni caso, si richiamano le argomentazioni già svolte al punto precedente con riferimento all'iter notificatorio esattoriale.
In considerazione di quanto sopra esposto, risulta irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio il giudizio di querela di falso proposto in via principale avanti questo Tribunale con riferimento alla notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 122 2018 9004306534000 ricevuta in data
06-12-2018 e alle sottese cartelle di pagamento, considerato che (i) seppur pendente da circa un anno, l'attore ne ha dato notizia al Giudice solo con le note scritte del 09-04-2025 e (ii) l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. si appalesa tardiva e pretestuosa, oltre che priva di relazione con il presente giudizio. Inoltre, la maggior parte delle cartelle sottese sono già state dichiarate illegittime perché emesse e notificate da un agente della riscossione incompetente territorialmente.
pagina 8 di 10 In definitiva, l' convenuta ha interrotto il decorso del termine di prescrizione della pretesa CP_3
creditoria portata nelle residue cartelle di pagamento n. 122 2012 00014040013000, n. 122 2012
00033856790000 e n. 122 2013 0007985890000, che, quindi, non è prescritta.
Riassumendo: l'intimazione di pagamento deve essere dichiarata parzialmente illegittima, con riferimento ai soli crediti portati nelle nove cartelle di pagamento - n. 122 20110004929969000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 0009437843000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011
00015909835000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 00021348416000 notificata il 24-12-2011, n.
122 2011 00036469812000 notificata il 17-11-2011, n. 122 2012 0001260803000 notificata il 15-02-
2012, n. 122 2012 0002872228000 notificata il 21-02-2012, n. 122 2012 0005255755000 notificata il
17-11-2012 e n. 122 2014 00010397914000 notificata il 13-11-2014 - emesse e notificate da un ufficio incompetente territorialmente e confermata per le tre restanti cartelle, e cioè n. 122 2012
00014040013000, n. 122 2012 00033856790000 e n. 122 2013 0007985890000.
3. Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio, che ha comportato una considerevole riduzione del credito vantato dall'Amministrazione, consente di porre a carico della parte convenuta
[...]
i 2/3 delle spese di lite e dichiarare compensato il rimanente 1/3. Controparte_3
Le spese di lite tra attore e sono compensate, Controparte_8
attese le motivazioni che hanno condotto alla parziale illegittimità dell'intimazione di pagamento, non imputabili concretamente all'ufficio convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario adito;
2) in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 022 2022 90054323 64/000 notificata in data 01-12-2022 limitatamente al credito portato nelle cartelle di pagamento n. 122 20110004929969000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011
0009437843000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 00015909835000 notificata il 24-12-2011, n. 122
2011 00021348416000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 00036469812000 notificata il 17-11-2011,
n. 122 2012 0001260803000 notificata il 15-02-2012, n. 122 2012 0002872228000 notificata il 21-02-
2012, n. 122 2012 0005255755000 notificata il 17-11-2012 e n. 122 2014 00010397914000 notificata il 13-11-2014;
3) condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Controparte_3
pagina 9 di 10 di lite, liquidate in misura già compensata di 2/3 in euro 3.384,00, per compensi professionali, oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, compensando tra le parti il rimanente 1/3;
4) compensa integramente le spese di lite tra attore e convenuta Controparte_8
.
[...]
Milano, 30 luglio 2025
Il Giudice
OB LI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. OB LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4128/2023 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonino Miserandino, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, alla via Mac Mahon n. 45, presso il difensore attore contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcelo Controparte_1 P.IVA_1
Pitta, elettivamente domiciliato in Milano, alla p.zza Borromeo n. 1, presso il difensore convenuto
- , con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura convenuto
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 30-01-2023, il sig. conveniva avanti questo Tribunale Parte_1
l' di chiedendo, previa sospensione del provvedimento Controparte_3 CP_2 pagina 1 di 10 avversato, di dichiarare l'illegittimità e l'inidoneità dell'intimazione di pagamento n. 022 2022
90054323 64/000 per euro 16.380,43 a fondare la pretesa creditoria della convenuta ovvero, in via subordinata, di dichiarare l' di territorialmente Controparte_3 CP_2
incompetente a notificare l'avviso opposto.
Parte attrice ha dedotto, in particolare, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria relativa all'omesso pagamento di sanzioni per violazione del Codice della Strada, atteso che tra la notifica delle cartelle esattoriale – effettuata tra il 2011 e il 2014 – e la notifica dell'intimazione impugnata sono decorsi più di cinque anni senza atti interruttivi.
In secondo luogo, parte attrice ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché notificata da un agente della riscossione territorialmente incompetente.
Parte attrice, seppur abbia svolto domande solo nei confronti di di Controparte_3
ha ritenuto di notificare l'atto introduttivo anche ad altri soggetti, tra i quali gli enti impositori CP_2
e vari uffici dell' , pertanto, in data 24-07-2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_1 [...]
, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, Controparte_3
nel merito, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore.
In particolare, la convenuta ha dedotto quanto segue:
- il giudice ordinario non è legittimato a decidere sulla presente controversia, atteso che la pretesa creditoria ha per oggetto l'omesso pagamento di tasse automobilistiche, riservate alla giurisdizione tributaria;
- l'ufficio periferico di era legittimato ad emettere e notificare gli atti, perché il contribuente CP_2
aveva all'epoca domicilio fiscale a Valeggio sul Mincio;
- l'eccezione di prescrizione è infondata perché, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, l'Ente ha notificato all'attore (i) l'intimazione di pagamento n. 122 2016 9005409026000 in data 09-09-2016, (ii)
l'atto di pignoramento presso terzi in data 02-01-2017, (iii) l'intimazione di pagamento n. 122 2018
9004306534000 in data 06-12-2018 e (iv) l'intimazione di pagamento avversata in data 01-12-2022.
In data 27-09-2023 si costituiva in giudizio di Controparte_4 CP_2
chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con decreto del 20-02-2023 il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza, rinviando alla data del 28-09-2023 e rigettando l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29-09-2023 il Giudice disponeva la sospensione del provvedimento avversato e rinviava il procedimento all'udienza del 13-02-2024 a seguito di pagina 2 di 10 disconoscimento della sottoscrizione apposta dall'attore sulla relazione di notifica del 06-12-2018.
A seguito di rinvio d'ufficio, la causa perveniva all'udienza del 11-06-2024, ove parte attrice chiedeva un termine per proporre querela di falso in via incidentale e le parti convenute chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni: il Giudice assegnava alle parti un termine per il deposito di brevi memorie e rinviava il procedimento all'udienza del 05-11-2024.
A tale udienza le parti chiedevano di fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate alla successiva udienza del 10-04-2025.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29-04-2025, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie conclusive, tratteneva la causa per la decisione.
2. La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Va precisato innanzitutto che con la presente opposizione l'attore ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 022 2022 90054323 64/000 per euro 16.380,43 notificata in data 01-12-2022, di cui alle seguenti quattordici sottese cartelle di pagamento:
Parte attrice ha dichiarato di voler limitare l'opposizione alle sole cartelle di pagamento relative a sanzioni per la violazione del codice della strada, precisando nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., a fronte della domanda di difetto di giurisdizione formulata da Controparte_1
, di non aver inteso proporre opposizione avverso gli avvisi di accertamento indicati
[...]
nell'intimazione avversata e neppure nei confronti delle cartelle relative al pagamento delle tasse automobilistiche.
A fronte di detta precisazione, l'opposizione dell'attore deve ritenersi limitata alle sole tredici (in realtà sono dodici) cartelle di pagamento afferenti alle sanzioni per la violazione del Codice della
Strada, con l'esclusione delle cartelle di pagamento n. 122 2011 0041567525000 notificata il 11-08- pagina 3 di 10 2012 e n. 122 2013 0022806959000 notificata il 21-10-2013, nonché degli avvisi di accertamento
T6HM01689 notificato il 28-12-2012 e n. TNHM00687 notificato il 12-09-2013.
Circoscritto l'oggetto dell'opposizione nei termini suindicati, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario formulata dall' in sede di Controparte_3
comparsa conclusionale e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni deve essere disattesa, atteso che la presente opposizione riguarda unicamente i crediti vantati dall'Amministrazione relativamente alle sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada.
2.2. In via preliminare, rileva questo Giudice che seppur l'attore ha notificato l'atto di citazione anche agli enti impositori – e – Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
nessuna domanda è stata spiegata nei confronti di tali soggetti e, quindi, nessun provvedimento, neppure di natura procedimentale, deve essere assunto nei loro confronti.
2.3. Sempre in via preliminare, la convenuta ha Controparte_8
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di essere stata destinataria della notifica dell'atto di citazione per aver l'attore utilizzato l'indirizzo pec della Provinciale, in luogo di CP_2
quello dell' del Veneto. Controparte_3
La convenuta ha chiesto, altresì, l'estromissione e il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo all' : tale ultima istanza è stata poi superata nei fatti dalla Controparte_3
costituzione in giudizio dell' . Controparte_3
La doglianza della convenuta è infondata.
Premesso che la Direzione Provinciale di è un'articolazione territoriale dell CP_2 CP_3 [...]
, si osserva che l è una struttura con carattere unitario e la notifica di un CP_1 Controparte_1
atto ad un ufficio della stessa anche diverso da quello che territorialmente CP_3 CP_1
aveva emesso l'atto impositivo, è valida in quanto la distinzione tra uffici della medesima è CP_3
una espressione delle competenze interne alla stessa priva di valore ed efficacia verso CP_3
l'utente (cfr. Cass. n. 4055/2015); inoltre, qualora l'atto venga indirizzato all'organo individuato, anche se privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge gli riconosce, essendo onere dell'Ufficio curarne la trasmissione a quello competente (in questo senso, Cass. n. 23349/2004).
Nel caso di specie, la Provinciale di ricevuto l'atto, che non conteneva alcuna CP_2 CP_2
domanda formulata direttamente nei suoi confronti, non ha ritenuto di trasmetterlo all'ufficio competente, che, comunque, si è costituito in giudizio in quanto parimenti destinatario della notifica.
pagina 4 di 10 2.4. Infine, sempre in via preliminare va trattata la questione relativa all'incompetenza territoriale dell' di formulata dall'attore. Controparte_3 CP_2
Secondo la prospettazione attorea, l'Agente della Riscossione di sarebbe stato incompetente a CP_2
notificare l'intimazione avversata, atteso che la competenza dell'ufficio viene individuata con riferimento al domicilio fiscale del soggetto obbligato, che, nel caso di specie, non era in Valeggio sul
Mincio, ma in Milano dal 2014.
La doglianza è parzialmente fondata.
In merito al tema della competenza territoriale degli uffici finanziari, la Suprema Corte ha statuito che l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente ( Controparte_9
non comporta il venir meno della rilevanza della nozione di “circoscrizione territoriale”, che
[...]
deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione.
Continuano, pertanto, a trovare applicazione gli artt. 24 e 46 dpr n. 602/1973, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall'ufficio provinciale di ove il CP_9
contribuente ha il domicilio fiscale o la sede (cfr. Cass. civ. n. 23889/2024; n. 14364/2023; n.
33862/2022; n. 13986/2022; n. 11620/2021; n. 8049/2017).
In particolare, Cass. n. 8049/2017 ha chiarito che “la riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali. Ogni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art.
31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. […]. Ai sensi dell'art.
58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
(come modificato dall'art. 1 della legge n. 311/2004) l'Ufficio accertatore 'forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano', così come l'art. 24 d.P.R. n. 602 del
1973 dispone che 'l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.”
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto dirimente il criterio di competenza territoriale, facendo discendere dalla sua violazione l'illegittimità degli atti finali adottati.
Infine, con riferimento all'individuazione del domicilio fiscale del debitore, la Suprema Corte, in diverse pronunce, che questo Giudice condivide, (tra cui le sentenze n. 23889/2024, n. 4400/2023, n.
pagina 5 di 10 33862/2022), è giunta alla conclusione che l'agente della riscossione territorialmente competente a notificare gli atti e a procedere alla riscossione è quello nella cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente al momento della consegna del ruolo, rimanendo, quindi, irrilevante il successivo trasferimento del contribuente.
Da ultimo, pare utile evidenziare che ai sensi dell'art. 58 dpr n. 600/1973, “Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”.
Ciò posto, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge quanto segue:
- dal certificato storico di residenza del sig. , allegato da entrambe le parti, si rileva che Parte_1
l'attore aveva residenza in Roverbella, dal 21-10-2008 al 03-12-2012, in Valeggio sul Mincio dal 04-12-
2012 al 06-03-2014 e successivamente a tale data in Milano;
- dall'estratto ruolo (doc. n. 4 di parte convenuta), si rileva che il ruolo è stato affidato dall'ente impositore all' di che ha provveduto alla notifica delle Controparte_3 CP_2
cartelle di pagamento all'attore tra il 24-12-2011 e il 13-11-2014, tutte in Valeggio sul Mincio, fatta eccezione per la cartella n. 122 2014 00010397914000 notificata il 13-11-2014 in Milano.
Pertanto, tutte le cartelle notificate al sig. a Valeggio sul Mincio dal 24-11-2011 e sino al Parte_1
17-11-2012 – e cioè le cartelle n. 122 20110004929969000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011
0009437843000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 00015909835000 notificata il 24-12-2011, n. 122
2011 00021348416000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 00036469812000 notificata il 17-11-2011,
n. 122 2012 0001260803000 notificata il 15-02-2012,- n. 122 2012 0002872228000 notificata il 21-02-
2012, e n. 122 2012 0005255755000 notificata il 17-11-2012 – sono illegittime perché emesse e notificate da un agente per la riscossione incompetente territorialmente e cioè quello di in CP_2
luogo di quello di territorialmente competente per essere stato il sig. iscritto CP_5 Parte_1
all'anagrafe del Comune di Roverbella al momento dell'insorgenza del credito.
L' convenuta ha eccepito la legittimità del proprio operato, adducendo che dalle risultanze CP_3
degli uffici il domicilio fiscale risultava in Valeggio sul Mincio: tale assunto è, però, rimasto privo di riscontro ed è, pertanto, irrilevante.
Con riferimento alle restanti quattro cartelle di pagamento, si rileva quanto segue:
- n. 122 2012 00014040013000 notificata a Sona il 11-04-2013 mediante consegna a mani alla moglie
(doc. n. 16 di parte convenuta;
CP_9
- n. 122 2012 00033856790000 notificata a Sona il 03-05-2013 mediante consegna a mani alla moglie
(doc. n. 17 di parte convenuta;
CP_9
pagina 6 di 10 - n. 122 2013 0007985890000 notificata a Sona il 11-05-2013 mediante consegna a mani alla moglie
(doc. n. 18 di parte convenuta;
CP_9
- n. 122 2014 00010397914000 notificata a mani a Milano il 13-11-2014.
Contrariamente a quanto eccepito dall'attore, le notifiche effettuate a mani della moglie sono legittime, anche con riferimento alla competenza territoriale dell'agente della riscossione, essendo state effettuate al domicilio dello stesso in Sona e, comunque, non potendo il sig. Parte_1
disconoscere sottoscrizioni diverse dalla propria.
Anche la notifica della cartella di pagamento n. 122 2014 00010397914000 effettuata a Milano è legittima quanto a modalità.
Valga a conferma quanto segue.
Con riferimento alla ritualità della notifica e al mancato invio della raccomandata informativa, va detto che il concessionario ben può effettuare la notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno (cfr. combinato disposto degli artt. 26 dpr n. 602/1973 e
60 dpr n. 600/1973).
Sul punto, si condivide il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091/2013, che ha confermato la validità di tale forma di notifica. Secondo la Corte di Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello dui far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro,
l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale. A accertare la coincidenza del destinatario con il soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 11708/2011 e n. 15746/2012).
Solo per le notifiche postali a mezzo Ufficiale Giudiziario si applica la L. n. 890/1992 per cui esse, se ricevute da soggetto diverso dal destinatario, richiedono l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 7 della citata legge.
Se la cartella di pagamento n. 122 2014 00010397914000 è stata correttamente notificata in Milano, presso la residenza dell'attore, non altrettanto può dirsi sulla competenza territoriale dell' CP_3
pagina 7 di 10 delle di ad emettere la cartella e a provvedere alla sua notifica, attesa la Controparte_3 CP_2
residenza del debitore in Milano all'epoca in cui il credito è sorto (nei termini già chiariti).
In definitiva, l'intimazione di pagamento avversata deve essere dichiarata l'illegittima, atteso che gli atti prodromici – cioè, nove delle dodici cartelle di pagamento – sono stati emessi e notificati da un ufficio territorialmente incompetente.
2.5. Occorre ora verificare se vi sono stati atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica delle restanti tre cartelle di pagamento legittimamente emesse e notificate dall di Controparte_10
(11-04-2013, 03-05-2013 e 11-05-2013) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento CP_2
avversata.
L' allega di aver provveduto a interrompere il decorso del termine di Controparte_3
prescrizione mediante la notifica dei seguenti atti:
- intimazione di pagamento n. 122 2016 9005409026000 ricevuta in data 09-09-2016 (doc. n. 21 e 22);
- atto di pignoramento presso terzi in data 02-01-2017 (doc. n. 23);
- intimazione di pagamento n. 122 2018 9004306534000 ricevuta in data 06-12-2018 (doc. n. 25 e 26);
- intimazione di pagamento avversata in data 01-12-2022.
Dall'esame della suindicata documentazione, si rileva la ritualità del procedimento notificatorio.
Sono, infatti, prive di fondamento le obiezioni sollevate dall'attore con riferimento all'illeggibilità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento, con particolare riferimento alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 122 2018 9004306534000 effettuata in data 06-12-2018, che l'attore ha disconosciuto, senza tuttavia proporre nel presente giudizio il procedimento di querela di falso.
In ogni caso, si richiamano le argomentazioni già svolte al punto precedente con riferimento all'iter notificatorio esattoriale.
In considerazione di quanto sopra esposto, risulta irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio il giudizio di querela di falso proposto in via principale avanti questo Tribunale con riferimento alla notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 122 2018 9004306534000 ricevuta in data
06-12-2018 e alle sottese cartelle di pagamento, considerato che (i) seppur pendente da circa un anno, l'attore ne ha dato notizia al Giudice solo con le note scritte del 09-04-2025 e (ii) l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. si appalesa tardiva e pretestuosa, oltre che priva di relazione con il presente giudizio. Inoltre, la maggior parte delle cartelle sottese sono già state dichiarate illegittime perché emesse e notificate da un agente della riscossione incompetente territorialmente.
pagina 8 di 10 In definitiva, l' convenuta ha interrotto il decorso del termine di prescrizione della pretesa CP_3
creditoria portata nelle residue cartelle di pagamento n. 122 2012 00014040013000, n. 122 2012
00033856790000 e n. 122 2013 0007985890000, che, quindi, non è prescritta.
Riassumendo: l'intimazione di pagamento deve essere dichiarata parzialmente illegittima, con riferimento ai soli crediti portati nelle nove cartelle di pagamento - n. 122 20110004929969000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 0009437843000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011
00015909835000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 00021348416000 notificata il 24-12-2011, n.
122 2011 00036469812000 notificata il 17-11-2011, n. 122 2012 0001260803000 notificata il 15-02-
2012, n. 122 2012 0002872228000 notificata il 21-02-2012, n. 122 2012 0005255755000 notificata il
17-11-2012 e n. 122 2014 00010397914000 notificata il 13-11-2014 - emesse e notificate da un ufficio incompetente territorialmente e confermata per le tre restanti cartelle, e cioè n. 122 2012
00014040013000, n. 122 2012 00033856790000 e n. 122 2013 0007985890000.
3. Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio, che ha comportato una considerevole riduzione del credito vantato dall'Amministrazione, consente di porre a carico della parte convenuta
[...]
i 2/3 delle spese di lite e dichiarare compensato il rimanente 1/3. Controparte_3
Le spese di lite tra attore e sono compensate, Controparte_8
attese le motivazioni che hanno condotto alla parziale illegittimità dell'intimazione di pagamento, non imputabili concretamente all'ufficio convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario adito;
2) in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 022 2022 90054323 64/000 notificata in data 01-12-2022 limitatamente al credito portato nelle cartelle di pagamento n. 122 20110004929969000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011
0009437843000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 00015909835000 notificata il 24-12-2011, n. 122
2011 00021348416000 notificata il 24-12-2011, n. 122 2011 00036469812000 notificata il 17-11-2011,
n. 122 2012 0001260803000 notificata il 15-02-2012, n. 122 2012 0002872228000 notificata il 21-02-
2012, n. 122 2012 0005255755000 notificata il 17-11-2012 e n. 122 2014 00010397914000 notificata il 13-11-2014;
3) condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Controparte_3
pagina 9 di 10 di lite, liquidate in misura già compensata di 2/3 in euro 3.384,00, per compensi professionali, oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, compensando tra le parti il rimanente 1/3;
4) compensa integramente le spese di lite tra attore e convenuta Controparte_8
.
[...]
Milano, 30 luglio 2025
Il Giudice
OB LI
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