CASS
Ordinanza 3 agosto 2022
Ordinanza 3 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 03/08/2022, n. 24055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24055 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 15711-2017 proposto da: TO PAOLO, rappresentato e difeso dall'Avvocato CO AR SCHITTAR, per procura a margine del ricorso, cui sono subentrate, a seguito del suo decesso in data 8/7/2017, TO NC e IA LU, quali sue eredi, rappresentate e difese dall'Avvocato GIANMARIA DAMINATO, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
- ricorrenti -
contro COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO, rappresentata e difesa dall'Avvocato PAOLO BRANCATO e dall'Avvocato MARIO MASSANO per procura a margine del ricorso del controricorso;
- controricorrente -
nonché AGENZIA DEL DEMANIO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE VENETO, FALLIMENTO SVICP S.P.A.;
- intimati -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24055 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE Data pubblicazione: 03/08/2022 2 avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI VENEZIA depositata il 18/5/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 7/6/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA 1. 1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto con il quale lo stesso tribunale, in data 16/11/2013, aveva liquidato in favore dell'ing. LO ER la somma di C. 91.440,12 quale compenso per l'attività svolta dallo stesso quale consulente tecnico d'ufficio nel giudizio n. 5777/07 RG. 1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver osservato che: - il giudizio d'opposizione, in quanto introdotto nel 2014 (e cioè con atto depositato l'1/9/2014), era disciplinato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi condividere la tesi del resistente secondo cui il riferimento ai procedimenti già pendenti, contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 150 cit., avrebbe dovuto essere inteso come relativo ai procedimenti nell'ambito dei quali sia stato pronunciato il decreto di liquidazione opposto, poiché, al contrario, le disposizioni intertemporali di cui alla citata disposizione fanno chiaramente riferimento ai giudizi di opposizione disciplinati dal decreto stesso;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2016, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 cit. nella parte in cui non assoggettata il procedimento di impugnazione del decreto di liquidazione ad un termine di decadenza sul rilievo che dall'interpretazione sistematica dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 cit. Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 3 e degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. deve desumersi che il termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione sia di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento;
ha, in sostanza, ritenuto che: a) trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto, l'interpretazione costituzionalmente orientata, ivi sostenuta, è efficace limitatamente al giudizio a quo;
b) tale interpretazione, estendendo al ricorso introduttivo del procedimento previsto dall'art. 15 cit. un termine di decadenza previsto per l'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio sommario di cognizione, non era di certo esigibile da parte della ricorrente al momento della presentazione del ricorso;
c) peraltro, ove si volesse aderire all'interpretazione suggerita dalla Corte costituzionale, sussistevano, nel caso in esame, i presupposti per la rimessione in termini della ricorrente, avendo la stessa depositato il ricorso confidando nel dato testuale della norma, che escludeva l'assoggettabilità dell'impugnazione ad un termine di decadenza. 1.3. Il tribunale, poi, ha escluso che il ricorso fosse inammissibile per violazione del principio di ne bis in idem sul rilievo che: - la precedente opposizione al medesimo decreto, proposta con ricorso depositato il 16/12/2013, era stata dichiarata improcedibile;
- tale pronuncia è inidonea a costituire un giudicato di tipo sostanziale;
- alla ricorrente non era preclusa la proposizione di un ulteriore ricorso, che è, dunque, ammissibile. 1.4. Il tribunale, inoltre, dopo aver rilevato che l'attività svolta dal consulente era stata correttamente ricondotta all'art. 11 del d.m. 30/5/2002 e che tale norma, nel disciplinare il compenso a scaglioni, ha previsto una soglia massima, pari ad C. 516.456,90, ha ritenuto che: - per le consulenze di valore Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 4 superiore a tale soglia, il valore in eccedenza non dev'essere conteggiato;
- in forza di tali principi (nonché del fatto che il giudice della liquidazione ha riconosciuto gli onorari massimi ed applicato l'aumento del doppio ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002), il compenso massimo liquidabile, relativamente ai beni siti nel Comune di Cortina, era pari non a C. 59.455,76 ma ad C. 19.703,48, - il compenso spettante al consulente doveva essere, pertanto, rideterminato nella somma complessiva di C. 51.687,84 per onorari, oltre alle spese già liquidate. 1.5. Il tribunale, infine, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 2.1. LO ER, con ricorso notificato il 27/6/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza. 2.2. Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha resistito con controricorso. 2.3. L'Agenzia del Demanio ha depositato atto di costituzione. 2.4. Sono rimasti intimati il Ministero dell'economia e delle Finanze, cui il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, la Regione Veneto ed il Fallimento SVICP s.p.a.. 2.5. Con comparsa del 13/5/2022, CA ER e AN TO si sono costituite in giudizio, a seguito del decesso del ricorrente in data 8/7/2017, nella dichiarata qualità di eredi di quest'ultimo, depositando, poi, memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'interpretazione Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 5 costituzionalmente orientata degli artt. 15 del d.lgs. n. 150 cit. e 702 bis e ss. c.p.c., secondo cui il termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione è di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 2016, era efficace limitatamente al giudizio a quo e che tale interpretazione, estendendo al ricorso introduttivo del procedimento previsto dall'art. 15 cit. un termine di decadenza previsto per l'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio sommario di cognizione, non era esigibile da parte della ricorrente al momento della presentazione del ricorso. 3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che, con la indicata sentenza, la Corte costituzionale ha spiegato le ragioni per cui il termine per proporre l'opposizione al decreto sulle spese di giustizia è pari a trenta giorni, negando, peraltro, qualsivoglia fondatezza all'opposta interpretazione secondo cui l'opposizione sarebbe stata proponibile sine die, che è l'unica interpretazione che avrebbe potuto rendere valido il ricorso tardivamente proposto dall'Agenzia del demanio. 3.3. Il d.lgs. n. 150 del 2011, infatti, come evidenziato dalla Corte costituzionale, ha espressamente ricondotto l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia al procedimento sommario di cognizione, con la conseguente applicabilità del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., non potendosi, per contro, ritenere che tale normativa consenta di proporre opposizione senza alcun termine. 3.4. La sentenza interpretativa di rigetto, del resto, ha aggiunto il ricorrente, ha un effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali per cui gli stessi non possono più accogliere Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 6 l'interpretazione che la Corte costituzionale, sia pur con una pronuncia di infondatezza della questione, ha ritenuto viziata, salva solo la possibilità di sollevare nuovamente la questione, ove non intendano aderire all'interpretazione adeguatrice del giudice delle leggi né ad altra interpretazione che, seppur diversa, ritengano parimenti conforme alla Costituzione. 3.5. Né, infine, può condividersi, ha concluso il ricorrente, l'affermata sussistenza dei presupposti per la remissione in termini della ricorrente, perché, così facendo, il tribunale ha finito per giudicare non secondo diritto ma secondo equità, che, però, a norma dell'art. 113 c.p.c., non è mai ammessa innanzi al tribunale ma solo davanti al giudice di pace e solo nei casi previsti. 4.1. Il motivo è fondato. La Corte costituzionale, invero, con la sentenza n. 106 del 2016, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui tale normativa, sostituendo l'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha soppresso il termine di "venti giorni dall'avvenuta comunicazione", previsto per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, nel testo della disposizione sostituita. 4.2. La Corte, in particolare, ha osservato che: - il testo originario dell'art. 170 prevedeva, al comma 1, che «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato [...] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente»; - in attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della I. n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 cit., sostituito, come detto, Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 7 il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, [...] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono porre opposizione» e che «L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150»; - quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse «sono regolate dal rito sommario di cognizione [...] Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato [...] Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente [...] L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa [...] Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione [...] L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.»; - anche l'art. 15 cit. non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi;
- la denunciata normativa delegata, con la soppressione del termine di cui sopra, «coessenziale alla certezza del diritto e quindi alla funzione stessa del processo», sarebbe, quindi, incostituzionale;
- la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che, in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 cit. ad opera dell'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 cit., l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile sine die e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, «irragionevolmente eccessivo». Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC dei 7 giugno 2022 8 4.3. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che tale premessa evidenzia una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento, sul rilievo che: - in attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 cit., il legislatore delegato, con il d.lgs. n. 150 cit., ha ricondotto varie tipologie di procedimenti a tre soli schemi di rito, e cioè il rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario;
- quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento, nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo Libro IV, di un Capo III-bis (rubricato «Del procedimento sommario di cognizione»), composto dagli artt. 702-bis (Forma della domanda - Costituzione delle parti), 702-ter (Procedimento) e 702-quater (Appello); - in particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato «entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione». 4.4. L'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 cit., quindi, lì dove prevede che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario», presuppone, ha osservato la Corte, che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario - emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato - debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c., sicché, in definitiva, "il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 9 all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti": l'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, pari a venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. 4.5. Cade, così, ha concluso la Corte costituzionale, la premessa secondo la quale l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, nel testo risultante dall'art. 170 cit. così come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 cit., sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die, per cui, in definitiva, la questione di legittimità costituzionale, così come in precedenza esposta, proprio perché articolata su tale (ed errata) interpretazione dell'art. 15 cit., è stata ritenuta infondata e, quindi, rigettata. 4.6. Si tratta, com'è evidente, di una sentenza interpretativa di rigetto: tale essendo la decisione con la quale la Corte costituzionale, come nel caso esposto, dichiara l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale di una norma in quanto sollevata sulla base di una errata interpretazione della disposizione impugnata. Ed è noto che il vincolo che deriva, sia per il giudice a quo sia per tutti gli altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale è soltanto negativo e consiste nell'imperativo di non applicare la norma nell'interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale, così da non ledere la libertà Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 10 dei giudici di interpretare ed applicare la legge (ai sensi dell'art. 101, comma 2°, Cost.) e, conseguentemente, neppure la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 65 ord.giud. non essendo, quindi, preclusa la possibilità di seguire, nel processo a quo o in altri processi, ulteriori interpretazioni ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo a quo o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sulla base della interpretazione rifiutata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato (Cass. SU n. 27986 del 2013; conf., Cass. n. 4592 del 2014). L'interpretazione "adeguatrice" della Corte costituzionale, infatti, "rappresenta, ove operata dal giudice delle leggi, un esito di merito del sindacato di costituzionalità, che non interferisce con il controllo di legittimità di questa Corte, ed ha un effetto vincolante per i giudici comuni (ordinario e speciali) - non esclusa questa stessa Corte - nel senso che essi non possono più accogliere proprio quell'interpretazione che la Corte costituzionale, seppur con una pronuncia di infondatezza della questione, ha ritenuto viziata, ma semmai possono risollevare la questione di costituzionalità, ove non intendano aderire all'interpretazione adeguatrice indicata dalla Corte, né ad altra interpretazione che, seppur diversa, essi ritengano parimenti conforme a Costituzione" (conf., Cass. n. 2326 del 1990; Cass. n. 10379 del 2001) sicché, in definitiva, "i giudici diversi da quello del giudizio in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità poi definita con pronuncia interpretativa non hanno altra alternativa che sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale, non potendo mai assegnare alla Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 11 formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione" (cfr. Cass. SU n. 27986 del 2013; Cass. n. 166 del 2004; Cass. n. 1581 del 2010). 4.7. Se, dunque, la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 106 del 2016, come in precedenza descritta, non preclude il sindacato di legittimità della Corte di cassazione, tale sindacato non può, tuttavia, prescindere dall'interpretazione adeguatrice dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 cit. che la stessa Corte ha prospettato: la quale, come visto, ha ritenuto che tale norma non possa essere interpretata nel senso che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, nel testo del predetto art. 170 risultante dalle modifiche apportate dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e, come tale, proponibile sine die. 4.8. Ma è proprio questa l'interpretazione che, a ben vedere, come ha denunciato il ricorrente, l'ordinanza impugnata ha finito per dare alla disposizione in esame. Il tribunale, infatti, pur avendo (con statuizione rimasta del tutto incensurata) affermato che il procedimento era assoggettato all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha, per un verso, (non illegittimamente) escluso che l'opposizione fosse sottoposta al termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, come affermato dalla Corte costituzione, ma, per altro verso, ha (illegittimamente) omesso di stabilire (come, invece, imposto dalla relativa sentenza interpretativa, la quale, come detto, ha escluso che la norma possa essere correttamente interpretata nel senso che l'opposizione al decreto di liquidazione sia proponibile sine die) quale fosse, allora, (escluso quello di trenta giorni prospettato dalla Corte costituzionale) il (diverso ma necessario) termine entro cui l'opposizione doveva ritenersi Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 12 proponibile: e, sulla base di tale errore di fondo, ha, quindi, ritenuto che l'opposizione in esame, proposta con atto depositato in data 1/9/2014, era tempestiva pur avendo avuto ad oggetto un decreto di liquidazione del compenso pronunciato il 15/11/2013 e (incontestatamente) comunicato il 26/11/2013. 4.9. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702 quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione, con la conseguenza che tale termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. n. 4423 del 2017). 4.10. In effetti, premesso che: - l'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 34 comma 17 del D.Igs. n. 150 del 2011 ed (incontestatamente) applicabile ratione temporis al giudizio in esame, stabilisce che "avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato (...) il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione" e che "l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150"; - l'art. 15 del decreto legislativo n. 150 cit. (intitolato "Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia") stabilisce, a sua volta, che "le controversie previste dall'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo", deve ritenersi che, in forza di tale rinvio, la disciplina del termine per proporre opposizione Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 13 avverso il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va individuata in quella dettata dall'art. 702-quater c.p.c., dettata in tema di procedimento sommario di cognizione, la quale prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato "entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione ff. 4.11. Stabilito, dunque, che l'opposizione doveva essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione del compenso e che l'opposizione accolta dal tribunale, essendo stata proposta con atto depositato in data 1/9/2014 ed avendo avuto ad oggetto un decreto di liquidazione del compenso pronunciato il 15/11/2013 e (incontestatamente) comunicato il 26/11/2013, non è stata, invece, introdotta nell'indicato termine di decadenza, si tratta, a questo punto, solo di verificare se, nel caso in esame, sussistessero effettivamente, o meno, le condizioni per la rimessione in termini dell'opponente. 4.12. La risposta è senz'altro negativa. Il tribunale, in effetti, ha, sul punto, ritenuto che il termine di trenta giorni non era esigibile da parte della ricorrente al momento della proposizione del ricorso perché non previsto dal testo della norma e che, per questa (sola) ragione, ricorrevano i presupposti per la rimessione in termini della ricorrente ai sensi dell'art. 153, comma 2°, c.p.c.: il quale, al contrario, presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza per una causa alla stessa non imputabile e richiede, pertanto, l'accertamento che la decadenza sia stata determinata da un fatto impeditivo estraneo alla sua volontà e non evitabile con la dovuta diligenza (cfr. Cass. SU n. 32725 del 2018; Cass. n. 19836 del 2011; Cass. n. 17729 del 2018;) ovvero da un Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 14 mutamento repentino e inatteso della precedente interpretazione della relativa norma processuale (cfr. Cass. n. 32827 del 2021), non essendo, quindi, a tal fine sufficiente la prospettata (ma, come visto, insussistente) lacuna normativa in ordine al termine di decadenza per il compimento di un atto. 4.13. La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è, infatti, invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (Cass. SU n. 4135 del 2019). 4.14. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti. 5.1. Il ricorso dev'essere, in definitiva, accolto e l'ordinanza impugnata, per l'effetto, cassata senza rinvio, poiché, come stabilito dall'art. 382, ult.comma, c.p.c., il giudizio di opposizione non poteva proseguire. 5.2. La Corte ritiene, peraltro, che, a fronte (all'epoca) della novità della questione trattata, debba essere confermata la statuizione del tribunale in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio d'opposizione. 5.3. La soccombenza degli originari opponenti, e cioè l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze, impone, invece, la loro condanna, in solido, al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente nel presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo, compensando, invece, le Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 15 spese nei confronti degli intimati e del Comune di Cortina d'Ampezzo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, per l'effetto, cassa l'ordinanza impugnata senza rinvio;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio d'opposizione; condanna l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze a rimborsare, in solido, alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in C. 3.000,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, compensandole nei confronti degli intimati e del Comune di Cortina d'Ampezzo. Così deciso, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 giugno 2022.
- ricorrenti -
contro COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO, rappresentata e difesa dall'Avvocato PAOLO BRANCATO e dall'Avvocato MARIO MASSANO per procura a margine del ricorso del controricorso;
- controricorrente -
nonché AGENZIA DEL DEMANIO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE VENETO, FALLIMENTO SVICP S.P.A.;
- intimati -
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24055 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE Data pubblicazione: 03/08/2022 2 avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI VENEZIA depositata il 18/5/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 7/6/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA 1. 1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto con il quale lo stesso tribunale, in data 16/11/2013, aveva liquidato in favore dell'ing. LO ER la somma di C. 91.440,12 quale compenso per l'attività svolta dallo stesso quale consulente tecnico d'ufficio nel giudizio n. 5777/07 RG. 1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver osservato che: - il giudizio d'opposizione, in quanto introdotto nel 2014 (e cioè con atto depositato l'1/9/2014), era disciplinato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi condividere la tesi del resistente secondo cui il riferimento ai procedimenti già pendenti, contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 150 cit., avrebbe dovuto essere inteso come relativo ai procedimenti nell'ambito dei quali sia stato pronunciato il decreto di liquidazione opposto, poiché, al contrario, le disposizioni intertemporali di cui alla citata disposizione fanno chiaramente riferimento ai giudizi di opposizione disciplinati dal decreto stesso;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2016, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 cit. nella parte in cui non assoggettata il procedimento di impugnazione del decreto di liquidazione ad un termine di decadenza sul rilievo che dall'interpretazione sistematica dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 cit. Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 3 e degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. deve desumersi che il termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione sia di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento;
ha, in sostanza, ritenuto che: a) trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto, l'interpretazione costituzionalmente orientata, ivi sostenuta, è efficace limitatamente al giudizio a quo;
b) tale interpretazione, estendendo al ricorso introduttivo del procedimento previsto dall'art. 15 cit. un termine di decadenza previsto per l'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio sommario di cognizione, non era di certo esigibile da parte della ricorrente al momento della presentazione del ricorso;
c) peraltro, ove si volesse aderire all'interpretazione suggerita dalla Corte costituzionale, sussistevano, nel caso in esame, i presupposti per la rimessione in termini della ricorrente, avendo la stessa depositato il ricorso confidando nel dato testuale della norma, che escludeva l'assoggettabilità dell'impugnazione ad un termine di decadenza. 1.3. Il tribunale, poi, ha escluso che il ricorso fosse inammissibile per violazione del principio di ne bis in idem sul rilievo che: - la precedente opposizione al medesimo decreto, proposta con ricorso depositato il 16/12/2013, era stata dichiarata improcedibile;
- tale pronuncia è inidonea a costituire un giudicato di tipo sostanziale;
- alla ricorrente non era preclusa la proposizione di un ulteriore ricorso, che è, dunque, ammissibile. 1.4. Il tribunale, inoltre, dopo aver rilevato che l'attività svolta dal consulente era stata correttamente ricondotta all'art. 11 del d.m. 30/5/2002 e che tale norma, nel disciplinare il compenso a scaglioni, ha previsto una soglia massima, pari ad C. 516.456,90, ha ritenuto che: - per le consulenze di valore Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 4 superiore a tale soglia, il valore in eccedenza non dev'essere conteggiato;
- in forza di tali principi (nonché del fatto che il giudice della liquidazione ha riconosciuto gli onorari massimi ed applicato l'aumento del doppio ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002), il compenso massimo liquidabile, relativamente ai beni siti nel Comune di Cortina, era pari non a C. 59.455,76 ma ad C. 19.703,48, - il compenso spettante al consulente doveva essere, pertanto, rideterminato nella somma complessiva di C. 51.687,84 per onorari, oltre alle spese già liquidate. 1.5. Il tribunale, infine, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. 2.1. LO ER, con ricorso notificato il 27/6/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza. 2.2. Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha resistito con controricorso. 2.3. L'Agenzia del Demanio ha depositato atto di costituzione. 2.4. Sono rimasti intimati il Ministero dell'economia e delle Finanze, cui il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, la Regione Veneto ed il Fallimento SVICP s.p.a.. 2.5. Con comparsa del 13/5/2022, CA ER e AN TO si sono costituite in giudizio, a seguito del decesso del ricorrente in data 8/7/2017, nella dichiarata qualità di eredi di quest'ultimo, depositando, poi, memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'interpretazione Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 5 costituzionalmente orientata degli artt. 15 del d.lgs. n. 150 cit. e 702 bis e ss. c.p.c., secondo cui il termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione è di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 2016, era efficace limitatamente al giudizio a quo e che tale interpretazione, estendendo al ricorso introduttivo del procedimento previsto dall'art. 15 cit. un termine di decadenza previsto per l'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio sommario di cognizione, non era esigibile da parte della ricorrente al momento della presentazione del ricorso. 3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che, con la indicata sentenza, la Corte costituzionale ha spiegato le ragioni per cui il termine per proporre l'opposizione al decreto sulle spese di giustizia è pari a trenta giorni, negando, peraltro, qualsivoglia fondatezza all'opposta interpretazione secondo cui l'opposizione sarebbe stata proponibile sine die, che è l'unica interpretazione che avrebbe potuto rendere valido il ricorso tardivamente proposto dall'Agenzia del demanio. 3.3. Il d.lgs. n. 150 del 2011, infatti, come evidenziato dalla Corte costituzionale, ha espressamente ricondotto l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia al procedimento sommario di cognizione, con la conseguente applicabilità del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., non potendosi, per contro, ritenere che tale normativa consenta di proporre opposizione senza alcun termine. 3.4. La sentenza interpretativa di rigetto, del resto, ha aggiunto il ricorrente, ha un effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali per cui gli stessi non possono più accogliere Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 6 l'interpretazione che la Corte costituzionale, sia pur con una pronuncia di infondatezza della questione, ha ritenuto viziata, salva solo la possibilità di sollevare nuovamente la questione, ove non intendano aderire all'interpretazione adeguatrice del giudice delle leggi né ad altra interpretazione che, seppur diversa, ritengano parimenti conforme alla Costituzione. 3.5. Né, infine, può condividersi, ha concluso il ricorrente, l'affermata sussistenza dei presupposti per la remissione in termini della ricorrente, perché, così facendo, il tribunale ha finito per giudicare non secondo diritto ma secondo equità, che, però, a norma dell'art. 113 c.p.c., non è mai ammessa innanzi al tribunale ma solo davanti al giudice di pace e solo nei casi previsti. 4.1. Il motivo è fondato. La Corte costituzionale, invero, con la sentenza n. 106 del 2016, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui tale normativa, sostituendo l'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha soppresso il termine di "venti giorni dall'avvenuta comunicazione", previsto per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, nel testo della disposizione sostituita. 4.2. La Corte, in particolare, ha osservato che: - il testo originario dell'art. 170 prevedeva, al comma 1, che «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato [...] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente»; - in attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della I. n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 cit., sostituito, come detto, Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 7 il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, [...] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono porre opposizione» e che «L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150»; - quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse «sono regolate dal rito sommario di cognizione [...] Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato [...] Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente [...] L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa [...] Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione [...] L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.»; - anche l'art. 15 cit. non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi;
- la denunciata normativa delegata, con la soppressione del termine di cui sopra, «coessenziale alla certezza del diritto e quindi alla funzione stessa del processo», sarebbe, quindi, incostituzionale;
- la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che, in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 cit. ad opera dell'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 cit., l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile sine die e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, «irragionevolmente eccessivo». Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC dei 7 giugno 2022 8 4.3. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che tale premessa evidenzia una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento, sul rilievo che: - in attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 cit., il legislatore delegato, con il d.lgs. n. 150 cit., ha ricondotto varie tipologie di procedimenti a tre soli schemi di rito, e cioè il rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario;
- quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento, nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo Libro IV, di un Capo III-bis (rubricato «Del procedimento sommario di cognizione»), composto dagli artt. 702-bis (Forma della domanda - Costituzione delle parti), 702-ter (Procedimento) e 702-quater (Appello); - in particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato «entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione». 4.4. L'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 cit., quindi, lì dove prevede che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario», presuppone, ha osservato la Corte, che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario - emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato - debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c., sicché, in definitiva, "il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 9 all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti": l'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, pari a venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. 4.5. Cade, così, ha concluso la Corte costituzionale, la premessa secondo la quale l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, nel testo risultante dall'art. 170 cit. così come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 cit., sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die, per cui, in definitiva, la questione di legittimità costituzionale, così come in precedenza esposta, proprio perché articolata su tale (ed errata) interpretazione dell'art. 15 cit., è stata ritenuta infondata e, quindi, rigettata. 4.6. Si tratta, com'è evidente, di una sentenza interpretativa di rigetto: tale essendo la decisione con la quale la Corte costituzionale, come nel caso esposto, dichiara l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale di una norma in quanto sollevata sulla base di una errata interpretazione della disposizione impugnata. Ed è noto che il vincolo che deriva, sia per il giudice a quo sia per tutti gli altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale è soltanto negativo e consiste nell'imperativo di non applicare la norma nell'interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale, così da non ledere la libertà Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 10 dei giudici di interpretare ed applicare la legge (ai sensi dell'art. 101, comma 2°, Cost.) e, conseguentemente, neppure la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 65 ord.giud. non essendo, quindi, preclusa la possibilità di seguire, nel processo a quo o in altri processi, ulteriori interpretazioni ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo a quo o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sulla base della interpretazione rifiutata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato (Cass. SU n. 27986 del 2013; conf., Cass. n. 4592 del 2014). L'interpretazione "adeguatrice" della Corte costituzionale, infatti, "rappresenta, ove operata dal giudice delle leggi, un esito di merito del sindacato di costituzionalità, che non interferisce con il controllo di legittimità di questa Corte, ed ha un effetto vincolante per i giudici comuni (ordinario e speciali) - non esclusa questa stessa Corte - nel senso che essi non possono più accogliere proprio quell'interpretazione che la Corte costituzionale, seppur con una pronuncia di infondatezza della questione, ha ritenuto viziata, ma semmai possono risollevare la questione di costituzionalità, ove non intendano aderire all'interpretazione adeguatrice indicata dalla Corte, né ad altra interpretazione che, seppur diversa, essi ritengano parimenti conforme a Costituzione" (conf., Cass. n. 2326 del 1990; Cass. n. 10379 del 2001) sicché, in definitiva, "i giudici diversi da quello del giudizio in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità poi definita con pronuncia interpretativa non hanno altra alternativa che sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale, non potendo mai assegnare alla Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 11 formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione" (cfr. Cass. SU n. 27986 del 2013; Cass. n. 166 del 2004; Cass. n. 1581 del 2010). 4.7. Se, dunque, la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 106 del 2016, come in precedenza descritta, non preclude il sindacato di legittimità della Corte di cassazione, tale sindacato non può, tuttavia, prescindere dall'interpretazione adeguatrice dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 cit. che la stessa Corte ha prospettato: la quale, come visto, ha ritenuto che tale norma non possa essere interpretata nel senso che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, nel testo del predetto art. 170 risultante dalle modifiche apportate dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e, come tale, proponibile sine die. 4.8. Ma è proprio questa l'interpretazione che, a ben vedere, come ha denunciato il ricorrente, l'ordinanza impugnata ha finito per dare alla disposizione in esame. Il tribunale, infatti, pur avendo (con statuizione rimasta del tutto incensurata) affermato che il procedimento era assoggettato all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha, per un verso, (non illegittimamente) escluso che l'opposizione fosse sottoposta al termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, come affermato dalla Corte costituzione, ma, per altro verso, ha (illegittimamente) omesso di stabilire (come, invece, imposto dalla relativa sentenza interpretativa, la quale, come detto, ha escluso che la norma possa essere correttamente interpretata nel senso che l'opposizione al decreto di liquidazione sia proponibile sine die) quale fosse, allora, (escluso quello di trenta giorni prospettato dalla Corte costituzionale) il (diverso ma necessario) termine entro cui l'opposizione doveva ritenersi Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 12 proponibile: e, sulla base di tale errore di fondo, ha, quindi, ritenuto che l'opposizione in esame, proposta con atto depositato in data 1/9/2014, era tempestiva pur avendo avuto ad oggetto un decreto di liquidazione del compenso pronunciato il 15/11/2013 e (incontestatamente) comunicato il 26/11/2013. 4.9. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702 quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione, con la conseguenza che tale termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. n. 4423 del 2017). 4.10. In effetti, premesso che: - l'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 34 comma 17 del D.Igs. n. 150 del 2011 ed (incontestatamente) applicabile ratione temporis al giudizio in esame, stabilisce che "avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato (...) il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione" e che "l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150"; - l'art. 15 del decreto legislativo n. 150 cit. (intitolato "Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia") stabilisce, a sua volta, che "le controversie previste dall'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo", deve ritenersi che, in forza di tale rinvio, la disciplina del termine per proporre opposizione Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 13 avverso il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va individuata in quella dettata dall'art. 702-quater c.p.c., dettata in tema di procedimento sommario di cognizione, la quale prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato "entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione ff. 4.11. Stabilito, dunque, che l'opposizione doveva essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione del compenso e che l'opposizione accolta dal tribunale, essendo stata proposta con atto depositato in data 1/9/2014 ed avendo avuto ad oggetto un decreto di liquidazione del compenso pronunciato il 15/11/2013 e (incontestatamente) comunicato il 26/11/2013, non è stata, invece, introdotta nell'indicato termine di decadenza, si tratta, a questo punto, solo di verificare se, nel caso in esame, sussistessero effettivamente, o meno, le condizioni per la rimessione in termini dell'opponente. 4.12. La risposta è senz'altro negativa. Il tribunale, in effetti, ha, sul punto, ritenuto che il termine di trenta giorni non era esigibile da parte della ricorrente al momento della proposizione del ricorso perché non previsto dal testo della norma e che, per questa (sola) ragione, ricorrevano i presupposti per la rimessione in termini della ricorrente ai sensi dell'art. 153, comma 2°, c.p.c.: il quale, al contrario, presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza per una causa alla stessa non imputabile e richiede, pertanto, l'accertamento che la decadenza sia stata determinata da un fatto impeditivo estraneo alla sua volontà e non evitabile con la dovuta diligenza (cfr. Cass. SU n. 32725 del 2018; Cass. n. 19836 del 2011; Cass. n. 17729 del 2018;) ovvero da un Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 14 mutamento repentino e inatteso della precedente interpretazione della relativa norma processuale (cfr. Cass. n. 32827 del 2021), non essendo, quindi, a tal fine sufficiente la prospettata (ma, come visto, insussistente) lacuna normativa in ordine al termine di decadenza per il compimento di un atto. 4.13. La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è, infatti, invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (Cass. SU n. 4135 del 2019). 4.14. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti. 5.1. Il ricorso dev'essere, in definitiva, accolto e l'ordinanza impugnata, per l'effetto, cassata senza rinvio, poiché, come stabilito dall'art. 382, ult.comma, c.p.c., il giudizio di opposizione non poteva proseguire. 5.2. La Corte ritiene, peraltro, che, a fronte (all'epoca) della novità della questione trattata, debba essere confermata la statuizione del tribunale in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio d'opposizione. 5.3. La soccombenza degli originari opponenti, e cioè l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze, impone, invece, la loro condanna, in solido, al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente nel presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo, compensando, invece, le Ric. 2017 n. 15711 - Sez.
2 - CC del 7 giugno 2022 15 spese nei confronti degli intimati e del Comune di Cortina d'Ampezzo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, per l'effetto, cassa l'ordinanza impugnata senza rinvio;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio d'opposizione; condanna l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze a rimborsare, in solido, alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in C. 3.000,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, compensandole nei confronti degli intimati e del Comune di Cortina d'Ampezzo. Così deciso, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 giugno 2022.