Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1319/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1319/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.07.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], residente Parte_1 in Pescia (PT), Piazza del Duomo n. 18, codice fiscale
, C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...]
Pescia (PT), Piazza del Duomo n. 18, codice fiscale
, entrambi rappresentati e difesi all'Avv. Elisa C.F._2
Bini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescia (PT), Via S. D'Acquisto n. 13, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.07.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
31.01.2009 in Montecarlo (LU), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (il 19.09.2009). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che negli ultimi anni la vita in famiglia non era serena a causa di reciproche incomprensioni.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, ognuno libero di fissare la propria residenza dove vorrà.
2. Il figlio sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e starà con il padre secondo il seguente calendario:
- il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando lo accompagnerà presso l'abitazione dell'altro genitore;
nel periodo extrascolastico nei medesimi giorni lo terrà con sé dalle ore 09.00 fino a dopo cena;
- A settimane alterne la domenica e la settimana successiva il sabato dalle ore 9 o dall'uscita di scuola sino al dopo cena accompagnandolo presso l'abitazione della madre;
- un anno per il giorno di Natale e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo per Santo Stefano e la domenica di Pasqua;
- per le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da stabilire con la madre.
3. Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento della stessa, la somma di € 150,00 mensili e a titolo di mantenimento del figlio la somma di €250,00 mensili, Per_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
2 Le somme necessarie per le spese straordinarie saranno corrisposte dal padre. Le spese straordinarie sono così individuate:
i. Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo:
- sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito
S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (es. spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
- scolastiche: iscrizioni e rette;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
- extrascolastiche: spese per attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse
(bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
ii. Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
- sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
- scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequentazione universitaria all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
3 pre-scuola e dopo scuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
- extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei
(comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative
(centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini- car auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, chat whatsapp ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Per tutte le spese straordinarie per le quali sia possibile più di un'alternativa, deve essere preferita di comune accordo quella più economica o quella il cui pagamento del 50% non risulti eccessivamente oneroso per uno dei due genitori;
in caso contrario il genitore che avrà voluto optare per la scelta più onerosa sosterrà per intero il pagamento, senza obbligo di rimborso da parte dell'altro.
4. L'assegno unico spetterà nella misura del 100% alla SI.ra
[...]
. Pt_1
5. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza, nonché qualsiasi variazione delle utenze telefoniche.
6. I coniugi sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascono problemi inerenti all'impostazione del modello educativo del figlio, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro del minore.
4 7. I coniugi, fin da ora, si rilasciano reciproco e vicendevole consenso all'espatrio, nonché al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente.
8. Ogni altra questione relativa alla divisione e ripartizione dei beni
è stata decisa al di fuori del presente atto e su questa base i coniugi dichiarano di non aver nulla reciprocamente da richiedere o da domandare.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 06.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...]
5 Lucca (LU) il 10.08.1977, che hanno contratto matrimonio in data
31.01.2009 in Montecarlo (LU), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecarlo (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 1, P. 1, anno 2009);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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