Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5606/2023 avente ad oggetto attribuzione di quota di pensione di reversibilità
TRA
(C.F. nata il [...] a [...], residente in [...]di OR (NA) al Parte_1 C.F._1
Corso Italia n. 325, rappresentata e difesa dall'Avv. Liberato Orsi, del Foro di Torre Annunziata, presso il quale è elettivamente domiciliata in Massa Lubrense (NA) al viale Filangieri n. 6 giusta mandato in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in 20 Chemin du Cammas – 31290 Villenouvelle (Francia), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta, dagli
Avv.ti UC Membretti, Federico Tosone e Carlo Lorenzo Gallelli, tutti del Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Via Carlo Freguglia n. 10, Milano, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
E
(C.F. , in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti per Notaio di Roma del 23.01.2023 Rep. n. 37590 versata in atti, ed elettivamente domiciliato Per_1
a OL (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura INPS;
RESISTENTE
Conclusioni:
1
Parte resistente con le proprie note di trattazione scritta si riportava alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, così come l'INPS che insisteva per la declaratoria del proprio difetto difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta n fatto ed in diritto della decisione Pt_2
Con ricorso depositato il 28.11.2023, la signora adiva codesto tribunale esponendo che ella Parte_1 aveva contratto in data 4.06.1969 a ME (Francia) matrimonio con , deceduto in Persona_2
EL (Francia) in data 2.08.2023; che in seguito, con sentenza definitiva n. 277/1996 resa in data
19/03/1996, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e;
che in Persona_2 Parte_1 virtù della predetta sentenza il aveva assunto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno Per_2 mensile di 1.200.000 delle vecchie lire ( pari all'attualità ad € 656,42 mensili) a titolo di assegno divorzile;
che successivamente alla pronuncia di divorzio il SI. in data 8.09.1999 contraeva nuove nozze con Per_2 la SI.ra ; che in data 2.08.2023 il SI. era deceduto;
che ella ricorrente Controparte_1 Per_2 non era convolata a nuove nozze;
che, al momento del decesso il percepiva un trattamento Per_2 pensionistico erogato dall'INPS nella misura di circa € 22.000,00 annui;
che la ricorrente aveva presentato in data 6.09.2023 la domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità avendo diritto ad una quota della stessa, vedendosi tuttavia respingere la richiesta dall'ente previdenziale stante la necessità di un titolo che stabilisse la quota di spettanza della richiedente, avendo il de cuius contratto nuovo matrimonio;
che, ai fini della determinazione della quota di propria spettanza, la deduceva di Parte_1 essere percettrice soltanto di una modesta pensione di € 224,59 mensili e di essere usufruttuaria di due immobili siti in Piano di OR, laddove la resistente poteva vantare una ben più florida posizione economica essendo percettrice di una pensione di circa 9.800,00 € annui, nonchè titolare di due polizze dell'importo di 1.550.000,00 euro cadauna, oltre che proprietaria di un immobile in Francia del valore di circa 350.000,00 euro. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente chiedeva il riconoscimento in suo favore di una quota della pensione di reversibilità e degli altri eventuali assegni ed emolumenti, compresa l'indennità di contingenza, spettanti al defunto SI. , in misura pari a quella in precedenza percepita a Persona_2 titolo di assegno divorzile, ordinando all'INPS, quale ente erogante, di provvedere alla corresponsione di tale quota direttamente alla SI.ra e di pagare gli arretrati maturati e maturandi. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 21.03.2024,
[...]
non contestando il diritto della ricorrente alla percezione di una quota della pensione di Controparte_1 reversibilità del defunto rimettendosi al Tribunale ai fini della sua quantificazione e deducendo a Per_2 tal fine di aver convissuto con il de cuius anche prima delle nozze e ciò sin dal mese di luglio del 1994, dovendosi quindi tener conto anche di tale periodo ai fini della valutazione comparativa della durata dei rispettivi rapporti;
che ad onta di quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, la resistente era titolare di una sola polizza del valore di € 1.550.000,00 – come comprovato dalla documentazione allegata – essendo
2 l'altra polizza di pari valore intestata al de cuius ed all'attualità in procinto di essere divisa in favore dei figli di quest'ultimo, , UC e;
che, come deducibile dalla documentazione bancaria Persona_3 Per_4 allegata, ella risultava percettrice di una sola pensione dell'importo di € 377,80 mensili laddove la ricorrente aveva omesso di riferire di essere percettrice anche di redditi da fabbricati per € 11.760,00 annui, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi dalla stessa allegate.
L'INPS si costituiva con comparsa depositata in data 17.04.2024 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo potuto procedere all'erogazione della pensione di reversibilità in favore delle parti in mancanza di un provvedimento giudiziale che definisse le rispettive quote di spettanza e non potendosi, pertanto, configurare a proprio carico alcuna inadempienza.
Verificata la regolarità del contraddittorio, richiesta dal giudice delegato con ordinanza del 13.06.2024 documentazione comprovante le rispettive condizioni reddituali, con successiva ordinanza del 15.12.2024 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2024, il giudice delegato sulle conclusioni di cui in epigrafe riservava la causa in decisione al collegio.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'INPS. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'ente previdenziale è litisconsorte necessario, in quanto “la controversia tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità - ai sensi dell'art.9, comma terzo, legge n.898 del 1970, come sostituito dall'art.13 della legge n.74 del 1987 - deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinchè l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto” (cfr.
Cass. sez. lavoro, sent. n. 9493 depositata il 22 maggio 2020)
Sempre in via preliminare ed in diritto, va rilevato che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite presuppone che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della L. 1970 n.898, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto d i private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita.
Nel caso che ne occupa, alcuna contestazione sussiste in ordine alla ricorrenza dei requisiti per la pensione di reversibilità, atteso che risulta documentalmente provata la percezione, da parte della ricorrente, dell'assegno divorzile al momento delle morte del coniuge e risulta altresì pacifico – per come emergente dall'estratto per riassunto del certificato di nascita – che la stessa dopo il divorzio dal primo marito non sia convolata a nuove nozze, di talchè non resta al collegio giudicante che stabilire la misura del concorso nella relativa ripartizione tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite, in relazione alla durata dei rapporti matrimoniali, tenendo conto che l'importo netto del rateo mensile ammonta ad euro 1438,60 (cfr. certificazione INPS allegata alla comparsa di costituzione dell'ente)
In proposito, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 9,terzo comma, della L. 898/1970 nella parte in cui afferma “tenendo conte della durata del rapporto” non può avere un significato diverso da quello letterale, vale a dire che il giudice deve tener conto dell'elemento temporale , la cui valutazione non può in nessun caso mancare;
anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. La diversa interpretazione che porta alla ripartizione dell'ammontare
3 della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione. In proposito la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti di per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando alla luce della sentenza di rigetto della Corte Costituzionale precedentemente citata, ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto al'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali.
Anche la Suprema Corte ha, in armonia con tali principi, più volte evidenziato come la valutazione in concreto della misura del concorso fra ex coniugi, vada effettuata tenendo conto, nell'ottica solidaristica che caratterizza l'istituto, anche di ulteriori criteri rispetto alla mera durata del matrimonio: “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorchè in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale)” (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020). Fra tali criteri, deve peraltro tenersi conto anche della durata di eventuale convivenza prematrimoniale, atteso che “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale -, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5268 del 26/02/2020)
Nel caso che ne occupa risulta documentalmente provato che il matrimonio fra la ricorrente e il si Per_2
è protratto dal 4.06.1969 ( data delle nozze) sino al 19.03.1996, data della pubblicazione della sentenza di divorzio. Viceversa le seconde nozze con la sono avvenute in data 8.09.1999 ed il Controparte_1 rapporto di coniugio è durato sino al momento del decesso del avvenuto in data 2.08.2023. Per_2
Parte resistente ha poi dedotto che, ai fini della corretta verifica della durata dei rispettivi rapporti, non possa non tenersi in considerazione anche la durata della convivenza prematrimoniale fra le parti, deducendo che i coniugi avrebbero convissuto almeno un paio di anni prima rispetto alla data delle nozze e ciò almeno a far data dal luglio del 1994. Vi è qui da rilevare, tuttavia, un evidente errore nella indicazione delle date, atteso che dalle certificazioni in atti emerge che le nozze fra il e la resistente sono state Per_2 celebrate in data 8.09.1999 e, del resto, neppure sarebbe stato possibile per le parti convolare a nozze nell'anno 1996, non essendo stata ancora pronunciata la sentenza di divorzio fra il e l'odierna Per_2 ricorrente. La resistente poi, in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 15.11.2024 ha prodotto delle dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei al presente giudizio, che daterebbero la
4 convivenza addirittura dal 1991, epoca in cui pacificamente il de cuius risultava neppure ancora separato legalmente dalla ricorrente;
tale documentazione, all'evidenza, deve ritenersi tardiva e come tale inammissibile poiché prodotto solo in sede di discussione, oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie.
Nel caso che ne occupa, quindi, il matrimonio con la ricorrente, come desumibile da quanto sopra ricordato, ha avuto durata di 26 anni e 10 mesi, mentre le seconde nozze si sono protratte per 23 anni ed
11 mesi.
Tale dato temporale, giova ripetere, non costituisce esclusivo elemento di valutazione di questo collegio ma va corredato di ulteriori elementi, secondo l'insegnamento della corte costituzionale sopra ricordato, di modo che il dato temporale della durata dei matrimoni venga temperato dalla finalità solidaristica che conforma il nostro ordinamento e presiede al trattamento di reversibilità.
In altri termini tali elementi sono funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita.
Sotto tale profilo non può non tenersi conto della complessiva condizione economico reddituale delle parti, come emergente dalle deduzioni delle stesse e dalla documentazione in atti.
A tal riguardo va osservato che la ricorrente risulta percettrice di redditi complessivi - come emergenti dalla dichiarazione in atti - di € 17.081,00 annui, è titolare di un conto corrente con un saldo al 30.06.2024 di €
9.541,18 ed è usufruttuaria di due appartamenti siti in Piano di OR.
Di contro, la resistente è percettrice di una pensione di € 9.931,00 annui (cfr. dichiarazioni dei redditi dell'anno 2023) ed è titolare di una polizza del valore di € 1.550.000,00 che, secondo quanto è dato evincere dalla documentazione in atti, in caso di decesso della titolare dovrebbe essere divisa in parti eguali fra i figli del de cuius e quelli della resistente ( le due polizze di pari valore, infatti, intestate l'una al Per_2
e l'altra alla resistente, recavano la speculare previsione in caso di morte del titolare, della devoluzione del diritto di usufrutto sul capitale in favore del coniuge superstite e della nuda proprietà, in eguali quote, in favore di tutti e sette i figli dei coniugi). Inoltre, come comprovato dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente in allegato alle note depositate in data 15.11.2024 (documentazione datata 10 luglio 2024 e dunque sopravvenuta rispetto allo spirare dei termini per le preclusioni istruttorie e pertanto pienamente valutabile in questa sede), a seguito di accordo transattivo con gli altri eredi del defunto , Persona_2 alla resistente venivano assegnati, quale quota alla stessa spettante dell'eredità del de cuius, beni mobili e immobili del valore complessivo di € 706.325,64 e più precisamente: € 312.596,88 sulla polizza in titolarità del de cuius del valore capitale di € 1.550.000,00, pari al controvalore del diritto di usufrutto alla stessa spettante per volontà del defunto, sul capitale della menzionata polizza di assicurazione sulla vita sottoscritta da;
€ 9.728,76 depositati presso la;
il veicolo Peugeot del Persona_2 Controparte_3 valore di € 19.000,00; l'immobile sito in Villenouvelle del valore di € 365.000,00.
Così ricostruite le rispettive posizioni economiche delle parti, è evidente la sussistenza di un notevole squilibrio fra le stesse atteso che, a fronte della florida posizione economica della resistente, l'assegno divorzile costituiva per la ricorrente la fonte principale di reddito.
In applicazione dei criteri suggeriti dall'ermeneutica giurisprudenziale, quindi, tenendo conto nell'ordine, della durata dei rispettivi matrimoni, il primo di oltre 26 anni ed il secondo di oltre 23 anni, dell'ammontare
5 dell'assegno di divorzio e della situazione economica di entrambi i coniugi, il collegio ritiene congruo determinare la quota spettante all'ex coniuge nella misura del 60%, come dalla stessa richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, e la quota spettante al coniuge superstite nella misura del restante 40%, con decorrenza dal mese corrente al momento del decesso del ovvero dal mese di agosto 2023. Per_2
In proposito si è detto che nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tale decorrenza nasce per entrambi nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non per quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo , debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva restando ovviamente la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso ( in termini Cass., 31 gennaio 2007 n. 2092) Per cui il coniuge superstite non ha interesse a dolersi della decorrenza data al diritto del coniuge divorziato ( in termini, Cass., 19 settembre 2008, n. 23880)
Venendo, da ultimo, alla regolamentazione delle spese di lite fra la ricorrente e la , Controparte_1 in ragione della natura del giudizio e del tenore della decisione nonché della condotta processuale della resistente, la quale non si è opposta alla richiesta di parte ricorrente, rimettendosi al Tribunale ai fini di un'equa determinazione della misura dei rispettivi diritti, si ritengono sussistenti i presupposti per disporne la integrale compensazione;
Parimenti nei rapporti con l'INPS, in ragione della posizione di sostanziale neutralità assunta dall'ente previdenziale, si ritiene di compensare le spese di lite non essendo possibile configurare alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Torre Annunziata - sezione prima civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) Attribuisce a il diritto a percepire dall'INPS la quota del 60%, sulla pensione Parte_1 di reversibilità nonché sugli altri eventuali assegni ed emolumenti spettanti ed erogati in favore del defunto , a decorrere dal mese di agosto 2023; Persona_2
2) Attribuisce a il diritto a percepire dall'INPS la quota del 40% – la Controparte_1 quale corrisponde ad € 120,67, sulla pensione di reversibilità nonché sugli altri eventuali assegni ed emolumenti spettanti ed erogati in favore del de cuius;
3) Per l'effetto, ordina all'INPS, in persona del legale rapp.te p.t, di erogare direttamente in favore delle aventi diritto le quote mensili come sopra determinate, nonché di corrispondere i relativi ratei arretrati a far data dal mese di agosto 2023;
4) Compensa integralmente le spese di giudizio fra tutte le parti in lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.02.2025
Il giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Marianna Lopiano
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