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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/11/2024, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli giudice
Sara Pozzetti giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile nr. 586/2023 R.G. avente per oggetto: assegno divorzile proposta da:
Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Pastore e Valentina
Cerullo del Foro di Milano
RICORRENTE contro
Controparte_1
irreperibile RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero;
PARTE NECESSARIA
che ha concluso esprimendo parere favorevole e successivamente chiedendo accogliersi le istanze della parte attrice causa trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 sulle seguenti conclusioni attrici:
“dato atto che il Tribunale di Asti ha emesso, in data 12 dicembre 2023, passata in giudicato in data 20.06.2024, sentenza parziale di scioglimento del matrimonio civile,
n.956/2023 (pubb. il 22/12/2023), intervenuto tra nata a [...] in Parte_1
data 06.04.1984 e nato a [...] in data [...], Controparte_1
contratto in data primo luglio 2017 in Tolentino: disporre l'obbligo, a carico di parte resistente, Signor entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese di corrispondere alla Signora un assegno divorzile Parte_1
dell'importo pari ad euro 800,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat;
il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre CPA, IVA e 15% spese generali come per legge”;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 21/02/2023, nata a Parte_1
Tolentino in data 6 aprile 1984, sposatasi con nato a [...] in Controparte_1
data 10 febbraio 1974, con matrimonio civile contratto in data primo luglio 2017 in
Tolentino, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tolentino al numero 10, parte I, serie /, anno 2017, unione dalla quale non erano nati figli, rappresentava e documentava che, comparsi essendo i coniugi avanti al presidente del tribunale di ST AR in data 2 ottobre 2018, la separazione era stata pronunciata dallo stesso tribunale di ST AR in data 20 gennaio 2022. Non essendo intervenuta riconciliazione, chiedeva pertanto fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, domandando altresì che fosse stabilito l'obbligo del convenuto, cui la sentenza di separazione aveva ordinato di versare alla moglie un contributo mensile al mantenimento di 500,00 euro, di corrispondere all'attrice un assegno divorzile nella misura di 800,00 euro mensili.
Essendo irreperibile il resistente, ritualmente notificato, il giudice, senza emettere provvedimenti interinali, disponeva per l'ulteriore corso del processo con ordinanza resa fuori udienza in data 25 luglio 2023, all'esito della quale il pubblico ministero dichiarava di intervenire in data 26 luglio 2023 e parte attrice depositava memoria integrativa.
All'udienza del 28 novembre 2023, dichiarata la contumacia della parte convenuta, la causa era rimessa in decisione in punto stato.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 12 dicembre 2023, transitata in cosa giudicata in data 20 giugno 2024, il tribunale di Asti, ricorrendo i presupposti di legge, per essersi incontrovertibilmente la separazione protratta per un tempo superiore rispetto a quello di legge a far data dall'udienza di comparizione delle parti, nell'ambito del giudizio di separazione, avanti al presidente del tribunale, nonché emergendo dal tenore delle difese attoree che la comunione materiale e morale fra i coniugi era definitivamente venuta meno, attesa anche l'irreperibilità del convenuto, pronunciava lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa in istruttoria con separata ordinanza in pari data per l'istruzione della domanda sull'assegno divorzile, riservata altresì al definitivo la decisione sulle spese di lite.
Depositate memorie attrici e acquisita documentazione dalla società terza presso cui il convenuto aveva lavorato, previa reiterazione dell'ordine di esibizione per l'inadempienza all'ordine e correlativa applicazione della sanzione, la causa, documentalmente istruita, era nuovamente trattenuta in decisione, sulle conclusioni definitive in epigrafe trascritte, all'udienza del 24 settembre 2024, con assegnazione dei termini defensionali, peraltro il pubblico ministero, con nota in data 30 ottobre 2024, avendo rinunciato al termine per le repliche, per modo che la causa è oggi immediatamente decidibile. Occorre innanzitutto premettere, ai fini di un corretto inquadramento dei presupposti della decisione che il tribunale è chiamato ad assumere nel caso di specie, che l'assegno divorzile, oltre a una funzione assistenziale, riveste nell'ordinamento italiano anche una natura perequativa e compensativa.
Per l'attribuzione dell'assegno è, quindi, necessario, sotto questo secondo aspetto, valutare se sussista uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, conseguente al divorzio, riconducibile a scelte comuni fatte in sede di conduzione familiare.
Tale verifica deve considerare il contributo personale ed economico di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio familiare e individuale, anche qualora non vi sia stata una rinuncia esplicita a opportunità professionali (si veda da ultimo cass. civ., sez. I, 16 settembre 2024, n. 24795).
In materia di riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudizio deve essere comunque espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata sotto questo profilo dal legislatore all'assegno divorzile, non è infatti finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (si veda, esattamente in termini, sul punto cass. civ. sez.
I, ord. 13/05/2024, n. 12953).
Va inoltre considerato, sotto il profilo della durata del rapporto in vista del riconoscimento dell'assegno divorzile e della sua quantificazione, che, da un lato, quando la durata del matrimonio sia stata brevissima e le reciproche condizioni patrimoniali siano pacificamente squilibrate in favore di uno dei coniugi, già prima del matrimonio, si debba financo escludere a questi fini il riconoscimento dell'assegno (si veda cass. civ., sez. I, ord., 24/07/2023, n. 22021) ma che, d'altro canto, in merito alla determinazione dell'assegno divorzile, vada computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale cass. civ. sez. I, ord., 20/05/2024, n. 13919).
Alla luce dei principi di diritto enunciati dai giudici di legittimità e da questo tribunale pienamente condivisi per la loro congruità e per la loro aderenza al dettato normativo, si deve concludere che, sotto il profilo perequativo – compensativo, nulla spetta all'attrice a titolo di assegno divorzile, posto che, sulla base della stessa prospettazione attrice, a fronte della durata di un rapporto, ivi compresa la convivenza pre - matrimoniale, oggettivamente non lungo (circa sei anni), la moglie ha interrotto il suo lavoro per soli due anni circa, avendo già lavorato prima di incontrare il convenuto per un compenso indicato genericamente come modesto, tale da imporre anche in allora l'aiuto dei genitori
(a quell'epoca la signora lavorava a Milano presso con contratto a tempo determinato e Pt_1 CP_2
con uno stipendio molto ridotto con il quale provvedeva, con l'aiuto dei genitori, al pagamento del proprio mantenimento, dell'affitto di un'abitazione sita in Milano, via Massena, 17 ed ai costi dell'automobile di proprietà) e avendo ripreso il lavoro, attualmente con un contratto della durata alla stipula di trentasei mesi, dopo la fine del matrimonio, pur sempre per un importo modesto (la ricorrente è assunta con contratto a tempo determinato presso l'ordine degli ingegneri della
Provincia di Macerata dal 2022, con uno stipendio attualmente di euro 1.300,00 mensili), tale da giustificare nuovamente l'aiuto dei genitori, oltretutto la sua difesa avendo precisato che ella smise di lavorare sul presupposto dei forti redditi del marito, tali da non richiedere un apporto economico aggiuntivo, quindi non fornito.
Risulta dunque evidente come non corrisponda al vero l'assunto difensivo secondo cui la causa del divario economico tra i coniugi sia, senza possibilità di smentita essere rappresentata unicamente dalle rinunce operate dalla moglie alla propria vita professionale e privata e dal contributo dato dalla stessa per supportare il marito nella crescita e nelle attività imprenditoriali dallo stesso intraprese.
Residua il profilo assistenziale, pur sempre presente nell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in relazione al quale la decisione in sede di separazione del tribunale di ST AR (e prima ancora in sede presidenziale in quel processo) di riconoscere alla moglie un assegno mensile di 500,00 euro risulta essere stata sostanzialmente equa, dal momento che la ricorrente è provato godere anche attualmente di redditi sicuramente modesti, tali da non essere comparabili con quelli del resistente.
Per quest'ultimo è emerso dall'esecuzione dell'ordine di acquisizione – con riferimento al quale la richiesta della revoca della sanzione inflitta dal giudice al soggetto in un primo momento parzialmente inadempiente deve essere respinta, per la gravità del comportamento tenuto, suscettibile di aver paralizzato il corso del processo e palesemente colposo - che, oltre a stipulare nel 2020 di un contratto da lavoratore dipendente per cifra mensile poco meno che tripla rispetto a quella percepita dalla moglie, contratto da poco cessato, egli ha assunto nel recente passato anche cariche gestionali presso la stessa società.
Al di là della documentazione prodotta, di derivazione giornalistica, in sé di difficile riscontro, ovvero comunque di scarsa univocità probatoria (si veda in particolare il documento relativo ad ingente somma estera, che non presenta certezza neppure nella sua provenienza), appare evidente da quanto esposto che la capacità di guadagno del marito è notevolmente superiore a quella della moglie, quest'ultima oggettivamente modesta e tale da giustificare una misura del contributo assistenziale che, a oggi, ben può essere quantificato, tenuto conto del divario fra i coniugi, alla data della domanda in
600,00 euro mensili, da corrispondere dal mese successivo a quello dell'introduzione della lite, entro il venticinque di ogni mese, con adeguamento annuale di legge secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza convenuta.
PQM
Il tribunale di Asti in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, respinta la richiesta di revoca della sanzione inflitta per il mancato integrale adempimento dell'ordine di esibizione, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma di 600,00 euro mensili, da versare a far data dal mese successivo a quello dell'introduzione della lite, entro il venticinquesimo giorno di ogni mese, con adeguamento annuale di legge secondo gli indici ISTAT;
condanna il resistente a rivalere la ricorrente delle spese di lite, che si liquidano forfetariamente in complessivi euro 4.500,00 euro, oltre pesi e accessori come per legge sulle voci soggette.
Asti, 30 ottobre 2024
Il presidente estensore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli giudice
Sara Pozzetti giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile nr. 586/2023 R.G. avente per oggetto: assegno divorzile proposta da:
Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Pastore e Valentina
Cerullo del Foro di Milano
RICORRENTE contro
Controparte_1
irreperibile RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero;
PARTE NECESSARIA
che ha concluso esprimendo parere favorevole e successivamente chiedendo accogliersi le istanze della parte attrice causa trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 sulle seguenti conclusioni attrici:
“dato atto che il Tribunale di Asti ha emesso, in data 12 dicembre 2023, passata in giudicato in data 20.06.2024, sentenza parziale di scioglimento del matrimonio civile,
n.956/2023 (pubb. il 22/12/2023), intervenuto tra nata a [...] in Parte_1
data 06.04.1984 e nato a [...] in data [...], Controparte_1
contratto in data primo luglio 2017 in Tolentino: disporre l'obbligo, a carico di parte resistente, Signor entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese di corrispondere alla Signora un assegno divorzile Parte_1
dell'importo pari ad euro 800,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat;
il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre CPA, IVA e 15% spese generali come per legge”;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 21/02/2023, nata a Parte_1
Tolentino in data 6 aprile 1984, sposatasi con nato a [...] in Controparte_1
data 10 febbraio 1974, con matrimonio civile contratto in data primo luglio 2017 in
Tolentino, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tolentino al numero 10, parte I, serie /, anno 2017, unione dalla quale non erano nati figli, rappresentava e documentava che, comparsi essendo i coniugi avanti al presidente del tribunale di ST AR in data 2 ottobre 2018, la separazione era stata pronunciata dallo stesso tribunale di ST AR in data 20 gennaio 2022. Non essendo intervenuta riconciliazione, chiedeva pertanto fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, domandando altresì che fosse stabilito l'obbligo del convenuto, cui la sentenza di separazione aveva ordinato di versare alla moglie un contributo mensile al mantenimento di 500,00 euro, di corrispondere all'attrice un assegno divorzile nella misura di 800,00 euro mensili.
Essendo irreperibile il resistente, ritualmente notificato, il giudice, senza emettere provvedimenti interinali, disponeva per l'ulteriore corso del processo con ordinanza resa fuori udienza in data 25 luglio 2023, all'esito della quale il pubblico ministero dichiarava di intervenire in data 26 luglio 2023 e parte attrice depositava memoria integrativa.
All'udienza del 28 novembre 2023, dichiarata la contumacia della parte convenuta, la causa era rimessa in decisione in punto stato.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 12 dicembre 2023, transitata in cosa giudicata in data 20 giugno 2024, il tribunale di Asti, ricorrendo i presupposti di legge, per essersi incontrovertibilmente la separazione protratta per un tempo superiore rispetto a quello di legge a far data dall'udienza di comparizione delle parti, nell'ambito del giudizio di separazione, avanti al presidente del tribunale, nonché emergendo dal tenore delle difese attoree che la comunione materiale e morale fra i coniugi era definitivamente venuta meno, attesa anche l'irreperibilità del convenuto, pronunciava lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa in istruttoria con separata ordinanza in pari data per l'istruzione della domanda sull'assegno divorzile, riservata altresì al definitivo la decisione sulle spese di lite.
Depositate memorie attrici e acquisita documentazione dalla società terza presso cui il convenuto aveva lavorato, previa reiterazione dell'ordine di esibizione per l'inadempienza all'ordine e correlativa applicazione della sanzione, la causa, documentalmente istruita, era nuovamente trattenuta in decisione, sulle conclusioni definitive in epigrafe trascritte, all'udienza del 24 settembre 2024, con assegnazione dei termini defensionali, peraltro il pubblico ministero, con nota in data 30 ottobre 2024, avendo rinunciato al termine per le repliche, per modo che la causa è oggi immediatamente decidibile. Occorre innanzitutto premettere, ai fini di un corretto inquadramento dei presupposti della decisione che il tribunale è chiamato ad assumere nel caso di specie, che l'assegno divorzile, oltre a una funzione assistenziale, riveste nell'ordinamento italiano anche una natura perequativa e compensativa.
Per l'attribuzione dell'assegno è, quindi, necessario, sotto questo secondo aspetto, valutare se sussista uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, conseguente al divorzio, riconducibile a scelte comuni fatte in sede di conduzione familiare.
Tale verifica deve considerare il contributo personale ed economico di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio familiare e individuale, anche qualora non vi sia stata una rinuncia esplicita a opportunità professionali (si veda da ultimo cass. civ., sez. I, 16 settembre 2024, n. 24795).
In materia di riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudizio deve essere comunque espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata sotto questo profilo dal legislatore all'assegno divorzile, non è infatti finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (si veda, esattamente in termini, sul punto cass. civ. sez.
I, ord. 13/05/2024, n. 12953).
Va inoltre considerato, sotto il profilo della durata del rapporto in vista del riconoscimento dell'assegno divorzile e della sua quantificazione, che, da un lato, quando la durata del matrimonio sia stata brevissima e le reciproche condizioni patrimoniali siano pacificamente squilibrate in favore di uno dei coniugi, già prima del matrimonio, si debba financo escludere a questi fini il riconoscimento dell'assegno (si veda cass. civ., sez. I, ord., 24/07/2023, n. 22021) ma che, d'altro canto, in merito alla determinazione dell'assegno divorzile, vada computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale cass. civ. sez. I, ord., 20/05/2024, n. 13919).
Alla luce dei principi di diritto enunciati dai giudici di legittimità e da questo tribunale pienamente condivisi per la loro congruità e per la loro aderenza al dettato normativo, si deve concludere che, sotto il profilo perequativo – compensativo, nulla spetta all'attrice a titolo di assegno divorzile, posto che, sulla base della stessa prospettazione attrice, a fronte della durata di un rapporto, ivi compresa la convivenza pre - matrimoniale, oggettivamente non lungo (circa sei anni), la moglie ha interrotto il suo lavoro per soli due anni circa, avendo già lavorato prima di incontrare il convenuto per un compenso indicato genericamente come modesto, tale da imporre anche in allora l'aiuto dei genitori
(a quell'epoca la signora lavorava a Milano presso con contratto a tempo determinato e Pt_1 CP_2
con uno stipendio molto ridotto con il quale provvedeva, con l'aiuto dei genitori, al pagamento del proprio mantenimento, dell'affitto di un'abitazione sita in Milano, via Massena, 17 ed ai costi dell'automobile di proprietà) e avendo ripreso il lavoro, attualmente con un contratto della durata alla stipula di trentasei mesi, dopo la fine del matrimonio, pur sempre per un importo modesto (la ricorrente è assunta con contratto a tempo determinato presso l'ordine degli ingegneri della
Provincia di Macerata dal 2022, con uno stipendio attualmente di euro 1.300,00 mensili), tale da giustificare nuovamente l'aiuto dei genitori, oltretutto la sua difesa avendo precisato che ella smise di lavorare sul presupposto dei forti redditi del marito, tali da non richiedere un apporto economico aggiuntivo, quindi non fornito.
Risulta dunque evidente come non corrisponda al vero l'assunto difensivo secondo cui la causa del divario economico tra i coniugi sia, senza possibilità di smentita essere rappresentata unicamente dalle rinunce operate dalla moglie alla propria vita professionale e privata e dal contributo dato dalla stessa per supportare il marito nella crescita e nelle attività imprenditoriali dallo stesso intraprese.
Residua il profilo assistenziale, pur sempre presente nell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in relazione al quale la decisione in sede di separazione del tribunale di ST AR (e prima ancora in sede presidenziale in quel processo) di riconoscere alla moglie un assegno mensile di 500,00 euro risulta essere stata sostanzialmente equa, dal momento che la ricorrente è provato godere anche attualmente di redditi sicuramente modesti, tali da non essere comparabili con quelli del resistente.
Per quest'ultimo è emerso dall'esecuzione dell'ordine di acquisizione – con riferimento al quale la richiesta della revoca della sanzione inflitta dal giudice al soggetto in un primo momento parzialmente inadempiente deve essere respinta, per la gravità del comportamento tenuto, suscettibile di aver paralizzato il corso del processo e palesemente colposo - che, oltre a stipulare nel 2020 di un contratto da lavoratore dipendente per cifra mensile poco meno che tripla rispetto a quella percepita dalla moglie, contratto da poco cessato, egli ha assunto nel recente passato anche cariche gestionali presso la stessa società.
Al di là della documentazione prodotta, di derivazione giornalistica, in sé di difficile riscontro, ovvero comunque di scarsa univocità probatoria (si veda in particolare il documento relativo ad ingente somma estera, che non presenta certezza neppure nella sua provenienza), appare evidente da quanto esposto che la capacità di guadagno del marito è notevolmente superiore a quella della moglie, quest'ultima oggettivamente modesta e tale da giustificare una misura del contributo assistenziale che, a oggi, ben può essere quantificato, tenuto conto del divario fra i coniugi, alla data della domanda in
600,00 euro mensili, da corrispondere dal mese successivo a quello dell'introduzione della lite, entro il venticinque di ogni mese, con adeguamento annuale di legge secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza convenuta.
PQM
Il tribunale di Asti in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, respinta la richiesta di revoca della sanzione inflitta per il mancato integrale adempimento dell'ordine di esibizione, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma di 600,00 euro mensili, da versare a far data dal mese successivo a quello dell'introduzione della lite, entro il venticinquesimo giorno di ogni mese, con adeguamento annuale di legge secondo gli indici ISTAT;
condanna il resistente a rivalere la ricorrente delle spese di lite, che si liquidano forfetariamente in complessivi euro 4.500,00 euro, oltre pesi e accessori come per legge sulle voci soggette.
Asti, 30 ottobre 2024
Il presidente estensore