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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/12/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3324 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da
elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanna La Bella, che la rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difende
RICORRENTE
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA CERVA Controparte_1 P.IVA_2
30 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv FORMARO ANTONIO
, che la rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di C.F._1
citazione e la difende
E
, P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dal Rechtsanwalt Horst Grompe e dagli Avv.ti Luigi Sergio
DA (C.F. ) e OL De MA giusta procura in C.F._2
atti
RESISTENTI
Oggetto:Vendita di cose mobili.
All'udienza del 30.9.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente
IN VIA PRINCIPALE:
Respingersi tutte le eccezioni delle controparti perché infondate in fatto e in diritto.
Preso atto dei vizi e i difetti, così come accertati e risultanti nell'ATP svolta avanti il
Tribunale di Padova nel procedimento R.G.3411/21, della macchina Rapida mod.
106-6 L SPC ALV, prodotta da Controparte_2
oggi utilizzata dalla società in persona del suo legale rappresentante, e di Parte_1
proprietà della , condannarsi i resistenti: Controparte_1 [...]
, con sede in 01445 Radebeul(Germania) Friederich-List- Controparte_2
Str, 47, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la società
( C.F. )con sede in Sassari(SS) Via IV Controparte_1 P.IVA_2
Novembre n. 27, (pec: in persona del suo legale Email_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro qualora il Giudice riscontrerà responsabilità in capo a quest'ultima litisconsorte necessaria, o nella percentuale che il Giudice deciderà, a risarcire il danno patito dalla ricorrente in persona Parte_1
del suo leg. rapp.) come quantificato in atti in €1.200.000,00 ad oggi, oltre agli altri eventuali danni che si verificheranno, e/o continueranno a maturare, nelle more, per i vizi e difetti accertati, oltre agli interessi dalla messa in mora al saldo effettivo.
Condannarsi i responsabili del danno, al pagamento delle spese tecniche della ATP
R.G. 3411/21 Tribunale di Padova, come anche al pagamento delle spese legali dello stesso giudizio.
Spese e competenze del presente giudizio integralmente rifuse.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta e disattesa:
Nel merito, in via principale:
2 - accertare e dichiarare l'assoluta estraneità di rispetto alle domande Controparte_1
proposte ex adverso, sia per quanto riguarda l'accertamento di eventuali responsabilità sia per la quantificazione di eventuali danni prodotti dalle difformità rilevate, per tutte le ragioni esposte;
- conseguentemente tenere indenne e manlevata da qualunque Controparte_1
ipotesi risarcitoria che dovesse emergere all'esito del presente giudizio e rigettare, per l'effetto, ogni domanda proposta nei confronti di , per tutto quanto Controparte_1
già esposto;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze d'Avvocato ex D.M. 55/2014.
Per Controparte_2
nel merito, respingere integralmente le domande di in quanto infondate e non Pt_1
sorrette da prova alcuna;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento avanzata da procedere a compensazione con l'importo di Pt_1
Euro 197.000,00 incassato da a seguito della escussione della Performance Pt_1
Guarantee di cui si è dato atto in atti;
- con vittoria di spese e compensi professionali anche della fase davanti al Tribunale di Padova (procedimento RG 4098/2023), con applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 del D.M. 55/2014 per essere state utilizzate negli atti “tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
(in seguito ) proponeva Parte_1 Parte_1
ricorso in riassunzione ex art 281 sexies cpc precisando di aver proposto la medesima domanda nanti il Tribunale di Padova che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale attualmente adito.
3 La ricorrente deduceva di aver depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di verificare la presenza di gravi vizi e difetti nella macchina da stampa Rapida mod. 106-6 L SPC ALV acquistata da , concessa in locazione finanziaria CP_1
alla società ricorrente e fornita dal costruttore Controparte_2
[...]
Esponeva che l'ausiliario del giudice aveva concluso dichiarando che “la macchina presenta delle problematiche che pregiudicano sia la produttività della stessa oltre che la salubrità dell'area di lavoro. Le attuali macro problematiche sono così riassumibili:
Mancato collegamento tra reparto Prepress e le impostazioni della macchina.
Ricorrenti malfunzionamenti nel gruppo mettifoglio;
Malfunzionamenti nei singoli gruppi di stampa;
Problemi di lavaggio rulli;
Problemi di deflessione sul trascinamento del foglio;
Mancata azione di asciugatura da parte delle lampade UV;
Problemi di raffreddamento quadro elettrico alimentatore lampade UV;
Problemi di deflessione sul trascinamento del foglio
Problemi sulla funzionalità delle fotocamere di controllo interne
Problemi sul Qualitronic
Problemi di Software e trasmissione dati
Qualità dell'aria (ozono)
Presenza di ruggine sulle componenti meccaniche
Problemi di qualità di stampa
…Per quanto potuto accertare durante le operazioni peritali è possibile affermare che la macchina per la stampa oggetto di perizia presenta una produttività effettiva non superiore al 46% circa rispetto al valore nominale dichiarato… E' possibile pertanto affermare che dal giorno dell'installazione al 01 agosto 2022 la macchina è stata ed è soggetta ad importanti fermi macchina”.
4 La ricorrente deduceva che il tentativo di conciliazione esperito dal consulente non aveva avuto esito positivo e che si era reso necessario introdurre il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del malfunzionamento della macchina.
A sostegno della domanda allegava che la presenza di gravi vizi e difetti Parte_1
della macchina determinavano un suo malfunzionamento ed una riduzione della produzione, oltre ad un pericolo per i lavoratori.
Chiedeva dunque che i resistenti fossero condannati al risarcimento del danno che veniva determinato in base al business plan gennaio 2020- dicembre 2022 ed al potenziale danno per i lavoratori.
Più precisamente esponeva che per il periodo descritto l'aumento del fatturato era stato pari al 10/20%, nettamente inferiore al 40/50% promesso;
che aveva perso alcuni clienti storici;
che non aveva potuto avvantaggiarsi della riduzione dei costi per l'energia e per il personale.
Per i motivi detti quantificava il pregiudizio patito in euro 1.200.000, oltre interessi dalla mora al saldo, così distinto
Mancato fatturato dal 2020 ad oggi € 600.000,00
Mancata riduzione del costo energia e personale ecc. € 300.000,00
Rischio incendio e produzione ruggine € 300.000,00.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa domanda. CP_1
Esponeva che aveva sottoscritto in data 01/10/2020 il contratto di leasing Parte_1
n. S2/183460 avente ad oggetto una Macchina di stampa rapida 106-6+L SPC ALV2 acquistata dalla società per € 1.970.000,00 Controparte_2
oltre IVA, regolarmente consegnata al ricorrente;
che il bene oggetto del suddetto contratto di locazione finanziaria era stato individuato e scelto dalla stessa , che lo aveva considerato confacente alle Parte_1
5 proprie necessità chiedendo alla di acquistarne la proprietà al fine di Controparte_1
concederglielo in locazione finanziaria.
Eccepiva l'inammissibilità del procedimento semplificato ex art 281 decies cpc poiché, nel caso in esame, i fatti erano controversi e non erano fondati su prova documentale o di pronta soluzione e, al contrario, non esisteva una quantificazione o qualificazione dei danni lamentati ma, soprattutto, non esisteva alcuna prova del pregiudizio lamentato.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda proposta nei propri confronti non potendo ravvisarsi alcuna responsabilità in relazione ai vizi lamentati.
Ribadiva che il bene era stato scelto da e che il contratto prevedeva Parte_1
espressamente che “l'Utilizzatore, fermi i suoi diritti verso i terzi, assume ogni rischio, anche di perimento, e rinuncia quindi ad ogni azione ed eccezione rispetto al
Concedente se si verifichi una qualsiasi circostanza o un qualsiasi evento, comunque occasionati, che impediscano o limitino l'uso dei beni” (art 2 Condizioni generali di
Contratto).
Infine, chiedeva il rigetto della domanda poiché del tutto sprovvista di prova sia in ordine alla causa dei vizi lamentati sia in ordine al danno patito.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio , ed eccepiva Controparte_2
l'erronea scelta del rito ex art 281 decies cpc evidenziando che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del danno lamentato, né potendo ritenersi sufficiente in tal senso la relazione depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo poiché il consulente non si era pronunciato in ordine alla sussistenza del danno.
Esponeva inoltre che il business plan depositato agli atti non provava alcunchè in quanto atto di formazione unilaterale, interno alla società e non accompagnato dai documenti giustificativi.
In ogni caso deduceva che le conclusioni del consulente erano state contestate anche in sede di accertamento preventivo poiché non aveva considerato che il
6 malfunzionamento era da ricollegare alla mancanza di adeguata manutenzione da parte dell'utilizzatore.
Allegava che, al momento della consegna, la macchina era stata accettata da Pt_1
senza alcun rilievo sull'esistenza di vizi e che il ricorrente aveva sempre rifiutato
[...]
gli interventi proposti dalla convenuta e che la società ricorrente non aveva assicurato le adeguate condizioni d'uso della macchina da parte degli operatori né la collocazione in locali adeguati.
Deduceva inoltre che , in data 6.4.2021, aveva provveduto ad escutere e ad Parte_1
Parte_ incassare una garanzia rilasciatale da per l'importo di 197.000,00 Euro, pari al
10% del valore della macchina, somma che in caso di accoglimento della domanda doveva compensata con il credito riconosciuto in favore del ricorrente.
Concludeva come in atti.
In diritto
lamenta di aver patito un danno quantificato in euro 1.200.000 quale Parte_1
conseguenza dei vizi e difetti nella macchina concessa in locazione finanziaria da e da quest'ultima acquistata da Controparte_1 Controparte_2
[...]
E' pacifico che la macchina è stata scelta da e venduta da Parte_1 [...]
Controparte_2
I vizi lamentati da inoltre sono connessi al bene venduto e dunque si deve Parte_1
concludere che la domanda proposta dalla ricorrente ha ad oggetto l'inadempimento contrattuale del venditore.
Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_1
Ferme le precedenti considerazioni, si osserva che, in un contratto di leasing finanziario, sul concedente grava contrattualmente solo l'obbligazione di concludere il contratto di vendita con il fornitore mediante l'impiego del capitale nell'acquisto,
7 mentre l'obbligazione di consegna del bene sulla base del contratto di vendita va adempiuta nei confronti dell'utilizzatore.
Nel caso in esame, dunque, si è realizzata un'operazione caratterizzata dell'esistenza di “un collegamento negoziale tra il contratto di locazione operativa, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa” (Cass. sez. un., n. 19785/2015).
Se dunque l'unico obbligo di è quello di acquistare il bene (indicato e CP_1
scelto dall'utilizzatore) e di farlo consegnare dal fornitore (ex multis Cass. n.
17767/2005), si deve concludere che nessun inadempimento può essere contestato a che ha regolarmente adempiuto la propria obbligazione, e che ogni CP_1
azione per i vizi della cosa dovrà essere proposta nei confronti del solo venditore.
Per tutti i motivi detti alcuna responsabilità per i vizi lamentati può essere riconosciuta in capo a , con la conseguenza che la domanda proposta Controparte_1
nei suoi confronti è priva di fondamento e deve essere respinta.
Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_2
In esito al giudizio di accertamento tecnico è emerso che la macchina venduta dalla convenuta non opera correttamente.
In particolare, il consulente ha dichiarato che “la macchina per la stampa oggetto di perizia presenta una serie di malfunzionamenti che producono, quale effetto, una riduzione significativa, pari a non meno del (100-46) 54% della capacità produttiva e qualitativa nominale della macchina.”
Ha inoltre verificato le cause del malfunzionamento solo con riferimento ai vizi meccanici e li ha ricondotti “ad una mai avvenuta messa a punto definitiva della macchina”, mentre non è stato in grado precisare le cause relative ai malfunzionamenti hardware/software.
Le conclusioni cui è giunto il consulente devono essere condivise in quanto valide da un punto di vista tecnico e prive di vizi logici.
8 Escluso che i vizi meccanici siano riconducibili ad un uso inadeguato da parte di o della collocazione della macchina in un ambiente non adeguato (in tal Parte_1
senso la relazione peritale), si deve concludere che la responsabilità dei vizi meccanici è riconducibile al venditore che non ha provveduto a compiere le necessarie attività di messa a punto.
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, alla luce del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, all'esito, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o la sussistenza di altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis: Cass. civ. Sez. Unite, 30.10.2001 n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 6.4.2006, n. 7996).
Tale criterio, di portata generale, dev'essere in specie coordinato con la speciale disciplina dettata in tema di inadempimento del contratto di compravendita (artt.
1490 e ss. c.c.
E infatti, in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta opera il principio dell'onere probatorio incombente sul compratore, il quale, dunque, deve dimostrare i difetti riscontrabili nella cosa e le eventuali conseguenze dannose da essi derivanti, nonché l'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente sul venditore scatta solo se la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza. (Cass. n. 8963 del 1998, n. 7986/1991, n. 2841/1974,
Sezioni Unite Corte di Cassazione sentenza del 3.5.2019, n. 11748, Tribunale Cuneo sez. I, 30/09/2024, n.678, Tribunale Ravenna, 15/10/2019, n.1039).
Spettava dunque a provare il pregiudizio lamentato ed il nesso causale con Parte_1
il dedotto inadempimento e tale prova non è stata fornita.
E infatti spettava al compratore provare il danno sia nell'an che nel quantum.
9 La ricorrente si è limitata a sostenere di aver subito un pregiudizio derivante dalla minor resa della macchina (come accertata dal ctu) quantificandolo come mancato guadagno in euro 600.000; come mancata riduzione dei costi di energia e personale in euro 300.000; come rischio incendio e produzione ruggine in euro 300.000.
Non è stato dedotto alcunchè a sostegno della domanda.
Né del resto il business plan può essere considerato prova adeguata costituendo semplicemente un documento redatto dalla stessa società cui è diretta (direttamente o da tecnici incaricati) ed è uno strumento di simulazione e programmazione della linea imprenditoriale.
E' evidente allora che, in assenza dei documenti che consentano di verificare i criteri con i quali il business plan è stato redatto, non esiste alcuna possibilità di accertare se questo sia attendibile.
Il mancato deposito dei bilanci pregressi della società, delle dichiarazioni dei redditi, dei documenti contabili, dei contratti o degli ordini non evasi a causa della minor produttività della macchina, dei documenti attestanti i costi sostenuti per l'energia ed i maggiori costi per contenere il rischio incendio o la produzione di ruggine, non consente di ritenere raggiunta la prova del pregiudizio lamentato né nell'an né nel quantum.
Per i medesimi motivi non poteva essere disposta consulenza tecnica che, nel caso in esame, sarebbe stata del tutto esplorativa.
La domanda di risarcimento deve dunque essere respinta.
***
Tutto ciò premesso, accertati i vizi della cosa venduta;
ritenuto che
non sia dimostrato il pregiudizio lamentato, rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Rigetta, in quanto infondata, la domanda proposta nei confronti di . Controparte_1
Stante il parziale accoglimento della domanda nei confronti di
[...]
, dispone la compensazione delle spese del presente giudizio e del Controparte_2
10 giudizio di accertamento tecnico tra e Parte_1 Controparte_2
[...]
Pone le spese della consulenza definitivamente a carico delle parti predette in ragione di ½ ciascuna.
Condanna a rifondere le spese del presente giudizio in favore di Parte_1
. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accertati i vizi della cosa venduta;
ritenuto che
non sia dimostrato il pregiudizio lamentato, rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Rigetta, in quanto infondata, la domanda proposta nei confronti di . Controparte_1
Stante il parziale accoglimento della domanda nei confronti di
[...]
, dispone la compensazione delle spese del presente giudizio e del Controparte_2
giudizio di accertamento tecnico tra e Parte_1 Controparte_2
[...]
Condanna a rifondere, in favore di , le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio come di seguito liquidate:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00
Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00
Compenso tabellare € 23.946,00
Riduzione del 30 % su € 23.946,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -7.183,80
11 Compenso al netto delle riduzioni € 16.762,20, oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese della consulenza definitivamente a carico del ricorrente e di
[...]
in ragione del 50% ciascuna. Controparte_2
Sassari li, 20/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3324 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da
elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanna La Bella, che la rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difende
RICORRENTE
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA CERVA Controparte_1 P.IVA_2
30 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv FORMARO ANTONIO
, che la rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di C.F._1
citazione e la difende
E
, P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dal Rechtsanwalt Horst Grompe e dagli Avv.ti Luigi Sergio
DA (C.F. ) e OL De MA giusta procura in C.F._2
atti
RESISTENTI
Oggetto:Vendita di cose mobili.
All'udienza del 30.9.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente
IN VIA PRINCIPALE:
Respingersi tutte le eccezioni delle controparti perché infondate in fatto e in diritto.
Preso atto dei vizi e i difetti, così come accertati e risultanti nell'ATP svolta avanti il
Tribunale di Padova nel procedimento R.G.3411/21, della macchina Rapida mod.
106-6 L SPC ALV, prodotta da Controparte_2
oggi utilizzata dalla società in persona del suo legale rappresentante, e di Parte_1
proprietà della , condannarsi i resistenti: Controparte_1 [...]
, con sede in 01445 Radebeul(Germania) Friederich-List- Controparte_2
Str, 47, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la società
( C.F. )con sede in Sassari(SS) Via IV Controparte_1 P.IVA_2
Novembre n. 27, (pec: in persona del suo legale Email_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro qualora il Giudice riscontrerà responsabilità in capo a quest'ultima litisconsorte necessaria, o nella percentuale che il Giudice deciderà, a risarcire il danno patito dalla ricorrente in persona Parte_1
del suo leg. rapp.) come quantificato in atti in €1.200.000,00 ad oggi, oltre agli altri eventuali danni che si verificheranno, e/o continueranno a maturare, nelle more, per i vizi e difetti accertati, oltre agli interessi dalla messa in mora al saldo effettivo.
Condannarsi i responsabili del danno, al pagamento delle spese tecniche della ATP
R.G. 3411/21 Tribunale di Padova, come anche al pagamento delle spese legali dello stesso giudizio.
Spese e competenze del presente giudizio integralmente rifuse.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta e disattesa:
Nel merito, in via principale:
2 - accertare e dichiarare l'assoluta estraneità di rispetto alle domande Controparte_1
proposte ex adverso, sia per quanto riguarda l'accertamento di eventuali responsabilità sia per la quantificazione di eventuali danni prodotti dalle difformità rilevate, per tutte le ragioni esposte;
- conseguentemente tenere indenne e manlevata da qualunque Controparte_1
ipotesi risarcitoria che dovesse emergere all'esito del presente giudizio e rigettare, per l'effetto, ogni domanda proposta nei confronti di , per tutto quanto Controparte_1
già esposto;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze d'Avvocato ex D.M. 55/2014.
Per Controparte_2
nel merito, respingere integralmente le domande di in quanto infondate e non Pt_1
sorrette da prova alcuna;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento avanzata da procedere a compensazione con l'importo di Pt_1
Euro 197.000,00 incassato da a seguito della escussione della Performance Pt_1
Guarantee di cui si è dato atto in atti;
- con vittoria di spese e compensi professionali anche della fase davanti al Tribunale di Padova (procedimento RG 4098/2023), con applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 del D.M. 55/2014 per essere state utilizzate negli atti “tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
(in seguito ) proponeva Parte_1 Parte_1
ricorso in riassunzione ex art 281 sexies cpc precisando di aver proposto la medesima domanda nanti il Tribunale di Padova che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale attualmente adito.
3 La ricorrente deduceva di aver depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di verificare la presenza di gravi vizi e difetti nella macchina da stampa Rapida mod. 106-6 L SPC ALV acquistata da , concessa in locazione finanziaria CP_1
alla società ricorrente e fornita dal costruttore Controparte_2
[...]
Esponeva che l'ausiliario del giudice aveva concluso dichiarando che “la macchina presenta delle problematiche che pregiudicano sia la produttività della stessa oltre che la salubrità dell'area di lavoro. Le attuali macro problematiche sono così riassumibili:
Mancato collegamento tra reparto Prepress e le impostazioni della macchina.
Ricorrenti malfunzionamenti nel gruppo mettifoglio;
Malfunzionamenti nei singoli gruppi di stampa;
Problemi di lavaggio rulli;
Problemi di deflessione sul trascinamento del foglio;
Mancata azione di asciugatura da parte delle lampade UV;
Problemi di raffreddamento quadro elettrico alimentatore lampade UV;
Problemi di deflessione sul trascinamento del foglio
Problemi sulla funzionalità delle fotocamere di controllo interne
Problemi sul Qualitronic
Problemi di Software e trasmissione dati
Qualità dell'aria (ozono)
Presenza di ruggine sulle componenti meccaniche
Problemi di qualità di stampa
…Per quanto potuto accertare durante le operazioni peritali è possibile affermare che la macchina per la stampa oggetto di perizia presenta una produttività effettiva non superiore al 46% circa rispetto al valore nominale dichiarato… E' possibile pertanto affermare che dal giorno dell'installazione al 01 agosto 2022 la macchina è stata ed è soggetta ad importanti fermi macchina”.
4 La ricorrente deduceva che il tentativo di conciliazione esperito dal consulente non aveva avuto esito positivo e che si era reso necessario introdurre il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del malfunzionamento della macchina.
A sostegno della domanda allegava che la presenza di gravi vizi e difetti Parte_1
della macchina determinavano un suo malfunzionamento ed una riduzione della produzione, oltre ad un pericolo per i lavoratori.
Chiedeva dunque che i resistenti fossero condannati al risarcimento del danno che veniva determinato in base al business plan gennaio 2020- dicembre 2022 ed al potenziale danno per i lavoratori.
Più precisamente esponeva che per il periodo descritto l'aumento del fatturato era stato pari al 10/20%, nettamente inferiore al 40/50% promesso;
che aveva perso alcuni clienti storici;
che non aveva potuto avvantaggiarsi della riduzione dei costi per l'energia e per il personale.
Per i motivi detti quantificava il pregiudizio patito in euro 1.200.000, oltre interessi dalla mora al saldo, così distinto
Mancato fatturato dal 2020 ad oggi € 600.000,00
Mancata riduzione del costo energia e personale ecc. € 300.000,00
Rischio incendio e produzione ruggine € 300.000,00.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa domanda. CP_1
Esponeva che aveva sottoscritto in data 01/10/2020 il contratto di leasing Parte_1
n. S2/183460 avente ad oggetto una Macchina di stampa rapida 106-6+L SPC ALV2 acquistata dalla società per € 1.970.000,00 Controparte_2
oltre IVA, regolarmente consegnata al ricorrente;
che il bene oggetto del suddetto contratto di locazione finanziaria era stato individuato e scelto dalla stessa , che lo aveva considerato confacente alle Parte_1
5 proprie necessità chiedendo alla di acquistarne la proprietà al fine di Controparte_1
concederglielo in locazione finanziaria.
Eccepiva l'inammissibilità del procedimento semplificato ex art 281 decies cpc poiché, nel caso in esame, i fatti erano controversi e non erano fondati su prova documentale o di pronta soluzione e, al contrario, non esisteva una quantificazione o qualificazione dei danni lamentati ma, soprattutto, non esisteva alcuna prova del pregiudizio lamentato.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda proposta nei propri confronti non potendo ravvisarsi alcuna responsabilità in relazione ai vizi lamentati.
Ribadiva che il bene era stato scelto da e che il contratto prevedeva Parte_1
espressamente che “l'Utilizzatore, fermi i suoi diritti verso i terzi, assume ogni rischio, anche di perimento, e rinuncia quindi ad ogni azione ed eccezione rispetto al
Concedente se si verifichi una qualsiasi circostanza o un qualsiasi evento, comunque occasionati, che impediscano o limitino l'uso dei beni” (art 2 Condizioni generali di
Contratto).
Infine, chiedeva il rigetto della domanda poiché del tutto sprovvista di prova sia in ordine alla causa dei vizi lamentati sia in ordine al danno patito.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio , ed eccepiva Controparte_2
l'erronea scelta del rito ex art 281 decies cpc evidenziando che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del danno lamentato, né potendo ritenersi sufficiente in tal senso la relazione depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo poiché il consulente non si era pronunciato in ordine alla sussistenza del danno.
Esponeva inoltre che il business plan depositato agli atti non provava alcunchè in quanto atto di formazione unilaterale, interno alla società e non accompagnato dai documenti giustificativi.
In ogni caso deduceva che le conclusioni del consulente erano state contestate anche in sede di accertamento preventivo poiché non aveva considerato che il
6 malfunzionamento era da ricollegare alla mancanza di adeguata manutenzione da parte dell'utilizzatore.
Allegava che, al momento della consegna, la macchina era stata accettata da Pt_1
senza alcun rilievo sull'esistenza di vizi e che il ricorrente aveva sempre rifiutato
[...]
gli interventi proposti dalla convenuta e che la società ricorrente non aveva assicurato le adeguate condizioni d'uso della macchina da parte degli operatori né la collocazione in locali adeguati.
Deduceva inoltre che , in data 6.4.2021, aveva provveduto ad escutere e ad Parte_1
Parte_ incassare una garanzia rilasciatale da per l'importo di 197.000,00 Euro, pari al
10% del valore della macchina, somma che in caso di accoglimento della domanda doveva compensata con il credito riconosciuto in favore del ricorrente.
Concludeva come in atti.
In diritto
lamenta di aver patito un danno quantificato in euro 1.200.000 quale Parte_1
conseguenza dei vizi e difetti nella macchina concessa in locazione finanziaria da e da quest'ultima acquistata da Controparte_1 Controparte_2
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E' pacifico che la macchina è stata scelta da e venduta da Parte_1 [...]
Controparte_2
I vizi lamentati da inoltre sono connessi al bene venduto e dunque si deve Parte_1
concludere che la domanda proposta dalla ricorrente ha ad oggetto l'inadempimento contrattuale del venditore.
Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_1
Ferme le precedenti considerazioni, si osserva che, in un contratto di leasing finanziario, sul concedente grava contrattualmente solo l'obbligazione di concludere il contratto di vendita con il fornitore mediante l'impiego del capitale nell'acquisto,
7 mentre l'obbligazione di consegna del bene sulla base del contratto di vendita va adempiuta nei confronti dell'utilizzatore.
Nel caso in esame, dunque, si è realizzata un'operazione caratterizzata dell'esistenza di “un collegamento negoziale tra il contratto di locazione operativa, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa” (Cass. sez. un., n. 19785/2015).
Se dunque l'unico obbligo di è quello di acquistare il bene (indicato e CP_1
scelto dall'utilizzatore) e di farlo consegnare dal fornitore (ex multis Cass. n.
17767/2005), si deve concludere che nessun inadempimento può essere contestato a che ha regolarmente adempiuto la propria obbligazione, e che ogni CP_1
azione per i vizi della cosa dovrà essere proposta nei confronti del solo venditore.
Per tutti i motivi detti alcuna responsabilità per i vizi lamentati può essere riconosciuta in capo a , con la conseguenza che la domanda proposta Controparte_1
nei suoi confronti è priva di fondamento e deve essere respinta.
Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_2
In esito al giudizio di accertamento tecnico è emerso che la macchina venduta dalla convenuta non opera correttamente.
In particolare, il consulente ha dichiarato che “la macchina per la stampa oggetto di perizia presenta una serie di malfunzionamenti che producono, quale effetto, una riduzione significativa, pari a non meno del (100-46) 54% della capacità produttiva e qualitativa nominale della macchina.”
Ha inoltre verificato le cause del malfunzionamento solo con riferimento ai vizi meccanici e li ha ricondotti “ad una mai avvenuta messa a punto definitiva della macchina”, mentre non è stato in grado precisare le cause relative ai malfunzionamenti hardware/software.
Le conclusioni cui è giunto il consulente devono essere condivise in quanto valide da un punto di vista tecnico e prive di vizi logici.
8 Escluso che i vizi meccanici siano riconducibili ad un uso inadeguato da parte di o della collocazione della macchina in un ambiente non adeguato (in tal Parte_1
senso la relazione peritale), si deve concludere che la responsabilità dei vizi meccanici è riconducibile al venditore che non ha provveduto a compiere le necessarie attività di messa a punto.
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, alla luce del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, all'esito, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o la sussistenza di altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis: Cass. civ. Sez. Unite, 30.10.2001 n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 6.4.2006, n. 7996).
Tale criterio, di portata generale, dev'essere in specie coordinato con la speciale disciplina dettata in tema di inadempimento del contratto di compravendita (artt.
1490 e ss. c.c.
E infatti, in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta opera il principio dell'onere probatorio incombente sul compratore, il quale, dunque, deve dimostrare i difetti riscontrabili nella cosa e le eventuali conseguenze dannose da essi derivanti, nonché l'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente sul venditore scatta solo se la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza. (Cass. n. 8963 del 1998, n. 7986/1991, n. 2841/1974,
Sezioni Unite Corte di Cassazione sentenza del 3.5.2019, n. 11748, Tribunale Cuneo sez. I, 30/09/2024, n.678, Tribunale Ravenna, 15/10/2019, n.1039).
Spettava dunque a provare il pregiudizio lamentato ed il nesso causale con Parte_1
il dedotto inadempimento e tale prova non è stata fornita.
E infatti spettava al compratore provare il danno sia nell'an che nel quantum.
9 La ricorrente si è limitata a sostenere di aver subito un pregiudizio derivante dalla minor resa della macchina (come accertata dal ctu) quantificandolo come mancato guadagno in euro 600.000; come mancata riduzione dei costi di energia e personale in euro 300.000; come rischio incendio e produzione ruggine in euro 300.000.
Non è stato dedotto alcunchè a sostegno della domanda.
Né del resto il business plan può essere considerato prova adeguata costituendo semplicemente un documento redatto dalla stessa società cui è diretta (direttamente o da tecnici incaricati) ed è uno strumento di simulazione e programmazione della linea imprenditoriale.
E' evidente allora che, in assenza dei documenti che consentano di verificare i criteri con i quali il business plan è stato redatto, non esiste alcuna possibilità di accertare se questo sia attendibile.
Il mancato deposito dei bilanci pregressi della società, delle dichiarazioni dei redditi, dei documenti contabili, dei contratti o degli ordini non evasi a causa della minor produttività della macchina, dei documenti attestanti i costi sostenuti per l'energia ed i maggiori costi per contenere il rischio incendio o la produzione di ruggine, non consente di ritenere raggiunta la prova del pregiudizio lamentato né nell'an né nel quantum.
Per i medesimi motivi non poteva essere disposta consulenza tecnica che, nel caso in esame, sarebbe stata del tutto esplorativa.
La domanda di risarcimento deve dunque essere respinta.
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Tutto ciò premesso, accertati i vizi della cosa venduta;
ritenuto che
non sia dimostrato il pregiudizio lamentato, rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Rigetta, in quanto infondata, la domanda proposta nei confronti di . Controparte_1
Stante il parziale accoglimento della domanda nei confronti di
[...]
, dispone la compensazione delle spese del presente giudizio e del Controparte_2
10 giudizio di accertamento tecnico tra e Parte_1 Controparte_2
[...]
Pone le spese della consulenza definitivamente a carico delle parti predette in ragione di ½ ciascuna.
Condanna a rifondere le spese del presente giudizio in favore di Parte_1
. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accertati i vizi della cosa venduta;
ritenuto che
non sia dimostrato il pregiudizio lamentato, rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Rigetta, in quanto infondata, la domanda proposta nei confronti di . Controparte_1
Stante il parziale accoglimento della domanda nei confronti di
[...]
, dispone la compensazione delle spese del presente giudizio e del Controparte_2
giudizio di accertamento tecnico tra e Parte_1 Controparte_2
[...]
Condanna a rifondere, in favore di , le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio come di seguito liquidate:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00
Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00
Compenso tabellare € 23.946,00
Riduzione del 30 % su € 23.946,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -7.183,80
11 Compenso al netto delle riduzioni € 16.762,20, oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese della consulenza definitivamente a carico del ricorrente e di
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in ragione del 50% ciascuna. Controparte_2
Sassari li, 20/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
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