Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2021, proposto da
Associazione Amici del Ticino ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Vellata e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giulietta Magliona e Claudio Salaris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione n. 3 del 24.03.2021 del Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, con la quale è stata deliberata la revoca del decreto del Presidente n. 22 dell’8.05.2019, avente ad oggetto " Approvazione schema di Protocollo d'Intesa con l'Associazione Amici del Ticino per la gestione della casetta, del cassero e dell'itinerario didattico sull'Isola del Bosco Vedro a Cameri (NO) ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ET ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che le parti hanno dichiarato in giudizio di avere raggiunto un accordo transattivo per la definizione stragiudiziale della presente controversia;
Ritenuto pertanto:
- che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione;
- di disporre la compensazione delle spese di lite, come da concorde richiesta delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ET ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET ZA | RA PE |
IL SEGRETARIO