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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9195 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3090/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3090 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 16.6.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cento Caramelle n. 112, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emiliano Maddaluno C.F.
[...]
sito in Pozzuoli (NA) alla Via Campi Flegrei n. 28 dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
APPELLANTE -
E
(p. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. con sede in Roma alla CP_2 piazza G. Marconi 25 ed elettivamente dom.ta in Napoli, alla Via del Parco
Margherita n. 31, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Benincasa (c.f.
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATA –
NONCHE'
res.te in Pozzuoli (NA) alla Via D. Fatale n.
7 - C.F. CP_3 [...]
C.F._4
APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24011/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data 1.7.2020;
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
13.6.2025 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, la nonché Controparte_1 CP_3
deducendo: - che in data 15/10/2015, alle ore 18,30 circa, in Bacoli
[...]
(Na), alla Via Mozart, il veicolo modello ND I10 tg. EC566HH di proprietà di essa attrice veniva urtato e danneggiato alla parte posteriore dall'autovettura Fiat Grande Punto tg. DC775HL di proprietà di CP_3 ed assicurata per la RCA con la HDI Ass.ni, condotta nell'occasione
[...] da tale , che proveniva da tergo;
- che, per effetto dell'urto Persona_1 ricevuto, il veicolo attoreo veniva sospinto, a sua volta, contro una Fiat Panda tg. EG327DV che la precedeva la quale, a propria volta, finiva contro un muro che costeggiava la carreggiata.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la HDI Ass.ni S.p.A., che chiedeva il rigetto della domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese. restava invece contumace. CP_3
Istruita la causa, il Giudice di Pace con la sentenza n. 24011/2020 depositata in data 1.7.2020 rigettava la domanda attorea e condannava
[...]
al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
- 2 -
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1 la riforma per non avere il giudice di prime cure correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto, vinte le spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio la HDI Ass.ni S.p.A., eccependo l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. non si è costituita, restando contumace. CP_3
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e prodotti in giudizio dalle parti gli atti inerenti al giudizio di I grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 16.6.2025.
E' noto che nella ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta vige il principio in base al quale la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti viene attribuita all'ultimo veicolo della colonna, l'unico in movimento (Cass. sent. n. 4021/2013; 14 aprile 1976, n.
132 inedita;
Cass. civ., 15 gennaio 1973, n. 140, inedita;
Cass. civ., 13 febbraio 1970, n. 358).
Invece, nel caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. con riferimento ai veicoli intermedi (con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna), nel senso che si presume il concorso di colpa rispetto a ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass., 3 luglio 2008, n. 18234; Cass. civ., 9 marzo 2004,
n. 4754, inedita;
Cass. civ., 29 maggio 2003, n. 8646; Cass. n. 7020/99).
Tanto premesso, nel merito l'appello va rigettato.
A giudizio di questo Tribunale deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall'unica teste escussa,
che ha reso deposizioni inidonee a supportare adeguatamente Testimone_1 la pretesa attorea.
- 3 -
Invero, la teste non ha precisamente descritto la dinamica dell'incidente.
Non risulta assolutamente dimostrato che il conducente della Fiat Grande
Punto abbia iniziato il tamponamento lamentato da parte attrice.
La teste infatti, si trovava all'interno dell'autovettura Fiat, Testimone_1 ultimo dei veicoli tamponati che, per effetto dell'urto, finiva contro un muro che costeggiava la carreggiata.
Tale circostanza è sufficiente di per sé ad escludere che la stessa abbia potuto assistere alla dinamica del fatto.
Come avrebbe potuto assistere al sinistro trovandosi all'interno del veicolo che precedeva tutti gli altri? Come avrebbe potuto vedere che il tamponamento della vettura ND di proprietà da parte del Pt_1 veicolo Fiat Grande Punto potesse essere riconducibile al mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente di quest'ultimo?
Nulla esclude, invero, che la dinamica dell'incidente possa essersi svolta diversamente e che il mancato rispetto della distanza di sicurezza possa attribuirsi alla stessa ND.
Non è emerso neppure se il tamponamento sia avvenuto tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta o se si sia trattato di tamponamento a catena tra veicoli in movimento.
A ciò aggiungasi che non risultano intervenute Autorità sul luogo del sinistro, nonostante lo stesso abbia coinvolto più veicoli.
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice, il CTU incaricato nulla riusciva a riferire in ordine alla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro.
Va detto che la Corte di Cassazione ha trattato, con numerose pronunce, la tematica dei giudizi scaturiti da sinistri derivanti da circolazione stradale, sottolineando il rigore con cui va trattata la materia, in particolare la necessità per le parti di provare accuratamente i fatti di causa ed escludendo che sia il
Giudice a dover colmare le lacune di ricostruzioni insufficienti o le richieste di danni troppo generiche.
- 4 -
La mancanza di una prova rigorosa in merito alla verificazione del sinistro, secondo i Giudici di Cassazione, deve comportare il rigetto della domanda nel caso in cui il materiale probatorio, su cui si fonda la richiesta risarcitoria, non sia sufficiente a provare la stessa verificazione del sinistro (Trib. Reggio
Calabria sent. n. 206/2014).
Al riguardo, si impone, quindi, una considerazione di carattere generale in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, visto che grava sull'attore/ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
L'articolo 2697 cc, su richiamato, infatti, recita: "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma
1); il Giudice, pertanto, è tenuto a verificare se l'attore abbia adempiuto il proprio onere probatorio, in quanto l'obbligo del convenuto di dimostrare l'infondatezza della domanda azionata sorge esclusivamente solo dopo che l'attore abbia dato prova dell'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (Cass. sent. n. 13390/2007).
Secondo l'indirizzo prevalente della Corte di Cassazione, il Giudice di merito, ove intenda colmare le lacune probatorie di una parte, violerebbe l'art. 2697
c.c., nel caso in cui attribuisse l'onere probatorio di un fatto a una parte diversa da quella che ne sarebbe effettivamente gravata (in tal senso v. Cass. sent. n. 13395/2018; Cass. sent. n. 5009/2017; Cass. sent. n. 25029/2015;
Cass. sent. n. 5411/2014).
Sempre in tema di valutazione delle prove nel nostro ordinamento vige il principio del libero convincimento del Giudice, in ragione del quale non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, risultando rimessa la valutazione di quest'ultime al prudente apprezzamento del giudicante cui spetta il compito di assumerle e valutarle, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi;
dando, così, liberamente
- 5 -
prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova forniti dalle parti ed acquisiti (Cass. sent. n. 21356/2021).
Va ricordato, inoltre, che l'apprezzamento del Giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, anche succintamente, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis Cass. sent. n. 21187/2019
- Cass. sent. n. 9245/2007).
Dalla disamina dell'iter processuale e dei documenti fascicolari si ritiene che il
Giudice di Pace abbia adottato una soluzione corretta, in quanto ha riscontrato grave genericità nella descrizione della dinamica del sinistro.
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda di
Parte_1
L'appellante avrebbe dovuto dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata in applicazione del generale principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Tali fatti, tuttavia, non si ritengono sufficientemente provati.
La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta, atteso che il tenore delle risultanze testimoniali, affidate al racconto di un unico teste - della cui attendibilità si ha motivo di dubitare in ragione dei rilievi finora esposti - non consente di escludere, in via logica, che i danni di cui si chiede il ristoro si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto in citazione.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
- 6 -
La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55 (giudizi innanzi al Tribunale, valore entro i 5.200,00, applicando i parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate).
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 24011/2020:
- dichiara la contumacia di CP_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell' che si liquidano in € 1.278,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3090 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 16.6.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cento Caramelle n. 112, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emiliano Maddaluno C.F.
[...]
sito in Pozzuoli (NA) alla Via Campi Flegrei n. 28 dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
APPELLANTE -
E
(p. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. con sede in Roma alla CP_2 piazza G. Marconi 25 ed elettivamente dom.ta in Napoli, alla Via del Parco
Margherita n. 31, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Benincasa (c.f.
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLATA –
NONCHE'
res.te in Pozzuoli (NA) alla Via D. Fatale n.
7 - C.F. CP_3 [...]
C.F._4
APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24011/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data 1.7.2020;
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
13.6.2025 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, la nonché Controparte_1 CP_3
deducendo: - che in data 15/10/2015, alle ore 18,30 circa, in Bacoli
[...]
(Na), alla Via Mozart, il veicolo modello ND I10 tg. EC566HH di proprietà di essa attrice veniva urtato e danneggiato alla parte posteriore dall'autovettura Fiat Grande Punto tg. DC775HL di proprietà di CP_3 ed assicurata per la RCA con la HDI Ass.ni, condotta nell'occasione
[...] da tale , che proveniva da tergo;
- che, per effetto dell'urto Persona_1 ricevuto, il veicolo attoreo veniva sospinto, a sua volta, contro una Fiat Panda tg. EG327DV che la precedeva la quale, a propria volta, finiva contro un muro che costeggiava la carreggiata.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la HDI Ass.ni S.p.A., che chiedeva il rigetto della domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese. restava invece contumace. CP_3
Istruita la causa, il Giudice di Pace con la sentenza n. 24011/2020 depositata in data 1.7.2020 rigettava la domanda attorea e condannava
[...]
al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
- 2 -
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1 la riforma per non avere il giudice di prime cure correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto, vinte le spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio la HDI Ass.ni S.p.A., eccependo l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. non si è costituita, restando contumace. CP_3
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e prodotti in giudizio dalle parti gli atti inerenti al giudizio di I grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 16.6.2025.
E' noto che nella ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta vige il principio in base al quale la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti viene attribuita all'ultimo veicolo della colonna, l'unico in movimento (Cass. sent. n. 4021/2013; 14 aprile 1976, n.
132 inedita;
Cass. civ., 15 gennaio 1973, n. 140, inedita;
Cass. civ., 13 febbraio 1970, n. 358).
Invece, nel caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. con riferimento ai veicoli intermedi (con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna), nel senso che si presume il concorso di colpa rispetto a ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass., 3 luglio 2008, n. 18234; Cass. civ., 9 marzo 2004,
n. 4754, inedita;
Cass. civ., 29 maggio 2003, n. 8646; Cass. n. 7020/99).
Tanto premesso, nel merito l'appello va rigettato.
A giudizio di questo Tribunale deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall'unica teste escussa,
che ha reso deposizioni inidonee a supportare adeguatamente Testimone_1 la pretesa attorea.
- 3 -
Invero, la teste non ha precisamente descritto la dinamica dell'incidente.
Non risulta assolutamente dimostrato che il conducente della Fiat Grande
Punto abbia iniziato il tamponamento lamentato da parte attrice.
La teste infatti, si trovava all'interno dell'autovettura Fiat, Testimone_1 ultimo dei veicoli tamponati che, per effetto dell'urto, finiva contro un muro che costeggiava la carreggiata.
Tale circostanza è sufficiente di per sé ad escludere che la stessa abbia potuto assistere alla dinamica del fatto.
Come avrebbe potuto assistere al sinistro trovandosi all'interno del veicolo che precedeva tutti gli altri? Come avrebbe potuto vedere che il tamponamento della vettura ND di proprietà da parte del Pt_1 veicolo Fiat Grande Punto potesse essere riconducibile al mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente di quest'ultimo?
Nulla esclude, invero, che la dinamica dell'incidente possa essersi svolta diversamente e che il mancato rispetto della distanza di sicurezza possa attribuirsi alla stessa ND.
Non è emerso neppure se il tamponamento sia avvenuto tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta o se si sia trattato di tamponamento a catena tra veicoli in movimento.
A ciò aggiungasi che non risultano intervenute Autorità sul luogo del sinistro, nonostante lo stesso abbia coinvolto più veicoli.
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice, il CTU incaricato nulla riusciva a riferire in ordine alla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro.
Va detto che la Corte di Cassazione ha trattato, con numerose pronunce, la tematica dei giudizi scaturiti da sinistri derivanti da circolazione stradale, sottolineando il rigore con cui va trattata la materia, in particolare la necessità per le parti di provare accuratamente i fatti di causa ed escludendo che sia il
Giudice a dover colmare le lacune di ricostruzioni insufficienti o le richieste di danni troppo generiche.
- 4 -
La mancanza di una prova rigorosa in merito alla verificazione del sinistro, secondo i Giudici di Cassazione, deve comportare il rigetto della domanda nel caso in cui il materiale probatorio, su cui si fonda la richiesta risarcitoria, non sia sufficiente a provare la stessa verificazione del sinistro (Trib. Reggio
Calabria sent. n. 206/2014).
Al riguardo, si impone, quindi, una considerazione di carattere generale in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, visto che grava sull'attore/ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
L'articolo 2697 cc, su richiamato, infatti, recita: "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma
1); il Giudice, pertanto, è tenuto a verificare se l'attore abbia adempiuto il proprio onere probatorio, in quanto l'obbligo del convenuto di dimostrare l'infondatezza della domanda azionata sorge esclusivamente solo dopo che l'attore abbia dato prova dell'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (Cass. sent. n. 13390/2007).
Secondo l'indirizzo prevalente della Corte di Cassazione, il Giudice di merito, ove intenda colmare le lacune probatorie di una parte, violerebbe l'art. 2697
c.c., nel caso in cui attribuisse l'onere probatorio di un fatto a una parte diversa da quella che ne sarebbe effettivamente gravata (in tal senso v. Cass. sent. n. 13395/2018; Cass. sent. n. 5009/2017; Cass. sent. n. 25029/2015;
Cass. sent. n. 5411/2014).
Sempre in tema di valutazione delle prove nel nostro ordinamento vige il principio del libero convincimento del Giudice, in ragione del quale non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, risultando rimessa la valutazione di quest'ultime al prudente apprezzamento del giudicante cui spetta il compito di assumerle e valutarle, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi;
dando, così, liberamente
- 5 -
prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova forniti dalle parti ed acquisiti (Cass. sent. n. 21356/2021).
Va ricordato, inoltre, che l'apprezzamento del Giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, anche succintamente, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis Cass. sent. n. 21187/2019
- Cass. sent. n. 9245/2007).
Dalla disamina dell'iter processuale e dei documenti fascicolari si ritiene che il
Giudice di Pace abbia adottato una soluzione corretta, in quanto ha riscontrato grave genericità nella descrizione della dinamica del sinistro.
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda di
Parte_1
L'appellante avrebbe dovuto dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata in applicazione del generale principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Tali fatti, tuttavia, non si ritengono sufficientemente provati.
La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta, atteso che il tenore delle risultanze testimoniali, affidate al racconto di un unico teste - della cui attendibilità si ha motivo di dubitare in ragione dei rilievi finora esposti - non consente di escludere, in via logica, che i danni di cui si chiede il ristoro si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto in citazione.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
- 6 -
La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55 (giudizi innanzi al Tribunale, valore entro i 5.200,00, applicando i parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate).
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 24011/2020:
- dichiara la contumacia di CP_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell' che si liquidano in € 1.278,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 7 -