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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9495 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 35330/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU Maria AI Presidente dott.ssa NT Di PE Giudice rel. est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico depositato in data 11/10/2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status con ordinanza del 27/10/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. SIMEONE ALESSANDRO e dall'avv. RICCIO GLORIA ( ) C.F._2 presso il cui studio in VIALE BIANCA MARIA, 33 20122 MILANO ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. VALARIN ELEONORA e dall'avv.DE VELLIS VALERIA elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in via BORGONUOVO, 14 come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 5 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
19/11/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte attrice
1. Dichiarare con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...]; matrimonio contratto in Rivanazzano C.F._3
Terme (PV) il 30 aprile 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rivanazzano (PV) al n. 2, parte II Serie A, oltreché nei registri del Comune di Voghera, al n. 20, Parte II Serie B e del
Comune di Casteggio al n. 11 Parte II Serie B, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Confermare l'udienza già fissata.
Per parte convenuta
si rimette alla decisione del Collegio in ordine alla pronuncia sullo status richiesta da parte ricorrente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
RIVANAZZANO ME (PV) il 30/04/1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Rivanazzano (PV) al n. 2, parte II, Serie A, oltreché nei registri del Comune di Voghera, al n. 20, Parte
II Serie B e del Comune di Casteggio al n. 11 Parte II Serie B.
Dal matrimonio è nato un figlio , a Milano il 19 agosto 1994, maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente.
pagina 2 di 5 Con sentenza parziale n. 7939/2018 pubblicata in data 12 luglio 2018, il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi – giudizio di seguito definito con sentenza definitiva n. 8586/2021 pubblicata in data 21 ottobre 2021, passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 10/10/2024, il sig. – riassumendo davanti a questo Tribunale il Pt_1 giudizio originariamente promosso dinnanzi al Tribunale di Savona, a fronte dell'ordinanza n. 584 del
2024 del 30/09/2024 con cui il Tribunale originariamente adito, su istanza congiunta delle parti, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quest'A.G., ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e - ove la causa non fosse ritenuta matura per la decisione, di rimetterla al Collegio per la pronunzia della sentenza sullo status; nonché di assumere i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c., esonerando il ricorrente dal versamento dell'assegno di mantenimento di € 10.000 mensili in favore del coniuge- così rideterminato dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 741/2023 pubblicata il 3/03/2023, con cui veniva accolto l'appello incidentale proposto dalla sig. ra - ovvero di ridurlo nella misura CP_1 ritenuta di giustizia;
Con memoria depositata in data 10/10/2025, si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso avversario e per l'effetto di respingere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
nonché in via riconvenzionale, anche in via temporanea e urgente ex art. 437-bis.22 c.p.c. previa acquisizione della documentazione fiscale e patrimoniale non prodotta spontaneamente dal ricorrente ivi dettagliata, di porre a carico del coniuge l'obbligo di versare alla sig.ra a decorrere dalla data dell'iniziale domanda (luglio 2024), a titolo di assegno divorzile, CP_1
l'importo non inferiore a € 20.000,00 mensili.
Con decreto del 2/11/2024, il G.D. convocava le parti davanti al GOT per il 28/01/2025 ai fini di un tentativo di conciliazione, riservandosi, all'esito, la fissazione di udienza ex art. 473-bis. 22 c.p.c.; all'udienza indicata, tuttavia le parti, non ritenevano di dar corso al tentativo di conciliazione e il GOT rimetteva quindi la causa davanti al Giudice D. per l'ulteriore corso;
le parti comparivano quindi all'udienza di prima comparizione poi fissata al 24/06/2025, in cui il difensore di parte ricorrente ha chiesto che fossero emessi i provvedimenti provvisori e ha insistito per la pronunzia della sentenza sullo status, mentre il difensore di parte resistente insisteva per le proprie richieste istruttorie e di merito e in particolare per l'acquisizione della documentazione bancaria pagina 3 di 5 non prodotta dal ricorrente anche ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori;
si opponeva all'emissione della all'emissione della sentenza parziale di divorzio.
Con ordinanza riservata del 22/08/2025, il G. D. ha confermato, allo stato i provvedimenti della separazione;
ha respinto i mezzi istruttori formulati da ambo le parti e la richiesta di CTU avanzata da parte resistente e ha fissato udienza di discussione a trattazione scritta al 10/03/2026;
Con successiva istanza depositata in data 7/11/2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito per la pronunzia di sentenza parziale di status.
Il G.D considerato che lo stato del ruolo non consentiva di anticipare l'udienza di discussione già fissata al 10/03/2026 p.v., non ricorrendo peraltro ragioni di urgenza;
ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento - limitatamente all'interesse del dott. a ottenere detta pronuncia, assegnava alle Pt_1 parti termine fino al 7/11/2025 per il deposito delle conclusioni sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservandosi alla scadenza di rimettere la causa al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza parziale emessa dal Tribunale di Milano
n. 7939/2018 pubblicata in data 12 luglio 2018 e sono stati autorizzati a vivere separati già con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 7 novembre 2016 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente), senza che da allora vi sia stata riconciliazione tra i coniugi.
Sussistono dunque tutti i presupposti, ex art.3 L. 898/70, per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 13.9.2018), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente pagina 4 di 5 riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Del tutto irrilevante risulta l'opposizione inizialmente spiegata da parte resistente, sussistendo il diritto della parte a ottenere una pronuncia sollecita sullo status.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a RIVANAZZANO ME (PV) 30/04/1988 a Rivanazzano Terme Controparte_1
(PV) il 30 aprile 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rivanazzano
(PV) nell'anno 1988, al n. 2, parte II Serie A, oltreché nei registri del Comune di Voghera, al n.
20, Parte II Serie B e del Comune di Casteggio al n. 11 Parte II Serie B;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di RIVANAZZANO
ME (PV) e di ER (PV) affinché si provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al G.D. per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
NT Di PE AU AI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU Maria AI Presidente dott.ssa NT Di PE Giudice rel. est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico depositato in data 11/10/2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status con ordinanza del 27/10/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. SIMEONE ALESSANDRO e dall'avv. RICCIO GLORIA ( ) C.F._2 presso il cui studio in VIALE BIANCA MARIA, 33 20122 MILANO ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. VALARIN ELEONORA e dall'avv.DE VELLIS VALERIA elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in via BORGONUOVO, 14 come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 5 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
19/11/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte attrice
1. Dichiarare con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
(C.F. ) nato a [...], il [...], e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...]; matrimonio contratto in Rivanazzano C.F._3
Terme (PV) il 30 aprile 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rivanazzano (PV) al n. 2, parte II Serie A, oltreché nei registri del Comune di Voghera, al n. 20, Parte II Serie B e del
Comune di Casteggio al n. 11 Parte II Serie B, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Confermare l'udienza già fissata.
Per parte convenuta
si rimette alla decisione del Collegio in ordine alla pronuncia sullo status richiesta da parte ricorrente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
RIVANAZZANO ME (PV) il 30/04/1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Rivanazzano (PV) al n. 2, parte II, Serie A, oltreché nei registri del Comune di Voghera, al n. 20, Parte
II Serie B e del Comune di Casteggio al n. 11 Parte II Serie B.
Dal matrimonio è nato un figlio , a Milano il 19 agosto 1994, maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente.
pagina 2 di 5 Con sentenza parziale n. 7939/2018 pubblicata in data 12 luglio 2018, il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi – giudizio di seguito definito con sentenza definitiva n. 8586/2021 pubblicata in data 21 ottobre 2021, passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 10/10/2024, il sig. – riassumendo davanti a questo Tribunale il Pt_1 giudizio originariamente promosso dinnanzi al Tribunale di Savona, a fronte dell'ordinanza n. 584 del
2024 del 30/09/2024 con cui il Tribunale originariamente adito, su istanza congiunta delle parti, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quest'A.G., ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e - ove la causa non fosse ritenuta matura per la decisione, di rimetterla al Collegio per la pronunzia della sentenza sullo status; nonché di assumere i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c., esonerando il ricorrente dal versamento dell'assegno di mantenimento di € 10.000 mensili in favore del coniuge- così rideterminato dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 741/2023 pubblicata il 3/03/2023, con cui veniva accolto l'appello incidentale proposto dalla sig. ra - ovvero di ridurlo nella misura CP_1 ritenuta di giustizia;
Con memoria depositata in data 10/10/2025, si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso avversario e per l'effetto di respingere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
nonché in via riconvenzionale, anche in via temporanea e urgente ex art. 437-bis.22 c.p.c. previa acquisizione della documentazione fiscale e patrimoniale non prodotta spontaneamente dal ricorrente ivi dettagliata, di porre a carico del coniuge l'obbligo di versare alla sig.ra a decorrere dalla data dell'iniziale domanda (luglio 2024), a titolo di assegno divorzile, CP_1
l'importo non inferiore a € 20.000,00 mensili.
Con decreto del 2/11/2024, il G.D. convocava le parti davanti al GOT per il 28/01/2025 ai fini di un tentativo di conciliazione, riservandosi, all'esito, la fissazione di udienza ex art. 473-bis. 22 c.p.c.; all'udienza indicata, tuttavia le parti, non ritenevano di dar corso al tentativo di conciliazione e il GOT rimetteva quindi la causa davanti al Giudice D. per l'ulteriore corso;
le parti comparivano quindi all'udienza di prima comparizione poi fissata al 24/06/2025, in cui il difensore di parte ricorrente ha chiesto che fossero emessi i provvedimenti provvisori e ha insistito per la pronunzia della sentenza sullo status, mentre il difensore di parte resistente insisteva per le proprie richieste istruttorie e di merito e in particolare per l'acquisizione della documentazione bancaria pagina 3 di 5 non prodotta dal ricorrente anche ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori;
si opponeva all'emissione della all'emissione della sentenza parziale di divorzio.
Con ordinanza riservata del 22/08/2025, il G. D. ha confermato, allo stato i provvedimenti della separazione;
ha respinto i mezzi istruttori formulati da ambo le parti e la richiesta di CTU avanzata da parte resistente e ha fissato udienza di discussione a trattazione scritta al 10/03/2026;
Con successiva istanza depositata in data 7/11/2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito per la pronunzia di sentenza parziale di status.
Il G.D considerato che lo stato del ruolo non consentiva di anticipare l'udienza di discussione già fissata al 10/03/2026 p.v., non ricorrendo peraltro ragioni di urgenza;
ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento - limitatamente all'interesse del dott. a ottenere detta pronuncia, assegnava alle Pt_1 parti termine fino al 7/11/2025 per il deposito delle conclusioni sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservandosi alla scadenza di rimettere la causa al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza parziale emessa dal Tribunale di Milano
n. 7939/2018 pubblicata in data 12 luglio 2018 e sono stati autorizzati a vivere separati già con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 7 novembre 2016 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente), senza che da allora vi sia stata riconciliazione tra i coniugi.
Sussistono dunque tutti i presupposti, ex art.3 L. 898/70, per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 13.9.2018), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente pagina 4 di 5 riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Del tutto irrilevante risulta l'opposizione inizialmente spiegata da parte resistente, sussistendo il diritto della parte a ottenere una pronuncia sollecita sullo status.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a RIVANAZZANO ME (PV) 30/04/1988 a Rivanazzano Terme Controparte_1
(PV) il 30 aprile 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rivanazzano
(PV) nell'anno 1988, al n. 2, parte II Serie A, oltreché nei registri del Comune di Voghera, al n.
20, Parte II Serie B e del Comune di Casteggio al n. 11 Parte II Serie B;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di RIVANAZZANO
ME (PV) e di ER (PV) affinché si provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al G.D. per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
NT Di PE AU AI
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