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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede legale a Caldiero (VR), via Meucci n. 11, Cod. Fisc. / P.Iva: Parte_1 P.IVA_1
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui la stessa ha domandato l'apertura Parte_2 della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 C.C.I. a mezzo inserimento nell'apposita area web del portale del Ministero della Giustizia e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, la quale agisce sulla base di un credito di € 76.415, precettato sulla base di un decreto ingiuntivo;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- esercita un'attività commerciale (commercio di pelli grezzi e finite, etc.), come da visura Parte_1 camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.; pagina 1 di 3 - la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risultato comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente;
ii) dall'esito fruttuoso per soli 3 mila euro del tentativo da essa compiuto onde ottenerne il soddisfacimento in via coattiva;
iii) dal mancato deposito dei bilanci d'esercizio a partire dall'anno 2021; iv) dalla presenza di debiti iscritti a ruolo per l'ingente importo di € 44.095,00;
- il credito della ricorrente è di importo superiore alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., e dalle dichiarazioni Iva relative agli anni 2021 e 2022 trasmesse da Agenzia delle Entrate risultano ricavi superiori ai limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale a Caldiero (VR), via Parte_1
Meucci n. 11, Cod. Fisc. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Persona_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 20 ottobre 2025, h. 10.40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
pagina 2 di 3 a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 18 giugno 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede legale a Caldiero (VR), via Meucci n. 11, Cod. Fisc. / P.Iva: Parte_1 P.IVA_1
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui la stessa ha domandato l'apertura Parte_2 della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 C.C.I. a mezzo inserimento nell'apposita area web del portale del Ministero della Giustizia e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, la quale agisce sulla base di un credito di € 76.415, precettato sulla base di un decreto ingiuntivo;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- esercita un'attività commerciale (commercio di pelli grezzi e finite, etc.), come da visura Parte_1 camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.; pagina 1 di 3 - la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risultato comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente;
ii) dall'esito fruttuoso per soli 3 mila euro del tentativo da essa compiuto onde ottenerne il soddisfacimento in via coattiva;
iii) dal mancato deposito dei bilanci d'esercizio a partire dall'anno 2021; iv) dalla presenza di debiti iscritti a ruolo per l'ingente importo di € 44.095,00;
- il credito della ricorrente è di importo superiore alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., e dalle dichiarazioni Iva relative agli anni 2021 e 2022 trasmesse da Agenzia delle Entrate risultano ricavi superiori ai limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale a Caldiero (VR), via Parte_1
Meucci n. 11, Cod. Fisc. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Persona_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 20 ottobre 2025, h. 10.40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
pagina 2 di 3 a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 18 giugno 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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